delibera
Con nota in data 19 marzo 1996 il magistrato militare dott. Antonio Sabino, all'epoca componente di questo Consiglio, segnalava che, secondo un servizio de L'Espresso in edicola, "una gran quantità di procedimenti penali relativi a gravi reali commessi in Italia dalle truppe germaniche nel corso del secondo conflitto mondiale sarebbero stati trattenuti presso vari uffici giudiziari militari nella posizione di archiviazione provvisoria, o comunque non avrebbero seguito il regolare corso per l'identificazione dei responsabili. In alcuni casi... si sarebbe proceduto all'archiviazione nonostante l'identità ed anche la residenza degli autori di siffatti crimini risultasse già dagli atti". Concludeva con la richiesta di approfonditi accertamenti "allo scopo di verificare l'eventuale coinvolgimento nella vicenda di magistrati militari ancora in servizio". Con nota in data 15 aprile 1996 il magistrato militare dott. Sergio Dini, Sostituto Procuratore presso il Tribunale Militare di Padova, denunciava a questo Consiglio che a partire dal novembre 1994 erano cominciati a giungere alla Procura, provenienti dalla Procura Generale presso la Corte Militare d'Appello. dei fascicoli processuali, che nell'aprile 1996 avevano raggiunto il numero di sessanta circa, concernenti episodi verificatisi nel corso della seconda guerra mondiale in ltalia, tra i quali "numerosi quelli in cui vi sono indicazioni nominative precise circa i soggetti ritenuti responsabili degli episodi criminosi". Analogo flusso di incarti processuali si era verificato in direzione di altre Procure Militari. Il dott. Dini segnalava inoltre che nei fascicoli figurava il provvedimento di archiviazione provvisoria del Procuratore Generale Militare presso il Tribunale Supremo Militare. Gli incartamenti in molti casi comprendevano verbali di informazioni raccolte da Commissioni anglo-americane di inchiesta sui crimini di guerra; atti che non erano nemmeno stati tradotti. Il magistrato manifestava, infine, disagio e perplessità in ordine al significato e produttività di iniziative giudiziarie concernenti episodi così remoti nel tempo, e chiedeva un'indagine conoscitiva volta a stabilire l'entità del fenomeno, e le ragioni e le responsabilità dell'impropria giacenza in archivio per circa mezzo secolo, nonché le modalità della riesumazione e della recente trasmissione dei fascicoli alle Procure Militari. A seguito di queste denunce, il Consiglio con delibera in data 7 maggio 1996 istituiva apposita Commissione, ex art. 30 del Regolamento interno, con il compito di stabilire le dimensioni, le cause e le modalità del fenomeno". L'indagine, dopo l'insediamento del nuovo Consiglio in data 31 luglio 1997, veniva assegnata alla Commissione Affari Generali. Si sono effettuate le opportune audizioni, e si è acquisita la documentazione esistente presso la Procura Generale Militare, e quella esistente presso il Ministero della Difesa sotto il titolo di Repressione crimini di guerra. Quest'ultimo carteggio, in quanto comprensivo di documenti con qualifiche varie di segretezza, è stato trasmesso a questo Consiglio solo di recente (22 giugno 1998), una volta esaurite le laboriose procedure di declassificazione. In effetti, nell'estate 1994 in un locale di palazzo Cesi in via degli Acquasparta 2 in Roma, sede degli uffici giudiziari militari di appello e di legittimità, veniva rinvenuto un vero e proprio archivio di atti relativi a crimini di guerra del periodo 1943-1945. Il carteggio era suddiviso in fascicoli, a loro volta raccolti in faldoni. Nello stesso ambito venivano alla luce anche un registro generale con a dati identificativi dei vari fascicoli, e la corrispondente rubrica nominativa. Già ad un primo sommario esame ci si era resi conto che il materiale rinvenuto era piuttosto scottante, in quanto in gran parte costituito da denunce e atti di indagine di organi di polizia italiani e di Commissioni di inchiesta anglo-americane sui crimini di guerra; documentazione che risultava raccolta e trattenuta in un archivio, invece di essere stata a suo tempo inviata ai magistrati competenti per le opportune iniziative e l'esercizio dell'azione penale. Il locale dell'importante ritrovamento era tra quelli di pertinenza della Procura Generale presso la Corte Militare d'Appello; tuttavia, sui fascicoli figurava la provvisoria archiviazione di un diverso Ufficio, la Procura Generale Militare presso il Tribunale Supremo Militare, organo giudiziario soppresso nel 1981 e le cui funzioni erano passate alla Procura Generale Militare presso la Corte di Cassazione. Pertanto, per iniziativa congiunta dei Procuratori Generali veniva istituita una Commissione mista, formata da esponenti dei due uffici, con il compito di fare una ricognizione del materiale rinvenuto e di individuare i provvedimenti da adottare. Vi venivano designati il dott. Vindicio Bonagura, Sostituto Procuratore Generale Militare presso la Corte di Cassazione; il dott. Alfio Massimo Nicolosi, Sostituto Procuratore Generale presso la Corte Militare d'Appello; il dott. Francesco Conte, funzionario di cancelleria della Procura Generale Militare presso l'organo di appello. Ed in questo modo si è poi giunti alla trasmissione alle Procure Militari del gran numero di fascicoli per i reati di circa cinquant'anni prima, commessi durante il secondo conflitto mondiale; fatto che, com'era naturale, ha suscitato l'interesse della stampa e creato disagio e perplessità tra i magistrati militari. La scoperta nel 1994 dell'archivio e del suo imbarazzante contenuto non è stata il frutto di pura casualità, e tuttavia le modalità dell'evento indicano come non vi sia stata da parte di alcuno una ricerca consapevole di quanto si sarebbe poi trovato, bensì