Associazione nazionale ex deportati
politici nei campi nazisti (ANED)
http://www.deportati.it/
N. 227/99 Reg. Gen. Notizie di reato
Sentenza N. 97/00 Avv.
N. 49/00 Reg. Canc. Ud.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE MILITARE DI VERONA
composto dai signori
1 Dott. Giovanni PAGLIARULO Presidente Sandro CELLETTI
2 Dott. Sandro CELLETTI
3 S. Ten. E.I. Settimio NINI Giudice militare
con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Dott. Bartolomeo COSTANTINI
e con l'assistenza dell'assistente-giudiziario S. Ten. E. I.- S. CUCCHIARA
Ha pronunciato in pubblica udienza la seguente
SENTENZA
Nel procedimento a carico di:
SEIFERT-Michael, nato a Landau (Ucraina) il 16-03-1924 a Vancouver (Canada) 5471 Commercial Street domicilio per le notifiche presso il difensore di ufficio Avv. Giulio OPPI, del foro di Verona, ai sensi dell'art, 169 c. 1, ultima parte c.p.p.. Libero. Assente.
IMPUTATO
del reato di:
"Concorso in violenza con omicidio contro privati nemici. aggravata e Continuata" (articoli 81 co.2, 110, 575, 577 n.3 e 4, 61 n.4 codice penale; 13 e 185 codice penale militare di guerra), perché, durante lo stato di guerra tra l'Italia e la Germania, prestando servizio nelle forze armate tedesche, nemiche dello Stato italiano, con il grado di Gefreiter (o Rottenfuhrer) delle S.S., equivalente a quello di caporale, e svolgendo in particolare le funzioni di addetto alla vigilanza del campo di concentramento di transito (Polizeiliches Durchgangslager) istituito dalle autorità militari tedesche in Bolzano, in un periodo compreso tra il dicembre 1944 e il mese di aprile del 1945, agendo da solo e talvolta in concorso cori altri militari appartenenti alle S.S., in particolare con il concorso materiale di un altro ucraino rimasto identificato solo con le generalità di Otto SEIN ovvero su prescrizione o con l'acquiescenza del soprintendente alle celle Albino COLOGNA, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, senza necessità e senza i giustificato motivo. per cause non estranee alla guerra, cagionava la morte di numerose persone (almeno diciotto) che non prendevano parte alle operazioni militari e si trovavano prigioniere nel menzionato campo di concentramento, adoperando sevizie nei loro confronti ed agendo con crudeltà e premeditazione.
In particolare:
1) la sera di un giorno imprecisato del febbraio 1945, nelle celle d'isolamento del lager, in concorso con il COLOGNA, con il SEIN e con un italiano rimasto ignoto, portava un prigioniero non identificato nel gabinetto e lo torturava lungamente anche con il fuoco per indurlo a rivelare notizie, cagionandone la morte che sopravveniva la mattina del giorno successivo;
2) in un giorno imprecisato ma comunque compreso fra l'8 gennaio e la fine di aprile 1945, nelle celle d'isolamento del lager, in concorso con il SEIN uccideva una giovane prigioniera ebrea non identificata infierendo sul suo corpo con colli di bottiglie spezzati;
3) in un giorno imprecisato verso la fine del mese di gennaio 1945, nella cella d'isolamento posta di fronte a quella contraddistinta dal numero 29, su ordine del COLOGNA e in concorso con il SEIN uccideva una prigioniera di 17 anni, dopo averla torturata per cinque giorni con continue bastonature e versandole addosso secchi d'acqua gelida;
4) in un giorno imprecisato ma comunque compreso fra il 20 gennaio ed il 25 marzo 1945, nelle celle d'isolamento del lager, in concorso con il SEIN e il COLOGNIA, uccideva un prigioniero non identificato che, scoperto a sottrarre generi alimentari e di conforto da un magazzino, era stato ristretto in cella, lasciandolo senza cibo per tre giorni e bastonandolo fino a cagionarne la morte,
5) in un giorno imprecisato ma comunque compreso fra il 20 gennaio ed il 25 marzo 1945, nelle celle d'Isolamento del lager, in concorso con il SEIN, uccideva un prigioniero ebreo di circa 15 anni rimasto non identificato, lasciandolo morire di fame.
6) fra la fine di febbraio e l'inizio di marzo 1945, in concorso con il SEIN, nelle celle d'isolamento del lager, dapprima usava violenza carnale nei confronti di una giovane donna incinta non meglio identificata, indi le lanciava addosso secchi di acqua gelata per convincerla a rivelare notizie gelata ed infine la uccideva.
7) nella notte fra il 31 marzo (Sabato santo) e il 1°aprile (Pasqua) 1945, in concorso con il SEIN, nelle celle d'isolamento del lager, dopo aver inflitto violente bastonature al giovane prigioniero PEZZUTTI Bortolo, lo uccideva squarciandogli il ventre con un oggetto tagliente;
8) nel marzo 1945, in concorso con SEIN. COLOGNA ed altri militari
tedeschi non identificati, sul piazzale del lager uccideva con pugni e calci un prigioniero che aveva tentato la fuga;
9) fra la fine di marzo e l'inizio di aprile 1945, sul piazzale del lager, in concorso con SEIN e COLOGNA, colpiva con calci due internati non identificati e poi li finiva con colpi di arma da fuoco;
10) fra la fine di marzo e l'inizio di aprile 1945, nelle celle d'isolamento del lager, in concorso con il SEIN, uccideva un giovane prigioniero non identificato massacrandolo e poi ne introduceva il cadavere nella cella completamente buia nella quale era ristretta un'internata, la quale decedeva di lì a poco;
11) fra la fine di gennaio ed il mese di febbraio 1945, nelle celle d'isolamento del lager, in concorso con il SEIN, torturava lungamente un giovane prigioniero non identificato anche con l'infilargli le dita negli occhi, cagionandone la morte;
12) fra il 1° e il 15 febbraio 1945, nelle celle d'isolamento del lager, in concorso con il SEIN, uccideva la prigioniera LEONI Giulia in Voghera, ebrea, e la figlia di costei VOGHERA Augusta in Menasse, torturandole i per circa due ore, versando loro addosso acqua gelida e infine strangolandole;
13) il 1° aprile 1945 (giorno di Pasqua), nelle celle d'isolamento del lager, in concorso con il SEIN uccideva un giovane prigioniero non identificato dopo averlo torturato per circa quattro ore;
14) in un giorno imprecisato dei mesi di febbraio o marzo 1945, nei locali dell'infermeria del lager, in concorso con il SEIN, picchiava con un manganello un giovane italiano rimasto non identificato fino a fargli perdere coscienza e lo lasciava nell'infermeria dove il giovane decedeva per le ferite riportate;
15) in un giorno imprecisato del dicembre 1994, e comunque poco prima del giorno 25, su ordine del responsabile della disciplina Maresciallo Hans HAAGE e agendo in concorso materiale con il SEIN, sul piazzale del lager, dopo aver legato alla recinzione del campo un prigioniero che aveva tentato la fuga, alla presenza di tutti gli altri prigionieri fatti
appositamente schierare a titolo di ammonizione, lo colpiva selvaggiamente e lo lasciava legato alla recinzione, cagionandone la morte sopraggiungeva entro la mattina dei giorno successivo.
INDICE E SOMMARIO
PARTE PRIMA - 1. Svolgimento dei processo. 2. Assunzione e formazione delle prove nel contraddittorio delle parti.
PARTE SECONDA - 1. Problemi relativi all'identità personale dell'imputato. 2. Problemi relativi alla giurisdizione in generale. 2-bis. In particolare, sussistenza della giurisdizione del giudice militare italiano di pace. 2-ter. Qualità militare del SEIFERT come appartenente, col grado di caporale, all'organizzazione armata denominata S.S. (Schutz-Staffeln). 2-quater. Non estraneità alla guerra della violenza esercitata nei confronti delle persone internate nel campo di concentramento di transito (Polizeiliches Durchgangslager ) di Bolzano.
PARTE TERZA - 1. Considerazioni introduttive di carattere generale sul processo a carico di SEIFERT Michael e sul materiale probatorio acquisito e utilizzato ai fini della decisione -1-bis. Valenza delle prove dichiarative assunte in indagini e in dibattimento. 1-ter. Credibilità soggettiva e oggettiva delle testimonianze raccolte contro SEIFERT Michael - 2. Singole accuse e relative prove, con specifico riguardo agli aspetti "materiali" delle condotte. 2-bis. Valutazione delle prove da parte del Tribunale sulla base della norma fondamentale dell'art. 192 c.p.p.: A) Casi di non dimostrata partecipazione dell'imputato ai fatti ascrittigli - B) Casi di dimostrata partecipazione dell'imputato al fatti ascrittigli - C) Commissione delle violenze "senza necessità o, comunque, senza giustificato motivo". 2-ter . Ulteriori elementi della fattispecie: "Italianità" delle vittime e loro estraneità alle operazioni militari. 2-quater. Elemento soggettivo. 2-quinquies. Circostanze aggravanti contestate. 2-sexies. Continuazione tra i reati contestati. 3. Conclusioni sul merito delle accuse dimostrate.
PARTE QUARTA - 1. Aspetti sanzionatori: A) Esclusione delle circostanze attenuanti generiche - B) Esclusione dei provvedimenti di indulgenza intervenuti nel dopoguerra - C) Pena da infliggere. 2. Profili civilistici
FATTO E DIRITTO
Sentite le conclusioni delle parti, del seguente tenore:
Pubblica Accusa (Procuratore militare della Repubblica, dott. Bartolomeo Costantini): affermazione della penale responsabilità dell'imputato in ordine a ognuno degli addebiti - esclusione di qualsivoglia circostanza attenuante, comprese le circostanze attenuanti generiche - condanna alla pena dell'ergastolo per ciascun capo di imputazione.
Parti civili:
- Comune di Bolzano (avv. Arnaldo Loner): condanna dell'imputato alla pena ritenuta di giustizia - condanna dello stesso al risarcimento del danno nella misura di lire 500.000.000 (cinquecento milioni), o nella misura, superiore o inferiore, ritenuta giusta, oltre al pagamento delle spese di costituzione di parte civile, come da nota allegata;
- Comunità ebraica di Merano (avv. Bruno Mellarini): condanna dell'imputato alla pena ritenuta giusta in relazione alla eccezionale efferatezza dei fatti commessi - condanna dello stesso al risarcimento del danno nella misura simbolica di lire 1.000.000 (un milione), oltre al pagamento delle spese di costituzione di parte civile, come da nota allegata;
- Unione delle Comunità ebraiche italiane (avv. Sandro Canestrini): condanna dell'imputato alla pena ritenuta giusta in relazione alla eccezionale efferatezza dei fatti contestati - in via principale, condanna generica dello stesso al risarcimento del danno e remissione delle parti davanti al competente giudice civile, per la liquidazione - in via subordinata, condanna al risarcimento del danno nella misura simbolica di lire 1.000.000 (un milione), oltre al pagamento delle spese di costituzione di parte civile, come da nota allegata;
- Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, - A.N.P.I. e Associazione Nazionale Ex Deportati - A.N.E.D. (avv. Gianfranco Maris): condanna dell'imputato alla pena ritenuta giusta - condanna dello stesso al risarcimento del danno, da determinarsi con equità o da liquidarsi in separata sede condanna al pagamento di una provvisionale, immediatamente esecutiva, nella misura di lire 100.000.000 (cento milioni), oltre alla rifusione delle spese per l'esercizio dell'azione civile, come da allegata parcella;
Difesa (avv. Giulio Oppi, di ufficio, e avv. Massimo Ruffo, sostituto processuale): in via principale, assoluzione dell'imputato in quanto non punibile per avere agito nella convinzione di obbedire a un ordine legittimo dell'Autorità, ovvero per non essersi potuto sottrarre all'ordine medesimo - in via subordinata, previa applicazione delle attenuanti generiche in giudizio di equivalenza rispetto alle contestate aggravanti, condanna alla pena detentiva temporanea e dichiarazione di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, il Collegio
OSSERVA
PARTE PRIMA
1. Svolgimento del processo. 2. Assunzione e formazione delle prove nel contraddittorio delle parti.
1. A seguito delle indagini preliminari svolte dalla locale Procura militare della Repubblica, nel corso delle quali veniva emessa contro di lui ordinanza di custodia cautelare in carcere ed era altresì avviata la procedura per ottenerne l'estradizione in Italia dal Canada, SEIFERT Michael, contumace all'udienza preliminare e a tutt'oggi, è stato tratto a giudizio avanti questo Tribunale militare per rispondere di concorso in violenza con omicidio contro privati nemici, aggravata e continuata (artt. 81, comma 2, 110, 575, 577 nn. 3 e 4, 61 n. 4 del codice penale, 13 e 185 del codice penale militare di guerra). Secondo l'accusa, il predetto, durante lo stato di guerra tra l'Italia e la Germania, e precisamente nel periodo compreso tra dicembre 1944 e aprile 1945, militando nelle forze armate germaniche, nemiche dello Stato italiano, col grado di Gefreiter (o Rottenführer) delle cosiddette S.S. (Schutz-Staffeln), corrispondente al grado di caporale, e operando come addetto alla vigilanza nel campo di concentramento di transito (Polizeiliches Durchgangslager) istituito dalle Autorità militari germaniche in Bolzano, agendo da solo e talora in concorso con altri militari appartenenti anch'essi alle S.S., e in special modo con il concorso materiale di tale non meglio identificato SEIN Otto, ovvero dietro prescrizione o con l'acquiescenza del sovrintendente alle celle, COLOGNA Albino, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, senza necessità e senza giustificato motivo, per cause non estranee alla guerra, aveva causato la morte di numerose persone (almeno diciotto), le quali non prendevano parte alle operazioni militari ed erano ristrette nel citato campo di concentramento. Nell'accusa sono state comprese le circostanze aggravanti dell'avere adoperato sevizie e agito con crudeltà verso le persone., nonché dell'avere commesso i fatti con premeditazione. Più in dettaglio, all'imputato è stato contestato:
1) di avere cagionato la morte, dopo averlo sottoposto a lunghe torture, anche col fuoco, per indurlo a rivelare notizie, di un prigioniero rimasto non identificato (fatto commesso in concorso con il COLOGNA, il SEIN e un ignoto di nazionalità italiana, la sera di un giorno imprecisato del febbraio 1945, nelle celle di isolamento del lager);
2) di avere cagionato la morte, dopo avere infierito sul suo corpo con colli di bottiglia rotti, di una giovane prigioniera ebrea rimasta non identificata (fatto commesso in concorso con il SEIN, in un giorno imprecisato tra l'8 gennaio e la fine di aprile 1945, nelle celle di isolamento del lager);
3) di avere cagionato la morte, dopo averla torturata per cinque giorni con bastonature e gettiti di acqua gelata, di una prigioniera diciassettenne (fatto commesso su disposizione del COLOGNA e con il concorso del SEIN, in un giorno imprecisato della fine di gennaio 1945, nella cella di isolamento prospiciente quella recante il n. 29);
4) di avere cagionato la morte, dopo averlo ristretto in cella per punizione, lasciato senza cibo per tre giorni e bastonato a morte, di un prigioniero non identificato, che era stato scoperto a sottrarre generi alimentari e di conforto da un magazzino (fatto commesso in concorso con il SEIN e il COLOGNA, in un giorno imprecisato tra il 20 gennaio e il 25 marzo 1945, nelle celle di isolamento del lager);
5) di avere cagionato la morte, lasciandolo morire di fame, di un prigioniero ebreo di circa quindici anni rimasto non identificato (fatto commesso in concorso con il SEIN, in un giorno imprecisato tra il 20 gennaio e il 25 marzo 1945, nelle celle di isolamento del lager);
6) di avere cagionato la morte, dopo averle usato violenza carnale e lanciato addosso secchi di acqua gelata per, indurla a rivelare notizie, di una giovane donna incinta non meglio identificata (fatto commesso in concorso con SEIN, tra fine febbraio e inizio marzo 1945, nelle celle di isolamento del lager);
7) di avere cagionato la morte, squarciandogli il ventre con un oggetto tagliente e dopo averlo sottoposto a violente bastonature, del giovane prigioniero Pezzutti Bortolo (fatto commesso in concorso con il SEIN, nella notte tra il 31 marzo e il 1° aprile 1945, rispettivamente giorni di Sabato Santo e Pasqua, nelle celle di isolamento del lager);
8) di avere cagionato la morte, con pugni e calci, di un prigioniero che aveva tentato la fuga (fatto commesso in concorso con il SEIN, il COLOGNA e altri militari tedeschi non identificati, nel marzo 1945, sul piazzale del lager);
9) di avere cagionato la morte, finendoli con colpi di arma da sparo dopo averli colpiti a calci, di dite internati non identificati (fatto commesso in concorso con il SEIN e il COLOGNA, tra fine marzo e inizio aprile 1945, sul piazzale del lager);
10) di avere cagionato la morte, massacrandolo, di un giovane prigioniero non identificato e di averne poi introdotto il cadavere nella cella completamente buia di una internata, la quale decedeva poco dopo (fatto commesso in concorso con il SEIN, tra fine marzo e inizio aprile 1945, nelle celle di isolamento del lager);
11) di avere cagionato la morte, dopo averlo torturato a luogo anche infilandogli le dita negli occhi, di un giovane prigioniero non identificato (fatto commesso in concorso con il SEIN, tra fine gennaio e febbraio 1945, nelle celle di isolamento del lager);
12) di avere cagionato la morte, mediante strangolamento, dopo averle torturate per circa due ore ed aver versato loro addosso acqua gelida, delle dite prigioniere ebree Leoni Giulia in Voghera e Voghera Augusta in Menasse, rispettivamente madre e figlia (fatto commesso in concorso con il SEIN, tra il 1° e il 15 febbraio 1945, nelle celle di isolamento dei lager);
13) di avere cagionato la morte, dopo averlo torturato per circa quattro ore, di un giovane prigioniero non identificato (fatto commesso in concorso con il SEIN, in data 1° aprile 1945, giorno di Pasqua, nelle celle di isolamento del lager);
14) di avere cagionato la morte, dopo averlo picchiato con un manganello fino a fargli perdere conoscenza e poi lasciato in infermeria, dove decedeva il giorno seguente per le ferite riportate, di un giovane italiano rimasto non identificato (fatto commesso in concorso con il SEIN, in un giorno imprecisato di febbraio o marzo 1945, nei locali dell'infermeria del lager);
15) di avere cagionato la morte, dopo averlo legato alla recinzione del campo, colpito in maniera selvaggia per punirlo di un tentativo di fuga e poi lasciato legato alla recinzione medesima dove decedeva la mattina seguente, di un prigioniero rimasto non identificato (fatto commesso su ordine del responsabile della disciplina, maresciallo HAAGE Hans e in concorso materiale con il SEIN, in un giorno antecedente e prossimo al 25 dicembre 1944, alla presenza di tutti gli altri prigionieri, fatti appositamente schierare a titolo di ammonizione). Nel corso degli atti introdurtivi (udienza del 23 giugno 2000), sono state espletate le formalità relative alla costituzione delle parti, e in tale circostanza il Tribunale ha ammesso, con ordinanza motivata, le parti civili, rappresentate e difese come per legge (Comune di Bolzano, Comunità ebraica di Menano, Unione delle Comunità ebraiche italiane, Associazione Nazionale Partigiani d'Italia - A.N.P.I. e Associazione Nazionale Ex Deportati - A.N.E.D.). Nella stessa occasione, è stata autorizzata la ripresa audiovisiva del dibattimento (art. 147 disp. att. c.p.p.). Sono state quindi ammesse e acquisite al fascicolo processuale, in aggiunta agli atti già raccolti in esso al sensi dell'art. 431 c.p.p., le prove documentali indicate dal Pubblico Ministero, comprendenti le pubblicazioni di cui al verbale di udienza, nonché (in sintesi):
- atti delle competenti Autorità canadesi e tedesche relativi alla identificazione del SEIFERT, essenzialmente a dimostrazione della coincidenza tra la persona fisica allo stato abitante in Vancouver (Canada), al n. 5471 di quella Commercial Street, e l'imputato di cui al presente procedimento. A detti atti sono poi stati aggiunti, nel corso dell'udienza dibattimentale del 23 novembre 2000, previa traduzione in lingua italiana ai sensi degli artt. 242 e 143 c.p.p., i documenti acquisiti dalla polizia canadese presso il datore di lavoro del SEIFERT, relativi agli anni dal 1951 al 1956 e comprendenti una sorta di "dichiarazione sostitutiva", vidimata dall'ufficiale di stato civile di Heddigenhausen (Germania) e risalente al mese di giugno del 195 1, ossia a poco prima dell'espatrio dell'imputato in Canada;
- ritratti fotografici, risalenti all'epoca dei fatti, del SEIFERT e di altri militari addetti al campo di concentramento di transito di Bolzano (art. 234, comma 1, c.p.p.);
- atti non ripetibili del procedimento penale n. 89/1945 R.G. aperto a carico di MITTERSTIELER Pietro dal Pubblico Ministero presso la Corte Straordinaria di Assise di Bolzano (art. 238, comma 3, c.p.p.);
- sentenza 11 dicembre 1945, n. 22/45, irrevocabile il 2 maggio 1946, pronunciata dalla Sezione Speciale di Corte di Assise (già Corte Straordinaria di Assise) di Bolzano in causa MITTERSTIELER Pietro (art. 238-bis c.p.p.);
- atti non ripetibili del procedimento penale n. 47/1946 R.G. aperto a carico di COLOGNA Albino dal Pubblico Ministero la Sezione Speciale di Corte di Assise di Bolzano (art. 238, comma 3, c.p.p.);
- sentenza 10 dicembre 1946, n. 32/46, irrevocabile il 5 giugno 1948, pronunciata dalla Sezione Speciale di Corte di Assise di Bolzano in causa COLOGNA Albino (art. 238-bis c.p.p.).
- atti non ripetibili del procedimento penale n. 84/1946 R.G. aperto a carico di GUTWENIGER Carlo dal Pubblico Ministero presso la Sezione Speciale di Corte di Assise Bolzano (art. 238, comma 3, c.p.p.)
- sentenza 13 dicembre 1946, n. 33/1946, irrevocabile il 31 ottobre 1947, pronunciata dalla Sezione Speciale di Corte di Assise di Bolzano in causa GUTWENIGER Carlo (art. 238-bis c.p.p.). Sono state, inoltre ammesse tutte le prove dichiarative richieste dalla Pubblica Accusa -anche in relazione alla escussione di testimoni esaminati in sede di incidente probatorio (le deposizioni dei quali erano state, a suo tempo, inserite nel fascicolo per il dibattimento a mente dell'art. 431, comma 1, lett. e, c.p.p.). Il Tribunale ha ammesso le prove documentali richieste dalle costituite parti civili, escludendo invece, in accoglimento delle opposizioni del Pubblico Ministero e della difesa dell'imputato (ex art. 79, comma 3, c.p.p. in relazione al termine di cui all'art. 468 stesso codice) le prove testimoniali richieste dal medesime. . In materia di produzione probatoria, la difesa del SEIFERT si è rimessa giudicante, senza avanzare alcuna specifica richiesta. Sono state pertanto assunte, nel contraddittorio delle parti, le testimonianze delle sottoindicate persone:
udienza del 20 novembre 2000 -
a) Giacomozzi Carla, collaboratore ai Beni Culturali del Comune di Bolzano e addetta all'archivio storico;
b) Perotti Berto Luigi, ex deportato nel lager di Bolzano;
c) Padovani Otello, ex deportato nel lager di Bolzano;
d) Pezzutti Bonaventura, fratello di Pezzutti Bortolo (vittima del reato di ci al capo di imputazione sub 7);
udienza del 21 novembre 2000 -
e) Rossini Giulietta, ex deportata nel lager di Bolzano;
f) Brusco Annunzio, ex deportato nel lager di Bolzano;
g) Boni Giovanni, ex deportato nel lager di Bolzano;
h) Scala Maria Teresa, ex deportata nel lager di Bolzano.
i) Viel Danilo, ex deportato nel lager di Bolzano;
udienza del 22 novembre 2000 -
l) Mair Gustav, ex deportato nel lager di Bolzano;
m) Kneissl Giuseppe, ex deportato nel lager di Bolzano)
n) D'Antoni Giuseppe, ex deportato nel lager di Bolzano;
o) Menici Luciana, ex deportata nel lager di Bolzano;
udienza del 23 novembre 2000 -
p) Girardi Domenico, ex deportato nel lager di Bolzano;
q) Niederkofier - Wierer Maria, ex deportata nel lager di Bolzano;
r) Vecchia Mario, ex deportato nel lager di Bolzano;
s) Ferro Ettore, ex deportato nel lager di Bolzano.
Il Pubblico Ministero, infine, ha rinunciato all'esame dei testimoni indicati nella propria lista, citati e non comparsi, richiamandosi al verbali delle dichiarazioni eventualmente rilasciate dai medesimi in ambito di incidente probatorio (deposizione di Passera Sergio, di cui all'i.p. del 10 gennaio 2000; deposizione di Brunner Josef, di cui all'i.p. del 20 gennaio 2000).
2. a) La prima testimonianza è stata resa dalla dott.ssa Giacomozzi Carla, la quale è stata chiamata a riferire circa l'istituzione del lager di Bolzano, inquadrata nelle vicende relative alla occupazione militare tedesca all'indomani dell'armistizio tra Italia e Forze Alleate dell'8 settembre 1943, con conseguente annessione (di fatto) al Reich del territorio delle province di Trento, Bolzano e Belluno (c.d. Zona di Operazioni delle Prealpi o Alpenvorlans).
Al riguardo, la teste ha dichiarato:
- che i campi di concentramento nazisti in Italia furono più d'uno (ad es., quello di Fossoli-Carpi), ma il campo di Bolzano era l'unico che avesse alle proprie dipendenze dei "sottocampi", come quelli di Vipiteno e di Moso in Val Passiria;
- che il lager in questione, dislocato a sud-sud/ovest della città di Bolzano, in Via Resia, fu organizzato dai Tedeschi, essenzialmente, per allontanare dalla vita sociale persone non gradite al regime nazista, nonché per l'approvvigionamento di manovalanza gratuita;
- che per detto campo di concentramento transitarono poco più di 11.000 (undicimila) persone, soprattutto deportati politici, riconoscibili perché, oltre ad avere - ciascuno - un numero di matricola, avevano cucito addosso un triangolo rosso;
- che le altre categorie di internati erano costituite:
- dai deportati razziali (ebrei e anche zingari), riconoscibili dal triangolo giallo;
- dai c.d. ostaggi familiari, ossia dai famigliari (in prevalenza, donne) coloro che si erano sottratti all'arruolamento nelle forze armate germaniche riconoscibili dal triangolo verde;
- dai militari catturati nel corso di operazioni belliche, riconoscibili dalle divise (che continuavano a indossare) e dal triangolo azzurro.
- che il personale di vigilanza era formato da:
- appartenenti alle S.S. (Schutz-Staffeln);
- appartenenti al S.D. (Sicherheitsdienst)
- appartenenti al S.O.D. (Sìcherungs- und Ordnungsdienst), milizia territoriale altoatesina;
- appartenenti al C.S.T. (Corpo di sicurezza trentino), milizia territoriale per territorio della provincia di Trento;
- che comandante del lager di Bolzano era il tenente delle S.S. TITHO (Karl Friedrich), mentre vice-comandante era il maresciallo delle S.S. HAAG (Hans);
- che altre figure "di spicco", tra il personale di vigilanza, erano "Misha (SEIFERT) e "Otto" (SEIN);
- che c'erano anche altri personaggi, sui quali, tuttavia non s'è mantenuta comunanza di ricordo tra i superstiti;
- che il campo in parola fu chiuso tra il 29 aprile e il 3 maggio 1945).
La dott.ssa Giacomozzi ha esibito al Tribunale, in originale, un esemplare d tuta indossata dagli internati. La teste, richiesta di fornire eventuali ulteriori dettagli sugli imputati conosciuti come "Misha" e "Otto", ha dichiarato infine:
- che, nella memoria delle vittime, i predetti erano ricordati come "ucraini" e loro nomi erano sempre associati a fatti molto negativi;
- che non era stato possibile, sulla base delle "fonti" consultate, determinare con precisione quali fossero le mansioni del SEIFERT all'interno del campo di concentramento;
- che le testimonianze storiche raccolte parlavano di "Misha" e di "Otto" come appartenenti entrambi alle S.S., anche se non era stato possibile accertare in che modo vestissero.
b) Perotti Berto Luigi (già esaminato il 10 gennaio 2000 in sede di incidente probatorio) ha esordito ricordando le circostanze del suo arresto, avvenuto in Milano e provocato dal suo essere antifascista militante nonché membro del Comitato di Liberazione della provincia di Verona, e del suo successivo trasferimento nel lager di Bolzano, dove era stato internato dal 15 febbraio al 1° maggio 1945 e assegnato al blocco "D", quello dei detenuti considerati pericolosi. Il teste ha quindi dichiarato:
- che non era mai stato ristretto nelle celle di punizione;
- che la vigilanza, all'interno del campo, era assicurata, essenzialmente, da elementi delle S.S., tra cui v'erano guardie ucraine, e da una o più guardie trentine;
- che c'erano due guardie ucraine conosciute con i nomi rispettivi di "Misha" e "Otto;
- che, personalmente, non aveva mai assistito a episodi di violenza, se si esclude un fatto che aveva profondamente impressionato tutti ali internati"
- che il fatto in questione riguardava il cadavere di un uomo in mezzo al piazzale, cadavere che egli aveva potuto vedere stando all'interno del blocco "D". Interrogato dal Pubblico Ministero sullo specifico episodio, il prof. Perotti si è espresso nei seguenti termini (cfr. p. 52 e segg. della verbalizzazione stenotipica relativa all'udienza del 20 novembre 2000):
"(...) E poi hanno fatto un'adunata, ci hanno fatto uscire tutti quanti e davanti a quel cadavere il capo-campo - mi pare - o qualcuno ha tenuto un discorso che sarebbe un po' triste chiamare funebre, perché era un discorso macabro più che funebre, che è stato tradotto in italiano (...), nel quale egli
ci minacciava la stessa sorte se qualcuno di noi avesse cercato di fuggire (...)".
"Mi ricordo anche questo particolare che dopo questo discorso funebre e la traduzione in italiano, questo cadavere è stato messo in una cassa ed è stato portato via (...)".
Esaminato dai difensori delle parti civili (nell'ordine, avv. Maris e avv. Loner), il teste ha confermato quanto già dichiarato in incidente probatorio, ossia che il cadavere di cui sopra presentava una ferita da arma da sparo in testa, e precisamente sulla fronte, e ha altresì rievocato le circostanze in cui aveva appreso ciò che accadeva nelle c.d. "cellette di punizione"(cfr. p. 57 della verbalizzazione stenotìpica sopra citata):
"Io ricordo di una cosa di' cui ho parlato anche in un mio diario. Che un giorno sono arrivati nel nostro blocco, nel blocco "D", sei prigionieri provenienti dalle cellette, che ci hanno raccontato delle cose spaventose delle torture e dei maltrattamenti, ed hanno accennato anche a una donna che poteva anche essere morta, che era stata maltrattata talmente, in modo così duro e crudele, che probabilmente era in fini di vita".
Il teste ha affermato (in risposta a domanda del difensore dell'imputato) di non credere di essere in grado di riconoscere il SEIFERT, non rammentandone la fisionomia. Infine, circa le divise dei sorveglianti (in risposta a domanda del Presidente del Collegio), il teste ha dichiarato di non ricordare come fossero tali divise, ma di ritenere che gli appartenenti alle S.S. indossassero uniformi diverse da quelle delle guardie trentine e che i due ucraini, ossia "Misha" e "Otto", fossero vestiti da S.S..
c) Padovani Otello (già esaminato il 10 gennaio 2000 in sede di incidente probatorio) ha preliminarmente ricordato le circostanze del suo arresto, avvenuto nel gennaio 1945 nell'Appennino parmense in occasione di un rastrellamento di partigiani, e del suo trasferimento, dopo circa un mese, dalle carceri di Parma al lager di Bolzano, dove era stato ristretto nel blocco "D", riservato ai soggetti ritenuti pericolosi. Il teste ha poi dichiarato:
- che, all'interno del campo, non gli era mai stato consentito di lavorare, eccezion fatta per uno o due giorni, in cui era stato mandato a lavorare in officina;
- che non era mai stato rinchiuso nelle così dette "cellette";
- che, durante la prigionia, aveva potuto conoscere - al pari degli altri detenuti - due ucraini, un certo "Otto" e un certo "Misha",
- che, una mattina, mentre si trovava all'interno del blocco ed era salito nella parte più alta dei letti "a castello", aveva potuto vedere, attraverso piccole aperture, le due guardie ucraine. Quest'ultimo episodio, caratterizzato, nel ricordo del testimone, da quattro soggetti che sorreggevano un telo e da due che malmenavano un prigioniero, è stato raccontato nei seguenti termini (cfr. pp. 67-68 della verbalizzazione stenotipica relativa all'udienza del 20 novembre 2000):
"( ... ) agli angoli di quel telo c'erano...senz'altro erano quattro prigionieri, si intravedevano, e in mezzo c'era lino legato, in piedi, che poi - noi abbiamo sentito anche qualche colpo - è crollato sul telo e si vede che hanno dato disposizione di portarlo via, e loro hanno portato via questo telo con su questo, non so...Hanno detto che poco distante c'era un boschetto, che li mettevano lì, perché mi sembra che tutti i giorni, o per malattia o per qualche cosa d'altro, scompariva sempre qualcuno, sa, non creda (...) Non abbiamo riconosciuto nemmeno quei due, ma dalla sagoma sapevamo che erano loro, la faccia, se noi li avessimo (...) Quei due. Sì, e poi c'era anche un ufficiale tedesco o sottufficiale, non so, i soliti due che erano lo spauracchio: l'Otto e il Misha".
Richiesto dal P.M. di spiegare chi fosse "lo spauracchio", il sig. Padovani ha specificato che, con tale definizione, venivano chiamati i due ucraini, nel loro insieme. Il teste ha inoltre riferito uno specifico episodio di violenza, estraneo ai fatti contestati, ma nondimeno significativo per ricostruire il clima di sopraffazione fisica e psicologica imposto dai nazisti ai prigionieri. L'episodio aveva avuto luogo nel corso del loro trasferimento da Parma a Bolzano, e precisamente durante la "sosta" effettuata a Verona, e aveva avuto per vittima tale Bernazzoli Avio, originario di Fidenza, un giovane grande e grosso, con sottili baffi, di circa sedici anni. Egli (Padovani) e gli altri prigionieri, tra cui il predetto giovane, erano stati ammassati in uno scantinato, con le mani legate dietro la schiena col filo di ferro, e in quel frangente erano entrati due italiani vestiti da S.S., che avevano tentato di dar fuoco, con un accendino, al baffi del Bernazzoli. Poiché i due non erano riusciti nel loro intento, uno di essi era uscito dalla stanza per tornare poco dopo con una bottiglia di petrolio o benzina, con cui erano stati bagnati i baffi e anche i vestiti dello sventurato. Stavolta il tentativo incendiario era riuscito, e la sequenza degli avvenimenti è stata così rievocata dal testimone (cfr. p. 70 e segg. della verbalizzazione stenotipica sopra citata):
"Lui si è buttato a terra, noi' eravamo tutti . attorno, ci . eravamo allargati e quindi, di istinto...così... di salvezza ci siamo buttati addosso a lui per spegnere il fuoco. Io mi' sono preso poi una botta in un orecchio con una spranga che aveva in mano uno, e non mi ricordo più niente. Comunque il fuoco si è spento...Alla sera, quando siamo ripartiti, lui aveva dei dolori anche sul petto, oltre che era bruciacchiato, questo ragazzo, e dolorava molto (...)".
