Richiedere un indennizzo
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Salute
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La legge 210 del 25 febbraio 1992 prevede un indennizzo a favore dei soggetti che risultino danneggiati in seguito a vaccinazioni obbligatorie, trasfusione o somministrazione di emoderivati (art.1).
Legge n.25 del 28 Marzo 2022: all'articolo 1 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis. L'indennizzo di cui al comma 1 spetta, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge, anche a coloro che abbiano riportato lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, a causa della vaccinazione anti Sars-CoV2 raccomandata dall'autorità sanitaria italiana."
Il soggetto interessato deve presentare domanda di indennizzo
all'Azienda Usl nella quale risiede.
Sono previste queste tipologie di indennizzo:
Retrodatazione
Soltanto i soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, oltre alla domanda per l'ottenimento dell'indennizzo previsto dall'art.1 della legge 210/92, possono presentare domanda per ottenere un assegno una tantum.
Questo assegno è pari al 30% dell'indennizzo dovuto per il periodo ricompreso tra il manifestarsi dell'evento dannoso e l'ottenimento dell'indennizzo.
Domanda di aggravamento
Nel caso di aggravamento dell'infermità già riconosciuta, l'interessato può presentare all'Azienda Usl domanda di revisione, entro sei mesi dalla conoscenza dell'evento (art.6 legge 210/92).
Assegno una tantum
Gli eredi (nell'ordine coniuge, figli, genitori, fratelli minorenni, fratelli maggiorenni) dei soggetti deceduti a causa delle patologie derivanti da vaccinazioni obbligatorie, trasfusione o somministrazione di emoderivati possono presentare domanda per la corresponsione di un assegno una tantum di €77.468,53 (pari a 150.000.000 di lire).
La domanda deve essere presentata all'Azienda Usl dell'ultima residenza del soggetto danneggiato deceduto (art.1 comma 3 della legge 238/97 di modifica ed integrazione della L.210/92).
Doppia patologia
I soggetti che hanno contratto più di una malattia (ai quali è già stato riconosciuto il diritto all'indennizzo), possono presentare apposita domanda per ottenere un indennizzo aggiuntivo (c.d. doppia patologia). L'indennizzo è pari al 50%
L'interessato può presentare ricorso al Ministero della Salute avverso il giudizio medico-legale della Commissione medica ospedaliera (Cmo) ai sensi art.5 L 210/92.
Ricorso
Il ricorso deve essere inviato entro trenta giorni dalla notifica del giudizio della Cmo, a:
Ministero della Salute
Direzione Generale della Vigilanza sugli Enti e della Sicurezza delle cure - Ufficio IV - Indennizzi ex legge 210/92
Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma
oppure via pec dgvesc@postacert.sanita.it
Una copia del ricorso dovrà essere inviata all'Azienda Usl, che provvede ad inviare copia del fascicolo al Ministero.
Soggetti aventi diritto di indennizzo
- soggetto danneggiato irreversibilmente da epatite post-trasfusionale
- soggetto contagiato da infezione da Hiv a seguito di somministrazione di sangue e suoi derivati
- operatore sanitario che in occasione e durante il servizio ha riportato danno permanente all'integrità psico-fisica conseguente ad infezione contratta a seguito di contatto con sangue e suoi derivati, perché provenienti da soggetti affetti da infezione da Hiv o da soggetti affetti da epatiti
- soggetto che, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di un'autorità sanitaria italiana, abbia riportato lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica
- soggetto non vaccinato che in conseguenza di contatto con persona vaccinata abbia riportato una menomazione permanente
- soggetto che per motivi di lavoro o incarico del proprio ufficio, o per poter accedere ad uno stato estero, si è sottoposto a vaccinazioni che, pur non essendo obbligatorie, risultassero necessarie, in seguito alle quali sia derivata una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica
- i soggetti danneggiati irreversibilmente a causa di vaccinazione anti SARS-COV-2"
- soggetto operante in strutture sanitarie ospedaliere a rischio che si è sottoposto a vaccinazioni anche non obbligatorie, in seguito alle quali sia derivata una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica
- coniuge contagiato da uno dei soggetti sopra indicati
- figlio contagiato durante la gestazione da madre che ha avuto riconosciuto il diritto all'indennizzo
- eredi di soggetto deceduto a causa di patologie causate da vaccinazione, trasfusione o somministrazione di emoderivati
Natura giuridica e ammontare
L'indennizzo consiste in un assegno composto da una somma determinata nella misura stabilita dalla tabella B allegata alla L.177/76 e da una somma corrispondente all'importo dell'indennità integrativa speciale di cui alla L.324/59.