soltanto di un carteggio che più genericamente poteva riguardare i reati di quel periodo. Su questi aspetti, del resto, si è concentrata l'indagine di questo Consiglio. Nel maggio 1994 il dott. Antonino Intelisano, Procuratore Militare presso il Tribunale Militare di Roma e titolare dell'inchiesta contro l'ex cap.SS Erich Priebke, dopo aver svolto infruttuose ricerche nel carteggio del procedimento Kappler, chiedeva l'originale di un determinato documento (un'autorizzazione a procedere del Ministro ex art. 248 c.p.m.g.) alla Procura Generale Militare presso la Corte di Cassazione. Presso quell'Ufficio doveva esserci della documentazione riguardante Kappler e l'eccidio delle Fosse Ardeatine, se non altro perché verso la fine degli anni settanta la Procura Generale presso il Tribunale Supremo Militare si era occupata della domanda di grazia presentata dal criminale nazista; pertanto, proprio in quel carteggio presso la Procura Generale poteva essere finito il documento che gli serviva. In riscontro alla richiesta del dott. Intelisano, ma anche per tiri moto di curiosità generato dall'attualità del problema dei crimini di guerra in relazione al procedimento Priebke, il Procuratore Generale Militare prof. Renato Maggiore interpellava il dirigente della Cancelleria, col. Alessandro Bianchi, sull'esistenza nell'ambito dell'ufficio di un carteggio del genere. Ne aveva risposta negativa; ma il col. Bianchi aggiungeva che circa vent'anni prima, periodo in cui prestava servizio nella cancelleria della Procura Generale presso il Tribunale Supremo Militare, un carteggio del genere l'aveva notato in un locale adibito ad archivio, al piano terra nel palazzo Cesi. Si decideva allora, fra il Procuratore Generale ed il funzionario, di chiedere alla prima occasione più probanti informazioni al dott. Floro Roselli, magistrato militare in pensione, sicuro conoscitore degli archivi del palazzo, in quanto aveva riordinato e curato la pubblicazione degli atti del Tribunale Speciale per la Difesa della Stato. In effetti, in tal modo si acquisivano le indicazioni che portavano a stabilire l'ubicazione del carteggio che si cercava. Immediatamente in data 24 giugno 1994, si provvedeva ad interessare al problema anche il dott. Giuseppe Scandurra, quale Procuratore Generale presso la Corte Militare d'Appello. Dopo la prima presa di contatto con la documentazione, che veniva rinvenuta proprio nell'ambito indicato dal dott. Roselli, si procedeva all'istituzione della Commissione mista di cui si è detto. Questa dava inizio ai propri lavori il 7 novembre 1994 e li concludeva il 26 maggio 1995. "Numerosi incartamenti" dell'archivio contenevano corrispondenza d'ufficio che non si riferiva specificamente a fatti di reato. Altri "numerosissimi" risultavano invece atti da inviare alle competenti Procure Militari, in quanto contenenti denunce per "crimini di guerra anche di rilevante gravità" risalenti al periodo 1943-1945. Peraltro, solamente "alcuni" tra questi si riferivano a fatti per cui in passato già erano state adottate le opportune iniziative e si era giunti alla sentenza conclusiva del procedimento. Un terzo circa degli incartamenti da trasmettere risultava piuttosto corposo, in quanto la notizia di reato era corredata di accurati atti di indagine di organi di polizia italiani, o di Commissioni alleate anglo-americane; verbali, questi ultimi, di cui non esisteva la traduzione in italiano. Un altro terzo era costituito dalla denuncia con qualche verbale di informazioni testimoniali. I rimanenti atti si componevano infine della sola denuncia di reato, nella quasi totalità dei casi ben circostanziata. I fascicoli in tal modo estratti dall'archivio e trasmessi - con provvedimento dal 16 novembre 1994 al 25 maggio 1996 - dal Procuratore Generale presso la Corte Militare d'Appello alle Procure Militari competenti in base al criterio dei locus commissi delicti sono risultati in numero di 695: 2 sono stati inviati alla Procura Militare di Palermo, 4 a Bari, 32 a Napoli, 129 a Roma, 214 a La Spezia, 108 a Verona, 119 a Torino, 87 a Padova. Tra questi 280 circa sono stati rubricati quali procedimenti nei confronti di ignoti, militari tedeschi il più delle volte, oppure fascisti o della Guardia Nazionale Repubblicana; gli altri 415, invece, nei confronti di militari identificati, ancora per lo più appartenenti alle Forze Armate germaniche, oppure alle milizie della Repubblica Sociale Italiana. In gran parte dei casi i fatti denunciati sono crimini di guerra, più particolarmente reati anche a danno di persone estranee ai combattimenti, con prevalenza di maltrattamenti, violenze ed omicidi, come configurati dall'art. 185 del codice penale militare di guerra. E tra questi degli eccidi noti alle cronache di quel tragico periodo ed ancora presenti alla memoria dei superstiti e nelle lapidi commemorative erette nelle piazze del nostro Paese. Le denunce, i rapporti di polizia giudiziaria e le inchieste di questa e degli organi delle Forze Armate alleate, sono state compiute in tempi vicini ai fatti criminosi, e quindi nell'immediato dopoguerra, o addirittura nel corso della guerra. Tuttavia, negli incartamenti giunti alle Procure esiste un apparente giustificazione del trattenimento degli atti in un archivio. In effetti, in ogni fascicolo compare il già citato provvedimento di archiviazione provvisoria della Procura Generale Militare della Repubblica Ufficio provvedimenti contro criminali di guerra tedeschi, sottoscritto dallo stesso titolare dott. Enrico Santacroce, del seguente tenore: "Letti gli alti relativi ai falli di cui si tratta il fascicolo n... dell'Ufficio sopra indicato; poiché nonostante il lungo tempo trascorso dalla data del fatto anzidetto non si sono avute