Giunti nel lager di Bolzano il giovane ustionato era stato condotto via; ma non in infermeria (come pure aveva detto il capo-Block), bensì, quasi certamente, nelle famigerate "cellette" di punizione, da dove, secondo i prigionieri che erano già nel campo, nessuno di regola faceva ritorno.
Il teste ha così proseguito nel suo racconto:
"Dopo un paio di giorni, chissà per quale ragione, (il Bernazzoli) è tornato indietro. Però era gonfio, questo ragazzo, tutto gonfiato, e lui ha detto che glia avevano fatto delle iniezioni, ed ha raccontato sempre di uno, non so quale dei due, di quella coppia lì, di quei due famosi lì...Sarà stata un'iniezione di qualche cosa, chi lo sa? Dopo un po', pian piano, pian piano, è riuscito anche a sgonfiarsi, insomma, adagio adagio, e poi è tornato a casa. Il primo di maggio ci hanno liberati e siamo tornati a casa, e tornato a casa anche lui, però è entrato in ospedale. In ospedale in tanti ci siamo andati', anch'io sono andato in ospedale, ma poi mi sono rimesso. Ma lui aveva i polmoni che erano bucati, insomma. Ma era giovane... (ha) tirato sii, ha fatto famiglia, si e sposato, ma dopo una quindicina di anni, però, è morto lo stesso".
Con specifico riguardo al sopra richiamato episodio del telo, relativo a un giovane prigioniero che era stato percosso e ucciso a colpi d'arma da fuoco per avere tentato di evadere dal campo, il rappresentante della pubblica accusa ha chiesto al sig. Padovani di fornire ulteriori ragguagli sui responsabili dell'esecuzione sommaria. In relazione a detto fatto - a cui il requirente si è riferito come a quello di cui al capo n. 9) dell'imputazione, anche se in realtà si tratta del fatto descritto nel capo n. 8) -, il dichiarante ha affermato (cfr. p. 73 e segg. Della verbalizzazione stenotipica sopra citata):
" ...) Ci siamo alzati quando abbiamo sentito i colpi, ma abbiamo visto le persone, intraviste le figure, ma non sappiamo chi è che ha sparato di preciso. Comunque, erano in tre, c'era anche uno che era senz'altro delle S S, sarà stato il tedesco, l'altro, non lo so (...) Le figure dei due erano molto famose ed evidenti, anche in penombra si riconoscevano, solo la paura li faceva riconoscere (...) ".
Richiesto di confermare la dichiarazione da lui resa in incidente probatorio, quando aveva detto di avere riconosciuto uno dei due sparatori dalla sagoma corpulenta, il teste ha ribadito la propria precedente versione, esprimendosi nei seguenti termini:
"Sì, e l'ho già riconosciuto altre volte, quando lei mi ha fatto un altro interrogatorio qua a Verona (...) Cioè mi ha dato un libro con su trenta o quaranta figure che io ho passato...E, nonostante che è passato il tempo, ho fatto un primo giro ed ero quasi sicuro, poi l'ho girato ancora io, per scrupolo, ed ho detto: "E' quello, non si sfugge!" (...) E vorrei aggiungere questo: perché loro li abbiamo visti, non solo io ma anche altri, più di una volta nel cortile. Quindi, erano figure note come alla televisione, per noi ... Per cui era facile individuarli anche in penombra".
Nonostante la ricognizione fotografica da lui già effettuata, con esito positivo, in ambito di incidente probatorio, al sig. Padovani è stata nuovamente sottoposta (con proiezione su schermo) la fotografia n. 6, riproducente l'imputato, ed egli ha riconosciuto - senza esitazioni - il SEIFERT. Infine, richiesto di fare eventuali altri nomi di prigionieri vittime delle violenze inflitte loro nel lager di Bolzano, il teste ha detto di ricordarsi di un suo amico di Fidenza (del quale però non è stato in grado di indicare il nome), che era morto per le ferite riportate, qualche giorno dopo essere uscito dal campo.
d) Pezzutti Bonaventura ha deposto sulle circostanze dell'arresto di suo fratello Bortolo (del quale aveva già fornito, nel corso delle indagini preliminari, una fotografia, allegata al verbale di incidente probatorio del 20 gennaio 2000), vittima del fatto di cui, al capo 7) dell'imputazione. Al riguardo, il dichiarante, premesso che, essendo nato nel 1939, aveva cinque anni all'epoca a della cattura del congiunto da parte dei nazisti (avvenuta nel gennaio 1945, a Lovere, sul lago d'Iseo), non è stato in grado di fornire notizie dirette e si è limitato a ricordare che la famiglia aveva poi saputo che Bortolo era morto ed era stato seppellito nel cimitero di Bolzano, in una fossa-comune.
d) Lilli Nella in Mascagni, ritualmente citata, non è comparsa allegando impedimenti di salute. Pertanto, il Pubblico Ministero ha chiesto e ottenuto di dare lettura, in udienza, delle dichiarazioni rilasciate dalla testimone durante l'incidente probatorio del 20 gennaio 2000 (dichiarazioni, naturalmente, già raccolte nel fascicolo per il dibattimento a norma dell'art. 431, comma 1, lett. e), c.p.p.. In quella circostanza, la sig.ra Lilli aveva riferito che era stata catturata nel novembre 1944 in quanto facente parte della resistenza antifascista. Detenuta in un primo tempo a Trento, dopo circa un mese era stata liberata, per essere poi nuovamente arrestata e tradotta nel lager di Bolzano, dove era rimasta fino alla fine della guerra. Nel corso della sua detenzione, particolarmente dura a causa della sua appartenenza alle forze partigiane (in veste di "staffetta"), essa aveva anche lavorato come "scopina" nelle celle di punizione e aveva conosciuto i due ucraini addetti alla vigilanza di quel settore, ossia i famigerati "Otto" e "Misha"; i quali così le era stato detto da un capo-campo, tale Novello Gino - erano ex detenuti prelevati dai Tedeschi in un carcere minorile e messi a fare le guardie nel lager di Bolzano. I due, secondo il resoconto della sig.ra Lilli, erano sempre ubriachi e molto violenti (anch'essa era stata malmenata da loro). La teste aveva parlato, tra l'altro, dell'uccisione del Pezzutti, esprimendosi nei seguenti termini (cfr. verbale di incidente probatorio in data 20 gennaio 2000, a f. 578 e segg. atti):
"La notte di Pasqua del 1945, i due ucrainiuccisero a bastonate un ragazzo di diciotto anni, forse diciassette anni. Dalla mia cella sentivo le ossa di questo ragazzo che scricchiolavano ad ogni bastonatura e lui invocava sua madre, urlando (...)".
E ancora:
"Quel ragazzo ucciso (...), io lo conoscevo. Lo vedevo d pomeriggio e sapevo che si chiamava Bortolo Pezzutti, me lo disse lui. Lui fu ucciso nel corridoio delle celle, quel corridoio era lungo una cinquantina di metri e noi eravamo tutti lì. Il suo corpo lo abbiamo visto tutti. I due ucraini gli squarciarono il petto e anche l'addome, e poi noi siamo stati chiusi in cella".
In incidente probatorio, la teste aveva altresì riconosciuto come Pezzutti Bortolo il giovane ritratto sulla fotografia, esibitale, trasmessa alla Procura militare in data 15 gennaio 2000 da parte di Pezzutti Bonaventura, e aggiunto che, la stessa notte in cui il giovane era stato massacrato, "Misha" aveva tentato di violentarla, senza riuscirci perché si era difesa e lo aveva morso sul collo, facendolo cadere giù dalla branda. La predetta aveva inoltre descritto "Misha" ("era come un mongolo, aveva gli occhi a mandorla e i capelli erano biondi. Fisicamente era massiccio e si vedeva che proveniva da un Paese dell'Est..."), ma non ne aveva riconosciuto la fotografia tra quelle contenute nel fascicolo fotografico mostratole. Tra gli altri episodi di violenza accaduti nel campo di Bolzano, la sig.ra Lilli aveva raccontato di un certo "Fadda", che, per avere tentato la fuga, era stato legato a un palo e picchiato, ma non era morto, e di un non meglio indicato "professore di matematica", il quale aveva ricevuto tante botte ma era riuscito andarsene grazie all'intervento di sua moglie, cittadina tedesca.
e) Rossini Giulietta ha riferito che. arrestata come partigiana dalle "Brigate Nere" a Verona il 21 gennaio 1945, era rimasta prigioniera in questa città per circa un mese, dopo di che era stata tradotta nel lager di Bolzano. Qui la , avevano rinchiusa nel blocco "F", insieme con donne ebree e bambini.
La teste, che aveva anche lavorato nella lavanderia del campo e lavato le tute dei deportati sporche di sangue, ha dichiarato di avere sentito parlare delle violenze commesse dalle due guardie ucraine, ma di non avervi mai assistito personalmente.
Essa aveva anche saputo che era stato sparato contro un internato, il quale era stato colpito e lasciato, rantolante, a morire dietro lo steccato del blocco "F". Inoltre, aveva appreso (da parte di sua sorella, anch'essa detenuta nel lager) di due donne ebree, madre e figlia, provenienti forse da Milano, di cui si diceva che non sarebbero più tornate perché le avevano portate via nelle bare.
f) Brusco Annunzio ha anzitutto parlato delle circostanze del suo arresto, compiuto dai Tedeschi in data 8 gennaio 1945 in località Pian di Festa, in provincia di Verona, mentre egli, pur facendo parte di un gruppo della resistenza partigiana, si trovava momentaneamente presso la propria abitazione. Detenuto dapprima a Verona, verso la metà di febbraio era stato trasferito nel campo di concentramento di Bolzano, dove lo avevano assegnato al blocco "B" ed era rimasto per circa due mesi, per essere poi Il passato" nel campo - satellite di Moso in Val Passiria. Il teste, precisato che durante la sua permanenza nel lager bolzanino non era mai stato rinchiuso nelle "cellette" di punizione, ha ricordato che, tra gli addetti alla vigilanza c'erano i due ucraini (dei quali egli non aveva mai saputo i nomi), e di essi si diceva che fossero stati mandati a loro. volta in cella perché avevano tentato di usare violenza ad alcune detenute. Il Brusco ha dichiarato di non avere mai visto i due picchiare chicchessia, anche se, una volta, si era personalmente imbattuto in uno di essi, che gli aveva domandato dove fosse stato e gli aveva dato - più per incutergli paura che per fargli male sul serio - un colpo col nerbo di bue. Nel corso della sua deposizione, il testimone, rispondendo a domande del Pubblico Ministero, ha rievocato la "cerimonia" del "cappello su/cappello giù", a cui venivano sistematicamente sottoposti gli internati, con le seguenti parole (cfr.. p. 28 della verbalizzazione. stenotipica relativa all'udienza del 21 novembre 2000):
"( ... ) Allora, quando era sera, radunavano tutti i prigionieri in questo campo, perché il maresciallo...era un ordine, questo, ci si doveva mettere tutti sull'attenti e con il cappello o con il berretto si doveva sentire che diceva: "Cappelli giù!" Allora si doveva battere il cappello sopra il ginocchio e si doveva sentire una cannonata. Ma i morti, però, erano lì davanti". Interrogato da uno dei difensori di parte civile (avv. Loner) circa l'utilizzo da parte dei due ucraini del nerbo di bue per frustare i prigionieri senza alcun valido motivo (particolare da lui riferito alla polizia giudiziaria delegata dal P.M. nel febbraio 2000), il Brusco ha dichiarato (cfr. p. 34 della verbalizzazione stenotipica sopra citata):
"Non ho mai visto picchiare i prigionieri con il nervo di bue che avevano". Conseguentemente, attesa la differenza tra l'affermazione resa sul punto in udienza e quella rilasciata alla polizia giudiziaria, impiegata a fini contestativi, il verbale di quest'ultima (a ff. 1650 - 1652 atti) è stato acquisito - a richiesta del difensore di parte civile e con la sostanziale opposizione del difensore dell'imputato - al fascicolo processuale, ai sensi dell'art. 500, comma 4, c.p.p.. Su istanza della difesa del SEIFERT, al testimone è stata mostrata la fotografia agli atti riproducente il volto(all'epoca dei fatti) del SEIFERT medesimo, e il testimone ha detto (cfr. p. 38 della verbalizzazione stenotipica sopra citata):
"E' lui, e lui, è sempre lui (-) Questo qua e quello che aveva il nerbo di bue quella sera (...)".
g) Boni Giovanni (già esaminato il 10 gennaio 2000 in sede di incidente probatorio) ha esordito relazionando intorno alle circostanze della sua cattura, avvenuta verso la fine di gennaio 1945 durante un combattimento. Subito dopo, egli era stato portato presso il Comando delle S.S. in Verona, situato nel palazzo dell'INAIL di Corso di Porta Nuova, e vi era rimasto un giorno e una notte, per essere poi tradotto al lager di Bolzano. Nel lager era rimasto un centinaio di giorni, sempre alloggiato nel blocco "D", riservato ai detenuti ritenuti pericolosi dai nazisti. Egli era destinato alla deportazione nel campo di sterminio di Mauthausen (situato nell'Austria settentrionale, vicino alla città di Linz), ma questo "programma" aveva subito una variazione, imposta dal bombardamenti alleati, che rendevano impossibile le partenze dei treni. Il teste ha precisato che, durante la sua detenzione, non era mai stato rinchiuso nelle "cellette" di punizione, ma le conosceva in quanto vi si recava talvolta per effettuarvi le pulizie insieme con un russo (che chiamava "Makno", stante la difficoltà di pronunciarne il nome reale), in grado di comprendere ciò che dicevano le due guardie ucraine, "Misha" e "Otto". Nel corso della sua deposizione. il sig. Boni ha risposto a domande su singoli addebiti contestati al SEIFERT. Esaminato (nell'ordine) sui capi di imputazione di cui ai nn. 2), 6), 7), 8), 9) e 10), il predetto ha fornito le seguenti risposte (cfr. p. 47 e segg. Della verbalizzazione stenotipica relativa all'udienza del 21 novembre 2000):
- quanto al capo di accusa n. 2), riguardante l'uccisione, da parte del SEIFERT in concorso con il SEIN di una giovane prigioniera ebrea utilizzando colli di bottiglia rotti, il teste ha dichiarato di non avere assistito direttamente all'omicidio, ma di avere provveduto a portare fuori dalla cella il cadavere insanguinato di una donna, appartenuto, secondo la voce deportati, a un'ebrea che era stata violentata e ammazzata dai due ucraini
" Si, l'abbiamo messa lì nel corridoio, poi, dopo, è stata portata fuori, dove c'era il rifugio antiaereo...Che li mettevano lì, avevano la chiave loro, li Portavano senza farli vedere, li caricavano e poi li portavano alle cave per nasconderli, perché non c'erano i forni crematori ...";
"Solo loro (vigilavano nel reparto delle celle di punizione). COLOGNA ci portava gli ordini, perché erano il "Trio Lescano ", quelli lì, COLOGNA ci portava gli ordini e loro erano sempre assieme...");
- quanto al capo di accusa n. 6), riguardante l'uccisione, da parte del SEIFERT in concorso con il SEIN, di una giovane donna incinta, che era stata prima violentata e bagnata con secchi di acqua gelata, il teste ha raccontato che aveva saputo dalla donna stessa che era incinta ed era stata violentata da "Misha" e da "Otto", ossia dalle due guardie addette alle "cellette", dove spadroneggiavano, salvo a rendersi immediatamente disponibili quando il loro "capo", COLOGNA, li mandava a chiamare perché "c 'era da fare qualche cosa, da dare le botte". Il dichiarante ha precisato di non avere materialmente assistito all'uccisione della donna in questione da parte dei due ucraini, anche se sapeva che potevano essere stati solo loro, giacché nessun altro aveva accesso alle celle di punizione "Là comandavano loro, solo COLOGNA andava dentro..."). Egli e il russo ("Makno") avevano fatto fuori dalla cella il cadavere della giovane, per disposizione degli ucraini ("Il russo mi ha chiamato e glielo hanno dato loro l'ordine, e lo abbiamo portato...Abbiamo pulito, abbiamo tolto, c'era il sangue in terra, si puliva...").
- quanto al capo di accusa n. 7), riguardante l'uccisione, da parte del SEIFERT in concorso con il SEIN, di Pezzutti Bortolo, il teste ha dichiarato che, pur non avendo assistito alle percosse, aveva appreso da altri detenuti che il "biondo", ossia il Pezzutti, era stato preso dai due ucraini e massacrato di botte; dopo di.che aveva gridato "come un pazzo" per tutta la notte, fino a smettere del tutto.
Il cadavere del Pezzutti era stato portato via, la mattina seguente, "Makno", e anch'egli lo aveva visto;
- quanto al capo di accusa n. 8), riguardante l'uccisione a pugni e calci, sul piazzale del lager, da parte del SEIFERT in concorso con il SEIN, il COLOGNA e altri militari tedeschi non identificati, di un prigioniero che aveva tentato la fuga, il teste ha dichiarato di avere visto tutti e tre (SEIFERT, SEIN e COLOGNA) ammazzare a costui a furia di botte, sotto gli occhi di altri due militi delle S.S., i quali però non avevano partecipato al massacro. Egli, dopo che gli aguzzini si erano allontanati, si era avvicinato al prigioniero, ma quelli erano tornati e lo avevano picchiato "Quando loro sono andati dentro in ufficio, ho visto che si muoveva, sono andato là con uno straccio e con l'acqua per pulirlo, e il russo mi ha detto. "Vieni via, ché è morto!" Ma sono usciti, mi hanno visto che ero dietro lui', e mi hanno dato un fracco di botte");
- quanto al capo di accusa n. 9), riguardante l'uccisione sul piazzale del lager, da parte del SEIFERT in concorso con il SEIN e il COLOGNA, di due internati, prima presi a calci e poi finiti a colpi d'arma da fuoco, il teste ha dichiarato (cfr. p.62 e sega. della verbalizzazione stenotipica sopra citata):
"Io ho visto dal finestrone del blocco "D" (...) abbiamo fatto la piramide, ed io ho visto che dite hanno sparato lì e ha sparato nella testa a quell'altro (...) Gli hanno sparato. Quello lì...Gli hanno sparato nella schiena e nella testa, il "Misha " ha sparato nella testa, l'ho visto bene come se fosse adesso". Il testimone ha aggiunto che, poi, egli e "Makno" erano stati chiamati per pulire "perché doveva venire la Croce Rossa, e lí abbiamo portati (i corpi) dietro dove c'era il rifugio". Richiesto di riferire quanto a sua conoscenza circa i "controlli" che l'organizzazione della Croce Rossa effettuava nei campi di concentramento, il Boni ha detto:
"No, la Croce Rossa girava così, tanto per vedere. Nel blocco dei pericolosi, nelle celle, non ce li hanno mai portati. Gli facevano vedere quelli che lavoravano, che era tutta gente...Non avevano neanche in mente noi, noi eravamo numeri da eliminare, eravamo dei soggetti, non degli uomini...";
- quanto al capo di accusa n. 10), riguardante l'uccisione, nelle celle di isolamento del lager, da parte del SEIFERT in concorso con il SEIN, di un prigioniero, nonché la successiva introduzione del cadavere nella cella, al buio, di un'internata, la quale poco dopo moriva a sua volta, il teste ha, dichiarato che, secondo quel che gli aveva detto "Makno", questi (cioè "Makno") aveva tirato fuori dalla "cella buia" i cadaveri di un uomo e di una donna e aveva saputo (sentendo parlare i due ucraini, che conversavano nella sua lingua, il russo) che il cadavere dell'uomo era stato messo dentro la cella della donna per indurla a rivelare delle notizie. Il Boni ha precisato di non avere assistito né alla morte dell'uomo - di cui si diceva che fosse originario del Friuli - né alla morte della donna; aveva però visto i cadaveri di entrambi, davanti all'entrata della cella. Come già nel corso dell'incidente probatorio, allorquando aveva effettuato, con esito positivo, il riconoscimento fotografico dell'imputato, al teste è stata mostrata la fotografia del SEIFERT, ed egli ha nuovamente riconosciuto il soggetto ("Sì, è lui. Aveva zigomi sporgenti... "Misha", descrivendolo nei seguenti termini (cfr. p. 73 della verbalizzazione stenotipica sopra citata:
- "(Con riferimento ai capelli), color biondo, rosso, aveva tutti i peli rossi nelle braccia, era più piccolo che...era più alto "Otto". Questo (SEIFERT) sarà stato 1, 77/1,80 perché con li stivaloni (...) L 'altro (SEIN) era più alto...". Alla domanda specifica del pubblico Ministero se l'uomo della fotografia (riconosciuto come "Misha" SEIFFERT) fosse proprio colui che vigilava e bastonava i prigionieri, il dichiarante ha risposto affermativamente "Sì, è lui").
h) Scala Maria Teresa (già esaminata il 10 gennaio 2000 in sede di incidente probatorio), nel deporre davanti al Tribunale, ha anzitutto rievocato le circostanze della sua cattura da parte dei nazifascismi, avvenuta a Torino, dove aveva operato come "staffetta" del locale Comitato di Liberazione Nazionale. Da Torino era stata dapprima trasferita a Milano e quindi, verso la metà di novembre 1944, a Bolzano, nel lager. A Bolzano, essa era stata associata al blocco "A", riservato alle donne, e aveva anche fatto esperienza delle celle di punizione, dove era stata rinchiusa per una quarantina di giorni perché sospettata di avere aiutato alcuni prigionieri a evadere. La cella in cui era stata messa (l'ultima del corridoio, a sinistra di chi entrava) aveva, all'incirca, le dimensioni di un letto singolo. Essa vi stava da sola, avendo come "confinante" "II famoso Don Gaggero di Genova, un sacerdote, che poi fu mandato a Mauthausen" (cfr. p. 80 della verbalizzazione stenotipica relativa all'udienza del 21 novembre 2000). Quanto ai due guardiani ucraini, la teste ne ha parlato nei termini seguenti (cfr. p. 80 della citata verbalizzazione):
"lo ho pochi ricordi, ma ho davanti agli occhi', come ho detto, "Misha" e "Otto", i due ucraini. Li ho davanti fisicamente e soprattutto le loro voci, che erano...Erano qualcosa di tremendo. Ho studiato poi, in seguito, un po' di sociologia eccetera. di psicanalisi', ed hp, capito che erano due pervertiti, solo dei pervertiti potevano usare quelle voci, non erano voci normali Una un po' femminile e l'altra sempre stridula...".
Oltre ad avere udito urla e invocazioni paurose, per tutti i quaranta giorni del suo "soggiorno" nel reparto delle celle di punizione, la teste aveva assistito, attraverso uno spiraglio, anche allo specifico fatto di violenza descritto nel capo di accusa n. 11), riguardante l'uccisione, da parte del SEIFERT in concorso con il SEIN, di un giovane prigioniero, a lungo torturato anche con l'infilargli le dita negli occhi. Il fatto, commesso nella cella in fondo a destra, quasi dirimpetto a quella in cui la dichiarante si trovava rinchiusa, è stato così rievocato (cfr. p. 81 e segg. della verbalizzazione stenotipica sopra citata):
" (...) E'stato più forte di me...Ho aperto uno spiraglio e ho guardato. Ho visto il più grosso dei due ucraini, che deve essere "Misha quello arrestato, che teneva fermo un ragazzo. Io ho creduto di morire (...) Quello grosso lo teneva fermo, e allora ho capito (...) No, (lo teneva) davanti, però io vedevo la faccia del ragazzo, stranamente lo vedevo, perché lasciava spazio all'altro, a Otto, che gli infilava le dita negli occhi...Non posso descrivere le urla, non erano urla di dolore, di uno che sta morendo, erano qualcosa di diverso ( ... ) Erano rantoli di una bestia, io non lo so (...) L'hanno fatto urlare per un quarto d'ora, venti minuti, ridendo, ridendo, ridendo...in un modo pazzesco".
Alla domanda del requirente se fosse a conoscenza della sorte del giovane in questione, la sig.ra Scala ha risposto di non averlo visto morire e di non avere saputo altro su di lui; anche perché essa stessa era rinchiusa in una cella, e ciò che aveva visto lo aveva potuto vedere per caso, dal momento che la porta era rimasta socchiusa. In ogni caso, la sera successiva all'episodio delle dita negli occhi, aveva sentito il giovane urlare ancora, anche se con meno forza. Poi non aveva udito più niente. Infine, la teste ha riconosciuto, senza esitazioni. il SEIFERT nella fotografia esibitale ("Sì, è lui, è lui!...Nessun dubbio. lo l'ho detto, sono prontissima anche in punto di morte, a dire che io ricordo lui e anche l'altro. che era magro invece. L'altro aveva dite occhi da vipera, questo. aveva dite occhi diversi...").
i) Viel Danilo ha riferito di essere stato catturato a Belluno nel mese di maggio 1944, in occasione di un rastrellamento; dopo di che, era stato associato al locale carcere, dove era rimasto una quindicina di giorni, per essere poi tradotto nel lager di Bolzano. Durante il suo internamento, egli era stato usato come manodopera ("arbeiter") e mandato a lavorare in una cava di ghiaia situata all'esterno del lager, a circa cinquecento metri di distanza. Le condizioni di "vita" erano estremamente dure: i prigionieri "lavoratori" dovevano alzarsi all'alba, uscire nudi dal camerone e sottoporsi al lavaggi per il quale veniva utilizzata una pompa di quelle impiegate dai vigili del fuoco. Dopo di che, prima di essere avviati sotto scorta al lavoro nella cava o altrove, gli internati ricevevano la loro dose quotidiana di vergate, date a caso, senza badare a chi veniva colpito, da un certo sig. Lanza (o Lanz). Il teste ha aggiunto che, in quelle condizioni, si era ammalato di pleurite e trasferito in infermeria. Era stato allora che aveva corso il rischio di essere fucilato al posto di un altro, tale Perardinelli, anch'egli ricoverato, ma si era slavato, all'ultimo momento, per l'intervento del medico, tale dr. Pitschieler, un meranese. Quest'ultimo episodio è stato ricordato dal Viel nei seguenti termini (cfr. p. 92 della verbalizzazione stenotipica relativa all'udienza del 21 novembre 2000):
"Una notte, verso le tre e mezza-quattro, sono venuti in infermeria per prendere lui e portarlo ad uccidere si vede. E allora, invece di prendere lui, si sono sbagliati e hanno preso me. Dopo, fuori, c 'era il camion, ci hanno caricati su e ci hanno portati lontani da lì, che non ricordo neanche più il Posto...Era cinquantasei anni fa (...) Solo che invece, quando ero lì, questo dr. Pitschieler si vede che e venuto in infermeria e si' è accorro che non c'ero più perché mi curava come un bambino, era bravo, e allora è venuto con la moto Guzzi a gridare in quel posto dove eravamo noi, e gridava in tedesco che si erano sbagliati".
Il Viel ha dichiarato che era stato a sua volta rinchiuso per otto giorni. insieme con altri, in una cella "alta" ottanta/novanta centimetri, situata all'interno del blocco "H" (dunque, non nel reparto delle celle di punizione). La vigilanza, presso la cella in cui era stato messo, era assicurata da un tale Lanza (o Lanz), lo stesso che era solito bastonare sulla schiene i prigionieri che si accingevano ad andare a lavorare. Relativamente ai fatti di causa, il testimone ha ricordato, vagamente, che nel campo di concentramento c'erano due "ucraini", precisando:
- che egli, tanto era sfinito (soprattutto dopo l'episodio della sua quasi fucilazione), non aveva visto i due ucraini vigilare o picchiare i prigionieri;
- che erano andate a trovarlo sua madre e sua sorella, ma, dalla garitta, qualcuno aveva sparato contro di esse a scopo intimidatorio, senza colpirle, e dunque non erano riuscite ad avvicinarsi al campo. Alla domanda di uno dei difensori di parte civile (avv. Loner), se ricordasse di essere stato appeso a un palo per opera dei due ucraini, immediatamente dopo la sua dimissione dall'infermeria, il Viel ha risposto affermativamente, confermando le dichiarazioni al tempo rese alla polizia giudiziaria. Al teste è stato altresì mostrato il fascicolo fotografico contenente - tra le altre - la foto n. 6 relativa al SEIFERT, ed egli ha indicato come possibile fotografia di quest'ultimo quella contrassegnata col n. 2, nonché, in alternativa, quella n. 7. Alla domanda del Tribunale, se avesse assistito a specifici fatti di violenza commessi dai due ucraini, il teste ha risposto che non li aveva visti, personalmente, malmenare o uccidere qualcuno.- ma che. quando si trovava in infermeria, aveva saputo da altri internati che i due ucraini avevano violentato una donna ebrea, la quale era stata anch'essa ricoverata in infermeria.
1) Mair Gustav (già esaminato il 20 gennaio 2000 in sede di incidente probatorio) è stato escusso con l'assistenza dell'interprete di lingua tedesca, nominato seduta stante dal Tribunale, ex art. 143 e segg. c.p.p., in persona del tenente colonnello E.I. Schenk Willibald. Il teste, quindi, ha dichiarato che, dopo l'8 settembre 1943, all'età di appena sedici anni, era stato arruolato come guardia nel servizio d'ordine altoatesino (S.O.D.), posto alle dipendenze della Gendarmeria tedesca; dopo di che era stato tratto in arresto (con l'accusa di aver rubato delle scarpe da un magazzino) e, nel dicembre 1944, era stato internato nel lager di Bolzano. Ha inoltre riferito che, durante la sua permanenza del campo, era stato quasi sempre ristretto in cella, almeno di notte; mentre, di giorno, lavorava come scopino e godeva di un minimo di libertà. Aveva, ovviamente, fatto la "conoscenza" dei due guardiani addetti alla zona delle celle, "Otto" e "Misha", due militi delle S.S., con tanto di divisa e mostrine, l'uno ("Otto") "snello e alto", l'altro ("Misha") "molto grande e grosso, robusto" (cfr. p. 11 della verbalizzazione stenotipica relativa all'udienza del 22 novembre 2000). il Mair ha confermato il riconoscimento, già effettuato in fase predibattimentale, della persona ritratta nella fotografia mostratagli (contrassegnata dal n. 6) come "Misha", affermando di avere al riguardo assoluta certezza ("Nessun dubbio al cento per cento"); ed ha, altresì, ricordato i nomi completi dei due addetti alle celle. ossia SEIFERT Michael e SEIN Otto. Il dichiarante è stato escusso con specifico riferimento agli episodi descritti nei capi nn. 4), 5) e 12) del l'imputazione, riguardanti, rispettivamente, l'uccisione, a bastonate, di un prigioniero che era stato sorpreso a sottrarre generi di conforto da un magazzino; l'uccisione di un prigioniero ebreo di quindici anni, lasciato letteralmente morire di fame; l'uccisione delle due donne ebree, Leoni Giulia in Voghera e Voghera Augusta in Menasse.
Il Predetto ha fornito le seguenti risposte:
- quanto al fatto sub 4), ha detto che era accaduto all'interno della cella in cui si trovava il prigioniero (probabilmente, insieme con un altro compagno di sventura) sicché egli e gli altri reclusi non avevano potuto vedere alcunché, anche se avevano sentito le urla (cfr. p. 13 e segg. Della verbalizzazione stenotipica sopra citata: "Non l'ho visto, però l'ho sentito, praticamente non abbiamo potuto fare gli spettatori (...) L'hanno frustato, probabilmente, lo abbiamo sentito urlare e, una volta deceduto, l'abbiamo dovuto mettere in una cassa, chiudere la cassa, inchiodarla e portarla via"). Circa i 29 responsabili, pur non avendoli visti, il Mair ha affermato che non potevano essere stati altri- che i due ucraini, "Misha" e "Otto", i quali erano i soli che potessero entrare nelle celle; mentre non è stato in grado di riferire alcunché circa l'essere stato il recluso lasciato senza cibo per alcuni giorni. Ha comunque ribadito (in replica a domanda postagli dal Tribunale) che il prigioniero in questione era stato da lui visto, due o tre giorni prima che morisse, ed era in normali condizioni di salute;
- quanto al fatto sub 5) ha detto di ricordare che, più o meno nel mese di febbraio del 1945, era stato rinchiuso in una delle celle un giovane adolescente, di dodici/tredici anni, che poi era stato lasciato là, senza subire violenze ma anche senza cibo, finché non era morto. Più in particolare, il teste ha dichiarato (cfr. p. 22 e segg. della verbalizzazione stenotipica sopra citata): il ragazzo era stato lasciato senza niente da mangiare per diverso tempo, tanto che, dopo sette od otto giorni, egli e gli altri reclusi lo avevano sentito urlare; - che "Otto" e "Misha", i due guardiani addetti anche alla distribuzione del rancio, avevano proibito espressamente a lui e agli altri detenuti di entrare nella cella del giovanetto ("... Abbiamo sentito urlare e "Misha" e "Otto" hanno detto che non avevamo niente da vedere. - Misha" e "Otto " hanno detto che non dovevamo impicciarci ..."),
- che l'ordine di non dare da mangiare al ragazzo era stato dato ai due ucraini da parte di un'altra persona, ossia, con molta probabilità, da parte del loro superiore, COLOGNA Albino, per quanto a sua conoscenza, il ragazzo non era stato sottoposto a violenze di natura sessuale;
- che, quando detto giovane morì, egli e un suo compagno di prigionia, tale Oberhofer (forse, di nome Josef) avevano, per ordine di "Misha" e "Otto", tirato fuori dalla cella il cadavere, che "era coricato, era sotto la branda, praticamente rannicchiato sotto la branda, e nudo (...)";
- quanto al fatto sub 12), ha detto di ricordarsi di due donne ebree, una più anziana e l'altra più giovane, le quali erano state rinchiuse in una cella, dove poi una di esse era morta. Sul punto, il testimone ha precisato:
- di non sapere se le due donne fossero state maltrattate, ma di non poter escludere che una di esse, forse quella più anziana, fosse morta perché lasciata senza cibo;
- che egli aveva personalmente portato il cadavere all'esterno della cella e lo aveva collocato in una cassa (cfr. p. 30) della verbalizzazione stenotipica sopra menzionata: "L 'ho messo in una cassa e ancora oggi sento l'odore...della morta, del cadavere. Queste due signore, quando dovevano uscire per andare ai servizi... hanno fatto tutto dentro in cella. Invece di andare ai servizi, alle latrine, hanno fatto i loro bisogni all'interno della cella e tutte due non erano più tanto presenti...").
m) Kneissl Giuseppe, il quale ha deposto con l'assistenza dell'interprete, secondo le modalità indicate relativamente al teste Mair, ha dichiarato:
- che era stato fatto prigioniero nel mese di settembre 1944, come ostaggio (suo fratello aveva disertato dall'esercito germanico);
- che era rimasto nel lager di Bolzan'o dal 28 settembre 1941 al 29 aprile 1945 e, in detto periodo, non era mai stato ristretto nelle celle di punizione;
- che aveva avuto modo di conoscere i due ucraini, i quali erano anch'essi reclusi (essendo stati accusati di avere violentato una donna), ma, in pratica, Potevano fare tutto ciò che volevano;
- che, personalmente, non aveva mai visto i due picchiare altri prigionieri, anche se, dalle latrine, che erano poste appena fuori dalle celle, aveva potuto sentire rumori di botte e urla;
- che, nella stessa circostanza, aveva udito parlare in russo e ridere.