Soltanto la somma di cui alla tabella B allegata alla L.177/76 è rivalutata annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato ed è cumulabile con ogni altro beneficio economico a qualsiasi titolo percepito.
I soggetti ai quali è stato riconosciuto il diritto all'indennizzo sono esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria e dal pagamento della quota fissa per ricetta limitatamente alla prestazione sanitaria necessaria per la diagnosi e la cura della patologia prevista dalla legge 210/92.
Ha decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda (art.2 L.210/92 come modificato da art.6 del decreto legge n.362/95). Dal calcolo sono esclusi gli interessi legali.
Il verbale della Cmo esprime il giudizio di classificazione delle lesioni e delle infermità secondo la tabella A allegata al Dpr n.834/81 (art.4 comma 4 L.210/92).
Termini per la presentazione della domanda
I soggetti danneggiati da vaccinazione, trasfusione o somministrazione di emoderivati devono presentare domanda entro il termine perentorio di tre anni.
Per i soggetti affetti da Hiv il termine è di dieci anni.
I termini decorrono dal momento in cui, sulla base della documentazione presentata, l'avente diritto risulti aver avuto conoscenza del danno (art.1 comma 9 Legge 238/97).
I soggetti danneggiati da vaccinazione possono presentare domanda per ottenere l'assegno una tantum previsto dall'art.1 comma 2 L.238/97 (c.d. retrodatazione) entro il termine di dieci anni dalla data di conoscenza del danno.
Gli eredi di un soggetto deceduto a seguito di patologia causata da vaccinazione, trasfusione o somministrazione di emoderivati possono presentare domanda per l'ottenimento dell'indennizzo di un assegno una tantum di €77.468,53 entro il termine perentorio di dieci anni dalla data del decesso del proprio congiunto.
Modelli di domanda
1. Domanda di indennizzo per i soggetti danneggiati irreversibilmente da trasfusione e somministrazione di emoderivati, per gli operatori sanitari che hanno contratto infezione da HIV durante il servizio e per i coniugi e i figli contagiati dai soggetti sopra indicati
2. Domanda di assegno una tantum per gli eredi di soggetto deceduto a causa di patologia causata da vaccinazione, trasfusione o somministrazione di emoderivati
3. Domanda di doppia patologia per i soggetti danneggiati irreversibilmente da trasfusione o somministrazione di emoderivati
4. Domanda di indennizzo per i soggetti danneggiati irreversibilmente da vaccinazioni obbligatorie (e relativa domanda di retrodatazione) e per il coniuge e i figli contagiati dai soggetti sopra indicati
La domanda di indennizzo deve essere presentata all'Azienda Usl di residenza.
L'Azienda Usl svolge l'istruttoria, verificando il possesso dei requisiti e la presentazione di tutta la documentazione richiesta dalla legge.
L'Azienda Usl invia copia completa del fascicolo alla Commissione medica ospedaliera (Cmo) competente, che convoca a visita il richiedente, esamina la documentazione sanitaria ed esprime il giudizio sul nesso causale tra l'infermità e la trasfusione, o la vaccinazione e il giudizio sulla tempestività della domanda (art.4 L. 210/92).
La Cmo trasmette il verbale medico-legale contenente suddetto giudizio all'Azienda Usl, che provvede a notificarlo all'interessato.
Nel caso di riconoscimento dell'indennizzo, l'Azienda Usl dispone la liquidazione del vitalizio a favore del soggetto danneggiato, o quella di eventuali cifre a eredi aventi diritto.