notizie utili per l'identificazione dei loro autori e per l'accertamento delle responsabilità; ordina la provvisoria archiviazione degli atti". Naturalmente, nel caso in cui l'autore del reato non era senza nome, la motivazione viene opportunamente diversificata, con un semplice tratto di penna sul testo ciclostilato. Le archiviazioni a cliché figurano tutte disposte il 14 gennaio 1960. Dal registro, che reca il titolo di Ruolo generale dei procedimenti contro criminali di guerra tedeschi, ritrovato nello stesso ambito assieme alla corrispondente rubrica nominativa, si desumono i dati riguardanti i fascicoli inviati alle Procure Militari negli anni 1994-1996. Ma non solamente di questi, in quanto le notizie di reato registrate sono ben 2274, dall'eccidio delle Fosse Ardeatine che vi è annotato con il n. 1 ad un fatto di maltrattamenti attribuito a tale Hagemann Joachim che vi è annotato con il n. 2274. Vi figurano le indicazioni sull'autore del reato, la persona offesa, l'organo pubblico o il privato denunciante, ecc., come avveniva con il registro generale di una qualsiasi Procura della Repubblica. Tuttavia, come è riportato sullo stesso registro, non tutti questi incartamenti sono stati trattenuti sino al 1994-1996. Innanzitutto, i fascicoli riguardanti reati non militari, in numero di 260 circa, sono stati senza ritardo trasmessi per competenza all'Autorità Giudiziaria Ordinaria. Nello stesso periodo, vale a dire al più tardi nell'immediato dopoguerra, dei fascicoli - ma non più di 20 circa - risultano regolarmente inviati alle competenti Procure Militari. Alle medesime poi, con provvedimenti del periodo 1965-1968, e quindi successivamente alla provvisoria archiviazione disposta nel 1960, sono stati trasmessi circa 1250-1300 fascicoli, i quali tutti, nessuno escluso, non comprendono indicazioni sugli autori del reato, e corrispondono pertanto a procedimenti contro ignoti. Solo i rimanenti fascicoli, ancora nei confronti di ignoti, in numero 280, ma anche riguardanti militari tedeschi identificati, questi ultimi in numero di 415, sono quelli dalla cui trasmissione nel 1994-1996 ha preso avvio l'inchiesta di questo Consiglio. Per circa quindici di questi ultimi è annotata la trasmissione alle Procure Militari in più periodi (immediato dopoguerra, anni 1965-1968, anni 1994-1996), come già rilevato dalla Commissione mista: se non si tratta di errore materiale nelle annotazioni, il fatto può attribuirsi all'esistenza in archivio di più copie della medesima denuncia, o a qualche disguido nella custodia del carteggio, ecc. Ma - particolare più significativo - risultano inviati alle Procure Militari negli anni 1994-1996, e quindi soltanto a seguito dello scioglimento dell'archivio, anche alcuni fascicoli riguardanti persone o fatti per i quali in precedenza già si era celebrato il dibattimento dinanzi al Giudice militare. Nel periodo sino all'immediato dopoguerra, in cui le denunce ed i rapporti per crimini di guerra affluivano alla Procura Generale Militare presso il Tribunale Supremo Militare, e negli anni successivi, in cui questo carteggio è stato dalla stessa trattenuto invece di essere trasmesso alle Procure Militari, e in verità sino alla riforma del 1981, l'ordinamento della Giustizia Militare stabiliva la dipendenza dei magistrati, requirenti ed anche giudicanti, dal Procuratore Generale Militare, che provvedeva su promozioni, conferimenti di funzioni, trasferimenti e in materia disciplinare. Il Procuratore Generale a sua volta era nominato dal Consiglio dei Ministri, come un qualsiasi alto funzionario dello Stato, che lo poteva scegliere anche da apparati diversi dalla Magistratura Militare. Il che, del resto, è avvenuto per il dott. Umberto Borsari, Procuratore Generale Militare dal 1944 al 1954, proveniente dalla Magistratura Ordinaria. A questa struttura di tipo gerarchico non corrispondevano, tuttavia, speciali norme di procedura penale, che al Capo del pubblico ministero militare, come testualmente il Procuratore Generale veniva definito dall'art. 50 R.D. 9 settembre 1941 n.1022, attribuissero particolari poteri in tema di esercizio dell'azione penale. Anzi, nel procedimento penale militare il Procuratore Generale Militare altro non era che il titolare dell'Ufficio requirente presso il Giudice di legittimità, e pertanto, anche a prescindere dall'improponibilità di una sua competenza esclusiva in ordine all'esercizio dell'azione penale, non gli erano nemmeno attribuiti i poteri di un Procuratore Generale presso il Giudice di appello, nel codice Rocco più ampi di quelli attuali: di avocazione delle indagini e dell'esercizio dell'azione penale; inoltre, prima che nel settembre 1944 questa competenza fosse attribuita al Giudice Istruttore, di archiviazione per infondatezza della notizia di reato. Ne deriva che il trattenimento presso la Procura Generale Militare dei rapporti e denunce che vi erano arrivati provenienti da tutta Italia - fenomeno che ha riguardato dunque circa 2000 fascicoli: 1250-1300 trasmessi alle Procure Militari negli anni 1966-1968 e i rimanenti soltanto nel 1994-1996 - non è stata semplice conseguenza di decisioni non condivisibili o inopportune; bensì più particolarmente il frutto di un insieme di determinazioni radicalmente contrarie alla legge adottate da un organo privo di ogni competenza in materia, che hanno sistematicamente sottratto gli atti al Pubblico Ministero competente e perciò impedito qualsiasi iniziativa di indagine di esercizio dell'azione penale. E dunque la grave violazione della legalità, sia pure con conseguenze ormai irreparabili e di ampia portata sul funzionamento dell'intera Giustizia Militare nel secondo dopoguerra, non può essere attribuita agli uffici giudiziari militari o