Il testimone ha descritto, fisicamente, i due, il più grosso dei quali - gli era stato detto - si chiamava Michael, e ha altresì riconosciuto quest'ultimo nella fotografia (la n. 6) mostratagli.
Il dichiarante è stato escusso anche con specifico riferimento al fatto n. 15) della contestazione, riguardante l'uccisione, da parte del SEIFERT in concorso con il SEIN e per disposizione del maresciallo HAAGE, di un prigioniero che aveva tentato la fuga ed era stato, perciò, legato alla recinzione del campo, selvaggiamente percosso alla presenza degli altri internati e poi lasciato sul posto fino al sopraggiungere della morte. Al riguardo, il predetto non è stato in grado di fornire notizie precise sull'episodio, ma ha nondimeno ricordato:
- che, una notte, c'era stato un bombardamento aereo e un prigioniero italiano, ristretto nel suo stesso blocco ("G"), aveva colto l'occasione per cercare di evadere dal campo di concentramento;
- che le guardie esterne, appartenenti alle S,S., avevano sparato sul fuggitivo, freddandolo;
- che il cadavere non era stato fatto sparire subito.
n) D'Antoni Giuseppe, nel rispondere alle domande del Pubblico Ministero, ha anzitutto parlato delle circostanze del suo arresto, avvenuto in provincia di Verona nel settembre 1944, quando lavorava come ingegnere alle dipendenze della Organizzazione Todt, che eseguiva lavori militari per conto dello Stato germanico. Sospettato di tenere contati con elementi della Resistenza all'interno dell'Università di Padova, era stato dapprima rinchiuso nel carcere di Rovereto e, alla fine di ottobre del 1944, era stato trasferito nel lager di Bolzano, dove era rimasto fino a febbraio 1945. Il teste ha aggiunto che, nella sua qualità di prigioniero politico, aveva un numero di matricola e un triangolo rosso sulla tuta ed era stato assegnato, in un primo tempo, al blocco "I" e, successivamente, al blocco "H". Non aveva mai fatto personale esperienza delle celle di punizione, e "per fortuna (...), perché le celle erano la sede delle carneficine (...) specialmente il piano inferiore delle celle, quelle che erano sotto terra" (cfr. p. 49 della verbalizzazione stenotipica relativa all'udienza del 22 novembre 2000). Ha ricordato, altresì, che tra il personale di vigilanza c'erano due ucraini, molto giovani e con le divise delle S.S., i quali fungevano da guardiani delle celle. Il dichiarante è stato escusso, in particolare, in relazione al fatto di cui al capo sub 15) dell'imputazione. A tale riguardo, ha riferito (cfr. p. 50 e segg. della verbalizzazione stenotipica sopra citata):
- che gli era capitato, nel periodo tra Natale 1944 e Capodanno 1945, "di vedere direttamente il massacro esercitato dai due sii un prigioniero che era fuggito e catturato con i cani";
- che era sera, si era sentito un gran ringhiare di cani", dopo di che parte dei prigionieri era stata fatta uscire fuori dai blocchi "per far vedere questo povero giovane, che era stato legato alla rete e veniva bastonato mortalmente da questi due ucraini".
che alla "lezione" avevano assistito alcune centinaia di persone, tra le quali c'era anche la prigioniera Menici Luciana. Richiesto di specificare ulteriormente chi fossero coloro che nell'occasione avevano infierito sul prigioniero l'ing. D'Antoni si è detto sicuro che fossero stati i due ucraini (anche se non è stato in grado di rammentare se lo avessero percosso con bastoni o a mani nude, che comunque, essendo forti, usavano spesso). In ogni caso, il giovane, dopo le botte ricevute. era stato lasciato "attaccato" al reticolato per l'intera notte, esposto a temperature di -15/-18 gradi, tanto che la mattina dopo era morto. Il teste ha descritto quale fosse l'aspetto fisico dei due ucraini "Erano dei tipi abbastanza robusti, molto tarchiati e con la faccia tonda, piuttosto tonda, uno con un aspetto un po' mongoloide, che è caratteristico di quella Popolazione..."), rammentando il nome di uno di essi, "Misha", ma non il nome dell'altro. Ha infine riconosciuto, nella fotografia mostratagli (contrassegnata col n. 6), uno dei due guardiani ucraini, ma non è stato in grado di indicare a quale di loro la fotografia medesima si riferisse. A domanda del difensore dell'imputato, volta a conoscere se, per quanto a conoscenza del testimone, il riferito pestaggio del prigioniero fosse stato compiuto in esecuzione di un ordine superiore, il D'Antoni ha risposto di non saperlo.
o) Menici Luciana, nel deporre, ha in primo luogo ripercorso le tappe principali della sua vicenda personale:
- nel mese di ottobre del 1944, era stata presa come ostaggio, insieme con altri famigliari, in quanto suo padre, tenente colonnello delle truppe alpine, era "uccel di bosco" e stava in quel periodo organizzando la resistenza partigiana in Val Camonica;
- dopo una prima detenzione nel carcere di Edolo, dove un suo cugino era stato ucciso dalle S.S, essa e le altre persone della sua famiglia erano state trasferite nel lager di Bolzano;
- a Bolzano, mentre sua madre e sua zia erano poi state rimandate a casa, essa era rimasta rinchiusa fino all'inizio di febbraio del 1945, quando l'avevano trasferita a Merano;
- nel lager bolzanino, era stata assegnata al blocco "A", riservato alle donne,
- non era mai stata ristretta nelle celle di punizione,
- durante l'internamento, aveva lavorato come operaia, sia nelle vicinanze del lager, presso un magazzino del Genio militare dove sì fabbricavano cassette, sia in un'altra struttura, dove si cucivano i bottini sui teli-tenda. La teste ha altresì ricordato che nel campo dì concentramento di Bolzano comandava un ufficiale delle S.S., tale HAAGE, coadiuvato dal personale di vigilanza, composto da uomini delle S.S. e anche da donne. Tra gli altri guardiani, c'erano due ucraini; o almeno due erano gli ucraini "noti", perché erano coloro che, collocandosi ciascuno a un lato della porta di ingresso del lager, vigilavano quando le squadre delle donne lavoratrici uscivano e rientravano (cfr. p. 64 della verbalizzazione stenotipica relativa all'udienza del 22 novembre 2000: "...Regolarmente, ci lanciavano dei grandi insulti, prese in giro e scherzi molto pesanti..."). La sig.ra Menici ha anche descritto i due soggetti ("abbastanza prestanti e muscolosi"), e ha aggiunto che le prigioniere, pur non conoscendone bene i nomi - essa solo più tardi aveva saputo che uno si chiamava "Misha" - li chiamavano "le due belve" (cfr. p. 65 della verbalizzazione stenotipica sopra citata).
La dichiarante non ha saputo dire, con certezza, se gli ucraini vigilassero sulle celle di punizione, giacché il blocco "A" era situato lontano da quelle: la "voce, comunque, circolava all'interno del campo (cfr. p. 66 della verbalizzazione stenotipica sopra menzionata:"...Però si diceva, c'è sempre radio-scarpa che funziona in questi luoghi che quelli fossero quelli che sorvegliavano le celle e ne combinavano un po' di tutti i colori"). Richiesta di riferire se avesse mai assistito a qualche specifico episodio di violenza commesso dai due ucraini nei confronti di detenuti, la testimone ha detto di ricordare che, una volta, più o meno nel periodo di Natale (1944), un giovane era stato trascinato per il campo da due militi delle S.S., mentre i due ucraini lo picchiavano con dei nerbi di bue ("...Era trascinato ormai in stato pietoso da due altre S.S. e c'erano dietro i due ucraini con dei nervi in mano, che continuavano regolarmente a picchiarlo, e l'ho visto perché in quell'occasione noi detenuti - ormai era tardi, avremmo dovuto essere rinchiusi nei nostri box - siamo stati fatti uscire ad assistere a questa scena, perché doveva essere il castigo esemplare che doveva impaurirci e toglierci il desiderio di fuggire da lì ...").
La Sig.ra Menici ha ricordato inoltre che, dopo le botte ricevute, il giovane in questione era stato attaccato alla rete di recinzione del campo e poi lasciato là, dove poi essa la aveva visto di nuovo la mattina successiva, verso le ore 6.00, quando le prigioniere venivano portate a lavarsi alla fontana: lo sventurato era ancora "legato al palo, assolutamente immobile, quindi con il freddo che aveva fatto era sicuramente morto..." (cfr. p. 70 della verbalizzazione stenotipica sopra citata). In replica alla domanda del difensore dell'imputato, se i due ucraini, nel picchiare il prigioniero, avessero agito di loro iniziativa o dietro ordine di qualcuno, la testimone ha dichiarato (cfr. p. 70 della verbalizzazione stenotipica sopra indicata):
"Lì l'ordine era questo,, che se uno fuggiva, veniva preso e veni va massacrato. Era proprio l'ordine del campo, questo. Quindi, quelli potevano fare di testa loro o su ordine, se lo vedevano lo facevano loro direttamente, senza aspettare l'ordine perché l'ordine generale era quello". In esito alla sua deposizione, la teste, nell'effettuare il riconoscimento fotografico, ha affermato che, sicuramente, uno dei due aguzzini era quello ritratto nella fotografia contrassegnata col n. 6 (cfr. p. 71 della verbalizzazione stenotipica: "Senz'altro il 6, perché aveva un viso particolare e allora, forse, per questo mi è rimasto impresso di più, o forse l'ho visto più da vicino dell'altro..."). Per l'altro, ha indicato, ma senza averne la certezza, la fotografia n. 3.
p) Girardi Domeníco, esaminato dal Pubblico Ministero, ha anzitutto dichiarato:
- di essere nato nel 1910;
- di essere stato arrestato dai Tedeschi il 15 gennaio 1945, con l'accusa di avere dato assistenza, nella sua qualità di parroco in un paesino della Val di Fiemme, oltre che a militari delle truppe alleate, a due disertori dell'esercito germanico;
- di essere stato ristretto nel carcere di Trento fino al 31 marzo 1945, per poi venire tradotto, il 1° aprile (giorno di Pasqua), presso il lager di Bolzano, e di esservi rimasto per tutto il mese. Il sacerdote ha inoltre aggiunto che, nel campo di concentramento bolzanino, era stato assegnato (dopo la prima notte, trascorsa nel blocco "A", Insieme con i prigionieri ebrei) al blocco "G" e messo a lavorare come spaccalegna. Tra le dure esperienze fatte durante l'internamento, significative per ricostruire il clima di assoluta sopraffazione e di disprezzo dei più elementari sentimenti umani che vi si respirava, Don Girardi ha ricordato di quando, il 14 aprile 1945, venuto a sapere che suo padre era morto, si era recato dal comandante del campo (così detto Lagerführer), chiedendogli di poter vedere la madre; e, per tutta risposta, quello gli aveva sferrato un calcio e, alla sua reazione verbale, lo aveva minacciato con la pistola., senza tuttavia usarla. Alla domanda del requirente se avesse assistito a specifici atti di violenza commessi nei confronti di altri detenuti, il teste ha risposto rievocando un episodio avvenuto nel pomeriggio di domenica 8 aprile 1945, allorquando aveva sentito una voce femminile, appartenente a persona giovane e proveniente dalla parte dove erano le prigioni, gridare più volte: "Dio! Mamma!", prima molto forte, poi più debolmente, finché non aveva taciuto del tutto. Un po' dopo, si era visto un carro trainato da un asino avvicinarsi alla porta delle prigioni, da dove era stato tirato fuori qualcosa di coperto. Il dichiarante non è stato in grado di dire chi fossero gli autori delle sevizie che avevano spinto quella ragazza a urlare: ha detto, però, che nel campo circolava la voce secondo cui erano stati due guardiani ucraini. Al testimone è stato altresì mostrato il fascicolo fotografico, ai fini dell'eventuale riconoscimento dell'imputato tra le persone fotografate. La ricognizione ha avuto esito negativo. Tuttavia, a questo riguardo, il rappresentante della pubblica accusa ha ritenuto di chiedere al sacerdote se i prigionieri fossero "liberi" di guardare tranquillamente i loro carcerieri e di rivolgere loro la parola, o se invece avessero paura di guardarli e di parlare con essi. La risposta dell'anziano teste è stata la seguente (cfr. p. 33 della verbalizzazione stenotipica relativa all'udienza del 23 novembre 2000):
"Ah, no!...Evitarli come il peccato (...) Perché lì si viveva un regime così, di paura, che vedere una guardia sembrava di vedere il diavolo".
q) Niederkofler Wierer Maria, esaminata con l'ausilio dell'interprete, ha ripercorso i momenti salienti della sua prigionia, ricordando:
- che il 26 agosto 1944, come sorella di due disertori, era stata catturata e rinchiusa nel campo di concentramento di Bolzano, e precisamente nel blocco "E";
- che le era stato assegnato, oltre al triangolo rosso sulla tuta, il numero di matricola 341l;
- che, all'interno del lager, aveva lavorato come addetta alle pulizie degli uffici e degli alloggiamenti;
- che non era mai stata ristretta nelle celle di punizione, ma vi passava davanti quando doveva recarsi al lavoro. Richiesta di riferire quanto a sua conoscenza sul personale dì vigilanza e, in particolare, su due guardie ucraine, la teste ha dichiarato che, effettivamente, c'erano due reclusi che facevano a loro volta da vigilanti e i cui nomi erano Otto SEIN e Michael SEIFERT, il primo alto e smilzo, il secondo di altezza media, robusto e con lo "sguardo diabolico" (cfr. p. 38 della verbalizzazione stenotipica sopra citata).
La sig.ra Niederkofler ha aggiunto di non avere assistito a fatti di violenza commessi dai due, ma di aver, però sentito delle urla dopo che essi erano entrati nelle celle; al mattino, poi, era sopraggiunto un carro trainato da un mulo e con sopra una cassa, nella quale era stata messa qualcosa. La testimone ha detto di non avere visto che cosa contenesse la cassa e di non sapere niente al riguardo, se non che il conducente del carro, a cui essa nulla aveva domandato, "era un uomo nero, con un capello grande (...) Luigi si chiamava" (cfr. p. 39 della verbalizzazione stenotipica sopra citata). In proposito, il Pubblico Ministero ha contestato alla teste, ai fini di cui all'art. 500, comma 4, c.p.p., le dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria, prima(verbale del 26 febbraio 2000), e alla stessa Autorità giudiziaria inquirente, poi (verbale del 2 marzo 2000), secondo cui essa aveva, nella richiamata circostanza, domandato a Luigi che cosa ci fosse nella cassa, e quello le aveva risposto che c'erano due cadaveri; col che aveva avuto la conferma del fatto che nelle celle i prigionieri venivano maltrattati a morte. Dette asseverazioni, stante la persistente difformità rispetto alla deposizione dibattimentale, sono state acquisite dal Tribunale ai propri atti. Infine, alla sig.ra Niederkofler è stato mostrato, per l'eventuale riconoscimento, il fascicolo fotografico; e la teste ha indicato, quale possibile ritratto del SEIFERT, la fotografia contrassegnata col n. 3, dicendosi peraltro non sicura di ciò.
r) Vecchia Mario ha riferito:
- che, come partigiano, era stato catturato nel Monferrato, quindi era stato ristretto nel carcere milanese di "San Vittore" e poi tradotto, agli inizi di novembre 1944, presso il lager di Bolzano
- che a Bolzano, dove era rimasto fino al termine della Guerra, era stato rinchiuso nel blocco "G";
- che gli era stato assegnato, oltre al triangolo rosso sulla tuta, il numero di matricola 6583;
- che, nel campo, aveva lavorato nella squadra comandata da un certo COLOGNA, il quale indossava la divisa delle S.S.;
- che il suo lavoro si era svolto, prevalentemente, all'interno dei lager, anche se talvolta era stato mandato, con ali altri, all'esterno "sulla ferrovia distrutta dai bombardamenti, a tirar via le traversine, le rotaie, i binari e addirittura a togliere le bombe inesplose" (cfr. p. 52 della verbalizzazione stenotipica sopra menzionata);
- che l'atteggiamento della popolazione locale nei riguardi dei detenuti era cattivo, ("...Loro erano tedeschi, noi eravamo italiani, ecco. Ci sputavano addosso, ci tiravano la roba addosso, alcuni chiudevano le persiane, altri invece...invece di darci un pezzo di pane...": cfr. p. 52-53 della verbalizzazione stenotipica sopra citata). Quanto ai vigilanti delle celle, il testimone ha ricordato, in primo luogo, che le celle stesse erano dette "della morte", perché chi aveva la disgrazia di andarvi non ne usciva vivo; poi, che i responsabili di quel settore erano due "biondini", vestiti da militi delle S.S. e conosciuti, tra gli internati, con i nomignoli di "Sette" e "Otto" ("...Per noi erano le belve di Bolzano...Alcuni li chiamavano "le trigri", noi li chiamavamo le belve di Bolzano, perché quei due erano disumani"...In un primo tempo, mi hanno detto che erano polacchi, ucraini o roba del genere...ma non so da dove venissero. Comunque, vestiti sembravano ufficiali: guanti neri nella mano ... E tutti avevamo paura di quelli lì, perché chi gli arrivava addosso sapeva che fine faceva. Bastava non togliere il cappello, il berretto o quello che avevamo in testa se passava uno di loro, ed erano frustate...": cfr. p. 55 della verbalizzazione stenotipica sopra citata). Il sig. Vecchia ha dichiarato che, al mattino, in occasione dell'uscita dei detenuti dal blocco per andare a lavarsi, i due guardiani si mettevano fuori dalla porta e colpivano, con il bastone o coi nerbo di bue, chi capitava a tiro in tale occasione, aveva ricevuto anch'egli la sua dose di botte, e anzi si era pure rotto un dito. Relativamente alle violenze inflitte agli altri internati, il predetto ha rievocato un episodio che aveva avuto come vittime tre o quattro prigionieri, i quali avevano tentato di scappare scavando una galleria sotto i reticolati ed erano stati scoperti per la delazione di un compagno. Costoro, catturati, erano stati appesi alla recinzione del campo e lasciati lì, esposti al gelo. Il teste ha parlato anche di altri due fatti:
- il primo avvenuto poco dopo Natale (1944), quando un prigioniero era stato trascinato per il campo ed esposto alla vista degli altri, per ammonizione;
- il secondo accaduto il giorno di Pasqua (1945), quando, mentre un sacerdote celebrava la Messa all'aperto, si erano sentite, improvvisamente, delle urla terribili provenienti dalla zona delle celle ("...Mentre ufficiava la Messa, da questa zona qui, da queste celle, sentivamo delle urla tremende, e allora tra noi c'era chi diceva: "Ne stanno facendo fuori uno"": cfr. p. 60 della verbalizzazione stenotipica sopra menzionata). In esito alla sua deposizione, al testimone è stato mostrato il fascicolo fotografico agli atti, ed egli ha riconosciuto nella fotografia n. 6) uno dei due aguzzini ucraini, pur con qualche incertezza rispetto alla persona ritratta nella fotografia n. 3).
s) Ferro Ettore, deponendo per ultimo, ha dichiarato:
- che era stato arrestato nel Monferrato;
- che era stato rinchiuso nel lager di Bolzano dagli inizi di novembre 1941 al 1° maggio 1945,
- che, nel campo di concentramento, era stato assegnato al blocco "G", non era mai stato ristretto nelle celle di punizione e aveva lavorato, essenzialmente come "garzone" dei muratori. Riguardo a eventuali violenze subite personalmente, il teste ha ricordato di avere preso qualche nerbata, al mattino, in occasione dell'uscita dalle baracche. Relativamente alle violenze inflitte ad altri detenuti, ha ricordato:
- che, una volta, aveva visto un cadavere con un buco in testa che veniva trascinato per il campo, e in quell'occasione il capo del lager aveva detto che era quanto capitava a chi tentava la fuga. Egli non aveva visto chi avesse Ucciso l'uomo, ma aveva visto coloro che ne trascinavano il cadavere, ed erano "quei due", noti come "le belve del campo" ("...Quei due che li chiamavano le belve del campo, che lì chiamavano che hanno sempre detto che erano ucraini, ma lo non lo so...": cfr. p. 72 della verbalizzazione stenotipica sopra citata);
- che, altra volta, aveva visto fustigare un detenuto, messo sopra il lavatolo, semi-denudato e picchiato col nerbo di bue;
- che, altra volta ancora (non ha saputo dire se fosse o meno il giorno di Pasqua), aveva sentito delle grida provenienti dalla parte delle celle.
PARTE SECONDA
1. Problemi relativi all'identità personale dell'imputato. 2. Problemi relativi alla giurisdizione in generale. 2-bis. In particolare, sussistenza della giurisdizione del giudice militare italiano di pace. 2-ter. Qualità militare del SEIFERT come appartenente, col grado di caporale, all'organizzazione armata denominata S.S. (Schutz Staffeln). 2-quater. Non estraneità alla guerra della violenza esercitata nei confronti delle persone internate nel campo di concentramento di transito (Polizeiliches Durchangslager) di Bolzano.
1. Invertendo l'ordine strettamente logico-giuridico dell'esposizione. Che imporrebbe di trattare per primi i profili relativi alla giurisdizione, ritiene il Tribunale che debba essere affrontata subito la fondamentale questione dell'identità fìsica dell'imputato SEIFERT Michael. La questione va risolta escludendo qualsiasi incertezza circa la corrispondenza tra il militare SEIFERT Michael (detto "Misha", scritto probabilmente "Mischa", secondo una più corretta traslitterazione del nomignolo russo, diminutivo del nome proprio Michail, a sua volta equivalente al nome proprio tedesco Michael), il quale era presente, come caporale delle S.S., nel lager di Bolzano nel periodo indicato nel capo di imputazione, ossia dicembre 1944 - aprile 1945, e la persona di nome SEIFERT Michael tuttora vivente a Vancouver (Canada), al n. 5471 di quella Commercial Street. Il Pubblico Ministero ha, nel corso della sua requisitoria, sintetizzato le vicende personali del SEIFERT e della sua famiglia di origine, richiamando l'attenzione del Collegio soprattutto sulla cospicua quantità di documenti (ritualmente acquisiti agli atti processuali) forniti dalla Procura di Dortmund, ufficio competente sull'intero territorio germanico per tutti i crimini di massa commessi dai nazisti. Tra i documenti in parola (allegati agli atti sia in copia originale, che nella versione in lingua italiana), primaria importanza va data, anzitutto, alla scheda trasmessa dall'Archivio di Stato di Berlino alla Procura di Dortmund (di cui ai fogli 234-235 atti), da cui risulta:
- che SEIFERT Michael, nato a Landau (Distretto di Odessa, Ucraina) il 16 marzo 1924, era uno dei due figli generati dal matrimonio di SEIFERT Michael, nato il 17 maggio 1886 a Landau, con Fritz Berta, nata il 9 febbraio 1892 a Rosental;
- che il predetto apparteneva, quindi. a una famiglia di così detti Volksdeutscher, ossia di persone etnicamente e linguisticamente tedesche ma nate e vissute (almeno per parte della propria esistenza) nel territori dell'est europeo e, in special modo, dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche;
- che lo stesso aveva come recapito postale militare "SD Feldpost 428 19", il che lo qualificava con estrema probabilità (altrimenti tale indirizzo non avrebbe avuto senso) quale appartenente alle S.S., di cui il S.D. (Sicherheitsdienst) costituiva l'apparato di sicurezza. Particolare importanza deve essere riconosciuta, altresì, ad altri documenti tra quelli reperiti dall'accusa e acquisiti al fascicolo per il dibattimento.
Si richiamano, al riguardo:
a) quanto ai dati personali dell'imputato e alla sua presenza in Italia nel periodo dal 1943 al 1945 come appartenente alle S.S.:
a1) foglio 237 atti - domanda per la concessione della pensione di reversibilità Presentata, in data 11 dicembre 1951, da SEIFERT Michael padre e da sua moglie Berta, in cui ai quesiti relativi al Figlio Michael vengono date - tra le altre - le seguenti risposte:
- nato: il 16/0/24 a Landau/Ucraina (lo "0" al posto del mese è da considerare un evidente errore materiale);
- entrato in servizio: fine 1943;
- grado militare: uomo delle S.S.;
- da quando è disperso?: 12/3/45;
dove il disperso prestava servizio da ultimo? Italia;
quando e da dove l'ultima notizia su di lui? 12/3/45;
a2) foglio 239 atti - dichiarazione giurata firmata da SEIFERT Michael padre, registrata presso il comune di Ratingen in data 11 dicembre 195 1, in cui - tra l'altro - si legge: "Mio Figlio Michael alla fine del 1943 venne arruolato nelle forze armate. In ultimo era mobilitato in Italia L'ultima posta era datata 12/3/45 (...)";
a3) foglio 240 atti - dichiarazione giurata firmata da tale Rochus Fischter, registrata presso il comune di Ratingen in data 11 dicembre 1951, in cui - tra l'altro - si legge: "Conosco Michael SEIFERT dal 1942. Allora abitavo in Ucraina. Nell'anno 1944 l'ho visto in uni . forme durante una sua vacanza. Allora era un uomo delle S.S. ( ... )".
b) quanto all'essere l'imputato emigrato in Canada e abitante nella città di Vancouver (British Columbia):
b1) foglio 244 atti - domanda (data illeggibile) indirizzata dalla sig.ra SEIFERT Berta all'Ente di Assistenza di Duesseldorf, in cui - tra l'altro - si legge: "Come risulta dalle mie lettere, tramite la Croce Rossa, dopo 17 anni dì ricerche inutili, finalmente ho ritrovato il mio secondo figlio Michael. Grazie a lui percepivo una pensione in qualità di genitore. Mio figlio Michael però vive in Canada (...) Lì mio figlio ha una famiglia, lavora come operaio in una fabbrica di legnami (...) Dato che si è sposato solo nel 1956, gli manca ancora tutto (...)";
b2) foglio 246 atti - comunicazione del 20 settembre 1960, inviata alla sig.ra SEIFERT Berta da parte della Croce Rossa Tedesca - Servizio Ricerche, in cui - tra l'altro - si legge: "Egregia Sig.ra SEIFERT, oggi possiamo darLe la gradita notizia che suo figlio Michael risiede al seguente indirizzo: 448 k 56th Av. - Vancouver/B. C Canada (...)";
b3) foglio 247 atti - comunicazione del 15 maggio 1961, inviata all'Ente di Assistenza di Duesseldorf da parte della Croce Rossa Tedesca - Servizio Ricerche, in cui - tra l'altro - si legge: "Nel corso delle ricerche da noi eseguite siamo venuti a conoscenza del fatto che tale SEIFERT Michael, nato il 16/3/1924 a Narva/Estonia, prima abitante a Landau/Ucraina è emigrato in Canada. Il suo attuale indirizzo è: 448 East 56th ,4venue, Vancouver, B. C. (...)". La lettura incrociata dei dati sub a) e sub b) consente, ad avviso del Collegio, di rimuovere ogni possibile perplessità circa la coincidenza fisica tra l'uomo delle S.S. di nome SEIFERT Michael, presente in Italia nel periodo 1943--1945, e la persona imputata nel presente procedimento penale, vale a dire il SEIFERT Michael a tutt'oggi abitante a Vancouver (Canada). Siffatto giudizio non è per nulla scalfito da alcune aporie indotte dalla documentazione (parte in lingua inglese e parte in lingua tedesca) trasmessa, a dibattimento già aperto, dalle competenti Autorità estere e acquisita, previa rituale traduzione, agli atti di causa. I documenti de quibus concernono, rispettivamente:
- una richiesta di lavoro sottoscritta dal SEIFERT successivamente alla sua emigrazione in Canada.
- una sorta di "dichiarazione sostitutiva", sempre del SEIFERT, ricevuta dal Pubblico ufficiale del comune di Hedigenhausen nel giugno 1951, ossia anteriormente (di poco) alla emigrazione Oltreoceano dell'imputato. I principali aspetti di novità di detti documenti, rispetto agli altri di cui si è parlato, riguardano il luogo di nascita dell'accusato, ora indicato genericamente come "Estonia" (carte canadesi), ora, in modo più specifico, come "Narwa/Estonia" (carte tedesche); nonché i luoghi di nascita dei genitori, indicati (carte tedesche) in Stettino, per il padre, e in Greifwald, per la madre. Orbene, a prescindere dal fatto che i restanti dati personali, sia dell'imputato che dei genitori, coincidono con quelli già noti, è la natura stessa dei documenti menzionati per ultimi a renderli inattendibili. Questi, infatti, lungi dall'essere certificazioni o risultanze oggettive di enti od organismi pubblici, sono niente altro che mere dichiarazioni del SEIFERT, sottoscritte da lui (modulo di lavoro) o ricevute da un impiegato comunale ("autocertificazione" del 1951); sicché ben poca "fiducia" può annettersi a essi, soprattutto se si consideri che l'imputato, come ex appartenente all'organizzazione delle S.S., poteva avere, prima dì imbarcarsi per il Canada e pure una volta giunto a destinazione, tutto l'interesse ad alterare in parte i propri dati personali, al fine di depistare eventuali ricerche da parte delle nuove Autorità tedesche o di quelle delle potenze vincitrici del secondo conflitto mondiale. Che poi il SEIFERT Michael per cui è processo sia, effettivamente, il militare che, col nomignolo di "Misha" (o "Mischa"), si trovava, nell'arco temporale dicembre 1944 - aprile 1945, nel Durchgangslager (campo di concentramento di transito) istituito dalle Autorità militari germaniche in Bolzano, è provato:
- dal fatto che il nomignolo di "Micha" ("Misha"), associato a quello di un altro ucraino, SAIN (o SEIN) Otto, figuri nel capo di imputazione per collaborazionismo col tedesco invasore a carico di COLOGNA Albino, guardiano e capo-blocco delle celle del campo di concentramento di Bolzano, condannato per tale crimine a trenta anni di reclusione con sentenza 10 dicembre 1946, definitiva il 5 giugno 1948, della Sezione Speciale di Corte di Assise di Bolzano (documento agli atti di causa);
- dalle deposizioni, assunte nel presente processo, di persone deportate nel lager bolzanino all'epoca dei fatti (cfr. supra, Parte prima, n. 2, passim). A tale ultimo riguardo, occorre evidenziare, per i fini che qui interessano, che tutti i testimoni "oculari" escussi hanno parlato diffusamente di "Misha" SEIFERT, indicandolo a volte anche con il cognome ma più spesso con il solo nomignolo, e l'hanno inoltre descritto come un tipo massiccio, dai capelli chiari e dai tratti somatici rivelatori di origine est-europea. La maggior parte dei dichiaranti è stata anche in grado di riconoscere, con sicurezza, l'imputato nella persona ritratta nella fotografia formato-tessera contrassegnata dal n. 6, che è stata mostrata di volta in volta nel corso degli esami, ora singolarmente, previa proiezione di un ingrandimento, ora all'interno di una "cartella fotografica". La fotografia in questione - come pure le altre comprese nella "cartella" e riproducenti le fattezze di alcuni vigilatori dei lager - è stata reperita, nel corso delle indagini preliminari, dalla polizia criminale tedesca presso gli archivi della D.R.K. (Deutsches Rotes Kreuz - Croce Rossa Tedesca): vi compare, chiaramente (nel limiti del formato), un giovane uomo in divisa, dalle fattezze orientaleggianti e senz'altro corrispondente al "Misha" descritto dai testimoni. Per concludere sull'argomento, a parere del Tribunale, sussistono i presupposti e le condizioni per escludere, sotto ogni profilo, qualsivoglia errore di persona ai sensi dell'art. 68 c.p.p., essendosi acclarato:
- che i dati identificativi dell'imputato sono esatti;
- che l'uomo delle S.S. presente nel lager di Bolzano nel periodo considerato (ritratto nella fotografia n. 6 della "cartella fotografica" agli atti di causa) e l'uomo attualmente abitante in Canada e qui giudicato sono la stessa persona.
2. A questo punto dell'esposizione, prima di affrontare il merito della regiudicanda, il Tribunale avverte l'esigenza di esaminare, in via preliminare, quegli aspetti della fattispecie contestata che coinvolgono direttamente la propria giurisdizione; ciò al fine di eliminare, una volta per tutte, ogni dubbio circa la sussistenza dei suoi poteri cognitivi in ordine al fatto ascritto all'imputato e alla "Persona" di quest'ultimo. La premessa normativa da cui occorre partire è l'art. 103, ultimo comma, della Costituzione repubblicana, secondo cui:
"I Tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate". Dunque, mentre per il tempo di guerra la giurisdizione dei Tribunali militari è quella stabilita dalla legge (art. 251 c.p.m.g.: "Qualunque sia il luogo del commesso reato..., ai Tribunali militari di guerra d'armata, di Corpo d'armata e di piazza forte appartiene, rispettivamente, la giurisdizione: 1° dei reati commessi dai militari dei Corpi o servizi mobilitati...; 2° dei reati commessi da persone estranee alle Forze armate dello Stato, che si trovano al servizio o a seguito di esse, presso i Corpi o servizi suddetti..."), per il tempo di pace essa incontra i limiti invalicabili, della natura militare del reato commesso (limite "oggettivo") e dell'appartenenza del presunto reo alle Forze armate dello Stato (limite "soggettivo"). Fatte queste osservazioni, va adesso esaminata, per quel che qui immediatamente interessa, la fattispecie ascritta all'imputato, il quale è stato chiamato a rispondere del reato militare (per la nozione di "reato militare" si rinvia all'art. 37 del codice penale militare di pace e alla copiosa giurisprudenza formatasi in materia: cfr., per tutte, Cass., Sez. Un. pen., 24 giugno 1950, Massimo, in Riv. pen., 1950, II, p. 899) di concorso in violenza con omicidio contro privati nemici, aggravata e continuata, a norma del combinato disposto degli artt. 13 e 185 del codice di guerra, nonché 81, comma 2, 110, 575, 577 nn. 3 e 4 e 61 n. 4 del codice penale.