La notifica del verbale della Cmo può essere effettuata nei confronti del diretto interessato o di persona da esso delegata dai competenti uffici dell'Azienda Usl o da parte della Cmo stessa.
Dal giorno della notifica decorre il termine di trenta giorni per l'eventuale presentazione del ricorso amministrativo al Ministero del Lavoro, della Salute e delle politiche sociali contro il giudizio della Cmo (art.5 L. 210/92).
Dove si presenta la domanda
La domanda si presenta presso l'Azienda Usl di residenza: può essere compilata sui moduli prestampati oppure redatta in carta libera dall'interessato, purchè completa di tutti i dati necessari ad istruire la pratica.
In caso di domanda di assegno una tantum da parte di eredi, la domanda deve essere presentata presso l'Azienda Usl dell'ultima residenza del soggetto deceduto.
Azienda Usl Toscana nord ovest
Massa Carrara - Struttura complessa di Medicina Legale
Via Risorgimento, 18 - Massa
Maria Magni 0585-657574 maria.magni@uslnordovest.toscana.it
Lucca - Struttura complessa di Medicina Legale
Presidio Campo di Marte, via Ospedale,1 -Lucca
Rosaria Malatesta 0583-449823 rosaria.malatesta@uslnordovest.toscana.it
Pisa - Struttura complessa di Medicina Legale
Galleria G.B. Gerace, 14 - Pisa
Maria Golino 050-954413 maria.golino@uslnordovest.toscana.it
Livorno - Struttura complessa di Medicina Legale
Via della Bastia,12 - Livorno
Valentina Epifanio 0586-223920 valentina.epifanio@uslnorovest.toscana.it
medicinalegale.livorno@uslnordovest.toscana.it
Viareggio – Struttura complessa di Medicina legale
Via Fratti, 530 Viareggio
Maura Micheletti tel. 0584-6059330 maura.micheletti@uslnordovest.toscana.it
Azienda Usl Toscana centro
Firenze - Via di S. Salvi, 12
Patrizia Benifei tel. 055-6939696 patrizia.benifei@uslcentro.toscana.it
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medicinalegale.firenze@uslcentro.toscana.it
Azienda Usl Toscana sud est
Siena - Struttura di Medicina legale
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Grosseto - Struttura complessa di Medina legale
Villa Pizzetti Via Cimabue, 109 - Grosseto
Mauro Fantacci 0564-483607 fax 0564-485661 mauro.fantacci@uslsudest.toscana.it
Le Aziende Usl detengono tutti fascicoli pertanto gli interessati, o loro delegati, potranno esercitare presso gli uffici preposti il diritto di accesso tramite richiesta di visione della documentazione contenuta nel fascicolo o di estrazione di copie, ai sensi della L.241/90 e s.m.i.
Indirizzi e numeri utili:
Direzione generale Diritti di cittadinanza e coesione sociale
Via T. Alderotti, 26/n - 50139 Firenze
1° Commissione medica ospedaliera di La Spezia
Viale Fieschi, 16 - 19100 La Spezia
tel. 0187/786063
Ministero della Salute
Direzione Generale della Vigilanza sugli Enti e della Sicurezza delle cure
Ufficio IV - Indennizzi ex legge 210/92
Via G. Ribotta, 5 – 00144 Roma
Tel. centr. 06 59941 Urp 06 5994 2378 - 5994 2758
Atti e norme di riferimento
Legge 210/92 "Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni"
Legge 238/97 "Modifiche ed integrazioni alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, in materia di indennizzi ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati"
Linee guida interregionali "Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "modifiche ed integrazioni all'accordo sancito alla Coonferenza Stato- Regioni nella seduta del 1 agosto 2002 (repertorio atti n. 1508) recante "Linee guida per la gestione uniforme delle problematiche applicative della legge 25 febbraio 1992, n.210 in materia di indennizzi per danni da trasfusioni e vaccinazioni, di cui al punto 3 dell'accordo dell'8 agosto 2001"
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15 marzo 2017 ore 9.30 Firenze, Palazzo Strozzi Sacrati, Sala Pegaso, Piazza del Duomo, 10