alle Procure Militari in generale, bensì solamente alla Procura Generale presso il Tribunale Supremo Militare, il solo Ufficio responsabile, senza possibilità di controllo da parte di altri organi giudiziari, dell'indebito trattenimento dei fascicoli sui crimini di guerra. L'illegalità ha avuto inizio negli anni dell'immediato dopoguerra, mentre titolare dell'Ufficio era il dott. Umberto Borsari, in cui già si sarebbe dovuto adottare per i crimini di guerra la decisione di inviare gli atti alle Procure Militari, secondo i normali criteri di competenza territoriale. L'illegalità è proseguita negli anni successivi, in cui già era terminato l'afflusso di denunce, ed anche dopo il 1954, anno in cui la titolarità dell'Ufficio è passata al dott. Arrigo Mirabella. In questo contesto di pregressa e persistente violazione della legge, perdono autonomo rilievo gli stessi provvedimenti di provvisoria archiviazione adottati il 14 gennaio 1960 dal dott. Enrico Santacroce, subentrato al dott. Mirabella nel 1958. Del resto, per quanto si è già detto, si tratta di decisioni del tutto inidonee a produrre un qualsiasi effetto giuridico nel procedimento, e dunque con conseguenze soltanto interne all'organizzazione dell'ufficio. Importa invece rilevare il dato sostanziale, della conferma dell'illegalità anche nel lungo periodo, che si sarebbe concluso nel 1974, di titolarità del dott. Santacroce. A quest'ultimo riguardo si rendono però necessarie alcune altre considerazioni. E' naturale, innanzitutto, chiedersi come mai il dott. Santacroce, a differenza dei suoi predecessori, abbia voluto adottare formali provvedimenti di archiviazione, e perché proprio nel gennaio 1960. Ma ai quesiti non è possibile dare risposte attendibili, in quanto dalle audizioni compiute da questo Consiglio, e dallo stesso carteggio d'ufficio della Procura Generale e del Ministero della Difesa, non si desume alcuna notizia al riguardo. Nondimeno, si può essere certi del fatto che nel relativamente breve periodo febbraio 1958 (data di assunzione della titolarità dell'ufficio) - gennaio 1960 il dott. Santacroce non può non avere attentamente considerato l'eredità dei fascicoli ancora chiusi nell'armadio, sia per ragioni di carattere generale, sia perché in quegli anni era all'esame della Corte Costituzionale la questione di legittimità dell'art. 6 D.L.L. 21 marzo 1946 n.144, sollevata il 24 settembre 1958 dal Tribunale Militare di Padova, con il cui accoglimento quei carteggi, già imbarazzanti a causa del tempo trascorso dai reati denunciati, sarebbero divenuti di competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria. Il problema non doveva essere sentito come di modesta importanza, almeno se si considera il fatto, probabilmente unico e certamente raro nei procedimenti dinanzi alla Corte, che l'Avvocatura dello Stato in data 6 dicembre 1958 con le deduzioni della costituzione in giudizio ha sostenuto la tesi dell'abrogazione dell'art. 6 per effetto dell'ultimo comma dell'art. 103 della Costituzione, e si è quindi pronunciata a favore della competenza del Giudice ordinario a conoscere dei reati commessi dagli appartenenti alle Forze Armate nemiche; con successiva memoria in data 3 giugno 1959, re melius perpensa, ha invece propugnato la tesi opposta, dell'infondatezza della questione sollevata e quindi della competenza del Giudice militare. E' noto che la pronuncia della Corte Costituzionale, n. 48 del 9-15 luglio 1959, è stata poi nel senso dell'infondatezza della questione, e quindi in consapevolmente favorevole alle determinazioni i quanti avevano messo una pietra sopra quegli incartamenti. Come si è detto, nonostante le archiviazioni del 1960, negli anni 1965-1968 ben 1250-1300 fascicoli sono stati trasmessi alle Procure Militari. Ma il parziale rientro dall'illegalità non può far passare sotto silenzio il fatto che in quell'occasione, nel più vasto ambito degli incartamenti ancora indebitamente trattenuti presso la Procura Generale, si è fatta un'opera di selezione, di modo che sono stati trasmessi soltanto fascicoli che non contenevano notizie utili per l'identificazione degli autori del reato e che non erano dunque idonei a determinare l'avvio di veri e propri procedimenti penali. Del resto, con nota di quello stesso periodo (27 marzo 1965) diretta al Ministero della Difesa il Procuratore Generale segnalava un elenco di venti casi per i quali era stata, invece, individuata l'esistenza di una documentazione sufficiente. E si trattava di incartamenti che non erano ancora stati inviati alle Procure Militari, che alle stesse non sarebbero stati trasmessi assieme al gran numero di procedimenti contro ignoti del periodo 1965-1968, e che a queste sarebbero infine pervenuti solamente nel 1994-1996. Il sistematico mancato esercizio dell'azione penale è dunque da attribuire all'abusivo trattenimento degli atti da parte della Procura Generale Militare. Ma non è in alcun modo pensabile che si sia trattato di determinazioni ascrivibili soltanto a personali convincimenti del dott. Borsari e dei suoi successori. E sull'argomento interessanti notizie si desumono dal carteggio d'ufficio della Procura Generale Militare e del Ministero della Difesa. Un primo aspetto è, anzi, precedente a qualsiasi determinazione del Procuratore Generale, ed involge pertanto la responsabilità di altri organi e apparati dello Stato. Dato che non è mai stata modificata la normativa di procedura penale secondo cui i rapporti giudiziari e le denunce debbono essere direttamente inviate al Pubblico Ministero competente per l'esercizio dell'azione penale, va chiarito innanzitutto come mai vari organi di polizia non si siano attenuti alla norma per gli atti sui crimini di guerra; incartamenti che invece