Se si tralasciano per ora (come questioni che saranno discusse infra, Parte Terza) i problemi relativi alle circostanze aggravanti contestate e ai collegati aspetti sanzionatori, è evidente che nel presente processo l'oggetto dell'incriminazione risulta delimitato:
a) dall'art. 185, comma 1, c.p.m.g., che punisce "il militare che, senza necessità o, comunque, senza giustificato motivo, per cause non estranee alla guerra, usa violenza contro privati nemici, che non prendono parte alle operazioni militari (...)";
b) dall'art. 575 c.p., che punisce "chiunque cagiona la morte di un uomo", a sua volta richiamato dal comma 2 della citata disposizione del codice di guerra, che commina le pene stabilite dal codice penale "se la violenza consiste nell'omicidio, ancorché tentato (...)";
c) dall'art. 13 c.p.m.g., secondo cui le disposizioni in materia di reati contro le leggi e gli usi di guerra, tra le quali rientra quella dell'art. 185, "si applicano anche ai militari e a ogni altra persona appartenente alle Forze armate nemiche, quando alcuno di tali reati sia commesso a danno dello Stato italiano o di un cittadino italiano, ovvero di Lino Stato alleato o di un suddito di questo". In questa sede, pertanto, i dubbi da rimuovere, al fine di affermare con sicurezza la cognizione del Tribunale militare, in tempo di pace, in ordine ai fatti addebitati al SEIFERT, concernono essenzialmente:
- la Sussistenza della giurisdizione dei Tribunali militari italiani, in tempo di pace, per i reati contro le leggi e gli usi di guerra commessi, in tempo di guerra, da appartenenti alle Forze annate nemiche;
- lo status militare dell'imputato, nella sua veste di graduato dell'organizzazione armata denominata S.S. (Schutz-Staffeln);
- l'esistenza del nesso eziologico tra lo stato di guerra e la violenza esercitata dall'imputato, come militare delle S.S., nei confronti delle persone internate nel campo di concentramento di transito di Bolzano.
2-bis. Il primo dubbio può essere senz'altro rimosso, sulla base della legislazione tuttora vigente e la lettura datane dalla Corte costituzionale, nonché della consolidata giurisprudenza del Tribunale supremo militare (da ritenere ancora valida in parte qua) e della Corte suprema di Cassazione. Il riferimento normativo corre al d. lgs. lgt. 21 marzo 1946, n. 144, contenente disposizioni per regolare il passaggio dall'applicazione della legge penale militare di guerra all'applicazione della legge penale militare di pace; e, in special modo, all'art. 6 di esso, che attribuiva transitoriamente ai Tribunali militari di pace la competenza per i reati militari previsti dal codice penale militare di guerra e commessi durante lo stato di guerra, nonché per i reati contro le leggi e gli usi di Guerra commessi dagli appartenenti alle Forze armate nemiche. La conformità al dettato costituzionale di tale ultima disposizione è stata messa in discussione in relazione a ciò: che mentre l'art. 103 ultimo comma, della Costituzione circoscrive rigorosamente la giurisdizione dei Tribunali militari, in tempo di pace, riservandola ai reati militari commessi dagli appartenenti alle Forze annate (categoria che dovrebbe intendersi, in mancanza di specificazioni, limitata agli appartenenti alle Forze armate dello Stato italiano), l'art. 6 del decreto luogotenenziale n. 144/1946 avrebbe illegittimamente "ampliato" detta giurisdizione, attraverso l'attribuzione ai Tribunali militari di pace della competenza per i reati contro le leggi e gli usi di guerra commessi dagli appartenenti alle Forze armate nemiche. Sul punto si è pronunciato fin dal 1959 il giudice delle leggi, il quale, nel respingere la prospettata questione di illegittimità costituzionale del menzionato art. 6, ha sottolineato come, pur dovendosi opinare che l'art. 103 Cost. abbia inteso riferirsi alle Forze armate dello Stato italiano, l'ipotizzato contrasto fosse nondimeno inesistente, giacché:
"E' da considerare, in primo luogo, che la categoria dei reati contro le leggi e gli usi della guerra, sebbene sia stata oggetto, nel predetto art. 6, di un esplicito richiamo, probabilmente dovuto a qualche dubbio di interpretazione sorto nella pratica, si inquadrava anch'essa nel preesistente sistema della legge penale militare (...)";
"in secondo luogo, va tenuto presente che l'art. 103, nella sua organica disciplina della materia, contiene due distinte previsioni: l'una riguarda la giurisdizione dei Tribunali militari in tempo di guerra, la cui determinazione e riservata alla legge; l'altra riguarda la giurisdizione dei Tribunali militari in tempo di pace, e questa viene limitata soltanto ai reati militari commessi da militari appartenenti alle Forze armate".
Proseguiva la Corte:
"Per intendere lo spirito di questa disposizione (art. 103, ultimo comma e quindi la sua estraneità ad esigenze contingenti come quelle tenute presenti dall'art. 6 d. Igs. lgt. 21 marzo 1946, bisogna risalire all'art. 102 Cost. e al principio dell'unità della giurisdizione, che essa volle, almeno in via generale, affermare. Questo principio non fu condotto alle estreme conseguenze,, e appunto l'art. 103 ne disciplina le principali eccezioni (...) In vista di questi fondamentali problemi è da ritenere che la particolarissima questione della competenza per i reati contro le leggi e gli usi della guerra commessi da militari nemici non si' sia neanche presentata. Ed infatti, nel corso dei lavori preparatori, le discussioni sul significato della locuzione appartenenti alle Forze armate " riguardano essenzialmente, in vista sempre del principio dell'unità della giurisdizione, le categorie di cittadini da concludere oppure no nell'ambito della giurisdizione speciale, eccezionalmente tenuto".
E concludeva infine:
"Posto il raffronto tra la norma impugnata e la norma della Costituzione e i termini di cui innanzi, e sicuramente da escludere che l'art. 103 abbia avuto una incidenza qualsiasi sulla disposizione dell'art. 6 del citato d lgs. lgt., la quale svolge per suo conto, e senza ledere alcun principio costituzionale, la sua efficacia, in rapporto ad una esigenza del tutto transeunte, manifestatasi nel passaggio dall'una all'altra legge militare, D'altra parte, non sarebbe ravvisabile alcun ragionevole motivo a giustificazione di una contraria volontà del Costituente, la quale poi, in un sistema che mantiene - sia pure eccezionalmente - la giurisdizione dei Tribunali militari, avrebbe dovuto praticamente tradursi' nel sottrarre a questi, e devolvere al giudice ordinario, proprio una così speciale materia, destinata, oltre tutto, ad esaurirsi nel tempo" (così Corte cost., 15 luglio 1959, n. 48). In aggiunta agli argomenti ricavabili dalla citata normativa transitoria, come interpretata da parte della Corte costituzionale, occorre evidenziare che la sussistenza della giurisdizione dei Tribunali militari italiani di pace per i reati contro le leggi e gli usi della guerra perpetrati, in tempo di guerra, da militari appartenenti alle Forze armate nemiche in danno dello Stato italiano o di cittadini italiani è stata affermata da una nota sentenza del (soppresso) Tribunale supremo militare (cfr. 13 marzo 1950, Wagener più altri, in Riv. pen., 1950, II, p. 745), confermata, poi, in relazione ai medesimi ricorrenti, dalla Corte suprema di Cassazione (cfr. Sez. Un. Pen., 28 ottobre 1950, n. 57, Wagener più altri, in Riv. pen., 1951, II, p. 42). Più recentemente, l'orientamento è stato ribadito dalla Corte di legittimità, la quale, chiamata a dirimere un conflitto "negativo" di giurisdizione tra il Tribunale militare di Roma e il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale civile e penale di Roma, ha detto chiaramente che "non pare possa assolutamente dubitarsi della persistente vigenza del citato art. 6 e della sua altrettanto persistente compatibilità con il sistema costituzionale ancorché sopravvenuto - dovendosi riconoscere anche al giudice militare, cosi come a quello ordinario, il carattere di "giudice naturale precostituito per legge 79 di cui all'art. 25 Cost, avuto riguardo alla "competenza" attribuitagli dalla stessa Carta fondamentale con l'art. 103, comma 3, seppur circoscritta nei limiti soggettivi ed oggettivi a tal fine precisati" (così Cass., Sez. 1 pen, 10 febbraio 1997, confl. di giurisd. in causa Priebke, in La Giust. pen., 1998, III, p. 148).
2-ter. L'altro nodo da sciogliere in tema di giurisdizione concerne lo status militare dell'imputato, il quale. come indicato nello stesso capo di accusa e attestato dalle prove documentali e testimoniali assunte, era un graduato appartenente non alle Forze armate germaniche per così dire "ordinarie" (Wehrmacht), ma all'organizzazione di elite denominata S.S.. Si tratta, in buona sostanza, di rispondere al quesito se il Corpo delle S.S. fosse parte delle Forze armate germaniche, con consequenziale status militare dei suoi membri, ovvero fosse niente altro che uno speciale apparato di polizia, militarmente organizzato e però estraneo alle Forze armate. Sarebbe ultroneo, in questa sede, ripercorrere, sia pure per grandi linee, le vicende relative al Corpo delle S.S. (il cui nome completo era Schutz-Staffeln der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei: alla lettera, "Squadre di protezione del Partito Nazionalsocialista Tedesco dei Lavoratori"), sorto come guardia personale del dittatore (Stosstrupp Hitler: Gruppo d'assalto Hitler) e trasformatosi, nel volgere di pochi anni, da costola delle più "vecchie" S.A. (Sturmabteilungen, cioè "Divisioni di assalto") prima nello strumento per la liquidazione violenta di queste ultime (30 giugno 1934) e, in una complessa e gigantesca struttura di potere, capace di incutere errore a chiunque, sia all'interno della Germania che all'esterno, nei territori europei occupati dalle armate tedesche. La tesi contraria alla "militarità" delle S.S., sostenuta, in occasione del citato conflitto negativo di giurisdizione in causa Priebke, dal Tribunale militare di Roma (con richiamo al processo di Norimberga), e stata sconfessata dalla suprema Corte. Quest'ultima, nel risolvere il denunciato conflitto affermando la sussistenza della giurisdizione del giudice militare, ha sottolineato i dati "storici" costituiti "(...) dalla ordinaria operatività degli appartenenti al Corpo delle S.S. su tutti i fronti di guerra nel corso del secondo conflitto mondiale; dalla loro organizzazione secondo gli schemi delle vere e proprie formazioni militari e, infine, dalla loro sottoposizione, ai fini militari, al comando tattico dell'esercito " (cfr. sent. 10 febbraio 1997, cit., p. 150).
A prescindere dalla autorevolezza della fonte, la posizione assunta dal giudice di legittimità appare senz'altro persuasiva e condivisibile. La circostanza, poi, dell'avere il Corpo in parola partecipato ai combattimenti con proprie divisioni, le c.d. Waffen-S.S (alla lettera: "S.S. armate") non deve condurre all'errore di considerare "militari" solo queste ultime e non gli altri settori dell'organizzazione espletanti funzioni di polizia di regime: la distinzione riguardava, infatti, gli impieghi operativi, ma non intaccava la natura e Corpo, che era e restava militare. Va ricordato infine che la stessa Corte di Cassazione ha rilevato come altra sia "la valutazione delle diverse attività e dei diversi compiti, rispettivamente svolte ed assegnati nell'ambito della struttura in questione (le S.S.), altra quella da farsi nei confronti dei singoli appartenenti al detto Corpo, in relazione alle specifiche operazioni nelle quali intervennero o furono impiegati: il tutto, chiaramente, anche alla luce del principio costituzionale di cui all'art. 27 della Carta fondamentale" (cfr. sent. 10 febbraio 1997, cit., pp. 150-151). L'osservazione della Corte, ancorché operata in riferimento a un diverso contesto (la strage delle Fosse Ardeatine, a Roma, ordinata dai tedeschi per ritorsione contro l'attentato di Via Rasella), si rivela applicabile pure alla presente fattispecie: il SEIFERT, all'epoca dei reati di cui e stato chiamato a rispondere avanti questo Tribunale, era un "uomo delle S.S." impiegato al di fuori del Reich propriamente detto, e precisamente nell'ambito del territorio comprendente le province di Bolzano, Trento e Belluno e costituente la c.d. Zona di Operazioni delle Prealpi o Alpenvorland, territorio occupato dalle Forze armate germaniche e da considerare, sotto ogni profilo, in stato di guerra (applicando la speculare disposizione dell'art. 12 della "legge di guerra", data con regio decreto 8 luglio 1938, n. 1415, secondo cui "il territorio nemico occupato dalle Forze armate italiane è considerato in stato di guerra"). Per concludere sullo specifico argomento, a giudizio del Collegio non si può seriamente dubitare dello status militare dell'imputato, secondo i criteri di identificazione delle persone soggette alla legge penale militare di cui agli artt. 1 e 2 c.p.m.p.: ciò in quanto costui, oltre ad appartenere a un Corpo inquadrato, con compiti sia di polizia che di combattimento, nelle Forze annate tedesche, era impiegato in territorio di occupazione (l'Alpenvorland) e in un'attività (la sorveglianza di civili catturati in operazioni di rastrellamento anti-partigiane o presi come ostaggi siccome parenti di arruolati che avevano disertato) strettamente connessa ai fini militari del Terzo Reich.
2-quater. Oltre alla condizione militare del soggetto attivo, ai fini della sussistenza della giurisdizione speciale in materia di violenza con omicidio contro privati nemici si richiede che il fatto sia stato commesso "Per cause non estranee alla guerra". Si osserva al riguardo che, se è vero che l'esclusione del nesso eziologico tra lo stato di guerra e la violenza esercitata (la qual cosa si verifica, per esempio, usando la condotta criminosa sia stata realizzata per motivi di mera persecuzione politica o razziale) può valere, secondo la giurisprudenza di legittimità, a sottrarre la regiudicanda al giudice militare e a radicarla presso il giudice ordinario (cfr. Cass., Sez. un. pen., 23 marzo 1973, Allers più altri, richiamata dalla più volte citata sentenza risolutiva del conflitto di giurisdizione in causa Priebke), è vero anche che la legge (art. 185 c.p.m.g.) parla di "cause non estranee alla guerra" e non di "cause attinenti alla guerra". E' evidente che, analogamente a quanto si verifica in altri settori della legge penale militare (cfr. art. 199 c.p.m.p., come sostituito dall'art. 9 della legge 26 novembre 1985, n. 689), il concetto di non estraneità abbraccia un'area più ampia del concetto di attinenza; nel senso che quello, a differenza di questo, richiede l'esistenza di un nesso causale meno immediato, sicché non occorre che l'azione delittuosa sia stata posta in essere proprio per ragioni di guerra, ma è sufficiente che essa sia comunque riconducibile alla guerra. Applicate al processo contro SEIFERT Michael, le considerazioni sopra esposte portano a ravvisare, senz'altro, la sussistenza del requisito della non estraneità dei fatti al conflitto in corso al momento del loro accadimento. La presenza, tra le vittime dei reati ascritti al caporale ucraino, di persone di religione e cultura ebraica (cfr. capi di incolpazione nn. 2, 5, 12) non deve fuorviare l'attenzione dalla matrice "bellica" - sia pure intesa nel chiarito significato ampio - delle violenze inflitte ai privati prigionieri all'interno del campo di concentramento di transito di Bolzano. Nel lager in questione, furono indubbiamente rinchiusi e sottoposti a violenze non solo soggetti che, secondo i perversi criteri classificatori in uso all'epoca, erano da considerare di etnia non ariana, ma anche oppositori del regime nazifascista instaurato manu militari in Alta Italia all'indomani dell'armistizio dell'8 settembre 1943. E però, come del resto confermato dalle testimonianze assunte in giudizio, la causale" degli internamenti andava ricercata, almeno nella stragrande maggioranza dei casi, in operazioni di rastrellamento in funzione antipartigiana e in prese di ostaggi in chiave di prevenzione/repressione delle diserzioni dall'esercito germanico.
Si trattava, come è agevole comprendere, di "cause" se non attinenti esclusivamente alla guerra, quanto meno di certo ad essa non estranee. Tanto basta, a parere del Tribunale, per ritenere, anche sotto quest'ultimo profilo, sussistente la propria giurisdizione in ordine al fatti contestati all'imputato.
PARTE TERZA
1. Considerazioni introduttive di carattere generale sul processo a carico di SEIFERT Michael e sul materiale probatorio acquisito e utilizzato ai fini della decisione. 1-bis. Valenza delle prove dichiarative assunte in indagini e in dibattimento. 1-ter. Credibilità soggettiva e oggettiva delle testimonianze raccolte contro SEIFERT Michael. 2. Singole accuse e relative prove, con specifico riguardo agli aspetti "materiali" delle condotte. 2-bis. Valutazione delle prove da parte del Tribunale sulla base della norma fondamentale dell'art. 192 c.p.p.: A) Casi di non dimostrata partecipazione dell'imputato ai fatti ascrittigli - B) Casi di dimostrata partecipazione dell'imputato ai fatti ascrittigli. - C) Commissione delle violenze "senza necessità o, comunque, senza giustificato motivo". 2-ter. Ulteriori elementi della fattispecie: "Italianità" delle vittime e loro estraneità alle operazioni militari. 2-quater. Elemento soggettivo. 2-quinquies. Circostanze aggravanti contestate. 2-sexies. Continuazione tra i reati contestati. 3. Conclusioni sul merito delle accuse dimostrate.
1. Prima di esaminare le prove acquisite e da utilizzare al fini della decisione, giusta la regola imposta dall'art. 526 c.p.p., il Collegio ritiene opportuno svolgere alcune considerazioni di carattere generale, nonché sul metodo adottato nella valutazione delle prove stesse. variabilmente, ogni qualvolta sia chiamato a decidere a oltre cinquanta anni i distanza dai reati ipotizzati nell'atto di esercizio dell'azione penale, l'organo giudicante si attira la critica, se non proprio l'accusa, di fare della "archeologiá giudiziaria"; e, indipendentemente da ciò, si espone al rischio di scantonare dalla propria funzione per assumere quella dello storico.
Il primo rilievo non ha ragion d'essere: il giudice giudica quando l'attore lo investe della regiudicanda, e non prima. Se mai, occorre domandarsi come sia stato possibile lasciar trascorrere inutilmente tanto tempo, quando di due ucraini "attivi" nel lager dì Bolzano,indicati come "Micha" e "SAIN Otto", si era parlato diffusamente già nel processo per collaborazionismo col tedesco invasore intentato contro l'italiano COLOGNA Albino davanti alla Sezione Speciale di Corte di Assise di Bolzano e conclusosi, il 10 dicembre 1946, con la condanna di costui alla pena della reclusione per anni trenta. La risposta deve essere ricercata nella infelice sorte (in senso processuale) toccata a molti procedimenti contro appartenenti alle Forze armate tedesche accusati di violenze ai danni di italiani. Detti procedimenti, infatti, a differenza di quelli parallelamente aperti contro italiani accusati di violenze contro propri connazionali, furono archiviati in via provvisoria, nei primi anni Sessanta del secolo che si va chiudendo, con provvedimenti adottati dal Procuratore generale militare della Repubblica pro tempore presso il Tribunale supremo militare. Tra gli altri procedimenti, anche quello recante il n. 1250/46, iscritto a carico del personale responsabile della vigilanza nel campo di concentramento di Bolzano (TITHO, HAAGE, COLOGNA, SAIN o SEIN, SEIFERT ecc,), fu "archiviato" (con determinazione del P.G.M. in data 14 gennaio 1960); per modo che soltanto nel 1994 atti vennero trasmessi alla Procura militare della Repubblica presso questo Tribunale. Più di recente, dei provvedimenti di archiviazione provvisoria in parola si è anche occupato, per i profili di sua competenza, il Consiglio della Magistratura Militare in una delibera (adottata dal Plenum del 23 marzo 1999) che è stata acquisita agli atti di questo processo per iniziativa di uno dei difensori delle parti civili e alla quale si fa senz'altro rinvio, anche per quel che concerne l'individuazione di responsabilità (con un giudizio destinato ad assumere, dato il tempo trascorso, valenza esclusivamente "morale") in capo a chi, all'epoca, ricopriva la carica di Procuratore generale militare della Repubblica. Ciò che al Collegio preme qui evidenziare è che il tempus commissi delicti, per quanto ampio possa essere l'intervallo che separa l'epoca dei fatti dal momento del giudizio, rileva solo ai fini della eventuale prescrizione del reato. Al di fuori della menzionata causa di estinzione (la cui operatività o meno coinvolge il merito della regiudicanda ed è questione che sarà trattata a suo luogo), il tempo è - di per sé - indifferente e in nulla scalfisce la legittimità né, tanto meno, l'eticità del processo. Quanto poi al rischio che il giudice penale ceda alla tentazione di farsi "storico", soprattutto allorquando oggetto dei processo siano fatti lontani nel tempo, esso esiste ed è concreto. Sia il giudice penale che lo storiografo, invero, indagano su episodi del passato dei quali non sono stati diretti testimoni. Ma, al di là del differente fine delle rispettive indagini (fine che, per il giudice, è il giudizio, ossia la risposta all'ipotesi accusatoria formulata dal Pubblico Ministero nell'atto di esercizio dell'azione penale; per lo storiografo, a ricostruzione dei fatti e la loro valutazione, anche di natura lato sensu politica), sono diversi i mezzi impiegati dall'uno e dall'altro. Laddove le fonti così dette documentarie assumono, per lo scrittore di storia, importanza primaria, così non è - di regola - per il giudice penale; a meno che questi non sia chiamato a pronunciarsi su fatti (come sono, in ambito penale militare, i così detti "reati di assenza dal servizio") suscettibili di dimostrazione meramente cartolare. Non si può certamente escludere che, in qualche caso, anche in relazione a fatti di violenza, i documenti possano rivestire, nel processo penale, un ruolo decisivo: si pensi, a titolo di esempio, a una fotografia che confermi, in maniera non equivoca, l'alibi dell'imputato, ovvero a una fotografia che ritragga costui nel momento della commissione del reato; o, ancora, a una confessione scritta e sottoscritta dall'imputato, che in essa si assuma, e in maniera credibile, la responsabilità dell'accaduto. Per lo più, tuttavia, nel processo penale, anche quando vi sia il conforto di altre "prove" (impronte digitali, accertamenti tecnici ecc.), delle deposizioni testimoniali non può farsi a meno.
1-bis. Il presente processo, nonostante si celebri a circa cinquantacinque anni di distanza dai fatti, non è affatto carente di prove dichiarative. Al riguardo, occorre operare subito una summa divisio tra:
a) le deposizioni a viva voce, assunte, nel contraddittorio delle parti, negli incidenti probatori, in sede di istruzione dibattimentale, ovvero ancora sia negli incidenti probatori che al dibattimento:
b) le deposizioni rifluite nel processo siccome contenute in atti non ripetibili acquisiti al sensi dell'art. 238, comma 3, c.p.p. (verbali facenti parte dei procedimenti MITTERSTIELER, COLOGNA e GUTWENIGER), ovvero richiamate nelle sentenze irrevocabili pronunciate (nei medesimi procedimenti) dalla Sezione Speciale di Corte di Assise di Bolzano e acquisite a nonna dell'art. 238-bis c.p.p.. E' perfino superfluo ribadire che solo le deposizioni sub a) hanno "dignità" di prove testimoniali, da valutarsi da parte del giudice secondo il principio del libero convincimento, "che rimane tuttora il cardine cui riferire il processo valutativo dei dati probatori" (cfr. Cass., Sez. VI pen. 30-3-1992/22-7-1992 n. 8153) e fermo restando il dovere dì quegli di dar conto nella motivazione "dei risultati acquisiti e dei criteri adottati" (art. 192, comma 1, c.p.p.); e, a tale proposito, si ricorda che caratteristica della testimonianza, come mezzo di prova, è quella di essere sufficiente, di per sé, a formare il convincimento del giudicante, senza bisogno di riscontri esterni" che ne corroborino la credibilità, neppure quando essa provenga dalla persona offesa dal reato (cfr. Cass., Sez. VI pen, 30-11-1994/19-4-1995, n. 4147; Cass, Sez. IV pen, 29-1-1997/5-2-1997, n. 1027). Al contrario, le deposizioni sub b), sia quelle contenute in verbali allegati ai citati procedimenti avanti la Sezione Speciale di Corte di Assise di Bolzano, sia quelle richiamate nelle motivazioni delle rispettive sentenze irrevocabili, non sono altro che prove documentali, da valutarsi alla luce del canone interpretativo indicato dall'art. 238-bis (aggiunto al codice dall'art. 33, comma 2, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1992, n. 356), che recita:
"Fermo quanto previsto dall'art. 236, le sentenze divenute irrevocabili possono essere acquisite ai fini della prova di (rectius: del) fatto in esse accertato e sono valutabili a norma degli artt. 187 e 192, comma 3". La regola probatoria di riferimento, per la valutazione delle sentenze irrevocabili acquisite, è dunque quella stabilita dall'art. 192, comma 3), c.p.p.: dette pronunce, quantunque ciò possa sembrare in qualche modo "irriverente", al pari delle dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso, "sono valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità". Sicchè esse, da un lato, costituiscono elementi di prova la cui valenza è, per legge, non autosufficiente (cfr. Cass, Sez. 1 pen, 17-6-1997, massima n. 894/1997); dall'altro, sono tali che la loro acquisizione "non comporta alcun automatismo nel recepimento e nell'utilizzazione ai fini decisori dei fatti né, tanto meno, dei giudizi di fatto contenuti nei passaggi . argomentati..." (Cass., Sez. 1 pen, 16-11-1998/1-12-1998, n. 12595).
Il Tribunale non dubita che la regola testé menzionata, la cui ratio è agevolmente individuabile nell'esigenza "dì non disperdere elementi conoscitivi acquisiti in provvedimenti che hanno comunque acquistato autorità di cosa giudicata" (cfr. Cass, Sez. Il pen, 10-6-1994, massima n. 6755/1994), quantunque riguardi espressamente le sentenze irrevocabili, sia nondimeno - e a fortiori - applicabile agli atti non ripetibili, anche per cause sopravvenute, acquisiti a mente dell'art. 23 8, comma 3, c.p.p.: sarebbe invero paradossale che il limite di attendibilità del riscontro "esterno", valevole per le decisioni irrevocabili dei giudici, non valesse per gli altri atti dei procedimenti di cui quelle decisioni rappresentano gli esiti.
1-ter. Si è già osservato come persino la deposizione della persona offesa dal reato sia vera e propria testimonianza, nel senso che, come mezzo di prova, non abbisogna di alcun riscontro "esterno"; di talché essa differisce da quella del "terzo" soltanto per ciò, che il giudice è obbligato a considerarla col massimo rigore e a dare poi, in motivazione, adeguata e coerente giustificazione delle sue conclusioni (cfr. Cass, Sez. Il pen, 26-4-1994/23-6-1994, n. 7241; Cass., Sez. 111 pen, 20-9-1995/15-11-1995, n. 11186). Ebbene, ammesso che all'interno del genus "testimonianze" sia possibile operare una distinzione tra testimonianze optimo iure (ossia rese da persone "terze" rispetto agli interessi in conflitto) e testimonianze da sottoporre a speciale vaglio critico (ossia rese dalle persone offese, per forza di cose non indifferenti rispetto alla punizione dell'imputato), quelle assunte nel presente dibattimento si ascrivono sicuramente alla prima sotto-categoria. L'argomento contrario, secondo cui i testimoni ascoltati a carico del SEIFERT sarebbero in definitiva persone offese, e dunque per ciò solo obiettivamente meno attendibili, è stato avanzato dalla difesa dell'imputato in sede di arringa finale. Tale argomento è, tuttavia, sbagliato sia nel presupposto che nelle conseguenze:
- nel presupposto, perché "persona offesa" dal reato è, in termini processuali, soltanto la persona titolare dell'interesse specifico direttamente protetto dalla norma penale incriminatrice in relazione alla fattispecie concreta dedotta in giudizio (arg. da Cass, Sez. VI pen, 30-5-1994/1-9-1994, n. 2613). Il fatto che i testimoni possano essere stati, a loro volta, soggetti passivi di altre violenze commesse dal personale di vigilanza del lager in generale e dal SEIFERT in particolare, non li rende "persone offese", in quanto non di quelle violenze l'accusato è chiamato a rispondere, ma di violenze perpetrate ai danni di altri prigionieri;
- nelle conseguenze, perché, come sopra evidenziato, la differenza tra la credibilità della persona offesa e la credibilità del "terzo", al fini della prova, riguarda non tanto il soggetto dichiarante quanto il soggetto giudicante, cui si impone un più pregnante obbligo di attenzione e di motivazione.
L'attendibilità "soggettiva" e "oggettiva" dei testi è dimostrata, oltre che dalla oro posizione di persone non immediatamente colpite dai reati attribuiti all'imputato, dalla pacatezza delle rispettive deposizioni, dalle quali - al di à di qualche sporadico momento di emozione, umanamente non comprimibile - non sono mai emersi accenti di odio o di vendetta. Tutti i testimoni escussi (con l'ovvia esclusione della dott.ssa Giacomozzi e del sig. Pezzutti, entrambi non presenti nel lager all'epoca dei fatti di causa) anno evidenziato sereno distacco dagli episodi, pur dolorosissimi, rievocati; episodi da essi vissuti in prima persona, per averli visti con i propri occhi e/o con le proprie orecchie. Molti di loro hanno identificato, con sicurezza, il SEIFERT nell'uomo ritratto Ila fotografia n. 6 del fascicolo fotografico agli atti di causa. Altri, però, hanno onestamente ammesso di non essere in grado di effettuare il conoscimento (Perotti, Lilli); e altri ancora hanno tentennato o comunque espresso incertezza sulla ricognizione (Viel, Menici, Niederkofler-Wierer, Vecchia): tutti, insomma, quasi applicando a se stessi l'avvertimento del filosofo Wittgensteín, secondo cui "su ciò di cui non si può parlare si deve tacere", niente hanno detto di più di quello reso loro possibile dal confronto tra le risorse della memoria e la spietata forza del tempo, che affievolisce comunque i ricordi. In un processo come quello presente, che vede un "carceriere" imputato di plurima violenza omicidiaria ai danni di persone private della libertà, il giudice, nel valutare le testimonianze ai fini del proprio convincimento, non può mai prescindere dalla considerazione delle condizioni di fatto in cui si trovavano i dichiaranti al momento degli episodi riferiti. Come ha esattamente osservato, nella sua arringa finale, uno dei difensori delle parti civili (avv. Mellarini), occorre tenere conto della situazione di forzata sottomissione a un dominio assoluto, insindacabile e irresponsabile (nel senso che contro di esso e le sue sciagurate "epifanie" non v'era alcuna possibilità concreta di presentare ricorsi o denunce ad Autorità superiori) in cui versavano le donne e gli uomini internati nel campo di concentramento di Bolzano. Una situazione, quella delle donne e degli uomini in questione, assimilabile - ma in senso peggiorativo! - alla condizione degli schiavi durante l'impero romano, "oggetti" e non "soggetti" di diritti; e neppure lenita dall'ipocrita limitazione, di natura utilitaristica, che in qualche misura poteva trattenere gli antichi domini dal saevire in servos ("Interest enim rei publicae ne quis re sua male utatur"). La mancanza di libertà di movimento negli spazi interni, la compressione brutale dell'elementare diritto di manifestare le proprie idee e di scambiarsi reciprocamente le informazioni, che caratterizzavano la vita dei prigionieri nel lager bolzanino, si sono inevitabilmente riflesse sui racconti dei singoli sopravvissuti; racconti che sono apparsi, pertanto, "parcellizzati", per essere narrazioni di soggetti che, di regola, potevano conoscere solo le notizie che riuscivano a carpire qua e là, sempre sotto l'incombente pericolo di venire scoperti e spietatamente puniti. E' emblematico, al riguardo, che alla domanda del Pubblico Ministero se i prigionieri potessero tranquillamente guardare i loro custodi o parlar loro, uno dei testi (don Girardi) abbia risposto che i reclusi evitavano i carcerieri come il peccato "perché lì si viveva in un regime così, di paura, che vedere una guardia sembrava di vedere il diavolo" (cfr. supra, Parte prima, par. 2, lett. p)-. Le suddette aporie, tuttavia - a parere del Collegio -, non solo non inficiano la credibilità delle deposizioni, ma addirittura la rafforzano: persone che, a distanza di oltre mezzo secolo dagli accadimenti, dessero resoconti completi e particolareggiati indurrebbero al sospetto e potrebbero far temere un cedimento del dovere di asseverare la verità allo spirito di rivalsa (umanamente più che comprensibile e però giuridicamente non ammissibile per dei testimoni). Ma anche di un'altra circostanza va tenuto debito conto, allo scopo di rimuovere ogni dubbio sul l'attendibilità dei testi. Se, infatti, una qualche legittima suspicione può far velo alle dichiarazioni rese da persone detenute in base a un titolo legale contro le persone legalmente incaricate della loro vigilanza, non si deve, qui, dimenticare che i Sigg. Perotti, Padovani, Lilli Rossini, Brusco, Boni, Scala, Viel, Mair, Kneissl, D'Antoni, Menici, Girardi, Niederlkofler-Wierer, Vecchia e Ferro erano italiani (ancorché non tutti di madrelingua italiana) estranei alle forze armate e abusivamente ristretti, in terra patria, in strutture allestite dagli invasori; italiani di null'altro colpevoli se non di essere - alcuni - legati da parentela o coniugio a persone forzatamente arruolate nell'esercito germanico ovvero di avere - altri - anticipato con le loro azioni quella difesa della Patria che, più tardi, il Legislatore costituente avrebbe definito "sacro dovere del cittadino" (art. 52, comma 1, Cost.). Del resto, sulla natura del tutto abusiva degli internamenti dei. civili nei campi di concentramento non si può nutrire dubbio alcuno: anche secondo le leggi illiberali del tempo (quelle italiane, ovviamente, alle quali soltanto può riferirsi il giudice), per poter privare un individuo. della libertà personale si richiedeva un ordine o un mandato dell'Autorità giudiziaria (artt. 253-254, 393 c.p.p. 1930), oppure un provvedimento della polizia giudiziaria (art. 235 e segg. c.p.p. 1930), oppure ancora un provvedimento dell'Autorità di pubblica sicurezza (art. 157 e segg. regio decreto 18 giugno 193, n. 773 -Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza). Essendo le detenzioni nel lager assolutamente illecite, siccome attuate al di fuori di qualsiasi legalità, lo status degli ex prigionieri chiamati a testimoniare su fatti commessi da uno dei carcerieri ai danni di loro compagni di sventura può essere equiparato, mutatis mutandis, a quello delle vittime di un sequestro di persona chiamate a deporre su fatti (diversi dal sequestro) commessi da uno dei sequestratori ai danni di altre vittime. Nel concludere sul punto, va evidenziato un aspetto che concerne, propriamente, il profilo oggettivo dell'attendibilità dei testimoni a carico del SEIFERT: le versioni di costoro, messe a confronto, non solo non si contraddicono, ma risultano perfettamente compatibili le une con le altre, nonché - per il caso in cui tale possibilità di riscontri "incrociati" non vi sia con le risultanze complessive dei dibattimenti svoltisi nell'immediato dopoguerra nei confronti degli altri guardiani del lager di Bolzano (procedimenti MITTERSTIELER, COLOGNA, GUTWENIGER). Nessuna "voce" si è levata in difesa di "Misha" o del suo connazionale SEIN. Anzi, nei racconti dei sopravvissuti, entrambi i predetti sono stati descritti come spietati aguzzini, estranei a ogni senso, benché minimo, di umanità; esponenti - aggiunge il Tribunale - non tanto di un primitivo mondo selvaggio, pre-giuridico (sul tipo dello "stato di natura" descritto dai teorici contrattualismo), quanto di un mondo antigiuridico, di pura violenza a sistema di vita. pur con qualche frammentarietà nei ricordi e nelle rievocazioni, le testimonianze sono parse coerenti e non mai discordanti anche in relazione ai oli fatti addebitati all'imputato (su ciò, cfr. infra, par. 2).
