Uso fertilizzanti e prodotti fitosanitari nelle aree di salvaguardia: integrazione requisiti minimi
Uso fertilizzanti e prodotti fitosanitari nelle aree di salvaguardia: integrazione requisiti minimi
Per la sottomisura 10.1. “Pagamenti agro-climatico-ambientali” e la misura 11 “Agricoltura biologica” del Psr Feasr 2014-2020 i requisiti minimi sono integrati con le disposizioni relative alle aree di salvaguardia
La Regione Toscana ha approvato la delibera di giunta regionale 1598 del 21 dicembre 2020 con la quale integra i requisiti minimi, propri della sottomisura 10.1. “Pagamenti agro-climatico-ambientali” e della misura 11 “Agricoltura biologica”, con le disposizioni relative alle aree di salvaguardia, stabilite dal decreto del presidente della giunta regionale 43/R/2018 "Regolamento di attuazione dell’articolo 28 della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell’autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007) - Disposizioni relative alle aree di salvaguardia: piano di utilizzazione per l’impiego sostenibile dei prodotti fitosanitari e dei fertilizzanti (PUFF) e disposizioni per la perimetrazione".
- Ai fini del Programma di sviluppo rurale (Psr) Feasr 2014-2020 il rispetto del requisito minimo relativo all’uso dei fertilizzanti e prodotti fitosanitari nelle aree di salvaguardia decorre dal momento della disponibilità delle perimetrazioni di dette aree sull’anagrafe dell’Agenzia regionale toscana per le erogazioni inagricoltura (ARTEA) e resa consultabile per ciascuna azienda.