giungevano direttamente alla Procura Generale Militare, organo estraneo alla titolarità dell'azione penale. Nel 1945 per iniziativa del Dipartimento di Stato americano il nostro Paese veniva ammesso a documentare presso le Nazioni Unite, ai fini di una repressione penale internazionale, i crimini di guerra perpetrati in Italia dalle Forze Armate tedesche. Il 20 agosto, pertanto, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri si svolgeva, con la partecipazione anche del Procuratore Generale Militare dott. Borsari, una riunione che avrebbe assunto un'importanza fondamentale, in quanto vi venivano messi a fuoco vari aspetti del problema ed elaborate le principali direttive. Riguardo alla documentazione dei reati, emergeva che denunce ed atti di indagine già erano stati raccolti presso l'ormai soppresso Ministero dell'Italia Occupata, che allo scopo si era avvalso, necessariamente nei limiti del territorio via via liberato, di Commissioni miste appositamente istituite a livello di Prefettura. Il dott. Borsari, da parte sua, metteva in rilievo come la competenza a conoscere di quei reati perpetrati dai militari tedeschi spettava pur sempre ai Tribunali Militari a norma degli art. 13 e 232 del codice penale militari di guerra. Da altri veniva prospettato che tra gli Alleati stava maturando un accordo incentrato su una distinzione tra reati - "localizzabili" e reati "non localizzabili", per lasciare solamente i primi alla cognizione del giudice nazionale del luogo dove erano stati consumati, mentre i secondi sarebbero stati attribuiti alla competenza di un tribunale internazionale. Nasceva nella stessa riunione l'idea, con l'evidente finalità di costituire un unico Centro di denuncia dei crimini di guerra all'O.N.U., senza per ciò essere di ostacolo all'esercizio dell'azione penale da parte dei Procuratori Militari, di far confluire tutta la documentazione presso la Procura Generale Militare. A seguito della riunione del 20 agosto, la Presidenza del Consiglio dei Ministri emanava infatti in data 2 ottobre 1945 disposizioni secondo cui "il materiale di informazione già raccolto e quello che perverrà in seguito dalle Questure, dai Comandi dei RR. CC., nonché dai Comitati Provinciali di Liberazione Nazionale,... dovrà essere accentrato presso la Procura Generale Militare, che provvederà ad esaminarlo per estrarne le denunzie del caso". Nel contempo alla stessa Procura Generale veniva inviato il modello della scheda per la presentazione delle denunce alla Commissione per i crimini di guerra delle Nazioni Unite. Il successivo 7 novembre 1945 il Procuratore Generale, con nota diretta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e ai Ministeri interessati, comunicava di aver dato vita, per la trattazione delle pratiche sui crimini di guerra, ad un apposito ufficio, con cui si sarebbe provveduto: all'istituzione di un archivio generale utile sia a fini di documentazione sia giudiziari; alla trasmissione della denunce ai Procuratori Militari competenti per territorio "ai quali saranno date istruzioni per un rapido ed efficace svolgimento delle indagini"; alla segnalazione di quanto necessario in ordine agli atti di assistenza giudiziaria internazionale. Ma nella stessa nota il Procuratore Generale dott. Borsari poneva anche l'accento su aspetti più problematici: era urgente e necessaria la fissazione da parte degli Alleati dei criteri di competenza degli organi di giustizia internazionale, in mancanza dei quali la denuncia dei crimini di guerra all'O.N.U., impegno cui la Procura Generale avrebbe senz'altro adempiuto secondo le modalità concordate, non avrebbe apportato deroghe alla competenza dei Tribunali Militari ed innanzitutto delle Procure Militari preposte allo svolgimento delle preliminari indagini; peraltro, senza l'aiuto della Comunità internazionale e degli Alleati le Procure non avrebbero potuto conseguire risultati apprezzabili, in ordine alla ricerca ed acquisizione delle prove ed al fermo degli autori dei reati. E' dunque bene documentata l'origine dell'archivio sui crimini di guerra presso la Procura Generale Militare, e l'assunzione da parte di questa di competenze extralegali, sulla base di semplici intese con gli organi di Governo. E al tempo stesso l'originario intendimento del Procuratore Generale dott. Borsari di non discostarsi dalla legalità. Rimane invece non chiarito quali specifici fattori siano successivamente intervenuti a mutare i suoi orientamenti in materia. E' noto che, proprio grazie alla buona disposizione ed all'assistenza giudiziaria prestata dalle Autorità Alleate di occupazione tramite uffici appositamente costituiti, nell'immediato dopoguerra dinanzi ai Tribunali Militari si sono celebrati alcuni processi, nei quali con la cooperazione si erano superate le difficoltà per la ricerca delle prove dei reati e per il rintraccio e la consegna dei colpevoli al nostro Paese. E' altrettanto noto, anzi è un fatto fondamentale nella storia del secondo dopoguerra, che la situazione politica si è poi rapidamente evoluta verso la logica dei due blocchi di Stati contrapposti e la guerra fredda, con l'esigenza anche da parte dell'Occidente di attribuire un preciso ruolo difensivo antisovietico alla stessa Germania sconfitta. Sta di fatto, per quanto ci riguarda, che man mano si affievoliva l'Assistenza giudiziaria, sino a cessare intorno al 1948, con la soppressione degli uffici a suo tempo istituiti dalle Autorità Alleate. Con la successiva costituzione della Repubblica Federale di Germania, il problema dell'assistenza giudiziaria ha poi assunto tutte le difficoltà e rigidità tipiche dei rapporti tra Stati. Tra l'Italia e la Germania era allora in vigore il trattato approvato con legge 18 ottobre 1942 n. 