2. Il Tribunale stima utile, per chiarezza espositiva, esaminare i singoli fatti e le relative prove a sostegno - acquisite agli atti di causa e indicate dal Ministero in sede di requisitoria finale - seguendo l'ordine dei capi di imputazione formulati a carico di SEIFERT Michael.
- Capo di accusa n. 1): avere il SEIFERT, la sera di un giorno imprecisato febbraio 1945, nelle celle di isolamento del lager, agendo in concorso con il COLOGNA, il SEIN e un ignoto di nazionalità italiana, cagionato la morte di un prigioniero non identificato, dopo averlo sottoposto a lunghe torture anche per indurlo a rivelare notizie. Come fonti di prova sul fatto il Pubblico Ministero ha indicato, essenzialmente, le dichiarazioni rese avanti l'organo requirente presso la Sezione Speciale di Corte di Assise di Bolzano dalla sig.ra Fliri Ilda, nel campo di concentramento di Bolzano dal 7 gennaio 1945 a tutto il successivo mese di marzo. Nella circostanza. la testimone (art. 357 c.p.p. 1930) aveva dichiarato:
"(...) Il COLOGNA era il più feroce aguzzino. Egli è diretto responsabile di tutte le uccisioni che commettevano gli ucraini delle celle, ucraini che dipendevano direttamente da lui e che agivano per suo ordine. Posso riferire fatti a prova di ciò. La porta della mia cella era rimasta leggermente a dal movimento d'aria prodotto da una bomba, in modo che restava aperto un piccolo spiraglio verso il basso. Profittando di ciò, io mi distendevo per terra, su di una coperta, e potevo vedere ed ascoltare quello che succedeva nel corridoio (...) Un'altra volta, sarà stato verso il febbraio del1945, una sera verso le sette e mezzo, venne nel corridoio delle celle un italiano alto, magro e di capelli scuri, il quale, introdotto certo dal COLOGNA perché solo il COLOGNA poteva permettere l'accesso alle celle, si rivolse agli ucraini, e mentre l'ucraino Otto portava un internato nel gabinetto, egli disse al Misha di dargli un coltello ed un piatto. Poco dopo, entrarono tutti e tre nel gabinetto e cominciarono a torturare l'internato. Sentii degli urli strazianti e gli ucraini dicevano. "Fai fuoco". Si sentiva che accendevano delle carte. Intanto l'italiano diceva: "Deciditi a confessare, io sono tuo amico, dimmi' dove sono i tuoi compagni". Poiché l'altro, non rispondeva, ricominciavano le torture e si sentivano gli urli del poveretto. Così è continuato per tutta la notte. Al mattino, venne il COLOGNA, che già sapeva del fatto perché domando senz'altro al Misha: "Come è andato? E' già morto? " Il Misha rispose: "Non è ancora morto, quel porco, sta tirando gli ultimi respiri" - "Nein er hat noch die letze ziege, der Schwein". Poi hanno continuato a parlare, ma si allontanavano dalla mia porta e non potevo sentire altro. Ho saputo che dopo circa un'ora il poveretto era morto (...)" (cfr. verbale di esame di testimonio senza giuramento in data 4 giugno 1946, agli acquisiti atti dei procedimento contro COLOGNA Albino). La stessa teste, sentita nel dibattimento del processo COLOGNA, aveva confermato le dichiarazioni rese in istruttoria, ribadendo: "(...) Il COLOGNA era il più feroce dei custodi", è responsabile di tutto quello che facevano gli ucraini. Egli rilasciava fare ogni tortura" (cfr. verbale dell'udienza dibattimentale del 9 dicembre 1946, agli acquisiti atti del procedimento contro COLOGNA Albino).
- Capo di accusa n.2): avere il SEIFERT, in un giorno imprecisato tra l'8 gennaio e la fine di aprile 1945, nelle celle di isolamento del lager, agendo in concorso con il SEIN, cagionato la morte di una giovane prigioniera ebrea rimasta non identificata, dopo avere infierito sul sito corpo con colli di bottiglia rotti. Come fonti di prova sul fatto il Pubblico Ministero ha indicato:
- le dichiarazioni rese avanti l'organo requirente, prima, e confermate al dibattimento del processo COLOGNA, poi, dal prof. Leoni Mario, internato nel campo di concentramento di Bolzano dal 15 gennaio al 29 marzo 1945;
- le dichiarazioni rese in incidente probatorio, prima, e al dibattimento del presente processo, poi, da Boni Giovanni;
- le dichiarazioni rese al presente dibattimento da don Girardi Domenico;
- le dichiarazioni rese in incidente probatorio da Passera Sergio, ex partigiano ed ex internato nel campo di concentramento di Bolzano dalla fine del mese di gennaio 1945 al primi del successivo mese di marzo. In particolare, il Leoni aveva parlato del COLOGNA come del "vero autore delle atrocità" commesse nelle celle del lager "sia da lui materialmente, sia dai due russi che in origine erano i internati e in seguito (di)vennero suoi aiutanti e che si abbandonavano spesso ad atti di crudeltà inaudita e bestiali (...)". Nella medesima occasione, il teste aveva accennato a "tre donne ebree di nazionalità italiana, che una alla volta morirono in seguito al maltrattamento subito" (cfr. verbale di esame di testimonio senza giuramento in data 23 gennaio 1946, agli acquisiti atti del procedimento contro COLOGNA Albino). Escusso al dibattimento del processo COLOGNA, il Leoni aveva confermato le dichiarazioni rese in precedenza, aggiungendo: "(...) Credo che gli ucraini fossero stati aperti, perché in una notte (in cui c'era) una donna ebrea che urlava per le sofferenze subite, privata dei vestiti e costretta a dormire nell'acqua gelida di notte, uno degli ucraini venne fuori a intimarle silenzio" (cfr. verbale dell'udienza dibattimentale del 9 dicembre 1946, i acquisiti atti del procedimento contro COLOGNA Albino). teste Boni, deponendo ex art. 401 c.p.p. durante le indagini preliminari del presente procedimento penale, aveva detto - tra l'altro - di avere personalmente portato via "anche il cadavere di una donna ebrea tutta rovinata da tagli" chiusa in un sacco" (cfr. verbale di incidente probatorio in data 10 gennaio 2000, agli atti di questo processo). Esaminato all'udienza dibattimentale del 21 novembre u.s., il testimone ha dichiarato di non avere assistito direttamente all'omicidio, ma di avere provveduto a portare fuori dalla cella il cadavere insanguinato di una donna, appartenuto, secondo la voce corrente tra i deportati, a un'ebrea che era stata violentata e ammazzata dai due ucraini (cfr. supra, Parte prima, par. 2, sub g). Il teste Girardi, esaminato all'udienza dibattimentale del 23 novembre u.s., aveva rievocato un episodio accaduto domenica 8 aprile 1945, di pomeriggio, allorquando aveva udito una voce femminile, appartenente a una persona giovane e proveniente dalla parte delle celle, gridare più volte: "Dio! Mamma!", prima molto forte, pi sempre più debolmente, finché non aveva taciuto del tutto. Dopo un po' - secondo il racconto del testimone - si era visto un carro trainato da un asino avvicinarsi alla porta delle prigioni, da dove era stato tratto fuori qualcosa di coperto (cfr. supra, Parte prima, par. 2, sub p). Il teste Passera, esaminato ex art. 401 c.p.p. nel corso delle indagini preliminari a carico del SEIFERT, sullo specifico episodio aveva riferito di avere visto, dalla cella in cui si trovava, una donna "che urlava perché, probabilmente, era stata torturata" -, dopo di che aveva sentito "rumore di bottiglie rotte". Il testimone aveva precisato che, subito dopo il fatto - accaduto tra febbraio e marzo del 1945 -, egli aveva cercato quella donna, ma non l'aveva trovata; dalla qual cosa aveva dedotto che fosse stata uccisa (cfr. verbale di incidente probatorio in data 10 gennaio 2000, agli atti di questo processo).
- Capo di accusa n.3): avere il SEIFERT, in un giorno imprecisato della fine di gennaio 1945, nella cella di isolamento prospiciente la cella n. 29, agendo per disposizione dei COLOGNA e con il concorso dei SEIN, cagionato la morte una prigioniera dell'età di diciassette anni, dopo averla torturata per cinque giorni con bastonature e gettiti di acqua gelida. Come fonti di prova sul fatto il Pubblico Ministero ha indicato:
- le dichiarazioni rese avanti l'organo requirente, nel corso dei procedimento COLOGNA, da Tazzari Luigi, internato nel campo di concentramento Bolzano da gennaio a tutto aprile 1945;
- le dichiarazioni rese in istruttoria e confermate in dibattimento, sempre nel procedimento COLOGNA, da Fliri Ilda. Più in particolare, il Tazzari aveva affermato: "(...) Verso la fine di gennaio 1945, nella cella dirimpetto alla cella n. 29 da me occupata, venne portata una ragazza di circa 17 anni, da quanto potei arguire dal tono della sua voce; seppi poi che era stata portata lì in camicia e veniva bastonata dai due ucraini per ordine del COLOGNA ogni volta che diceva di avere fame e ogni volta che coricarsi sul tavolaccio, e le gettavano secchi' di acqua fredda; essa è morta dopo cinque giorni di tormenti ed io stesso ne sentii gli' ultimi lamenti " (cfr. verbale di esame di testimonio con giuramento in data 16 agosto 1946, richiamato nella sentenza 10 dicembre 1946 della Sezione Speciale di Corte di Assise di Bolzano, agli acquisiti atti del procedimento contro COLOGNA Albino). La Fliri, a sua volta, dopo avere parlato delle nefandezze che commettevano i due ucraini, Misha e Otto, alle dipendenze del COLOGNA, aveva detto: "( ... ) Ho sentito anche che hanno martirizzato fino alla morte una donna ebrea in una cella vicina alla mia. La hanno lasciata tutta una giornata nuda nella cella e le gettavano acqua fredda addosso. COLOGNA veniva alle celle Cinque o sei volte al giorno e andava a controllare quello che facevano gli ucraini. Egli sapeva perfettamente di questa donna che veniva martirizzata. Essa si lamentava continuamente ad alta voce ( ...) " (cfr. verbale di esame testimonio senza giuramento in data 4 giugno 1946, agli acquisiti atti del procedimento contro COLOGNA Albino). In dibattimento, poi, la teste aveva confermato le dichiarazioni rilasciate in istruttoria (cfr. verbale dell'udienza dibattimentale del 9 dicembre 1946, agli acquisiti atti del procedimento contro COLOGNA Albino).
- Capo di accusa n.4): avere il SEIFERT, in un giorno imprecisato tra il 20 gennaio e il 25 marzo 1945, nelle celle di isolamento del lager, agendo in concorso con il SEIN e con il COLOGNA, cagionato la morte di un prigioniero non identificato, che, ristretto in cella per punizione in quanto sorpreso a sottrarre generi alimentari e di conforto da un magazzino, era stato lasciato senza cibo per tre giorni e bastonato a morte. Come fonti di prova sul fatto il Pubblico Ministero ha indicato, essenzialmente, le dichiarazioni rese da Mair Gustav in incidente probatorio, prima, e all'udienza del 22 novembre u.s., poi. Nella prima circostanza, il teste aveva dichiarato: "( ... ) Io, con un mio amico, mi pare si chiamasse Oberhofer, ho portato via il cadavere del partigiano che aveva rubato le sigarette. Io ho poi sistemato il cadavere in una cassa" (cfr. verbale di incidente probatorio in data 20 gennaio 2000, agli atti di questo processo). Escusso in giudizio sullo specifico argomento, lo stesso testimone ha precisato che il fatto si era svolto al di fuori della sua vista, nella cella in cui si trovava il prigioniero; sicché egli aveva soltanto udito le urla dell'uomo e provveduto, dopo, a rimuoverne il cadavere collocandolo in una cassa (cfr. supra, Parte prima, par. 2, sub 1).
- Capo di accusa n.5): avere il SEIFERT, in un giorno imprecisato tra il 20 gennaio e il 25 marzo 1945, nelle celle di isolamento del lager, agendo in concorso con il SEIN, cagionato la morte, lasciandolo morire di inedia, di un prigioniero ebreo dell'età di circa quindici anni rimasto non identificato. Come fonti di prova sul fatto il Pubblico Ministero ha indicato:
- le dichiarazioni rese, da Mair Gustav, in sede di incidente probatorio e all'udienza dibattimentale del 22 novembre u.s.;
- le dichiarazioni rese, nella fase istruttoria del procedimento COLOGNA, da Fliri Ilda. Più dettagliatamente, il Mair, nella prima circostanza, aveva affermato: "(....) Ricordo anche un ragazzo ebreo, di quindici anni. Ricordo che Otto e Misha mi dissero di portarlo via. Era un ragazzino, era solo in cella. lo ho tirato fuori il suo cadavere con l'aiuto di Oberhofer. Non aveva vestiti, questo ragazzo, e non mi parve maltrattato, forse era malato. Oggi forse non ricordo più, però, se nel 1946 ho detto che quel ragazzo era stato fatto morire di fame, sarà senz'altro vero" (cfr. verbale di incidente probatorio in data 20 gennaio 2000, agli atti di questo procedimento). Il medesimo testimone, deponendo all'udienza dello scorso 22 novembre, ha riferito:
- di ricordarsi di un prigioniero giovanissimo, di dodici/tredici anni di età, il quale era stato rinchiuso in una delle celle di isolamento e poi lasciato là, senza subire violenze ma anche senza ricevere cibo, finché non era morto:
- che l'adolescente in questione era stato lasciato senza cibo per diverso tempo, tanto che, dopo sette od otto giorni, egli e gli altri reclusi lo avevano sentito urlare;
- che i due guardiani ucraini, Otto e "Misha", avevano espressamente vietato agli altri detenuti di entrare nella cella del ragazzo;
- che, a loro volta, ali ucraini avevano ricevuto da un superiore, con ogni probabilità dal COLOGNA, l'ordine di non dare da mangiare al giovane;
- che, quando infine quest'ultimo era deceduto, egli e il suo compagno Oberhofer avevano tirato fuori dalla cella il cadavere, trovandolo rannicchiato Otto la branda e senza vestiti (cfr. supra, Parte prima, par. 2, sub 1). La sig.ra Fliri, deponendo avanti il requirente nel corso dell'istruttoria a carico del COLOGNA, aveva dichiarato: "(...) Una volta sentii Lino degli ucraini, l'Otto SEIN, che diceva al COLOGNA queste testuali parole: "da otto giorni, teniamo un italiano senza mangiare". COLOGNA rispose: "Soll crepieren der Walsch ". Infatti, dopo due o tre giorni, il poveretto, che io sentivo attraverso il muro lamentarsi con voce sempre più debole, morì. Gli ucraini lo fecero portare fuori dai due scopini delle celle..." (cfr. verbale di esame di testimonio senza giuramento in data 4 giugno 1946, agli acquisiti atti del procedimento contro COLOGNA Albino). La teste aveva poi confermato in udienza quanto asseverato durante l'istruzione (cfr. verbale dell'udienza dibattimentale del 9 dicembre 1946, agli acquisiti atti del procedimento contro COLOGNA Albino).
- Capo di accusa n.6): avere il SEIFERT, tra la fine di febbraio e gli inizi di marzo del 1945, nelle celle di isolamento del lager, agendo in concorso con il SEIN, cagionato la morte di una giovane donna incinta non meglio identificata, dopo averla violentata e averle gettato addosso secchi di acqua gelida per indurla a rivelare notizie. Come fonti di prova sul fatto il Pubblico Ministero ha indicato, essenzialmente, le dichiarazioni rese da Boni Giovanni in sede di incidente probatorio e all'udienza dibattimentale del 21 novembre u.s. Nella prima circostanza, il teste aveva detto: "(...) Tra febbraio e marzo 1945, nelle celle di isolamento, una donna fu stuprata. Io lo seppi lei mi disse dì essere stata violentata dai due ucraini e mi pregò di non dire nulla. I due ucraini, Misha e Otto, le gettarono addosso secchi di acqua gelida. Io poi l'ho vista morta, questa donna; Makno portò via il cadavere di quella donna, però non ricordo se questo cadavere avesse segni di ferite (...). Anzi, ripensandoci (...), fui io, assieme al compagno Makno, a portar via il cadavere della donna incinta (...)" (cfr. verbale di incidente probatorio in data 10 gennaio 2000, agli atti di questo procedimento). Nella seconda circostanza, il medesimo testimone ha confermato le proprie precedenti dichiarazioni, precisando che, se anche non aveva assistito materialmente l'uccisione della donna incinta da parte dei due ucraini, sapeva che soltanto costoro potevano essere i responsabili del fatto, giacché erano i soli - oltre al COLOGNA, ovviamente - che avessero accesso alle celle di isolamento, dove spadroneggiavano liberamente. Il Boni, in dibattimento, ha confermato altresì che, previo ordine impartitogli dai guardiani ucraini, aveva provveduto di persona, unitamente al compagno di prigionia chiamato "Makno", a rimuovere dalla cella il cadavere della donna in questione (cfr. supra, Parte prima, par. 2, sub g).
- Capo di accusa n.7): avere il SEIFERT, nella notte tra il 31 marzo (Sabato Santo) e il 1° aprile (Pasqua) del 1945, nelle celle di isolamento del lager, agendo in concorso con il SEIN, cagionato la morte del giovane prigioniero Pezzutti Bortolo, squarciandogli il ventre con uno strumento tagliente e dopo averlo sottoposto a violente bastonature. Come fonti di prova sul fatto il Pubblico Ministero ha indicato:
- le dichiarazioni rese da Pezzutti Bonaventura, fratello della vittima, all'udienza dibattimentale del 20 novembre u.s.;
- le dichiarazioni rese da in sede di incidente probatorio da Lilli Nella in Mascagni;
- le dichiarazioni rese da Boni Giovanni in incidente probatorio e all'udienza dibattimentale del 21 novembre u.s..
Nello specifico, il Pezzutti, premesso che all'epoca dei fatti era un bambino, ha parlato esclusivamente delle circostanze dell'arresto del fratello Bortolo (cfr. supra, Parte prima, par. 2, sub d).
La Sig.ra Lilli Nella in Mascagni, sentita ai sensi dell'art. 401 c.p.p., aveva dichiarato: "La notte di Pasqua del 1945, i due ucraini uccisero a bastonate un ragazzo di diciotto anni, forse diciassette anni. Dalla mia cella sentivo le Ossa di questo ragazzo che scricchiolavano ad ogni bastonatura e lui invocava sua madre, urlando (...) Mentre i due ucraini infierivano su quel ragazzo, quella stessa notte, io e gli altri prigionieri urlavamo e dicevamo loro di smetterla; dicevamo, ad alta, voce: "Basta! Basta ". Non avevamo più paura di niente e urlavamo loro di smettere di picchiare quel ragazzo. Ad un tratto, il ragazzo non urlò più Quel ragazzo ucciso io lo conoscevo. Lo vedevo di pomeriggio e sapevo che si chiamava Bortolo Pezzutti, me lo disse lui. Lui fu ucciso nel corridoio delle celle, quel corridoio era lungo una cinquantina di metri e noi eravamo tutti lì. I due ucraini gli squarciarono il petto e anche l'addome, e poi noi siamo stati chiusi in cella" (cfr. verbale di incidente probatorio in data 20 gennaio 2000, agli atti di questo procedimento). Il teste Boni, da parte sua, esaminato in indagini ex art. 401 c.p.p., aveva dichiarato: "(...). Ho visto poi il cadavere di un giovane, squartato; avrà avuto venti anni. Ho portato via anche quel cadavere (...)" (cfr. verbale di incidente probatorio in data 10 gennaio 2000, agli atti di questo procedimento). Esaminato in giudizio, il Boni ha precisato che, pur non avendo assistito direttamente alle percosse, aveva appreso da altri detenuti che il "biondo", ossia il giovane Pezzutti, era stato preso dal due ucraini e massacrato di botte, dopo di che, aveva urtato per tutta la notte, fino a tacere del tutto. La mattina seguente, egli aveva personalmente visto il prigioniero chiamato "Makno" portare via il cadavere dello sventurato (cfr. supra, Parte prima, par. 2, sub g).
- Capo di accusa n.8): avere il SEIFERT, in un giorno imprecisato dei mese di marzo 1945, sul piazzale dei lager, agendo in concorso con il SEIN, il COLOGNA e altri militari tedeschi non identificati, cagionato la morte di un prigioniero che aveva tentato di fuggire, massacrandolo a pugni e calci. Come fonti di prova sul fatto il Pubblico Ministero ha' indicato, essenzialmente, le dichiarazioni rese da Boni Giovanni in sede di incidente probatorio e all'udienza dibattimentale del 21 novembre u.s.. In particolare, deponendo al sensi dell'art. 401 c.p.p., il testimone aveva detto:
"(...) Ho visto uccidere un prigioniero che aveva tentato di fuggire, proprio di fronte all'ufficio (...) Posso dire che quel prigioniero morì perché io stesso, con un compagno russo detto Makno, lo portammo dietro, presso il rifugio antiaereo. Loro lo avevano picchiato ed io ho cercato di rianimarlo con l'acqua. Lui fu picchiato da COLOGNA e dai due ucraini fino alla morte. Noi portavamo i cadaveri sul retro e poi, alla sera, un camion li portava via (...)" (cfr. verbale di incidente probatorio in data 10 gennaio 2000, agli atti di questo procedimento). Esaminato nuovamente in giudizio, il Boni ha dichiarato, sul punto, che aveva visto il responsabile delle celle, COLOGNA, e i due ucraini, "Misha" SEIFERT e Otto SEIN, ammazzare a furia di botte un prigioniero che aveva tentato la fuga; il tutto sotto ali occhi di altri due militi delle S.S., i quali però si erano limitati ad assistere, senza prendere parte diretta nel massacro. Ha poi aggiunto che, non appena gli aguzzini si erano allontanati, egli si era avvicinato al prigioniero, ma quelli erano tornati e lo avevano percosso (cfr. supra, Parte prima, par. sub g).
Capo di accusa n.9): avere il SEIFFERT, tra la fine di marzo e ali inizi di aprile del 1945, sul piazzale del lager, agendo in concorso con il SEIN e il COLOGNA, cagionato la morte di due internati non identificati, finendoli con colpi di arma da fuoco dopo averli colpiti a calci. Come fonti di prova sul fatto il Pubblico Ministero ha indicato:
- le dichiarazioni rese da Boni Giovanni in sede di incidente probatorio e all'udienza dibattimentale del 21 novembre u.s.;
- le dichiarazioni rese da Perotti Berto Luigi in sede di incidente probatorio e all'udienza dibattimentale del 20 novembre u.s.;
- le dichiarazioni rese da Passera Sergio in sede di incidente probatorio. Più nel dettaglio, il Boni, testimoniando ex art. 401 c.p.p., aveva detto: "(...) Ho visto uccidere, nel campo, due compagni; quella mattina non ci fecero uscire. Allora mi feci issare sopra altri compagni e vidi uccidere due prigionieri che avevano tentato di scappare. Loro furono uccisi a fucilate da Misha, Otto e COLOGNA, che prima li avevano picchiati. I cadaveri li abbiamo portati via io e Makno, dietro le celle, dopo avere ripulito tutto" (cfr. verbale di incidente probatorio in data 10 gennaio 2000, agli atti di questo procedimento). Lo stesso teste, deponendo in dibattimento, ha dichiarato che aveva assistito all'uccisione dei due prigionieri guardando dal finestrone del blocco in cui era rinchiuso, dopo essersi arrampicato sulla "piramide" fatta dal compagni. Ha precisato che due degli aguzzini (SEIN e COLOGNA) avevano sparato a uno dei predetti internati, mentre il SEIFERT aveva sparato alla testa dell'altro, aggiungendo: "L'ho visto bene come se fosse adesso" (cfr. supra, Parte prima, par. 2, sub g). Il teste Perotti, sentito dal giudice per le indagini preliminari ai sensi dell'art. 401 c.p.p., aveva riferito di non avere personalmente assistito a episodi di violenza o a omicidi, anche se, in un'occasione, gli era capitato di vedere, in mezzo al campo, un cadavere che presentava un buco in fronte (cfr. verbale di incidente probatorio in data 10 gennaio 2000, agli atti di questo procedimento). Sempre il Perotti, stavolta in sede dibattimentale, ha confermato l'episodio di cui sopra, aggiungendo che i responsabili del campo avevano ordinato un'adunata degli internati e, in presenza del cadavere col buco sulla fronte, qualcuno aveva tenuto un discorso - tradotto in italiano - con cui si minacciava la stessa sorte a chi avesse cercato di fuggire (cfr. supra, Parte prima, par. 2, sub b). Il Passera, dal canto suo, escusso in indagini a norma dell'art. 401 c.p.p., aveva parlato di alcuni prigionieri che erano stati ammazzati per avere tentato di evadere dal lager, precisando tuttavia che non aveva assistito al fatto, ma lo aveva appreso da altri (cfr. verbale di incidente probatorio in data 10 gennaio 00, agli atti di questo procedimento).
- Capo di accusa n. 10): avere il SEIFERT, tra la fine di marzo e gli inizi di aprile 1945, nelle celle di isolamento del campo di concentramento, agendo in concorso con il SEIN, cagionato la morte, massacrandolo, di un giovane prigioniero ebreo non identificato, il cadavere del quale era stato poi introdotto nella cella buia di una internata, che era poco dopo deceduta a sua volta. Come fonti di prova sul fatto il Pubblico Ministero ha indicato, essenzialmente, le dichiarazioni rilasciate dal teste Boni Giovanni in ambito di incidente probatorio e all'udienza dibattimentale del 21 novembre u.s.. In particolare, esaminato ex art. 401 c.p.p., il teste aveva detto: "(...) Poi Makno tirò fuori dalle celle due cadaveri, io li ho visti. Erano un uomo giovane, biondo, con tracce di ferite, e poi c'era anche una donna. Io seppi che il giovane biondo era friulano ed era stato ucciso. Non era normale che un uomo ed una donna fossero insieme in una cella buia. Secondo me, la donna morì di spavento perché le avevano messo il cadavere del giovane nella cella buia. Non vedemmo che cosa accadde, ma lo deducemmo)" (cfr. verbale di incidente probatorio in data 10 gennaio 2000, agli atti di questo procedimento). Escusso in dibattimento, il teste ha dichiarato che, in base a ciò che gli aveva riferito "Makno", questi ("Makno") aveva tirato fuori dalla "cella buia" due cadaveri, rispettivamente di un uomo e di una donna, e aveva appreso dagli ucraini - sentendoli parlare tra loro in russo - che il cadavere maschile era stato introdotto nella cella della prigioniera per convincerla a rivelare notizie. Il Boni ha precisato inoltre che, personalmente, non aveva assistito né alla morte dell'uomo - di cui si diceva che fosse un friulano - né alla morte della donna; ma aveva potuto vedere i cadaveri di entrambi, davanti all'entrata della cella (cfr. supra, Parte prima, par. 2, sub g).
Capo di accusa n. 11): avere il SEIFERT, tra la fine di gennaio 1945 e il febbraio successivo, nelle celle di isolamento dei lager, agendo in concorso con il SEIN, cagionato la morte di un giovane prigioniero non identificato, dopo averlo lungamente torturato anche con l'infilarli le dita negli occhi. Come fonti di prova sul fatto il Pubblico Ministero ha indicato, essenzialmente, la testimonianza resa da Scala Maria Teresa in sede di incidente probatorio e all'udienza dibattimentale del 21 novembre u.s.. Nella prima occasione, la teste aveva detto: "(...) Di fronte alla mia cella c'era un ragazzo che poteva avere l'età di mio fratello; uno dei due ucraini lo chiamava, gli parlava, e lui, il ragazzo, urlava perché uno dei due gli infilava le dita negli occhi, mentre l'altro lo teneva fermo. Lo torturavano, quel ragazzo, e lo hanno fatto per due o tre sere e poi non ho sentito più niente. Durante la notte, io sentivo quel ragazzo per delle ore. Io poi non so come sia finito, questo ragazzo. Lui era magro, era come mio fratello (...)" (cfr. verbale di incidente probatorio in data 10 gennaio 2000, agli atti di questo procedimento). In pubblica udienza, la teste ha confermato la versione del fatto data in indagini, aggiungendo il particolare che aveva visto "quello grosso", ossia il SEIFERT, tenere immobilizzato il ragazzo, mentre l'altro aguzzino, il SEIN, gli infilava le dita negli occhi, facendolo urlare in maniera inumana. "Non posso descrivere le urla - ha dichiarato -, non erano urla di dolore, di uno che sta morendo, erano qualcosa di diverso Erano rantoli di una bestia, io non lo so L'hanno fatto urlare per un quarto d'ora, - venti minuti ridendo, ridendo, ridendo ... in un modo pazzesco" (cfr. supra, Parte prima, par. 2, sub h).
- Capo di accusa n. 12): avere il SEIFERT, tra il 1° e il 15 febbraio 1945, nelle celle di isolamento dei lager, agendo in concorso con il SEIN, cagionato la morte, mediante strangolamento e dopo torture e gettiti di acqua gelida, delle due prigioniere di religione ebraica Leoni Giulia in Voghera e Voghera Augusta in Menasse, rispettivamente madre e figlia. Come fonti di prova sul fatto il Pubblico Ministero ha indicato:
- le dichiarazioni rese avanti la polizia giudiziaria delegata, e poi lette al dibattimento del processo di assise contro GUTWENIGER Carlo, da Frassineti Edoardo, internato nel campo di concentramento di Bolzano fin dal mese di dicembre del 1944;
- le dichiarazioni rese nel dibattimento del processo di assise contro COLOGNA Albino da Longhi Daniele, sacerdote arrestato nel dicembre 1944 in quanto membro del clandestino Comitato di Liberazione di Bolzano;
- le dichiarazioni rese da Pitschieler Carlo al dibattimento del processo di assise contro COLOGNA Albino;
- le dichiarazioni rese avanti il l'Autorità giudiziaria inquirente, e poi confermate al dibattimento del processo COLOGNA, da Leoni Mario;
- le dichiarazioni rese da Mair Gustav in sede di incidente probatorio e all'udienza dibattimentale del 22 novembre u.s;
- le dichiarazioni rese da Rossini Giulietta all'udienza dibattimentale del 21 novembre u.s.. Più specificatamente, interrogato dalla polizia giudiziaria delegata dal P.M. nell'ambito del procedimento contro GUTWENIGER Carlo, l'ex deportato Frassineti Edoardo aveva parlato di due sorveglianti "polacchi", tali "Otto" e "Mischa", che trattavano i reclusi nella maniera più brutale "a base di bastonate e calci nel ventre"), senza dar loro neppure il tempo di effettuare le pulizie personali e infierendo con inaudita crudeltà "Al momento del rancio, ci riempivano metà gavetta, che poi con un calcio ci rovesciavano, obbligandoci a raccogliere il contenuto con la bocca"). In siffatto contesto - aveva aggiunto - "(...) venne ricoverata verso la metà di gennaio 1945 una certa signora di Milano, cinquantenne, la quale è stata ammazzata perché di razza ebraica. Il giorno successivo, si presentò la figlia della stessa onde conoscere notizie della madre, e la medesima venne strangolata dai due carnefici suddetti. Mi risulta che il Misha, più robusto, tratteneva la vittima divertendosi, mentre l'Otto, dopo un periodo di quasi due ore di torture, finiva per strangolare le vittime, che venivano sotterrate l'indomani anonimamente in un campo qualsiasi di Bolzano)" (cfr. verbale di interrogatorio redatto presso la R. Questura di Torino in data 12 dicembre 1945, agli acquisiti atti del procedimento contro GUTWENIGER Carlo). Escusso al dibattimento del processo COLOGNA, don Longhi aveva parlato dei due guardiani ucraini "Otto" e "Misha, evidenziando come le loro "sanguinarie e sadiche malefatte" superassero ogni immaginazione. Quanto al loro superiore, COLOGNA Albino, la sua più grande responsabilità - secondo il teste - era stata proprio "quella di aver lasciato mano libera ai due ucraini" Costui, "ferocemente e sinistramente connivente" con i due sgherri, si recava nelle celle ogni tre o quattro giorni, per vedere come andavano le cose, e, per causa sua - aveva proseguito il Longhi - i prigionieri erano rimasti giorno e notte "nelle mani sanguinarie dei due ucraini. (Egli) è colpevole dei morti delle celle, specialmente delle due donne ebree, una delle quali si chiamava Augusta" (cfr. verbale dell'udienza in data 9 dicembre 1946 avanti la Sezione Speciale di Corte di Assise di Bolzano, agli acquisiti atti del procedimento contro COLOGNA Albino). Il Pitschieler, esaminato durante l'istruzione e al dibattimento del processo COLOGNA, non aveva rilasciato dichiarazioni rilevanti sull'omicidio delle due donne ebree (cfr. verbale dell'esame in data 20 maggio 1946 avanti il P.M. presso la Sezione Speciale di Corte di Assise di Bolzano, nonché verbale dell'udienza in data 9 dicembre 1946 avanti la medesima Sezione, agli acquisiti atti del procedimento contro COLOGNA Albino). Il Leoni, dal canto suo, esaminato nella fase istruttoria del processo COLOGNA, aveva parlato di "tre donne ebree di nazionalità italiana, che una alla volta morirono in seguito al maltrattamento subito. Esse vennero tenute 5-6 giorni senza mangiare e bere, poi venivano portate ad un bagno caldo e quindi riportate in cella, dove nude venivano fatte dormire sul pavimento, dove erano stati preventivamente buttati alcuni secchi di acqua in modo che questa ricopriva tutto il pavimento per l'altezza di due dita (...)" (cfr. verbale di esame in data 23 gennaio 1946 avanti il P.M. presso la Sezione Speciale di Corte di Assise di Bolzano, agli acquisiti atti del procedimento contro COLOGNA Albino). Sempre il Leoni, escusso in dibattimento, aveva precisato che "due delle donne ebree uccise erano di nome Voghera (...) Le donne ebree chiamarono per diverse mattine il COLOGNA, invocando aiuto e come ritenendolo capo e responsabile, e chiedevano aiuto e un pezzo di pane e perché gli ucraini terminassero di martoriarle" (cfr. verbale dell'udienza dibattimentale del dicembre 1946, agli acquisiti atti del processo contro COLOGNA Albino). Il Mair, esaminato al sensi dell'art. 401 c.p.p., aveva parlato, Genericamente, di una di una signora anziana, forse ebrea, che era morta in cella e il cui cadavere era stato da lui rimosso e messo in una cassa (cfr, verbale di incidente probatorio in data 20 gennaio 2000, agli atti di questo procedimento). All'udienza, il predetto è stato più preciso ed ha riferito di due donne ebree, una più anziana e l'altra più Giovane che erano state rinchiuse dentro una delle celle, dove poi una di esse, probabilmente la meno giovane, era morta. Dopo il decesso, egli aveva personalmente provveduto a portare il corpo fuori dalla cella e a metterlo dentro una cassa (cfr. supra Parte prima, par. 2, sub 1). La teste Rossini, infine, esaminata nel corso di questo dibattimento, ha dichiarato che aveva saputo da sua sorella, anch'essa detenuta nel lager di Via Resia, della morte di due donne ebree, madre e figlia, probabilmente provenienti da Milano (cfr. supra, Parte prima, par. 2, sub e).
- Capo di accusa n. 13): avere il SEIFERT, il 1° aprile 1945 (Pasqua), nelle celle di isolamento del lager agendo in concorso con il SEIN, cagionato la morte di un giovane prigioniero non identificato, dopo averlo torturato per circa quattro ore. Come fonti di prova sul fatto il Pubblico Ministero ha indicato, essenzialmente, le dichiarazioni rese in sede stragiudiziale da Frassineti Edoardo nell'ambito del procedimento GUTWENIGER, poi lette nel giudizio avanti la Sezione Speciale di Corte di Assise di Bolzano. Più in particolare, il Frassineti, deponendo avanti la polizia giudiziaria delegata, aveva detto: "(...) Specificatamente il giorno di Pasqua (del 1945) un disgraziato detenuto ha gridato per oltre quattro ore sotto le vergate dei due individui, al punto tale che il sacerdote dovette sospendere la Messa ed il sottoscritto, per non afre sentire tali arida, dovette riempire di segatura la finestra facente parte della cella stessa. Lo stesso individuo venne strangolato verso le ore 16 del giorno stesso" (cfr. verbale di interrogatorio in data 12 dicembre 1945 presso la R. Questura di Torino, agli acquisiti atti del processo GUTWENIGER). Delle suddette dichiarazioni era poi stata data lettura in dibattimento (cfr. verbale dell'udienza del 13 dicembre 1946 avanti la Sezione Speciale di Corte di Assise di Bolzano, agli acquisiti atti del processo a carico di GUTVVENIGER Carlo).
Capo di accusa n. 14): avere il SEIFERT, in un giorno imprecisato di febbraio o marzo 1945, nei locali dell'infermeria del lager, agendo in concorso con il SEIN, cagionato la morte di un giovane prigioniero italiano rimasto non identificato, dopo averlo malmenato con un manganello fino a fargli perdere conoscenza e averlo lasciato in infermeria, dove, il giorno seguente, ne era sopraggiunta la morte a causa delle ferite riportate. Come fonti di prova sul fatto il Pubblico Ministero ha indicato, essenzialmente, le dichiarazioni rese da Brunner Josef in incidente probatorio. Nella circostanza, il teste aveva dichiarato: "(...) Ricordo un prigioniero che fu bastonato e che poi morì, ma non credo per le botte; se non ricordo male, morì per una emorragia renale... E' vero che questo prigioniero fu portato in infermeria e che poi, la mattina dopo, morì (...) Questa persona su picchiata, sì, ma non solo dagli ucraini. Egli fu picchiato in cella e anche all'esterno, nel tragitto dalla cella all'infermeria ... Confermo che quella persona fu picchiata, anche in mia presenza, ma non all'interno dell'infermeria" (cfr. verbale di incidente probatorio in data 20 gennaio 2000, agli atti di questo procedimento).
- Capo di accusa n. 15): avere il SEIFERT, in data antecedente e prossima al 25 dicembre 1944, alla presenza di tutti i prigionieri fatti appositamente schierare a titolo di avvertimento, agendo per ordine del responsabile della disciplina, maresciallo HAAGE Hans e con il concorso materiale del SEIN, cagionato la morte di un prigioniero rimasto non identificato, dopo averlo legato alla recinzione del campo, colpito selvaggiamente per punirlo di un tentativo di evasione e poi lasciato legato alla recinzione medesima dove decedeva la mattina seguente. Come fonti di prova sul fatto il Pubblico Ministero ha indicato:
- le dichiarazioni rese da Kneissl Josef all'udienza dibattimentale del 22 novembre u.s.;
- le dichiarazioni rese da D'Antoni Giuseppe all'udienza dibattimentale del 22 novembre u.s..
- le dichiarazioni rese da Ferro Ettore all'udienza dibattimentale del 23 novembre u.s.;
- le dichiarazioni rese da Menici Luciana all'udienza dibattimentale del 22 novembre u.s.;
- le dichiarazioni rese da Vecchia Mario all'udienza dibattimentale del 23 novembre u.s.;
- le dichiarazioni rese da Brusco Annunzio all'udienza dibattimentale del 21 novembre u.s.;
- le dichiarazioni rese da Brunner Josef in occasione dell'incidente probatorio del 20 gennaio 2000. In particolare, il Kneissl, escusso in giudizio, non è stato in grado di fornire notizie precise sul fatto, non ricordando altro che, una notte, un prigioniero italiano aveva approfittato di un bombardamento per cercare di evadere, ma era stato "freddato" a fucilate dalle Guardie esterne, appartenenti alle S.S. (cfr. supra, Parte prima, par. 2, sub m). Più precisa sul punto è stata la deposizione del D'Antoni, il quale ha anzitutto collocato l'episodio nel tempo, dicendolo avvenuto tra Natale (1944) e Capodanno (1945), di sera: nella circostanza, tra un gran ringhiare di cani, molti prigionieri (alcune centinaia, tra cui c'era anche la sig.ra Menici Luciana) erano stati fatti uscire fuori dal blocchi, perché potessero vedere con i loro occhi che cosa capitava a chi cercava di scappare dal campo; e, in effetti, videro il giovane che aveva tentato l'evasione legato alla rete di recinzione e percosso a morte dai due aguzzini ucraini. Il testimone si è detto sicuro del fatto che fossero stati proprio gli ucraini, "Misha" e Otto, a infierire sul povero prigioniero, e la sua unica incertezza ha riguardato l'uso, da parte dei due, del bastone o delle mani nude. Il D'Antoni ha ricordato ancora che, dopo le botte ricevute, il giovane era stato lasciato "attaccato" al reticolato per tutta la notte, nonostante la temperatura di 15 o 18 gradi sotto lo zero; e che, la mattina seguente, era morto. Nulla ha saputo dire il testimone circa l'eventualità che i due ucraini, nella specifica circostanza, avessero agito per disposizione superiore (cfr. supra, Parte prima, par. 2, sub n). Il teste Ferro, nel corso della sua deposizione, ha rammentato che, una volta, aveva visto un cadavere con un buco in testa trascinato per il campo; e, in quell'occasione, il comandante del lager aveva detto che quella era la sorte di chi cercava di fuggire. Egli, personalmente, non aveva assistito all'uccisione dell'uomo, ma aveva visto chiaramente chi erano coloro che ne trascinavano il cadavere: ed erano i due ucraini, conosciuti tra i prigionieri come "le belve del campo" (cfr. supra, Parte prima, par. 2, sub s). La sig.ra Menici ha dichiarato di ricordare che, una volta, verso Natale del 1944, un giovane era stato trascinato per il campo da due militi delle S.S., mentre i due ucraini infierivano su di lui usando nerbi di bue. Alla scena, oltre a lei, avevano assistito moltissimi altri detenuti, fatti appositamente uscire fuori dai blocchi perché apprendessero la "lezione" e venisse loro meno qualsiasi voglia di tentare l'evasione. Il giovane in parola - secondo la teste -, dopo essere stato picchiato, era stato attaccato alla rete di recinzione del lager e lasciato là, dove essa lo aveva potuto vedere di nuovo la mattina seguente, verso le ore 6.00, quando le prigioniere venivano condotte alla fontana per lavarsi: egli era ancora legato al palo, assolutamente immobile e con ogni probabilità già cadavere, anche perché la notte era stata particolarmente fredda. Quanto alla possibilità che i due ucraini avessero malmenato il prigioniero per obbedire all'ordine di qualche superiore, la testimone ha detto, in sostanza, che la regola del campo era di massacrare chiunque avesse tentato di fuggire. Pertanto, i guardiani potevano agire, indifferentemente, di propria iniziativa o su ordine di altri, perché comunque c'era la disposizione generale (cfr. supra, Parte prima, par. 2, sub o). L'episodio è stato rievocato in termini analoghi, ma più sinteticamente, anche dal teste Vecchia (cfr. supra, Parte prima, par. 2, sub r). Il teste Brusco, dal suo canto, non ha fornito notizie specifiche sul punto, neppure in relazione all'uso, da parte dei due ucraini, del nerbo di bue per percuotere, anche del tutto gratuitamente, gli internati (in indagini, lo stesso aveva però rilasciato dichiarazioni diverse, acquisite agli atti processuali ex art. 500, comma 4, c.p.p.: cfr. supra, Parte prima, par. 2, sub f). Infine, il teste Brunner, esaminato al sensi dell'art. 401 c.p.p., aveva dichiarato: "(...) Durante il Natale 1944, fu portato davanti ai prigionieri un uomo che aveva tentato di fuggire. Fu legato alla recinzione, picchiato e poi lasciato lì a morire" (cfr. verbale di incidente probatorio in data 20 gennaio 2000, agli atti di questo procedimento).
2-bis. Nel valutare le prove a carico dell'imputato, per trame le dovute conseguenze alla luce della norma-cardine di cui all'art. 192 c.p.p., il Collegio non può esimersi dal rimarcare come (7,11 effetti perversi delle così dette "archiviazioni provvisorie" (disposte negli anni Sessanta per i procedimenti contro i criminali di guerra appartenenti alle Forze armate germaniche) si facciano ancora sentire. Infatti, i conseguenti ritardi nella celebrazione dei processi hanno determinato difficoltà, a volte insuperabili, nella ricostruzione dei fatti "storici", dovuti essenzialmente a ciò: che le forti fibre di molti internati se hanno consentito a costoro di sopravvivere agli orrori t dei campi di concentramento, nulla hanno potuto contro l'inesorabile trascorrere del tempo. Ma quegli stessi ritardi hanno prodotto, altresì, un'altra conseguenza per certi versi paradossale. Se fossero stati processati in tempi ragionevolmente vicini al fatti commessi. gli ex nazisti sarebbero stati giudicati con il rito allora in vigore: il che avrebbe permesso di sfruttare, al fini delle decisioni, elementi di informazione preziosi, utilizzando come piene prove le testimonianze raccolte nell'ambito degli altri procedimenti penali istruiti nell'immediato dopoguerra (cfr. art. 466, comma 2, c.p.p. 1930). Applicato al processo davanti a questo Tribunale, il discorso comporta che SEIFERT Michael, giudicato a cinquantacinque anni di distanza dal reati ascrittigli, può avvalersi, irreparabilmente, non solo della oggettiva mancanza, per morte, di molti testimoni oculari delle sue "Imprese", ma anche dei vantaggi connessi alle ben più garantiste norme vigenti in materia di acquisizione e valutazione probatoria (in base al principio tempus regit actum). Queste considerazioni sono necessarie per spiegare come mai per alcuni dei capi di imputazione a carico del SEIFERT si impongano pronunce liberatorie. La disposizione dell'art. 192, comma 3, c.p.p., richiamata dall'art. 238-bis dello stesso codice (relativo alla acquisizione delle sentenze divenute irrevocabili e alla valutazione dei fatti in esse accertati) e valevole pure nei confronti dell'art. 238 (relativo al verbali di prove di altri procedimenti) non lascia praticamente margine di scelta al giudicante: se in ordine a un determinato fatto esiste una sola fonte di prova, consistente in dichiarazioni acquisite da altro procedimento sotto forma di verbale o di sentenza, ma non vi sono riscontri, è giocoforza assolvere l'accusato con la formula di rito. Il problema dell'attendibilità o meno della "fonte", qui, non c'entra. quel che vale - e conduce inevitabilmente al proscioglimento - è soltanto la regola probatoria.
A) Premesso quanto sopra, vengono necessariamente a cadere gli addebiti di cui ai capi di incolpazione sub 1) relativo all'uccisione di un prigioniero non identificato previamente sottoposto a tormenti, anche col fuoco, per costringerlo a rivelare notizie, e sub 13, relativo all'uccisione di in prigioniero non identificato precedentemente torturato per circa quattro ore. In entrambe le ipotesi, invero, l'unica "prova" contro l'imputato è costituita dalle dichiarazioni, bisognevoli di riscontri (al sensi degli artt 238 e 238-bis c.p.p. in relazione all'art. 192, comma 3, stesso codice), di un teste esaminato nell'ambito di un altro procedimento penale; per la precisione, ci si riferisce alla deposizione della sig.ra Fliri (accusa n. 1) e alla deposizione del sig. Frassineti (accusa n. 13). E' superfluo osservare come per "riscontri" debbano intendersi quelli estem o ab extrinseco (sul quali cfr, ex plurimis, Cass., Sez. un. pen, 21-4-1995/18-1995), a niente rilevando che il medesimo dichiarante abbia confermato in dibattimento le proprie precedenti asseverazioni istruttorie. In relazione, dunque, ai capi di imputazione teste indicati, stante la mancanza di riscontri alle accuse, il SEIFERT deve essere mandato assolto per l'inidoneità della prova raggiunta ad affermarne la penale responsabilità. L'assoluzione non "travolge" la sussistenza dei fatti, la cui verificazione, nell'inferno del lager di Via Resia, sembra ben più che probabile, ma solo e soltanto la commissione di essi da parte del SEIFERT (da solo o unitamente ai suoi compagni di scelleratezze. SEIN e COLOGNA); sicché la formula non può che essere, ex art. 530, comma 2, c.p.p., quella "perché l'imputato non ha commessi". A conclusioni non dissimili, ancorché per motivi leggermente diversi deve pervenirsi in ordine agli addebiti di cui al capi di imputazione n. 2), 3), 4) e 10). Quanto al capo sub 2), relativo all'uccisione di una giovane donna ebrea rimasta non identificata previamente tormentata con colli di bottiglia rotti, si osserva che le fonti di convincimento indicate dall'accusa e acquisite al processo, benché plurime, evidenziano un quadro probatorio lacunoso, contraddittorio e dunque non idoneo ad affermare, con ragionevole certezza, che proprio il SEIFERT (o il coimputato a titolo di concorso, SEIN Otto) abbia effettivamente commesso quel fatto. Infatti, il teste Leoni, esaminato nel 1946 nell'ambito del procedimento COLOGNA, aveva parlato, genericamente, di una donna ebrea che aveva urlato, di notte, per le sofferenze subite, tanto che uno degli ucraini le aveva intimato il silenzio. Il teste Boni, ammesso che intendesse riferirsi al medesimo episodio, aveva accennato, in incidente probatorio, al cadavere insanguinato di una donna ebrea da lui portato via chiuso in un sacco; in dibattimento, poi, ha aggiunto che, secondo la voce corrente tra i prigionieri, la prigioniera era stata ammazzata dai due guardiani ucraini. Altrettanto generiche, almeno per quel che concerne la responsabilità del SEIFERT, risultano le dichiarazioni rese dai testi Girardi e Passera: entrambi hanno parlato di una donna giovane che aveva gridato di dolore, e il Passera ha anche accennato a un rumore di bottiglie rotte; ma nessuno di essi - ferma restando la loro attendibilità sulla realtà dell'accadimento riferito - è stato in grado di ricollegare l'accadimento medesimo al SEIFERT o al SEIN. Rebus sic stantibus, in relazione alla specifica accusa, l'imputato va mandato assolto, ai sensi del capoverso dell'art. 530 del codice di rito penale, per non aver commesso il fatto.
Relativamente al capo sub 3), riguardante l'uccisione di una prigioniera diciassettenne, in precedenza martirizzata per cinque giorni con bastonate e gettiti di acqua gelida, occorre tener presente che la sola deposizione di un certo spessore è quel la resa nel 1946 dall'ex deportato Tazzari Luigi (in occasione del procedimento contro il COLOGNA) e acquisita agli atti del presente processo ai sensi degli artt. 238 e 238-bis c.p.p.. Il dichiarante, peraltro, aveva riferito notizie non apprese in prima persona ("...seppi poi che era stata portata lì in camicia e veniva bastonata dal due ucraini per ordine del COLOGNA ogni volta che diceva di avere fame e ogni volta che voleva coricarsi sul tavolaccio, e le gettavano secchi di acqua fredda..."), e pertanto di per sé non soddisfacenti dal punto di vista della ricerca della verità processuale. E' superfluo osservare che a tali dichiarazioni non può essere applicata la disposizione dettata in materia di utilizzabilità del contenuto della testimonianza indiretta quando l'esame delle "fonti" di conoscenza del teste risulti impossibile (art. 195, comma 3, c.p.p.): invero, allorquando si tratti di fonti di conoscenza acquisite a norma degli artt. 238 e 238-bis c.p.p., non è possibile scansare la regola sulla necessità di riscontri "esterni" stabilita dall'art. 192, comma 3. Considerato, dunque, che alle dichiarazioni in questione manca un valido riscontro, giacché pure la deposizione rilasciata sul punto dalla sig.ra Fliri, esaminata anch'essa nell'ambito del procedimento COLOGNA, concerneva notizie indirette, la conseguenza da trarre sul piano decisorio non può che essere una pronuncia liberatoria dell'imputato, con la consueta formula - ex art. 530, comma 2, c.p.p. - "per non aver commesso il fatto". Per quel che riguarda il capo sub 4), relativo all'uccisione, per mezzo di digiuno forzato e bastonature, di un prigioniero non identificato che era stato sorpreso a sottrarre generi alimentari e di conforto da un magazzino, va detto subito che il materiale probatorio è del' tutto carente, consistendo esclusivamente nelle dichiarazioni rese dal teste Mair. In sede di incidente probatorio, costui aveva, in effetti, accennato al fatto di avere rimosso - unitamente a un compagno di prigionia di nome Oberhofer il cadavere di un partigiano "che aveva rubato le sigarette", ma nulla aveva aggiunto circa le circostanze della morte dell'uomo. In sede di istruzione dibattimentale, poi, il Mair non è stato in grado di fornire ulteriori precisazioni sull'argomento, e anzi ha ammesso che l'episodio si era svolto fuori dalla sua portata visiva, sicché egli aveva soltanto udito delle urla e, successivamente, trasportato fuori dalla cella un cadavere. L'ammissione, se conferma l'assoluta onestà intellettuale del testimone, impone, in ordine alla specifica imputazione, l'assoluzione del SEIFERT al sensi del capoverso dell'art. 530 c.p.p., "per non aver commesso il fatto": manca, invero, non tanto la prova che un uomo sia stato torturato e ucciso nelle circostanze contestate, quanto la prova che l'occasione possa essere fatta risalire, materialmente, all'ucraino o a uno dei suoi complici; e tale prova non può essere dedotta, sic et simpliciter, dal "fatto" che nelle famigerate celle di punizione nulla accadeva senza che il COLOGNA o i suoi sicari ucraini ne fossero a conoscenza e lo volessero. Il capo di accusa n. 10), infine, concerne l'uccisione di un giovane prigioniero ebreo rimasto non identificato, il cui cadavere era stato poi introdotto nella cella, lasciata al buio, di una non meglio individuata prigioniera, la quale era, poco dopo, morta a sua volta (verosimilmente, per lo spavento). La sola prova a supporto di detto addebito è costituita dalle dichiarazioni del teste Boni; ma questi, deponendo davanti al giudice per le indagini preliminari ex art. 401 c.p.p. e poi in presenza del Collegio, non ha fornito informazioni sufficienti a consentire un collegamento, processualmente valido, tra la morte del giovane e della prigioniera, da un lato, e l'azione omicidiaria del SEIFERT (o del suo correo, SEINI Otto), dall'altra. In base alla sua stessa testimonianza, il Boni si era limitato a "vedere" due cadaveri, mentre aveva appreso il resto della vicenda dal compagno di prigionia di nome "Makno", il quale, oltretutto, gli aveva riferito scampoli di informazioni percepiti sentendo "Misha" e Otto che parlavano tra loro in russo. Si vede bene come, anche in siffatta ipotesi, pur senza dubitare della veridicità dell'episodio, non sia possibile instaurare un nesso sicuro tra la coppia SEIFERT-SEIN e la morte del giovane ebreo e della donna chiusa nella cella buia; di talché è giocoforza addivenire a un'assoluzione dell'imputato, sempre con la formula (ex art. 530, comma 2, c.p.p.) "per non aver commesso il fatto".
B) Il Tribunale ritiene invece che il processo abbia dimostrato, oltre che la materiale sussistenza, la partecipazione del SEIFERT al fatti di cui al capi di accusa sub 5), 6), 7), 8), 9), 11), 12), 14) e 15). Si premette che in questo punto dell'esposizione saranno presi in considerazione esclusivamente gli aspetti relativi al singoli fatti materiali (condotte, eventi, nessi di causalità, eventuali cause di giustificazione), mentre gli aspetti relativi all'elemento psicologico dei reati contestati saranno trattati, una volta per tutte, infra, al par. 2-quater di questa stessa Parte Terza. Si avverte inoltre che, per comodità espositiva, i diversi capi di accusa saranno qui di seguito esaminati in gruppi, a seconda che sia ravvisabile in essi una significativa caratteristica unificante, eventualmente anche di natura estrinseca (ossia attinente alla prova).
I gruppi così individuati sono:
Ba) fatti di cui ai capi di incolpazione n. 5) e n. 15);
Bb) fatti di cui al capi di incolpazione n. 6) e n. 8);
Bc) fatti di cui ai capi di incolpazione n. 7) e n. 12);
I fatti di cui ai capi di incolpazione n. 9), n. 11) e n. 14) saranno, invece, separatamente esaminati, non presentando tra loro alcun apprezzabile elemento in comune.
Ba) Per il fatto descritto al n. 5) dell'imputazione, relativo a un quindicenne ebreo fatto morire di inedia in una delle celle di isolamento, come anche per il fatto descritto al n. 15) dell'imputazione, relativo all'uccisione a titolo di ammonizione di un prigioniero che aveva cercato di evadere e, perciò, era stato legato alla rete di recinzione dei lager e selvaggiamente percosso fino alla morte, si impone una particolare attenzione in ragione dell'elemento unificante costituito dagli ordini criminosi che sarebbero stati impartiti al SEIFERT (e al suo correo SEIN) rispettivamente dal sovrintendente alle celle, COLOGNA Albino (reato n. 5), e dal vice comandante dei campo, maresciallo HAAGE Hans (reato n. 15).
Quanto al fatto sub 5), si osserva anzitutto che le dichiarazioni, precise e circostanziate, rese dal teste Mair in sede di incidente probatorio e in sede di istruzione dibattimentale consentono una soddisfacente ricostruzione dell'episodio. Tale ricostruzione non lascia margini di dubbio né sulla sussistenza "storica" del fatto medesimo né sul sconvolgimento del SEIFERT. Particolarmente significativo appare, in proposito, quanto detto dal testimone circa il divieto dato da "Misha" e da Otto agli altri prigionieri di entrare nella cella in cui il giovane israelita era stato rinchiuso. Il Mair ha altresì affermato che per quanto a sua conoscenza, il ragazzo non era stato sottoposto a violenze fisiche di nessun genere, ma era stato, semplicemente, segregato e tenuto senza cibo per un certo numero di giorni, fin quando non era deceduto. Le urla dei predetto, evidentemente in preda alla disperazione e al morsi della fame, non solo non avevano minimamente smosso i suoi carcerieri, ma anzi avevano fatto sì che costoro (ossia la coppia SEIFERT - SEIN) "si premurassero" di vietare agli altri compagni di prigionia di entrare nel suo cubicolo e di aiutarlo in qualche modo. Che siffatto scellerato divieto sia stato impartito appare.. sulla base della deposizione in questione, indiscutibile: lo stesso Mair, richiesto dal Pubblico Ministero di specificare o, chi fosse stata rivolta la proibizione di entrare nella cella ha risposto "A me" (cfr. p. 22 della verbalizzazione stenotipica relativa all'udienza del giorno 22 novembre u.s.). Altrettanto indiscutibile appare, alla luce di semplici massime di esperienza, l'effetto letale prodotto dalla mancata somministrazione del cibo, vale a dire il nesso di causalità tra l'omissione e il decesso: sempre il Mair, deponendo in dibattimento, ha affermato di avere personalmente provveduto a rimuovere dalla cella il cadavere del giovanetto; e ha altresì ricordato la posizione in cui si trovava il corpo (" ...Era coricato, era sotto la branda, praticamente rannicchiato sotto la branda e nudo...": cfr. p. 26 della summenzionata verbalizzazione stenotipica). Neppure si può dubitare della partecipazione diretta del SEIFERT e del suo degno compare alla "operazione": infatti, come confermato dal testimone in parola (cfr. p. 22 della sopra citata verbalizzazione), erano essi che, nelle celle di isolamento, distribuivano ai reclusi il rancio; e dunque furono essi che, di fatto, "affamarono" il prigioniero, lasciandolo senza nutrimento per diversi giorni e cagionandone infine la morte. Nella fattispecie, ricorre un esempio "di scuola" di reato (omicidio) commissivo mediante omissione: l'omissione, qui, "non costituisce l'essenza del reato, bensì un mezzo di esecuzione idoneo a determinare o a favorire l'azione di cause produttrici dell'evento positivo che concreta la consumazione del reato" (così, nella letteratura penalistica, V. MANZINI, Trattato di diritto penale italiano, I, Torino, UTET, 1981, p. 691). Il testimone ha anche accennato alla circostanza secondo cui i due avrebbero agito per ordine di un non meglio indicato superiore, da identificare comunque - con certezza pressoché assoluta - nel sovrintendente alle celle, COLOGNA Albino. Il coinvolgimento del COLOGNA è avvalorato dalle dichiarazioni rese, sul punto, dalla teste Fliri Ilda. Costei, esaminata nell'ambito del procedimento contro il detto COLOGNA, aveva dichiarato di avere udito, in un'occasione, il SEIN rappresentare al suo superiore che da otto giorni "tenevano" (egli e "Misha") un italiano a digiuno; al che il sovrintendente aveva risposto, in tedesco, qualcosa come: "L'italiano deve crepare" ("Soll crepieren der Walsh" termine, quest'ultimo, usato in Sudtirolo per designare gli italiani ). Quanto al fatto sub 15), anche per le speciali condizioni "ambientali" in cui fu commesso - ossia praticamente coram populo, giacché buona parte dei prigionieri era stata fatta schierare per assistere alla punizione esemplare di uno di loro, resosi colpevole di tentata evasione - le fonti di cognizione a disposizione del giudicante risultano particolarmente numerose. A prescindere dalle dichiarazioni, poco utili siccome lacunose sul punto, dei testi Kneissl e Brusco, la sussistenza "storica" dell'episodio è senz'altro confermata dalle deposizioni chiare, precise e concordanti dei testi D'Antoni, Ferro, Menici, Vecchia e Brunner. Alcune delle citate testimonianze consentono, anzitutto, di inquadrare l'episodio nel tempo (intorno al 25 dicembre dell'anno 1944) e nello spazio "interno" del lager (piazzale antistante la recinzione).
Quindi, permettono di ricostruire efficacemente l'accaduto:
- un giovane, "reo" di aver tentato la fuga, era stato dapprima trascinato con la forza attraverso il campo, poi legato alla rete di recinzione e infine brutalmente percosso (il tutto sotto gli occhi di alcune centinaia di prigionieri fatti appositamente schierare per assistere alla "lezione");
- dopo le percosse, lo stesso era stato lasciato "attaccato" alla rete per tutta la notte, nonostante la temperatura fosse estremamente rigida (tra i -15 e i -18 gradi centigradi);
- la mattina seguente, costui era ancora là, irrigidito nella morte sopravvenuta certamente per la letale sinergia dei maltrattamenti e dell'ipotermia. Dalle deposizioni dei testi D'Antoni, Menici e Brunner - i più informati, per avere personalmente visto il fatto - risulta provato, senza incertezza alcuna, che il SEIFERT e il SEIN erano coloro che infierivano, a colpi di nerbo di bue, sul povero giovane mentre due loro "colleghi" lo trascinavano per il campo, in direzione del luogo del martirio, ossia della rete dove sarebbe stato legato e lasciato morire. Siffatte dichiarazioni non sono contraddette, ma riscontrate da quelle, meno precise, di altri ex deportati:
- così il teste Vecchia ha ricordato che, verso Natale del 1944, un prigioniero era stato trascinato attraverso il campo ed esposto alla vista degli altri, per ammonizione;
- il teste Ferro, dal canto suo, ha affermato di non avere assistito all'uccisione dell'uomo in questione, ma ha anche aggiunto di avere visto chiaramente i due ucraini, "Misha" e Otto ("le belve del campo" trascinarne il cadavere. In conclusione, gli elementi probatori in possesso del Tribunale consentono di pervenire, in relazione all'episodio sub 15), a una dichiarazione di sussistenza del fatto e di ascrivibilità del medesimo, in punto di determinante apporto causale alla produzione dell'evento morte, al SEIFERT. Premesse le considerazioni di fatto sopra svolte in ordine ai due capi di accusa, ci si deve domandare, adesso, quale rilevanza giuridica possa eventualmente riconoscersi alla circostanza della disposizione impartita, direttamente o indirettamente, dal sovrintendente alle celle, COLOGNA, al SEIFERT e al SEIN di uccidere il prigioniero continuando a lasciarlo a digiuno (reato n. 5); ovvero alla disposizione impartita dal vice comandante del lager, maresciallo HAAGE, di infliggere al fuggitivo la terribile punizione perché servisse di monito per gli altri prigionieri (reato n. 15). L'argomento della non punibilità, e in subordine della attenuata responsabilità, del militare che abbia commesso il reato in esecuzione di un ordine è stato richiamato dalla difesa del SEIFERT in sede di conclusioni. Questa questione ricorre, immancabilmente, in tutti i processi aventi a oggetto crimini i guerra; a cominciare dal moderno "capofila" di tali processi, quello contro Goering Hermann e altri ventuno gerarchi nazisti svoltosi dal 20 novembre 1945 al 1° ottobre 1946 a Norimberga, davanti al Tribunale Militare Internazionale.
Ritiene questo giudicante di dovere, qui e ora, dissipare ogni dubbio in materia, ribadendo la inapplicabilità ai crimini di guerra - quali in effetti sono i reati contestati in continuazione al SEIFERT - della esimente dell'adempimento di un dovere imposto da un ordine dell'Autorità o comunque da un ordine dei superiore. E' fondamentale chiarire che la tesi seguita non è la conseguenza di norme successive, applicate retroattivamente al fatto-reato. Un'accusa del genere è stata, a suo tempo, mossa al processo di Norimberga, giacché in esso si fece applicazione dello Statuto del Tribunale Militare Internazionale, allegato all'Accordo sottoscritto a Londra in data 8 agosto 1945; Statuto il cui art. 8 recitava: "Il fatto che l'imputato abbia agito in esecuzione di un ordine del suo Governo o di un superiore non esclude la sua responsabilità, ma può valere come circostanza attenuante della pena, ove la Corte ritenga tale misura giustificata" (cfr., per il testo in lingua inglese dello Statuto del T.M.I., Il processo di Norimberga - Scritti inediti e rari, a cura di A. Tarantino, R. Rocco e R. Scorrano, Milano, Giuffrè, 1999, p. 107 e segg.). Lo stesso rilievo, riferito alla presente fattispecie, non ha invece alcuna ragion d'essere.
Sotto ogni aspetto, invero, il SEIFERT viene qui giudicato, per fatti da lui commessi nel campo di concentramento di Bolzano in danno di cittadini italiani, sulla base della legge penale sostanziale italiana vigente da prima che quei fatti fossero perpetrati. Per quel che riguarda, nello specifico, il problema dell'ordine superiormente dato, occorre fare riferimento, in primo luogo, all'art. 40 del codice penale m di pace (approvato con regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303). Il comma 4 della nonna citata (ora abrogata e sostituita dall'art. 4 della legge 11 luglio 1978, n. 382) così recitava: "Nel caso preveduto dal comma precedente (fatto-reato commesso per ordine del superiore o di altra Autorità), risponde del fatto anche iI militare che ha eseguito l'ordine, quando l'esecuzione di questo costituisce manifestamente reato". Ma ci si può riferire, altresì, alla norma - tuttora in vigore - dell'art. 51, comma 4, del codice penale (approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n.1398), che prevede la non punibilità di chi esegua l'ordine illegittimo "quando la legge non gli consente alcun sindacato sulla legittimità dell'ordine". Il contrasto tra la norma penale militare e quella penale "comune" è, in effetti, più apparente che reale.
Pensare che il Legislatore del 1930 abbia sancito, sia pure a certe precise condizioni (mancanza nel ricevente di qualsiasi potere di sindacare la legittimità dell'ordine; provenienza di questo dalla pubblica Autorità), una sorta di irresponsabilità assoluta dell'esecutore dell'ordine illegale, sarebbe profondamente sbagliato. La giurisprudenza del supremo Collegio si è fatta carico di chiarire la portata della disposizione, evidenziando come se è vero che l'esimente dell'adempimento di un dovere "si applica a condizione che l'ordine del superiore gerarchico sia assolutamente insindacabile", è altrettanto vero che "ciò non si verifica quando l'ordine si concreta nella richiesta di provvedere alla commissione di un reato, perché il manifesto carattere delittuoso del comportamento ordinato comporta la sindacabilità dell'ordine impartito e ne esclude l'efficacia esimente sotto il profilo non solo obiettivo ma anche putativo" (cfr. Cass., 28-5-1984, Guerrieri). E' peraltro interessante notare che se l'argomento della scriminante dell'adempimento dell'ordine del superiore, in relazione alle ipotesi descritte nei capi 5) e 15) dell'imputazione, fosse stato sostenuto dalla difesa del SEIFERT davanti a un Tribunale militare tedesco dell'epoca, esso, con ogni probabilità, sarebbe stato giudicato irrilevante. Infatti, l'art. 47 del codice penale militare germanico vigente illo tempore, dopo avere affermato il principio generale della sola responsabilità del superiore, per il caso di violazione di una legge penale conseguente all'esecuzione di un ordine inerente a questioni di servizio, stabiliva la responsabilità penale, a titolo di concorso, anche del subalterno che avesse eseguito l'ordine, ove ricorressero determinate condizioni; ossia:
1) se il subalterno fosse andato oltre l'ordine impartitogli;
2) oppure, se fosse a conoscenza che l'ordine del superiore riguardava un atto avente come obiettivo un crimine comune o militare (cfr., per il testo in versione italiana della citata disposizione del codice penale militare tedesco, A. DEMANDDT Processare il nemico - Da Socrate a Norimberga, Torino, Einaudi, 1996, p. 110 e segg.).Per concludere sul punto, in ordine alle terribili accuse di avere provocato la morte, per fame, del ragazzo quindicenne rinchiuso nelle celle di punizione del lager e quella, per maltrattamenti e freddo, del prigioniero lasciato appeso alla rete di recinzione del lager, il SEIFERT non avrebbe potuto validamente invocare l'esimente dell'ordine del superiore (COLOGNA) neppure alla luce della legge penale militare tedesca, trattandosi di ordine evidentemente rivolto alla commissione di un omicidio. Nel diritto penale italiano, poi, applicato da questo Tribunale, le condotte tenute dall'imputato (e descritte ai nn. 5 e 15 dell'incolpazione) non risultano cc coperte da alcuna causa di giustificazione; e anzi l'esecuzione da parte sua di un ordine manifestamente criminoso non può essere addotta neanche quale specifica causa di attenuazione delle conseguenze giuridico-penali della condotta medesima. Le argomentazioni teste svolte consentono di prescindere dalle questioni, in definitiva ininfluenti, della effettiva impartizione degli ordini (non provata), nonché della natura della "disposizione" data dal COLOGNA, il quale, piuttosto che un "superiore" nel senso della gerarchia militare, era un ex muratore "civile", adibito a fare il guardiano delle celle di punizione per essersi conquistata la fiducia dei responsabili del lager (cfr. sentenza 10 dicembre 1946 della Sezione Speciale di Corte di Assise di Bolzano, agli atti di causa).