1344, per cui l'estradizione verso il nostro Paese non era consentita dalla condizione di cittadino tedesco e dalla natura politica dei reati. Tutto questo - elementi di ampio rilievo internazionale, o riguardanti la più limitata storia della repressione dei crimini di guerra nel nostro Paese - è pacificamente noto e documentato. Ma rimane in ogni caso problematico a che cosa attribuire la determinazione del Procuratore Generale, in contraddizione anche con il suo progetto originario, di non attenersi alla norma basilare per cui le notizie di reato militare vanno senza ritardo comunicate alle Procure Militari, le sole titolate allo svolgimento delle indagini e all'esercizio dell'azione penale. L'assistenza giudiziaria reciproca era stata intensa, come è documentato nello stesso carteggio, in cui compaiono ricerche in collaborazione e persino il dettagliato elenco dei criminali di guerra richiesti alle Autorità Alleate. Ma di certo il suo venire meno non può assurgere a specifica ragione per cui il Procuratore Generale Militare ha nel tempo valutato che gli incartamenti non erano da inviare alle Procure Militari. Queste avrebbero ugualmente potuto fare quanto di dovere, sia pure con risultati più modesti di quelli conseguibili con l'assistenza giudiziaria degli Alleati. Se si ritiene, tuttavia, che nell'illegalità delle determinazioni della Procura Generale Militare non possano che essere confluiti motivi di opportunità politica, in un certo senso una superiore ragione di Stato, dal carteggio acquisito se ne può desumere una puntuale definizione. Verso la fine del 1956 un Procuratore Militare si era rivolto all'Autorità di Governo per un'ennesima istanza di estradizione, da presentare al Governo della Repubblica Federale di Germania. L'esito dell'iniziativa non poteva essere diverso da quello adottato per altri casi dal nostro Governo, in considerazione delle disposizioni del trattato italo-tedesco. Nondimeno, il Ministro degli Esteri con nota del 10 ottobre 1956 diretta al Ministro della Difesa riguardante proprio l'estradizione ipotizzata dal Procuratore Militare, nell'esporre i vari argomenti contrari all'iniziativa, tra l'altro chiaramente si soffermava sui non trascurabili "...interrogativi (che) potrebbe far sorgere da parte del Governo di Bonn una nostra iniziativa che venisse ad alimentare la polemica sul comportamento del soldato tedesco. Proprio in questo momento infatti tale Governo si vede costretto a compiere presso la propria opinione pubblica il massimo sforzo, allo scopo di vincere la resistenza che incontra oggi in Germania la ricostruzione di quelle Forze Armate, di cui la N.A.T.0. reclama con impazienza l'allestimento". E pienamente adesiva era poi la nota di risposta dei Ministro della Difesa in data 29 ottobre 1956. In ogni caso, non sarebbe facilmente confutabile che, trascorsi i primi anni del dopoguerra, al Procuratore Generale Militare non può essere sfuggito come l'invio di migliaia di incartamenti alle Procure Militari, evento secondo legge e per ciò scontato se compiuto a tempo debito, era con gli anni divenuto ormai inopportuno da molti punti di vista, e tale da dare adito alle più disparate interpretazioni, compreso il significato di un tardivo risveglio di orientamenti contrari alla Repubblica Federale Tedesca e forse per ciò stesso alla cooperazione atlantica ed europea. Ma, anche senza voler scomodare le implicazioni di carattere internazionale, è certo che lo stesso Procuratore Generale, una volta lasciato l'ambito della legalità, non può non avere considerato, quali dati di rilievo, che un gran numero di procedimenti sarebbe finito senza esiti apprezzabili, con la burocratica sentenza nei confronti di ignoti; che anche le sentenze dibattimentali sarebbero risultate prive di effetti pratici, dato che non era possibile l'estradizione degli imputati dalla Germania; che per il ritardo nella comunicazione della notizia di reato la Procura Generale Militare avrebbe potuto finire sotto inchiesta; ecc. Pertanto, non sarebbe azzardato ritenere che per l'iniziale violazione della legge il Procuratore Generale Militare sia poi venuto a trovarsi in un vicolo cieco, quasi senza poteri ed iniziative nei confronti di un avvenimento ormai compiuto. Sta di fatto che nel 1965, a vent'anni circa di distanza dai reati, le sentenze dibattimentali pronunciate dai Tribunali Militari per crimini di guerra erano appena 13, per un totale di 25 imputati. E non tutti questi procedimenti avevano preso avvio da documentazione proveniente dalla Procura Generale Militare. Secondo le fonti di stampa indicate dal dott. Sabino ("Lasciate stare Erich il nazista" e " Una, cento, mille Ardeatine" ne L'Espresso del 22 marzo e del 22 agosto 1996), alla Procura Generale Militare dovrebbe attribuirsi un ulteriore ruolo negativo nella mancata repressione dei crimini di guerra: nel 1962 avrebbe dato ai magistrati militari la direttiva di evitare sentenze contumaciali, e quindi di non dedicarsi a procedimenti per reati di quel tipo, se non nei casi, di pura teoria, in cui l'imputato fosse detenuto o eventualmente presente. Ma dal carteggio acquisito non risulta niente del genere, e le audizioni dei giornalisti Alessandro De Feo e Franco Giustolisi, autori degli articoli, non hanno recato alcun utile contributo al riguardo. Oltre tutto, la direttiva, in ogni caso contraria alla legge, non avrebbe avuto alcun senso nel 1962, dato che in quel periodo erano tutti, tranne uno, già da tempo conclusi i pochi procedimenti che erano giunti alla fase dibattimentale. Del resto, proprio in quell'anno, il 16 giugno 1962, il Tribunale Militare di Padova pronunciava una condanna contumaciale all'ergastolo nei confronti di un ex militare tedesco. Con il tempo