Bd) Un giudizio di sussistenza del fatto e di attribuibilità dello stesso al SEIFERT deve essere formulato, altresì, in ordine all'episodio descritto al n. 6) dell'imputazione, relativo all'uccisione di una giovane donna in stato di gravidanza precedentemente violentata e sottoposta a secchiate di acqua gelata per convincerla a rivelare informazioni, nonché in ordine all'episodio descritto al n. 8) dell'imputazione, relativo all'uccisione di un prigioniero "colpevole" di avere tentato la fuga e, per ciò, massacrato a pugni e calci.
In entrambi i casi, l'accusa si fonda esclusivamente sulle asseverazioni rese, sia in sede di incidente probatorio che in sede di istruzione dibattimentale, da Boni Giovanni (elemento Unificante). Quanto al reato sub 6), si osserva che la testimonianza - precisa, circostanziata e non contraddittoria, malgrado il lunghissimo tempo trascorso - non lascia spazio a dubbi di sorta non soltanto circa la "storicità" dell'accadimento, ma anche circa la partecipazione ad esso dell'odierno imputato. Il Boni ha riferito di avere appreso dalla viva voce della donna che i due ucraini, "Misha" e Otto, l'avevano stuprata, e ha aggiunto che ella lo aveva pregato anche di non dire nulla (atteggiamento comprensibile in una vittima in balia di carnefici spietati e, soprattutto, resi spavaldi dalla certezza di una sostanziale impunità). Il Boni ha parlato anche delle secchiate di acqua gelida che i due figuri avrebbero gettato addosso alla donna per convincerla a rivelare notizie in suo possesso (o che essi supponevano essere in suo possesso), ma non è chiaro se a siffatti tormenti egli abbia assistito di persona o - come sembra più probabile - gli siano stati rapportati dalla stessa sventurata. Ritiene il Tribunale che. in ogni caso, il racconto della sconosciuta debba venire creduto:
- in primo luogo, perché è del tutto attendibile (per le ragioni già evidenziate sulle testimonianze in generale) il Boni, ossia la "fonte" attraverso la quale il racconto stesso è stato acquisito al processo;
- in secondo luogo, perché non è plausibile che, nelle condizioni disperate in cui si trovava vera, macabra anticamera della morte - la donna possa avere mentito (tanto più che, come dimostrato dalla sua richiesta al Boni di mantenere il silenzio, non aveva alcun interesse alla propalazione della notizia delle angherie subite);
- infine, perché è possibile recuperare, al fini della loro utilizzabilità processuale, quelle "antiche" e Irreperibili dichiarazioni. Infatti, a differenza della deposizione del Tazzari, acquisita al processo ai sensi degli artt. 238 e 238-bis c.p.p., la deposizione del Boni è vera e propria testimonianza, non bisognevole di riscontri esterni, ma sufficiente, di per sé, a fondare il convincimento del giudicante (cfr. Cass., Sez. I pen., 2-6-1993/3-8-1993, n. 7568). Queste premesse sugli antefatti" consentono di provare l'omicidio per cui è causa. E' ben vero che il testimone ha dichiarato, di non avere direttamente assistito .all'uccisione della donna incinta; ma è anche vero che egli ha detto di avere personalmente provveduto, insieme con"Makno" e per ordine dei due ucraini, a rimuovere dalla cella il cadavere di quella. L'ordine in parola costituisce, in altri termini, un "post-fatto" ragionevolmente spiegabile alla luce degli avvenimenti precedenti (vale a dire, lo stupro e le secchiate di acqua gelida); per modo che quanto si pone nel mezzo - ossia la morte della donna, probabilmente causata dalla interazione degli effetti disastrosi della violenza carnale e delle forzate "abluzioni", miscela davvero letale per un corpo indebolito dalla detenzione e dalla gravidanza - può essere tranquillamente ascritto, sulla base del principio probabilistico dell'id quod plerumque accidit, all'azione omicidiaria del SEIFERT e del suo correo, SEIN.
Per quel che concerne il reato sub 8), il contenuto delle dichiarazioni del teste Boni non lascia alcun dubbio sulla sussistenza del fatto né sul contributo causale fornito dal SEIFERT alla produzione dell'evento delittuoso. Il testimone ha infatti affermato, tanto in sede di esame ex art. 401 c.p.p. che in sede di istruzione dibattimentale, di avere visto uccidere un prigioniero che aveva tentato di evadere dal campo. Il dichiarante non ha mostrato alcuna incertezza nell'indicare quali autori dell'uccisione, perpetrata a pugni e a calci, il sovrintendente alle celle, COLOGNA, e i due ucraini, "Misha" SEIFERT e Otto SEIN. Alcuni particolari, riportati dal teste, rafforzano senz'altro la veridicità del suo racconto. Ci si riferisce, in primo luogo, al fatto che - stando alla deposizione - il massacro era stato commesso dal famigerato terzetto COLOGNA - SEIFERT - SEIN sotto gli occhi di altri due militi delle S.S., i quali però non vi avevano preso parte attiva (la qual cosa avvalora, se mai ce ne fosse bisogno, la natura sincera e non risentita della rievocazione); in secondo luogo, all'inutile soccorso che, per sua ammissione il Boni aveva cercato di recare alla vittima del brutale pestaggio. Il tentativo del teste di rianimare l'infelice con dell'acqua non era stato di alcun giovamento sia perché gli aguzzini, ritornati dopo essersi allontanati per un momento, lo avevano picchiato (lui, Boni) a sua volta, sia perché l'uomo era già morto.
In sintesi, dalla testimonianza in questione risulta provato:
- che il COLOGNA e i due ucraini, nelle circostanze di tempo e di luogo contestate, percossero selvaggiamente un uomo "reo" di avere tentato la fuga; che l'uomo, dopo le botte ricevute, rimase esanime al suolo. A giudizio del Collegio, tanto basta per dedurre, con certezza, che l'evento letale fu conseguenza delle percosse inferte anche dal SEIFERT; il quale va dunque ritenuto penalmente responsabile dell'evento medesimo secondo i principi generali in materia di concorso di persone nel reato.
Bc) Il processo ha dimostrato la sussistenza e la riconducibilità al SEIFERT, in punto di partecipazione causale alla produzione dell'evento morte, del fatto di cui al n. 7) dell'imputazione, relativo all'uccisione, mediante squartamento del ventre con un oggetto tagliente, del giovane prigioniero Pezzutti Bortolo, nonché del fatto di cui al n. 12) dell'imputazione, relativo all'uccisione, mediante strangolamento preceduto da torture, delle due prigioniere di religione ebraica, Leoni Giulia in Voghera e Voghera Augusta in Menasse, rispettivamente madre e figlia.
Per i fatti suddetti, l'elemento unificante è rappresentato dalla individuazione delle vittime. L'episodio sub 7), dei più orribili tra quelli,' pur tutti efferati, ascritti al SEIFERT in concorso con il SEINI, risulta anche uno dei più circostanziati:
- sia per quel che attiene al tempus (notte tra il 31 marzo, Sabato Santo, e il 1° aprile, Pasqua, del 1945) e al locus commissi delicti (corridoio delle celle di punizione del lager);
- sia per quel che attiene all 'identità fisica della vittima (Pezzutti Bortolo);
- sia per quel che attiene alla individuazione dei responsabili (SEIFERT Michael e SEN Otto);
- sia per quel che attiene alle terribili modalità dell'uccisione (squartamento del ventre con un oggetto tagliente). In effetti, in un procedimento penale qual'è il presente, che ha per oggetto molteplici azioni omicidiarie ma in cui, per forza di cose, mancano i cadaveri degli uccisi (circostanza che non impedisce la formazione della prova di omicidio né influisce sul principio di responsabilità: cfr. Cass., 3-9-1996, Cucinotta) e di molte vittime si ignorano persino le generalità, desta sicuramente impressione imbattersi in un morto con nome e cognome, ancora ben vivo nella memoria e nell'affetto dei parenti (cfr. la deposizione del fratello, Pezzutti Bortolo). Nessuna perplessità è dato nutrire circa la sussistenza del fatto in questione, riferito, con dovizia di particolari, da due testimoni di assoluta attendibilità, la sig.ra Lilli Nella in Mascagni (incidente probatorio del 20 gennaio 2000) e il sig. Boni Giovanni (incidente probatorio del 10 gennaio 2000 e udienza dibattimentale del 21 novembre u.s.). La testimone è stata particolarmente precisa nella sua rievocazione, aiutata in ciò dalla mostruosità del fatto, che è di quelli destinati, proprio perché estremamente crudeli pure per una realtà certamente non avara di crudeltà, a stamparsi in maniera indelebile nella mente di chi abbia avuto la sventura di assistervi. Prima di venire brutalmente ucciso nel corridoio delle celle, il Pezzutti, secondo la deposizione in parola, venne sottoposto a una violentissima bastonatura, tanto che si potevano sentire le sue ossa che scricchiolavano; la qual cosa, evidentemente, dovette sorpassare alquanto il già elevato livello di ferocia degli aguzzini, se la sig.ra Lilli e gli altri prigionieri presero a urlare e a dire ai massacratori di fermarsi, mettendo da parte il timore che costoro infondevano loro ("Mentre i due ucraini infierivano sii quel ragazzo...io e gli altri prigionieri urlavamo e dicevamo loro di smetterla; dicevamo, ad alta voce: "Basta! Basta!" Non avevamo più paura di niente..."). La sig.ra Lilli ha identificato con sicurezza la vittima, dicendo che era stato lo stesso Pezzutti a dirle come si chiamava; e, con altrettanta sicurezza, ha indicato nel SEIFERT e nel SEIN ali autori dell'omicidio, per averli visti mentre lo commettevano ("Lui ucciso nel corridoio delle celle, quel corridoio era lungo una cinquantina di metri e noi' eravamo tutti lì. I due ucraini gli squarciarono il petto e anche l'addome, e poi noi siamo stati chiusi in cella"). Le dichiarazioni della testimone coincidono, nella sostanza, con quelle rilasciate da Boni Giovanni, che ha affermato di avere saputo da altri prigionieri che il giovane Pezzutti era stato massacrato dai due ucraini; e le dichiarazioni del Boni, benché costituiscano testimonianza indiretta, sono nondimeno utilizzabili - in applicazione della disposizione dell'art. 195, comma 3, del codice di rito - al fini della ricostruzione del fatto e dell'individuazione dei responsabili. Peraltro, la testimonianza del Boni, indiretta quanto all'uccisione intesa come evento "dinamico", è diretta quanto alla morte intesa come evento "statico": il teste ha infatti affermato di avere visto il cadavere squartato del giovane e di avere altresì visto il compagno "Makno" che lo rimuoveva. Le considerazioni svolte in ordine all'omicidio di cui al capo di accusa n. 7) valgono, mutatis mutandis, anche in ordine al duplice omicidio di cui al capo di accusa n. 12), particolarmente per quel che concerne l'efferatezza delle condotte dei carnefici ("Misha" SEIFERT e Otto SEIN) e l'identificazione dei soggetti passivi delle azioni omicidiarie (sigr.re Leoni Giulia in Voghera e Voghera Augusta in Menasse). Le prove raccolte permettono i di escludere ogni ragionevole dubbio sull'identità delle vittime, come pure sullo svolgimento dei fatti e sulla partecipazione del SEIFERT alla produzione dei medesimi. Al riguardo, occorre evidenziare, in primo luogo, le dichiarazioni testimoniali assunte nell'immediato dopoguerra nell'ambito dei procedimenti GUTWENIGER e COLOGNA e acquisite agli atti del presente processo ai sensi degli artt. 238 e 238-bis c.p.p.. La prima deposizione è quella, risalente alla fine del 1945, dell'ex internato Frassineti Edoardo, esaminato nel corso del procedimento contro GUTWENIGER Carlo. Tale deposizione va considerata fondamentale non solo perché permette di individuare, sia pure per indizi, le donne uccise ("Venne ricoverata verso la metà di gennaio 1945 una certa signora di Milano, cinquantenne, la quale è stata ammazzata perché di razza ebraica. Il giorno successivo si presentò la figlia della stessa onde conoscere notizie della madre, e la medesima venne strangolata dai due carnefici suddetti"), ma anche perché indica con precisione il ruolo avuto da ciascun aguzzino negli omicidi: "Misha", più robusto, si era assunto il compito di tenere immobilizzata la vittima designata, mentre Otto "curava" la parte relativa all'inflizione dei tormenti e alla eliminazione finale con strangolamento. La versione del fatto a suo tempo fornita dal Frassineti trova sostanziale riscontro nelle dichiarazioni rese all'epoca (1946), nell'ambito del procedimento contro COLOGNA Albino, da altri due ex internati a Bolzano, Longhi Daniele e Leoni Mario. Infatti:
- il nome della sig.ra Augusta (Voghera) è fatto espressamente dal Longhi, quando parla del ruolo di carnefice avuto dal COLOGNA nella morte di due donne ebree;
- di due donne ebree uccise, di nome "Voghera", riferisce, altresì, il Leon secondo il cui racconto le sventurate, fidando ingenuamente nella possibilità di appellarsi a qualcuno, avevano invocato a lungo il COLOGNA perché intervenisse sul due guardiani ucraini e li facesse smettere "Le donne ebree chiamarono per diverse mattine il COLOGNA invocando aiuto e come ritenendolo capo e responsabile, e chiedevano aiuto e un pezzo di pane e perché gli ucraini terminassero dì martoriarle").
Altro valido riscontro proviene dalle dichiarazioni dei testi Mair e Rossini, esaminati nell'ambito dei presente procedimento: siffatte deposizioni, ancorché meno dettagliate (per intuibili ragioni collegate al tempo trascorso) di quelle rilasciate per così dire "a caldo" dal Frassineti, sono peraltro utilissime per confermare l'attendibilità della deposizione di quest'ultimo, secondo la regola probatoria di cui al combinato disposto degli artt. 192, comma 3, 238 e 238-bis c.p.p. In conclusione, il materiale di cognizione a disposizione del giudicante consente di ritenere dimostrato, al di là di ogni ragionevole dubbio:
- che due donne di religione ebraica, Leoni Giulia in Voghera e Voghera Augusta in Menasse, furono tormentate ed uccise nel campo di concentramento di Bolzano;
- che all'inflizione dei tormenti e al conseguente evento morte contribuì sicuramente, con determinante apporto causale, "Misha" SEIFERT.
Gli elementi di prova acquisiti nel corso del processo permettono, infine, di giudicare storicamente sussistenti e riferibili al SEIFERT, in punto di partecipazione alla produzione degli eventi esiziali, i fatti di cui ai capi di imputazione n. 9), n. 11) e n. 14).
In particolare, il reato descritto sub 9), concernente l'uccisione di due internati a colpi di arma da fuoco, è provato dalle asseverazioni testimoniali di Boni Giovanni e Perotti Berto Luigi. Peraltro, mentre le dichiarazioni del Perotti non sono troppo precise, essendosi costui limitato a parlare di un cadavere in mezzo al campo e con un buco in fronte, quelle del Boni non lasciano margini di dubbio sulla dinamica del fatto né, tanto meno, sul ruolo attivo avutovi dal SEIFERT. Secondo il testimone, responsabili diretti della morte dei due prigionieri erano stati il COLOGNA e i due ucraini; anzi, più nello specifico, il COLOGNA e il SEIN avevano fatto fuoco contro uno degli internati, mentre l'altro lo aveva ammazzato sparandogli in testa, proprio il SEIFERT. Il Boni ha dichiarato che aveva potuto assistere al tragico episodio dal finestrone del blocco in cui era rinchiuso, dopo essersi arrampicato sulla piramide" fatta dal compagni; ed ha aggiunto, inoltre, di avere visto "come se fosse adesso" il SEIFERT che sparava nella testa di una delle vittime. Premesso quanto detto circa l'attendibilità soggettiva e oggettiva del Boni, e tenuto conto in ogni caso del riscontro (non necessario ma utile: cfr. Cass., sent. n. 7568/1993, cit.) costituito dalla deposizione del Perotti, la prova della sussistenza del fatto e della partecipazione ad esso del SEIFERT, con determinante a porto causale, può pacificamente considerarsi raggiunta. Quanto al reato sub 11), riguardante l'orripilante uccisione di un giovane prigioniero torturato dagli aguzzini (SEIFERT e SEIN) con l'infilargli le dita negli occhi, esso è provato dalla testimonianza della ex deportata Scala Maria Teresa. Deponendo prima in incidente probatorio (10 gennaio 2000) e poi in dibattimento (21 novembre u.s.), la teste ha adeguatamente ricostruito l'episodio, da lei visto e udito siccome svoltosi nella cella di fronte a quella dove era rinchiusa. La dichiarante è stata particolarmente precisa nell'indicare nel due sgherri ucraini i diretti responsabili degli inenarrabili tormenti a cui era stata sottoposta la vittima: come già nel caso delle sig.re Voghera, il SEIFERT, essendo il più forte, si era assunto il "compito" di tenere fermo il povero giovane, mentre il SEIN provvedeva a torturarlo (anche) infilandogli le dita negli occhi. Il risultato immediato della perversa attività dei due aguzzini - veri e propri specialisti dell'orrore - era stata l'emissione, da parte del tormentato, di urla bestiali nel senso letterale del termine: "Non erano urla di dolore - ha dichiarato la testimone -, di uno che sta morendo, erano qualcosa di diverso (...) Erano rantoli di una bestia, io non lo so (...) L'hanno fatto urlare per un quarto d'ora, venti minuti, ridendo, ridendo, ridendo...in un modo pazzesco".
Le parole della sig.ra Scala fanno indubbiamente riflettere sul livello di degradazione a cui possono giungere alcuni individui quando abbiano smarrito (e ammesso che lo abbiano mai posseduto) il senso della pietà; della pietà intesa, appunto, come "rispetto" che si deve all'altro, chiunque esso sia, nemico o nemico, in quanto comunque appartenente al consorzio umano.
Dette parole, al tempo stesso, "inchiodano" il SEIFERT alla sua responsabilità di coautore della morte del giovane: infatti, benché la testimone non abbia assistito all'evento esiziale, deve ritenersi - in base al principio probabilistico dell'id quod plerumque accidit - che esso non possa non essere seguito alle crudelissime torture, vuoi per i danni irreversibili provocati dall'accecamento in sé, vuoi per il consequenziale arresto cardiocircolatorio indotto dal superamento della soglia dei dolore umanamente tollerabile.
Le prove assunte dimostrano, infine, la sussistenza e la materiale ascrivibilità al SEIFERT del fatto-reato di cui al capo di accusa sub 14), relativo all'uccisione di un giovane prigioniero, che era stato massacrato a colpi di manganello e poi abbandonato in infermeria, dove era deceduto il Giorno dopo per le ferite riportate.
Pure in tal caso, benché la fonte di cognizione a disposizione del Tribunale sia una sola - ossia la testimonianza dell'ex deportato Brunner Josef -, la sussistenza del fatto "storico" e la sua attribuibilità anche al SEIFERT non possono essere messe in discussione.
Il teste, nel deporre., ha detto:
- che a percuotere l'internato non furono soltanto gli "ucraini;
- che lo stesso morì non durante il pestaggio o subito dopo, bensì la mattina seguente, in infermeria e non per le botte ricevute ma per una "emorragia renale".
Ritiene il Tribunale che, a dispetto delle apparenze, la deposizione in parola non possa essere tacciata di "genericità" né valutata insufficiente a stabilire un valido nesso causale tra la morte dello sconosciuto prigioniero e la condotta del SEIFERT. Sul primo punto, ossia sul generico richiamo agli "ucraini", si osserva invero che il riferimento comprende - inevitabilmente - il SEIFERT, giacché questi e il SEIN erano i soli guardiani "russi" presenti nel campo di concentramento di Bolzano (cfr. deposizione Giacomozzi). Sul secondo punto, si osserva anzitutto che l'essersi la morte verificata in infermeria e l'eventuale partecipazione al pestaggio di altri figuri (non meglio precisati) non escludono affatto, né diminuiscono, il contributo del SEIFERT, e del SEIN, alla produzione dell'evento letale. Accertato infatti, sulla base della attendibile testimonianza del Brunner, che "Misha" fu tra coloro che percossero selvaggiamente, a manganellate, il giovane prigioniero, ben poco significativa appare la circostanza che costui non sia deceduto immediatamente, ma solo il giorno seguente, in infermeria, per una "emorragia renale". La dinamica del fatto, come descritto dal teste, rende estremamente probabile, per non dire del tutto sicuro, che la vittima sia spirata perché i colpi di manganello ricevuti le avevano, alla lettera, "spappolato" i reni. Relativamente, poi, alla posizione del "manganellatore" SEIFERT, ritiene il giudicante di poter affermare, sempre sulla base della deposizione del Brunner, che l'imputato, con la sua condotta, realizzò - quanto meno - parte delle condizioni senza le quali l'evento esiziale (morte del giovane) non si sarebbe verificato; dunque, l'evento medesimo gli può essere eziologicamente ascritto secondo i principi generali in materia di concorso di persone nel reato (art. 110 e segg. c.p.) e la regola stabilita dalla legge in tema di concorso di cause (art. 41 c.p.).
C) In aggiunta a quanto testé osservato in tema di sussistenza dei fatti e di ascrivibilità degli stessi, sotto il profilo della causalità materiale, (anche) al SEIFERT, occorre ora affrontare il problema della ricorrenza, o meno, degli elementi "negativi" della fattispecie ex art. 185 c.p.m.g., che punisce le violenze contro privati nemici a condizione che esse siano state commesse "senza necessità o, comunque, senza giustificato motivo".
Ritiene il Tribunale che la ricostruzione dei fatti, così come resa possibile dalle prove acquisite (deposizioni testimoniali assunte negli incidenti probatori e in sede di istruzione dibattimentale, dichiarazioni rese nei processi del dopoguerra e rifluite nel presente procedimento ex artt. 238 e 238-bis c.p.p.), porti a escludere, radicalmente, qualsivoglia "necessità" o "giustificato motivo" nelle azioni poste in essere dal SEIFERT (e dal suoi complici) nei confronti dei civili ristretti nel lager di Bolzano. Invero, tutte le testimonianze accreditano la tesi della assoluta gratuità" delle condotte vessatorie dell'imputato. D'altro canto, a prescindere da quel che si è già detto circa l'irrilevanza dei presunti ordini criminosi impartiti dai superiori del SEIFERT, quando si parla di "necessità" o di "giustificato motivo" quali eventuali cause di non punibilità di fatti altrimenti penalmente illeciti, il riferimento corre, in primo luogo, alle esimenti generali previste dal codice militare (di pace) agli artt. 41 (Uso legittimo delle armi), 42 (Difesa legittima) e 44 (Casi particolari di necessità militare). Che nessuna delle situazioni riconducibili agli schemi delle citate norme sia configurabile nelle azioni del SEIFERT risulta cosi evidente, da non richiedere di soffermarcisi più di tanto. Tutte le disposizioni richiamate, infatti, postulano che il soggetto abbia agito perché costretto dalla necessità:
- di respingere una violenza o di vincere una resistenza (art. 41);
- di respingere da sé o da altri una violenza attuale e ingiusta (art. 42);
- di impedire l'ammutinamento, la rivolta, il saccheggio, la devastazione ecc. (art. 44).
In realtà, le persone rinchiuse nel campo di concentramento di transito di Bolzano erano in condizioni di assoluta soggezione nel confronti dei loro guardiani; e non avrebbero potuto - neppure se lo avessero voluto - Per la nozione di "cittadini italiani" occorre, naturalmente, richiamarsi al concetto ampio accolto dalla legge penale, secondo cui sono tali "i cittadini delle colonie, i sudditi coloniali, gli appartenenti per origine o per elezione ai luoghi soggetti alla sovranità dello Stato e gli apolidi' residenti nel territorio dello Stato (art. 4, comma 1, c.p.).
E' dunque irrilevante che le azioni omicidiarie del SEIFERT siano ricadute su cittadini italiani di madrelingua italiana, ovvero su cittadini italiani di madrelingua tedesca, ovvero ancora su altoatesini già in possesso della cittadinanza italiana e poi passati, a seguito delle note "opzioni" del 1939, a far parte del Reich. Ma, oltre che dalle anzidette considerazioni di ordine generale, l'italianità delle vittime dei reati ascritti al SEIFERT può essere fatta discendere anche da dati specifici acquisiti nel corso del processo.
Ci si riferisce:
- alla deposizione del teste Vecchia, il quale ha dolorosamente rievocato l'ostilità di parte della popolazione locale verso gli internati nel campo di concentramento proprio in quanto "Italiani";
- alle dichiarazioni rese nel 1946 Alla teste Fliri, la quale aveva, tra l'altro, riferito la parola "Walsch" (ossia, in senso sostanzialmente dispregiativo, "Italiano") usata dal COLOGNA a proposito del giovane ebreo tenuto a digiuno dai suoi collaboratori ucraini.
In conclusione, a parere del Collegio, non si può seriamente dubitare che nel lager in questione siano stati rinchiusi cittadini italiani; e che, pertanto, a danno di cittadini italiani siano state commesse le inaudite violenze per cui è causa.
Per l'applicabilità della fattispecie dell'art. 185 c.p.m.g. si richiede, infine, che la violenza sia commessa ai danni di "privati nemici" che non prendono parte alle operazioni militari.
Questa esigenza può essere considerata soddisfatta.
Dalla deposizione della dott.ssa Giacomozzi è emerso, invero, che nel lager di Via Resia furono rinchiusi, tra le altre tipologie di prigionieri, anche militari durante azioni di guerra: costoro erano riconoscibili in quanto continuavano a indossare le loro uniformi originali, con sopra un triangolo azzurro.
Ebbene, pure a voler prescindere dalla presenza, tra i soggetti passivi delle azioni criminose addebitate al SEIFERT, di donne e di adolescenti, ossia di persone che, per il sesso e l'età, non potevano prendere parte alle "operazioni militari" (nel significato ristretto accolto dalla norma, non estensibile analogicamente alle azioni della resistenza antifascista), è un fatto che nessuno dei testimoni esaminati negli incidenti probatori o nel dibattimento abbia parlato, riferendosi alle vittime, di "militari", o abbia accennato a persone con triangoli azzurri sulle divise.
Pertanto, alla luce del materiale probatorio acquisito, è possibile affermare che, almeno in relazione al fatti specifici contestati all'imputato, le azioni violente ricaddero su "civili" che non partecipavano alle operazioni militari.
2-quater. La nonna fondamentale contestata al SEIFERT è quella dell'art. 185 c.p.m.g. (violenza contro privati nemici), il quale, a sua volta - per il caso in cui la violenza consista nell'omicidio, ancorché tentato o preterintenzionale, ovvero in una lesione personale gravissima o grave - richiama espressamente le corrispondenti disposizioni del codice penale di diritto comune (art. 575 e segg.).
Orbene, nelle ipotesi, invero marginali, in cui la violenza (art. 43 c.p.m.p.) non si estrinseca in un reato comune, ma si mantiene al di sotto della soglia delle percosse, l'elemento psicologico del reato ex art. 185 c.p.m.g. si identifica con la consapevole volontà di "manomettere" fisicamente, o anche solo di umiliare moralmente, il soggetto passivo; diversamente, per i casi di violenza consistente in un reato comune contro la persona (dalle percosse all'omicidio), l'elemento in questione è quello stesso del reato comune.
Ricorre, in altri termini, una situazione analoga a quella che si verifica, nel sistema del diritto penale militare di pace, per i reati di insubordinazione o di abuso di autorità con violenza; laddove è tranquillamente ammesso che l'elemento psicologico sia il medesimo del reato comune nel quale la violenza si esprime, accompagnato dalla consapevolezza e dalla volontà di commettere il fatto contro un superiore o contro un subordinato (cfr., nella letteratura penalistica specializzata, V. VEUTRO, Diritto penale militare, par. 326, in LANDI-VEUTRO-STELLACCI-VERRI, Manuale di diritto e procedura penale militare, Milano, Giuffrè, 1976, p. 427).
Applicate alla fattispecie, le osservazioni sopra svolte impongono di domandarsi se l'istruzione dibattimentale abbia dimostrato, in ordine a ciascuno dei fatti ascritti all'imputato, la sussistenza del dolo di omicidio; ossia che egli abbia agito con l'animus richiesto per la punibilità dei delitto di omicidio volontario.
Ovviamente, in relazione alle diverse condotte addebitate all'imputato occorre operare una distinzione. In alcune di tali condotte, invero, l'intenzione di uccidere appare così evidente da non richiedere ulteriori approfondimenti.
Questo discorso vale, sicuramente:
- per l'omicidio, a mezzo di squartamento del ventre, di Pezzutti Bortolo, descritto nel capo di accusa n. 7);
- per gli omicidi, a colpi di arma da fuoco, dei due internati, di cui al capo di accusa n. 9);
- per gli omicidi, a mezzo di strangolamento, delle due donne ebree milanesi di nome Voghera, di cui al capo di accusa n. 12).
A giudizio del Tribunale, anche l'episodio descritto nel capo di accusa n. relativo all'adolescente lasciato morire di -fame, e quello descritto nel capo di accusa n. 11), relativo al giovane tenuto fermo da uno degli aguzzini mentre l'altro lo torturava infilandogli le dita negli occhi, possono essere ascritti ai fatti in cui la volontà di cagionare la morte della vittima risulta, per le modalità dell'azione, così manifesta da non dovere essere spiegata, essendo intuitivo per chiunque che quel genere di tormento (il digiuno forzato, l'accecamento) non può sortire altro effetto che il decesso della vittima.
Qualche considerazione va fatta, invece, per gli altri episodi in contestazione; episodi nei quali si evidenzia, certamente, la volontà di infliggere inenarrabili sofferenze fisiche, mentre l'intenzione di uccidere, essendo più "nascosta", può richiedere qualche accertamento.
Il giudicante non nutre alcuna perplessità circa la sussistenza, in tutti i fatti oggetto del processo, della volontà omicidiaria dell'agente: ipotizzare che il SEIFERT, al di fuori dei casi più appariscenti sopra menzionati, possa essere stato animato solo dalla intenzione di percuotere sarebbe profondamente sbagliato; e farebbe, in definitiva, torto allo stesso SEIFERT, proiettandone un'immagine di "bruto", semplice cane da guardia della macchina bellica nazista, piuttosto che un'immagine di spietato ma "efficiente" dispensatore di morte, quale egli in realtà fu.
Pur tuttavia, proprio in relazione al così detto animus necandi (o occidendi) si impone qualche chiarimento.
La norma sull'omicidio - vera e propria pietra angolare dell'ordinamento giuridico penale - punisce chiunque "cagioni" la morte di un uomo (art. 575 c.p.). In ciò essa si differenzia nettamente da quella contenuta nell'art. 364 dell'abrogato codice "Zanardelli" del 1889, che puniva chiunque cagionasse la morte di alcuno "a fine di uccidere".
Eliminando quel riferimento allo scopo dell'azione, la disposizione vigente ha escluso qualsiasi equivoco circa la natura del dolo nel reato di omicidio volontario: questo è generico, e dunque per la sua sussistenza è sufficiente che si realizzino le condizioni indicate nell'art. 43 ) c.p. a proposito della nozione di delitto doloso.
Che detta nozione comprenda non soltanto il dolo "diretto" ma anche quello "eventuale" è ius receptum fin dagli anni Sessanta: tanto in dottrina (cfr. F. ANTOLISEI, Manuale di diritto penale, Parte speciale, I, Milano, Giuffrè, 1966, p. 40), quanto nella prevalente giurisprudenza di legittimità (cfr., ex plurimis, Cass., 16-11-1966, Mancusi, in Cass. pen. Mass. ann., 1967, 951).
L'orientamento ha trovato conferma in più recenti pronunce della suprema Corte, secondo cui:
"La volontà omicidiaria deve ritenersi sussistente non soltanto quando l'agente abbia agito con l'intenzione di uccidere, ma anche quando egli si sia rappresentato l'evento morte come conseguenza altamente probabile della sua condotta, che ciò nonostante ha posto in, essere" (Cass., 13-1-1997, Saporito, in Codice Penale Annotato con la giurisprudenza, II, a cura di V. ZagrebeIsky e V. Pacileo, Torino, UTET, 1999, p. 1762 e segg.).
"Sussiste il dolo del delitto di omicidio allorquando l'agente, pur non mirando a un evento mortale come proprio obiettivo intenzionale, abbia tuttavia previsto come probabile - secondo un normale nesso di causalità - la verificazione di un siffatto evento lesivo, accettando, con l'agire in presenza di tale situazione soggettivamente rappresentatasi, il rischio della sua verificazione" (Cass., 21-12-1993, Rodaro, in Codice Penale Annotato con la giurisprudenza, cit., ibidem);
"In tema di omicidio volontario, non assume rilievo il criterio della prevedibilità, sia pure in grado elevato, dell'evento morte, ma quello della effettiva previsione dei probabile o possibile decesso come conseguenza dell'azione, ciò nonostante ugualmente e ripetutamente eseguita" (Cass., 27-2-1990, Colagrossi, in Codice Penale Annotato con la giurisprudenza, cit., ibidem).
Quest'ultima massima appare particolarmente calzante nel caso che qui occupa: in realtà, che dalle sue violenze al danni degli internati (donne, uomini e finanche adolescenti, poco più che bambini) potesse derivare la morte di costoro il SEIFERT non poté non rappresentarselo; se non altro perché i decessi, che nel lager erano all'ordine del giorno, avevano dimostrato la micidiale "efficacia" delle percosse e quant'altro sul prigionieri, ossia su persone fisicamente debilitate e psicologicamente prostrate.