è sempre più scemato l'interesse per i crimini di guerra. Tuttavia, non senza significative recenti manifestazioni di segno opposto, di cui è clamoroso esempio il caso Priebke con tutto ciò che ne è derivato, compresi lo stesso rinvenimento dell'archivio di palazzo Cesi ed i procedimenti attualmente in corso dinanzi al Giudice militare competente; alcuni - nonostante i cinquanta e più anni trascorsi - nella fase del dibattimento. Anche verso la metà degli anni sessanta, quando già pareva che il problema dei crimini di guerra fosse chiuso, si è avuta un'intensa fiammata di interesse, tale da tare quasi saltare il coperchio che vi era stato posto sopra. La vicenda, negli aspetti che più riguardano l'indebita archiviazione dei procedimenti, non ha però avuto riscontri presso l'opinione pubblica ed è rimasta circoscritta all'ambito dei rapporti tra uffici e Governi. Il tutto è nato dall'iniziativa presa dal Governo della Repubblica Federale di Germania, il quale, all'avvicinarsi della data dell'8 maggio 1965, da cui in quel Paese si sarebbe applicata ai reati commessi dai nazisti la prescrizione ventennale, il 20 novembre 1964 aveva deciso di chiedere ai Governi stranieri amici, alle Organizzazioni ed ai privati tutto il materiale di prova disponibile su quei crimini, per metterlo entro il 1 marzo 1965 a disposizione dell'Autorità Giudiziaria germanica. Per il nostro Paese la richiesta veniva passata alla Procura Generale Militare, depositaria del noto archivio. Con nota di risposta in data 16 febbraio 1965 diretta al Ministero della Difesa il Procuratore Generale non mancava di affermare che "l'autorità giudiziaria italiana conserva il pieno esercizio della propria giurisdizione per i reati..." e che la legge italiana è più rigorosa in materia di prescrizione dei reati in questione". Quanto alla richiesta della documentazione, comunicava che dal riesame del materiale dell'archivio emergevano "casi - peraltro non numerosi - di crimini tuttora impuniti, per i quali vi è una sufficiente documentazione". Su quest'ultima inaspettata e forse incauta comunicazione, certamente non da poco in quanto era il Procuratore Generale Militare ad ammettere di avere a stia disposizione una sufficiente documentazione riguardante crimini di guerra ancora impuniti, si appuntava l'attenzione dei Governi italiano e tedesco. Richiesto di voler dare più specifiche informazioni al riguardo, il Procuratore Generale in data 27 marzo 1965 (e si tratta di nota già ad altro riguardo sopra citata) comunicava al Ministero della Difesa un elenco di venti casi "per i quali si è in possesso di una documentazione che può ritenersi sufficiente sia in ordine alla prova sui fatti sia in ordine alla identificazione degli autori". Va ricordato che nel frattempo in data 25 marzo il Parlamento tedesco aveva deciso di prorogare la scadenza del termine di prescrizione ventennale facendolo decorrere dal 1 gennaio 1950, e presso la Procura Generale Militare si lavorava per trasmettere al Pubblico Ministero soltanto i procedimenti contro ignoti militari tedeschi, che infatti nei due-tre anni successivi puntualmente giungevano alle Procure Militari il numero di 1250-1300. Con successiva nota in data 10 aprile 1965 il Procuratore Generale autorizzava l'invio dell'elenco al Ministero degli Esteri ed all'Autorità tedesca. Nel contempo, in riscontro ad una nota verbale del Governo di quel Paese, faceva sapere che non v'erano in vizi di principio motivi ostativi alla trasmissione all'Autorità Tedesca anche dei corrispondenti fascicoli; peraltro, con diligenza avvertiva che, essendo parte degli atti in lingua inglese, ed alcuni in lingua tedesca, sarebbe stato necessario l'intervento degli interpreti del Ministero, e che per la traduzione e la copia del materiale da inviare si sarebbe andati incontro ad una spesa rilevante. In effetti, la pratica non si esauriva poi in breve tempo, appunto per le ragioni indicate dal Procuratore Generale. Si giungeva così all'estate 1966: con nota in data 12 luglio la Procura Generale Militare, non senza che fosse intervenuta una nuova richiesta da parte del Governo tedesco, trasmetteva finalmente i venti fascicoli al Ministero, per l'invio tramite il Ministero degli Esteri all'Ambasciata della Repubblica Federale di Germania. Non è dato di sapere se quei fascicoli siano infine realmente pervenuti all'Autorità Giudiziaria germanica; è invece sicuro, come si e già detto, che all'Autorità Giudiziaria Militare italiana sono stati trasmessi soltanto nel 1994-1996. Dopo questa vicenda, il problema dell'archivio e dei crimini di guerra non è quasi più considerato nel carteggio d'ufficio della Procura Generale Militare e del Ministero della Difesa. L'ultima nota è del 28 Aprile 1967: il Procuratore Generale Militare, per il tramite del Ministero della Difesa e poi degli Esteri, in riscontro ad una richiesta del Centro di documentazione ebraico di Vienna, comunicava le notizie ricavate dai fascicoli in archivio sul conto di una dozzina di criminali di guerra segnalati dal Centro stesso, e che nei loro confronti non erano in corso procedimenti dinanzi ai Tribunali Militari. Non ha certamente bisogno di dimostrazioni il fatto che per tutte queste attività dell'Ufficio procedimenti contro criminali di guerra, che si sono dunque esaurite verso la fine degli anni sessanta, era indispensabile la collaborazione di funzionari e di magistrati della Procura Generale stessa. Ed infatti, per diretta ammissione degli interessati e dallo stesso carteggio, si desume la sicura partecipazione a questo tipo di lavoro di alcuni tra i magistrati militari che nel periodo del dott. Santacroce hanno prestato servizio nella Procura Generale, non con le tipiche funzioni di Sostituto