Malgrado ciò, egli non soltanto non modificò il proprio comportamento vessatorio, ma intensificò addirittura il livello di violenza delle sue azioni, secondo un crescendo sintomatico di un animo lucidamente perverso.
Per concludere sull'argomento, ritiene il Collegio che tutti i fatti di violenza omicidiaria contestati, dei quali è stata provata la sussistenza e la materiale riconducibilità alla condotta anche del SEIFERT (capi di accusa nn. 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14 e 15), siano ascrivibili a quest'ultimo a titolo di dolo; e precisamente:
- alcuni a titolo di dolo "diretto" (episodi sub 5, 7, 9, 11 , 12);
- altri a titolo di dolo "eventuale" (episodi sub 6, 8, 14 e 15).
2-quinquies. All'imputato sono state contestate le circostanze aggravanti di cui agli artt. 577, nn. 3) e 4), e 61, n. 4), dei codice penale.
Dette circostanze concernono, rispettivamente:
- l'avere commesso il fatto con premeditazione (art. 577. n. 3);
- l'avere commesso il fatto col concorso di taluna delle circostanze indicate nei numeri 1 e 4 dell'art. 61 (art. 577, n. 4);
- l'avere adoperato sevizie o agito con crudeltà verso le persone (art. 61, n. 4). Il richiamo espresso all'art. 61, n. 4, c.p. risulta probabilmente superfluo, essendo la circostanza ivi indicata compresa in quelle, specificamente menzionate per il reato di omicidio ex art. 575 c.p., dall'art. 577, n. 4, stesso codice.
A parte ciò, ritiene il Collegio che il processo abbia dimostrato senz'altro la sussistenza delle circostanze aggravanti in questione.
Per quel che attiene alla premeditazione, si osserva anzitutto che essa ha natura di circostanza soggettiva inerente alla intensità del dolo, è estensibile ai concorrenti se sia servita ad agevolare l'esecuzione del reato (cfr. Cass, 16-2-1970, Nicastro più altri, in Codice Penale Commentato con la dottrina e la giurisprudenza, II, a cura di A. dall'Ora e altri, Torino, UTET, 1990, p. 1061), e dunque si risolve in una speciale gravità dell'elemento psicologico del reato e in una maggiore pericolosità del reato medesimo.
La nozione di "premeditazione" non è fornita dalla legge, sicché è giocoforza richiamarsi alla elaborazione giurisprudenziale.
Due sono, in definitiva, gli elementi valorizzati dalla suprema Corte per circoscrivere il concetto;
l) il tempo, inteso come apprezzabile intervallo cronologico tra risoluzione e azione, e dunque come possibilità di riflessione sul proposito omicidiario e di recesso dallo stesso (cfr. Cass., 27-6-1991, Vornetti);
2) la fermezza dell'intenzione criminosa, che deve perdurare nell'animo dell'agente, senza soluzione di continuità, fino alla commissione del delitto (Cass., 30-1-1997, Barcella).
Le suddette condizioni (elemento cronologico ed elemento ideologico) appaiono pienamente "soddisfatte" in relazione al fatti addebitati al SEIFERT; e specificatamente in relazione a quelli a lui ascrivibili - come spiegato - a titolo di dolo diretto (episodi di cui al n. 5, 7, 9, 11 e 12).
Costui, cooperando con il suo compagno di nefandezze, SEIN Otto, o con il sovrintendente alle celle, COLOGNA Albino, nella commissione dei fatti anzidetti, non risulta avere mai agito in maniera impetuosa o improvvisata; anzi, impeto e improvvisazione paiono poco o per niente compatibili con le torture di qualsiasi tipo, siano esse pure manifestazioni di malvagità, siano esse strumenti per-versi per ottenere certi risultati.
Le azioni dell'imputato, che hanno contribuito in modo rilevante alla produzione degli eventi mortali, sono state, in ogni circostanza, "studiate" e diluite nel tempo, di talché in nessun modo si potrebbe sostenere che gli sia mancato lo spatium deliberandi per riflettere e, eventualmente, recedere dai suoi propositi criminosi.
Il fatto che egli non abbia mai colto l'occasione per desistere dalle sue intenzioni omicide, e si sia piuttosto, di volta in volta, "rafforzato" in quei propositi, costituisce - a giudizio del Tribunale - la prova della contestata premeditazione.
Dall'area dell'aggravante rimangono fuori solo i fatti di cui al capi 6, 8, 14 e 15 dell'imputazione, attesa l'incompatibilità esistente tra quella e la forma del dolo così detto "eventuale" (cfr. Cass., 24-3-1986, Fioravanti).
Per quel che riguarda la circostanza dell'avere adoperato sevizie e agito con crudeltà verso le persone, si osserva che ha anch'essa natura soggettiva, in quanto espressione di mancanza di sentimenti umanitari, si estende al concorrenti e (a differenza della premeditazione) non è affatto incompatibile con l'attribuzione della responsabilità del reato a titolo di dolo eventuale. poiché attiene al modo di manifestarsi della condotta e non si riferisce all'evento (cfr. Cass., Sez. 1 pen., 20-1-1988, Mastrototaro; Idem, 30-5-1980, Milan, in Codice Penale Commentato con la dottrina e la giurisprudenza, I, cit., p. 194).
Relativamente alla distinzione tra "sevizie- e "crudeltà", la giurisprudenza ha chiarito che tale differenza, "data la sostanziale unitarietà dei due concetti, è di carattere essenzialmente quantitativo, onde si ha crudeltà se si cagionano sofferenze fisiche o morali' non necessari . e per l'attuazione del reato, ma non tali da assurgere al grado di atrocità delle sevizie" (cfr. Cass., sent. Mastrototaro, cit.).
Ciò premesso, poiché le risultanze processuali consentono di affermare, con certezza, che le violenze con omicidio addebitate al SEIFERT furono, in ogni caso realizzate attraverso l'inflizione di tormenti degni della peggiore tradizione medioevale, l'unico dubbio del giudicante concerne la portata troppo riduttiva del termine "crudeltà" per qualificare sotto il profilo della circostanza aggravante prevista dall'art. 61 n. 4 c.p. - comportamenti ascrivibili, tutti, al più abominevole genere delle crudeli "sevizie".
La ritenuta sussistenza delle circostanze aggravanti della premeditazione (limitatamente alle ipotesi indicate) e dell'uso di sevizie e crudeltà (in relazione a tutte le ipotesi contestate) riveste fondamentale importanza, giacché il reato di omicidio, punito di regola con la reclusione non inferiore ad anni ventuno (art. 575 c.p.), risulta invece, in forza di quelle, punito con la pena dell'ergastolo (art. 577, comma 1, c.p.).
2-sexies. Al SEIFERT è già stata contestata, in sede di esercizio dell'azione penale, la continuazione tra i reati ascrittigli in concorso.
La continuazione costituisce, notoriamente, una finzione giuridica determinata dal favor rei, in forza della quale una pluralità di reati concorrenti viene considerata come un reato unico, al fine di attenuare il rigore del cumulo materiale delle pene (cfr. Cass, 11-5-1995, Togna).
La conseguenza più rilevante dell'istituto in questione è che il suo riconoscimento comporta l'irrogazione della pena prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo.
In pratica, ai fini sanzionatori, il reato così detto "continuato" è equiparato al concorso formale di reati (più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge commesse con una sola azione od omissione), pur appartenendo, ontologicamente (ossia per la molteplicità delle azioni od omissioni di cui consiste), al concorso materiale.
Peraltro, mentre fino al 1974 la continuazione era configurabile soltanto in relazione a infrazioni omogenee, sicché con le sue azioni od omissioni il soggetto doveva avere commesso più violazioni della stessa disposizione di legge (anche se di diversa gravità), dopo la riforma realizzata con d.l. 11 aprile 1974, n. 99, convertito nella legge 7 giugno 1974, n. 220, l'istituto è stato esteso anche alle violazioni eterogenee (l'estensibilità al fatti di causa del detto ius novum è pacifica, ricadendo esso nell'ambito dei principi generali in materia di successione di leggi penali, di cui all'art. 2, comma 3, c.p.).
Pertanto, attualmente, il solo elemento decisivo, al fine di poter ritenere la continuazione tra i reati, è rappresentato dall'identità del disegno criminoso, "inteso come ideazione e volizione di uno scopo unitario che esalta un programma complessivo, nel quale si collocano le singole azioni, commesse poi, di volta in volta, con singole determinazioni" (cfr. Cass., 26-9-1997, Conoscenti, in Codice Penale Annotato con la giurisprudenza, I, cit., p. 451).
Detto elemento connota l'istituto in senso decisamente soggettivo, svalutando l'importanza del dato oggettivo/cronolocico costituito dalla contiguità delle condotte; per modo che l'unicità del programma criminoso "può ravvisarsi anche nella commissione di fatti tra loro distanziati nel tempo" (cfr. Cass, 17-10-1995, Martini, in Codice Penale Annotato con la giurisprudenza, I, cit., p. 452).
E' opportuno ricordare che., secondo la consolidata giurisprudenza della suprema Corte, "in tema di continuazione, l'identità del disegno criminoso non consiste in una unità dell'elemento volitivo, ma in una unità di ordine intellettivo, per effetto della quale più reati sono riconducibili a un programma unico, rivolto al raggiungimento di un determinato fine".
"Pertanto - sempre secondo la Corte - è sufficiente che i singoli reati siano individuati nelle loro linee essenziali e concepiti anche in termini di eventualità, giacché il momento volitivo si pone, di volta in volta, nella concreta realizzazione di ciascuno di essi" (cfr. Cass, 2-12-1993, Piacentini, cui adde Cass., 22-3-1993, Nistri, in Codice Penale Annotato con la giurisprudenza, I, cit., p. 453).
In riferimento a quanto osservato circa l'elemento soggettivo del delitto di In riferimento omicidio, si a in generale che con riguardo alle specifiche ipotesi all'esame del Tribunale (cfr. supra, par. 2-quater), va ribadito il concetto secondo cui, ferma restando la non configurabilità della continuazione tra reati colposi e tra reati dolosi e colposi (giurisprudenza consolidata: cfr. Cass., Sez. IV, 10-7-1978 Pambuffetti; contra, in dottrina, M. BOSCARELLI, Compendio di diritto penale, Milano, Giuffrè, 1982, p. 235 e segg.), nessun ostacolo sussiste a ravvisare il vincolo continuativo tra reati ascrivibili all'agente a livelli di differente intensità del dolo, vale a dire non solo tra reati commessi, tutti, con dolo "diretto", ma anche tra reati commessi, tutti, con dolo "eventuale" ovvero tra reati parte commessi con dolo diretto e par-te commessi con dolo eventuale: infatti, come acutamente evidenziato nella letteratura penalistica, "il Legislatore non richiede modalizzazioni dell'elemento soggettivo dei reati legati dal vincolo di continuazione incompatibile con tale particolare modo di atteggiarsi del dolo" (così G. MARINI, Lineamenti del sistema penale, Torino, Giappichelli, 1988. p. 621).
Premesse queste brevi osservazioni sulla continuazione in -generale, nello specifico ritiene il Tribunale che i reati addebitati al SEIFERT debbano rientrare nella disciplina stabilita dal comma 2 dell'art. 8 1 c.p..
In effetti, se è vero che i richiamati elementi della omogeneità tipologica e della vicinanza temporale delle condotte criminose possono non bastare, da soli, a fondare il riconoscimento dell'unicità dei disegno, è pur vero che essi valgono come "indizi" di questo.
Nel caso che qui occupa, gli indizi in parola ricorrono senz'altro giacché:
- tutte le violenze ascritte in concorso all'imputato consistono in omicidi;
- tutte le violenze risultano commesse nell'arco temporale di poco più di quattro mesi, e precisamente da dicembre 1944 ad aprile 1945.
E' alla luce dei dati suddetti che il giudicante deve domandarsi se sia o no corretto affermare che il SEIFERT, fin da quando commise il primo dei fatti
di violenza a lui attribuiti (che risulta poi essere l'ultimo della lista, vale a dire il fatto descritto nel capo 15 dell'imputazione, risalente al periodo di Natale dell'anno 1944), avesse già l'intenzione di commettere gli altri, proponendosi di uccidere o, comunque, accettando sin da allora il rischio che dalle sue azioni potesse seguire la morte dei prigionieri.
La risposta al quesito non può che risultare positiva: ciò in quanto gli omicidi efferati compiuti dall'imputato, agendo in concorso con altri, successivamente al mese di dicembre 1944 e fino a tutto aprile 1945, non furono manifestazioni estemporanee di violenza e neppure epifanie di un generico programma di attività delinquenziale; furono, invece, momenti diversi di un unico progetto criminale, basato sul più assoluto disprezzo per la vita e la dignità umane, connaturale alla realtà stessa dell'istituzione "lager", accettato e fatto proprio dal SEIFERT con la sua sciagurata prestazione d'opera.
Per concludere sul punto, i fatti addebitati all'imputato e per i quali è stata raggiunta processualmente la prova della loro sussistenza e della loro ascrivibilità all'imputato medesimo, si ritengono uniti dal vincolo della continuazione siccome "frammenti" esecutivi di uno stesso disegno criminoso.
2-septies. Riassumendo i risultati dell'esposizione, il processo ha dimostrato la fondatezza, a carico di SEIFERT Michael, delle seguenti accuse:
- fatto di violenza con omicidio di cui al capo n. 5) del1'imputazione;
- fatto di violenza con omicidio di cui al capo n. 6) dell'imputazione;
- fatto di violenza con omicidio di cui al capo n. 7) dell'imputazione;
- fatto di violenza con omicidio di cui al capo n. 8) dell'imputazione;
- fatto di violenza con omicidio di cui al capo n. 9) dell'imputazione;
- fatto di violenza con omicidio di cui al capo n. 11) dell'imputazione;
- fatto di violenza con omicidio di cui al capo n. 12) dell'imputazione;
ritenga di dovere scendere al di sotto del minimo, essendo questo ancora sproporzionato - siccome troppo elevato - rispetto alla effettiva gravità del fatto e alla personalità del colpevole, allora egli ha il potere/dovere di prendere in considerazione le circostanze generiche di cui all'art. 62-bis c.p. (cfr. Cass, 5-4-1986, Perna).
In sostanza, i parametri che l'organo giudicante deve tenere presenti sono sempre quelli del fondamentale art. 133 c.p..
Il fatto che, di regola, nel processi si abbia riguardo, in materia di concessione/diniego delle attenuanti generiche, a requisiti quali l'età e l'incensuratezza penale del colpevole risponde a un orientamento possibilista della giurisprudenza, che porta, talvolta, a "largheggiare" nel riconoscimento. Se la stessa linea dovesse seguirsi nella fattispecie, posto che quando commise i reati contestatigli il SEIFERT aveva poco più di venti anni di età ed era, probabilmente, incensurato (quanto meno in senso proprio), l'applicazione nei suoi confronti delle attenuanti generiche diverrebbe pressoché automatica; il che introdurrebbe poi il discorso della possibilità di effettuare, o meno, il giudizio di comparazione tra dette attenuanti e le riconosciute aggravanti.
Tale linea va, naturalmente rifiutata. E non per rigorismo (un atteggiamento, questo, da cui il giudice deve rifuggire, essendo suo esclusivo dovere quello di rendere giustizia nel senso più pieno del termine), bensì perché non rispondente a esatti canoni giuridici, i quali obbligano chi giudica a fare riferimento in primo luogo al criteri enunciati nell'art. 133 c.p. e poi, eventualmente, a elementi ulteriori e significativi ai fini dell'adeguamento della pena alla gravità del fatto e alla personalità dell'agente (cfr. Cass, 1-101986, Esposito).
Posto, quindi, che in tema di circostanze attenuanti generiche la norma-base a cui rapportarsi è quella dell'art. 133 c.p., si osserva, anzitutto, che ai fini della concessione o del diniego di quelle non v'è alcun obbligo per il giudicante di prendere in considerazione tutti i parametri indicati nella disposizione citata, "essendo sufficiente che faccia riferimento anche a uno solo di essi, così mostrando la prevalenza di quello prescelto rispetto a tutti gli altri" (cfr. Cass, 6-10-1995, Biondo; analogamente, Cass, 12-11-1993, Monni).
Tra gli elementi sintomatici, che possono essere valorizzati dal giudice, figurano certamente:
a) la gravità concreta del fatto considerato, con riguardo alle modalità dell'azione e alla gravità del danno cagionato alle persone offese ( art. 133. comma 1, nn. 1-2, c.p.; in giurisprudenza: cfr. Cass, 15-11-1991, Pisano);
b) l'intensità del dolo (art. 133), comma 1, n. 3, c.p.);
c) la personalità del giudicabile (art. 133, comma 2, n. 1, c.p.; in giurisprudenza: cfr. Cass., 23-6-1989, Arbore);
d) il comportamento processuale dell'imputato in quanto condotta susseguente al reato (art. 133, comma 2, n. 3, c.p.; in giurisprudenza: cfr. Cass., 5-4-1987, Guiffrida; analogamente, Cass, 28-11-1990, Scarvaglieri; Cass, 27-2-1997, Zampella).
Tenendo presenti gli elementi sopp menzionati, il dinieRo delle attenuanti generiche a SEIFERT Michael si impone in maniera per così dire naturale. Infatti:
- le modalità delle azioni violente ascrittegli denotano mancanza assoluta di rispetto non soltanto nel confronti dei soggetti passivi, ma della vita e dell'umanità in sé considerate, come valori collocati alla base della civiltà "moderna" in contrapposízione alla più cupa barbarie dei tempi antichi;
- le condotte in contestazione risultano aggravate in parte dalla forma più intensa di dolo (quello di premeditazione) e, tutte, dall'uso di atroci sevizie;
- la capacità a delinquere dimostrata dal reo, nonostante la giovane età all'epoca dei fatti, può essere definita soltanto con l'aggettivo "impressionante";
- dopo i fatti, malgrado il lungo tempo trascorso, mai l'accusato ha manifestato il benché minimo interesse per le vittime delle sue scellerate azioni;
- lo stesso, ignorando letteralmente il processo (e, dunque, andando ben oltre la legittima scelta, riconducibile all'esercizio del diritto di difesa, di non comparire e di tacere), ha dimostrato mancanza di qualsivoglia resipiscenza, e dunque una personalità del tutto negativa (cfr. Cass., 14-10-1993, Contino).
Per le suesposte considerazioni, nessun significativo rilievo può essere riconosciuto, nel presente procedimento, a elementi quali la giovane età dell'imputato all'epoca dei fatti, la sua attuale età avanzata, la sua presunta incensuratezza penale e il lungo tempo trascorso dal fatti medesimi.
B) I reati attribuiti in continuazione al SEIFERT non possono essere fatti rientrare in alcuno dei provvedimenti generali di clemenza elargiti durante il dopoguerra nel quadro della così detta "riconciliazione" nazionale.
Con riguardo al mero dato temporale, l'unico provvedimento che potrebbe interessare questo processo è quello dato con d. P. R. 19 dicembre 1953, n. 922, relativo alla concessione dell'indulto per i reati inerenti a fatti bellici commessi dall'8 settembre 1943 al 18 giugno 1946 (art, 2, comma 1, lett. a).
Senonché, soggettivamente, il beneficio suddetto risulta limitato a "coloro che abbiano appartenuto a formazioni armate".
L'esclusione, dall'area di applicazione della norma citata, dei militari delle Forze armate dello Stato e delle Forze armate nemiche è già stata sottoposta, per iniziativa della Corte militare di appello (chiamata a decidere su un'istanza presentata dalla difesa dell'imputato Priebke Erich), al vaglio della Corte costituzionale.
Ciò è stato fatto in relazione al parametro rappresentato dal principio costituzionale di eguaglianza (art. '3 Cost.) e sul fondamento di una duplice valutazione:
1) la riferibilità dell'espressione "formazioni armate" al soli gruppi armati di cittadini costituitisi all'indomani dell'8 settembre 1943) (forze della resistenza antifascista, da una parte, e fascisti collaborazionisti con l'invasore germanico, dall'altra), con esclusione - pertanto - degli appartenenti alle Forze armate regolari, italiane o straniere, alleate o nemiche;
2) la consequenziale, ingiustificata disparità di trattamento tra autori di crimini identici, discriminati unicamente in ragione della loro diversa condizione soggettiva.
Il giudice delle leggi a sua volta, ha dichiarato non fondata la questione, osservando - tra l'altro - come risulti "chiara e non arbitraria la ragione ispiratrice del provvedimento del 1953 con la scelta di distinguere tra appartenenti a formazioni armate e appartenenti a Forze armate".
"Il riferimento alle formazioni armate - prosegue la Corte - (...) risponde infatti alle ragioni politico-istituzionali che sottostanno al provvedimento di clemenza e che sono emerse nel corso dell'esame parlamentare Ratio che, se può essere oggetto di discussione in sede politica e storiografica, non è però censurabile sul piano della legittimità costituzionale" (cfr. Corte cost., sent. 18-7-2000, n. 298, in La Giust. pen. 2000, I, col. 372 e segg.).
Considerata la non equivoca interpretazione da dare alla tipologia dei destinatari del decreto n. 922/1953) (appartenenti a formazioni armate non regolari), e considerata altresì la conformità a Costituzione di questo, se ne deve inferire che il SEIFERT, per la sua posizione militare di graduato delle S.S., e dunque di appartenente a un organismo compreso, a tutti gli effetti, nelle regolari Forze armate tedesche, si pone senz'altro al di fuori dell'ambito di applicazione del decreto stesso.
C) Quanto alla sanzione da infliggere in concreto all'imputato, il Collegio rileva anzitutto che l'art. 185, comma 2, c.p.m.g. rinvia, quoad poenam, alla normativa del codice penale "comune" in materia di omicidio volontario, e
questa stabilisce la pena dell'ergastolo se ricorrono determinate circostanze aggravanti (art. 577, comma 1, nn. da 1 a 4).
Due delle aggravanti in parola (avere commesso il fatto con dolo di premeditazione e avere adoperato sevizie o agito con crudeltà verso le persone) sono state contestate all'imputato e riconosciute sussistenti dal Tribunale, rispettivamente in relazione alla maggior parte degli episodi enunciati nell'accusa (premeditazione) e in relazione a tutti gli episodi medesimi (sevizie e crudeltà).
Non è stata riconosciuta alcuna attenuante.
E' stato invece riconosciuto il vincolo della continuazione, già contestato in sede di esercizio dell'azione penale.
In sintesi, pertanto, la fattispecie ascritta al SEIFERT, e per la quale egli va dichiarato colpevole e condannato, è qualificabile come concorso nel reato continuato e aggravato di violenza con omicidio contro privati nemici.
Peraltro, la ritenuta continuazione tra tutti i singoli fatti addebitati al predetto obbliga in ogni caso il giudice a procedere, nel determinare la pena, secondo il canone dettato dall'art. 8 1, comma 2 c.p.: il che comporta la necessità di individuare quale sia la violazione più grave.
A tale ultimo riguardo., si ricorda che. tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, non v'è unità di vedute circa il criterio di detta individuazione.
Nella giurisprudenza, sembra invero prevalere il criterio della pena in astratto (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. un. pen., 26-11-1997, Varnelli), ma non mancano pronunce a sostegno della opposta tesi della pena in concreto (cfr., ex plurimis, Cass, Sez. un. pen., 19-6-1992, Alunni), sicché le diverse posizioni praticamente si equivalgono.
Nella letteratura penalistica, per contro, pare vincente la tesi della pena in concreto, motivata con riferimento alla innegabile tendenza del sistema ad adeguare la sanzione alla colpevolezza e anche - per similitudine - con richiamo alla disciplina dettata ex art. 187 disp. att. c.p.p. per l'applicazione della continuazione da parte del giudice dell'esecuzione (cfr. F. COPPI, Reato continuato, in Digesto delle Discipline Penalistiche, XI, Torino, UTET, 1996, p. 230).
Questo giudicante, ritenendo di dovere aderire alla tesi esposta per ultima, in presenza di più reati, puniti tutti con l'ergastolo, individua la violazione più grave nel fatto di cui al capo n. 12) dell'imputazione, relativo alla uccisione, a mezzo di strangolamento preceduto da torture, delle due donne di religione ebraica Leoni Giulia in Voghera e Voghera Augusta in Menasse.
Per detto reato-base la pena da infliggere è quella dell'ergastolo.
La sanzione, sostanziandosi nella detenzione perpetua, non è suscettibile di aumento.
Il Tribunale non ignora, ovviamente. che l'ergastolo non è la pena più grave in assoluto, giacché esiste anche e ha natura di vera e propria sanzione penale a sé (cfr., ex plurimis, Cass., 24-2-1993, Asero) - l'ergastolo con isolamento diurno da sei mesi a tre anni, che si applica al colpevole di più delitti puniti, ciascuno, con l'ergastolo (art. 72, comma 1, cp.).
Tale forma di cumulo, però, è riferita al concorso materiale di reati e non al reato continuato, che è la fattispecie contestata e applicata al SEIFERT.
A prescindere, infatti, da novità normative dell'ultima ora in materia di giudizio abbreviato (novità volte a parificare il concorso di reati e la continuazione), allo stato attuale della legislazione il reato continuato e il concorso materiale di reati seguono regole diverse, e solo per il secondo è stabilita, ove si tratti di più reati puniti tutti con l'ergastolo, la sanzione dell'ergastolo con isolamento diurno.
Estendere all'istituto ex art. 81, comma 2, c.p. la disciplina dettata dall'art. 72 stesso codice per il concorso di reati, sulla base della considerazione che, diversamente opinando, si viene a svuotare di contenuto la previsione dell'aumento "fino al triplo" che caratterizza la continuazione medesima, comporterebbe un'interpretazione analogica, inammissibile in ambito penale-sanzionatorio (artt. 25, comma 2, Cost., 1 c.p., 14 disp. sulla legge in gen.).
Oltre a ciò, si può osservare, in conformità a una perspicua pronuncia della Corte militare di appello, "che la disposizione dell'art. 72 c.p. è comunque inapplicabile per i reati militari, in quanto derogata da quella contenuta nell'art. 54 c.p.m.p.".
"In detta disposizione scrive la Corte di merito - si prevedeva che al colpevole di più reati puniti con l'ergastolo si applicasse la pena di' morte. Caduto il riferimento alla pena di morte per effetto dell'art. 1, comma 1, d.l. 22 gennaio 1948, n. 21, in relazione ai reati militari previsti nel codice penale militare di pace, esso è oggi pure caduto in forza dell'art. 1 l. 13 ottobre 1994, n. 589, in relazione al reati militari previsti dal codice penale militare di guerra; resta, tuttavia, la deroga alla norma comune, che oggi è quindi in senso favorevole al reo, dovendosi intendere operata la sostituzione della pena di morte con l'ergastolo. A nessun'altra conclusione potrebbe, infatti, giungersi, non avendo il legislatore provveduto né ad un esplicito richiamo dell'art. 72 c.p., né ad una esplicita abrogazione della norma speciale, né all'introduzione di un diverso regime autonomo)" (così Corte mil. app., 7-3-1998, Priebke, confermata da Cass., Sez. I pen, 16-11--1998, in La Giust. pen. 1999, III. p. 408 e segg.).
Il reato continuato e aggravato ascritto a SEIFERT Michael, siccome punito con la pena perpetua dell'ergastolo, si sottrae alla prescrizione.
Quest'ultima, infatti, nel sistema del codice, è prevista come causa di estinzione in relazione al soli reati puniti con sanzione temporanea (art. 157, comma 1, nn. da 1 a 6, c.p.).
Del tutto inconferente appare la circostanza dell'essere il reato di omicidio, se non circostanziato (art. 575 c.p.), punito con la pena detentiva non perpetua e, dunque, soggetto a prescrizione.
La disposizione dell'art. 157, comma 2, elimina qualsiasi dubbio in proposito, dettando che "per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo al massimo della pena stabilita per il reato, consumato o tentato, tenuto conto dell'aumento massimo di pena stabilito per le circostanze aggravanti e della diminuzione minima stabilita per le circostanze attenuanti"; sicché, stante la presenza delle menzionate aggravanti e l'assenza di qualsivoglia attenuante, la non prescrittibilità del reato per cui è causa ne discende ipso iure (cfr., in tal senso, Corte mil. app., sent. ult. cit., p. 182).
Nella fattispecie, nessuna conseguenza deriva dall'essere il reato ascritto al SEIFERT continuato.
Invero, se è pacifico che, in tema di continuazione, il tempo necessario a prescrivere è quello previsto per i singoli reati unificati sotto il vincolo continuativo (cfr. Cass, Sez. un. pen, 24-1-1996, Panigoni), è un fatto che tutti gli episodi attribuiti all'imputato risultano puniti, ciascuno, con la pena dell'ergastolo; sicché in relazione a nessuno di essi può operare la causa estintiva.
La condanna comporta, per l'imputato, l'obbligo di pagare le spese processuali e l'obbligo di subire ogni altra conseguenza legale.
Il tenore della condanna esclude, in radice, la concessione di qualsiasi beneficio.
2. Nel presente procedimento penale, si sono tempestivamente costituiti parti civili il Comune di Bolzano, la Comunità ebraica di Merano, l'Unione delle Comunità ebraiche italiane, l'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia A.N.P.I. e l'Associazione Nazionale Ex Deportati - A.N.E.D. (le ultime due congiuntamente).
Nel richiamare la propria ordinanza di ammissione, il Collegio osserva quanto segue.
1) Il Comune di Bolzano, nella sua veste di ente territoriale rappresentativo degli interessi della comunità locale, è stato sicuramente danneggiato dal reati ascritti al SEIFERT, commessi da costui all'interno del lager istituito dalle Autorità militari tedesche alla periferia dell'abitato. Ciò in quanto la presenza sul posto di detta struttura concentrazionaria e del tutto illegale ha, senz'altro, arrecato nocumento all'immagine della città come comunità laboriosa e pacifica stanziata sul territorio, accreditando l'idea - destituita di ogni fondamento e per ciò stesso dannosa - di una qualche connessione o connivenza con l'infausto regime degli occupanti nazionalsocialisti.
2) Danneggiate sono state, altresì, le Comunità ebraiche (presenti nei. procedimento a livello nazionale e locale), giacché è stato accertato che, tra le vittime dei più efferati episodi di violenza omicidiaria riferibili al SEIFERT, vi furono certamente persone di cultura e religione ebraica. Le associazioni suddette perseguono, tra l'altro, encomiabili finalità di conservazione della memoria dello sterminio compiuto dal regime nazionalsocialista ai danni degli ebrei; e tale sterminio, pur tra gli infiniti orrori conosciuti dal secolo "breve" che si va chiudendo, rimane un unicum irripetibile per la mostruosità dei fini mirati e la perversa "scientificità" dei mezzi impiegati: in siffatto contesto si collocano gli omicidi delle signore Voghera (fatto-reato n. 12) e del giovane sconosciuto lasciato morire di inedia (fatto-reato n. 5), e il danno subito da queste povere vittime viene fatto proprio, nella misura in cui ciò è umanamente possibile, dalle associazioni anzidette.
3) Infine, sono state danneggiate le Associazioni che riuniscono coloro che presero parte alla guerra di liberazione contro il tedesco invasore e gli ex deportati nei campi di concentramento e di sterminio nazisti. Tale danno, nello specifico, può essere posto in relazione alla presenza, tra le vittime del SEIFERT, del giovane Pezzutti Bortolo (fatto-reato n. 7), la cui cattura a Lovere (BG), il trasferimento a Bolzano e le raccapriccianti circostanze della morte non sono altrimenti spiegabili che in termini di spietata repressione contro un elemento ritenuto appartenente alle forze della resistenza antifascista. E' comunque altamente probabile, per non dire, certo, che le vittime del SEIFERT (e degli altri aguzzini suoi concorrenti) riconducibili alle associazioni rappresentative in questione siano state molte di più, atteso che, dalle deposizioni testimoniali assunte, è risultata provata la presenza, tra gli internati, di "civili" di ambo i sessi rastrellati nel corso di operazioni antipartigiane.
Per i fatti-reato da lui commessi, e per i quali è stato condannato alla pena dell'ergastolo, SEIFERT Michael deve dunque essere condannato al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili.
Peraltro, in tema dì monetizzazione del danno (morale) da risarcire, il giudicante deve prendere atto che - tranne il Comune di Bolzano - le parti hanno chiesto di essere rinviate avanti il competente giudice civile, ovvero hanno quantificato il danno in misura puramente simbolica.
Ciò premesso, si stima soluzione più equa quella di pronunciare, in questa sede, condanna generica, rimettendo le parti davanti al giudice civile.
Va accolta, comunque, la richiesta della parte civile A.N.P.I. - A.N.E.D. di condanna dell'imputato al pagamento di una provvisionale, determinata, nel limiti del danno già comprovato, in lire 100.000.000 (cento milioni).
Il SEIFERT deve essere, infine, condannato al pagamento delle spese relative all'esercizio dell'azione civile, nelle misure sottoindicate (basate sulle parcelle prodotte dal difensori):
- lire 30.000.000 (trenta milioni) a favore del Comune di Bolzano;
- lire 30.000.000 (trenta milioni) a favore delle Associazioni dei partigiani e degli ex deportati;
- lire 25.000.000 (venticinque milioni) a favore dell'Unione delle Comunità ebraiche italiane;
- lire 25.000.000 (venticinque milioni) a favore della Comunità ebraica di Merano.
P.Q.M.
Visti gli artt. 533 e segg. C.P.P., 261 C.P.M.P.,
DICHIARA
SEIFERT Michael, contumace, colpevole del reato continuato ed aggravato ascrittogli, limitatamente ai fatti di cui ai numeri 5,6,7,8,9,11,12,14 e 15 del capo d'imputazione, e lo
CONDANNA
Alla pena dell'ergastolo.
Spese e conseguenze di legge.
Visti gli artt. 538 e segg. C.P.P., 261 C.P.M.P.,
CONDANNA
SEIFERT Michael, contumace, al risarcimento del danno a favore delle costituite parti civili, rimettendo le stesse davanti al competente giudice civile per la liquidazione del danno.
CONDANNA
altresì, l'imputato, come richiesto dalla parte civile A.N.E.D. - A.N.P.I., al pagamento di una provvisionale a favore della stessa, nella misura di lire
100.000.000 (centomilioni).
CONDANNA
l'imputato al pagamento delle spese processuali in favore delle parti civili, nella sottoindicata misura.,
- Comune di Bolzano lire 30.000.000 (trentamilioni),
- Associazione Nazionale ex Deportati Politici nonché
Associazione Nazionale Partigiani d'Italia lire 30.000.000 (trentamilioni);
- Unione delle Comunità Ebraiche italiane lire 25.000.000
- venticinquemilioni),
Visti gli artt. 530 C.P.P., 261 C.P.M.P.,
ASSOLVE
SEIFERT Michael, contumace, dai fatti di cui ai numeri 1,2,3,4,10 e 13 del capo d'imputazione, per non averli commessi.
Deposito a novanta giorni.
Verona, 24 novembre 2000.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr. Sandro CELLETTI Dr. Giovanni PAGLIARULO