Procuratore Generale o di Giudice Relatore del T.S.M., bensì perché alla medesima erano stati assegnati con compiti di studio e collaborazione interna. Nel 1975, dopo la prematura morte dei dott. Santacroce, la titolarità dell'Ufficio passava al dott. Ugo Foscolo; poi nel 1978 al dott. Vittorio Veurro. che nel 1981 a seguito della soppressione del Tribunale Supremo Militare assumeva l'Ufficio del Procuratore Militare presso la Corte di Cassazione. Gli subentravano nell'ordine il dott. Piero Stellacci - (1986-1987) il prof. Leonardo Campanelli (1987-1992) e infine il prof. Renato Maggiore, titolare il momento della scoperta dell'archivio abusivo. E' ovvio come, nonostante per il carteggio d'ufficio il problema dei crimini di guerra non esista più dopo il 1967, l'accertamento di questo Consiglio debba riguardare anche aspetti meno remoti di quel periodo. Occorre per ciò stabilire se da parte dei Procuratori Generali successivi al dott. Santacroce possa esservi stata consapevolezza dell'esistenza dell'archivio e degli incartamenti che ancora attendevano di essere inviati al Pubblico Ministero. E a questo scopo appare necessario riconsiderare l'evento della scoperta dell'archivio nel 1994 ed in quale preciso ambito di palazzo Cesi questo si trovasse. Si trattava, come si è accennato, di una delle stanze del pianterreno - ben distinte dunque rispetto alla Procura Generale da sempre dislocata all'ultimo piano - adibite ad archivio, questo per niente abusivo, degli atti dei Tribunali di Guerra soppresso e del Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato. Nel locale poi esisteva uno stanzino più interno, chiuso da un cancello di ferro con grata. E i fascicoli si trovavano qui, in un armadio di legno con le ante chiuse rivolte verso una parete: quasi nei più profondi recessi del palazzo. Inoltre, a partire dal 1991, quei Locali erano passati nella disponibilità di un diverso Ufficio, la Procura Generale presso la Corte Militare d'Appello. Gli stessi fascicoli, come si è pure acquisito tramite i funzionari ed i magistrati collaboratori del dott. Santacroce, erano stati inizialmente custoditi nella seconda stanza a sinistra all'ultimo piano del palazzo, nella sede della Procura Generale presso il T.S.M. E non poteva essere altrimenti, dato che in quel periodo con quei fascicoli si lavorava intensamente, come se si trattasse di un normale carico di processi. E' certo, tuttavia, che gli incartamenti sono stati portati altrove. e pertanto nel locale del pianterreno, alla fine degli stessi anni in cui ci si era dedicati con continuità ed impegno, e quindi sempre nel periodo di titolarità del dott. Santacroce. Ma un ultimo elemento è forse il più importante, in merito al quesito sul periodo successivo. Non solo nel carteggio posteriore al 1967 più non risulta l'esistenza dell'archivio; ma nell'ambito della Procura Generale nemmeno c'era un qualsiasi più specifico documento che, tra i carichi pendenti dell'Ufficio, indicasse i fascicoli sui crimini di guerra. A quest'ultimo riguardo deve però essere considerato ancora un dato, che nelle audizioni si è all'inizio presentato così controverso da far nascere il dubbio che il registro generale dei procedimenti per i crimini di guerra non si trovasse affatto nell'armadio al pianterreno assieme ai fascicoli, bensì all'ultimo piano nella sede della Procura Generale. Ma l'equivoco si è poi chiarito: il funzionario col. Bianchi, che andava alla ricerca del carteggio su incarico del Procuratore Generale prof. Maggiore, aveva ritenuto opportuno prendere subito dall'armadio il registro che dell'archivio e delle sue vicende costituiva la fotografia, e di portarlo all'ultimo piano per dare al capufficio immediata conoscenza della natura ed importanza della scoperta. In quel momento, d'altra parte, non si pensava a profili più formali, conseguenti all'inchiesta che ne sarebbe nata. Per questa sola ragione, e non per altre più inquietanti, il funzionario dott. Conte, componente della Commissione mista successivamente istituita, non rinveniva il registro generale nell'armadio assieme ai fascicoli, e lo riceveva invece dalle mani del collega col. Bianchi. Per questi numerosi elementi, in definitiva, è appurato che non v'è stata tra i magistrati che si sono avvicendati quali titolari dell'Ufficio a partire dal 1975 una formale consegna degli incartamenti; inoltre, che gli stessi, per la mancanza di documentazione al riguardo e perché l'archivio era già stato materialmente occultato, non sono stati nemmeno di fatto in grado di rendersi conto dell'impropria giacenza dei fascicoli. Un ex Procuratore Generale nell'audizione dinanzi a questo Consiglio ha fatto cenno a "La lettera rubata" di E.A. Poe, che non si è più trovata perché era stata intenzionalmente lasciata assieme ad altre carte in bella evidenza. La citazione non è però calzante, perché in realtà nel periodo di titolarità del dott. Santacroce si è provveduto a relegare l'archivio in una stanza lontana, e a non lasciarne traccia nella documentazione ufficiale. E' appena il caso poi, dato che l'armadio è stato rinvenuto nell'ambito dei locali di pertinenza della Procura Generale presso la Corte Militare d'Appello, di considerare se non siano emersi degli elementi indicativi che i fascicoli dal 1991 erano nella concreta ed effettiva disponibilità del titolare di quest'ultimo ufficio. Ma anche per il Procuratore Generale presso il Giudice d'appello vale la preliminare considerazione che la stanza era ben distante dal secondo piano di palazzo Cesi, dove l'ufficio ha la sua sede. Si è inoltre chiarito che, al momento del passaggio di quell'area del palazzo da una Procura Generale all'altra, l'archivio già era in quell'armadio ed in quella stanza. Anzi, lì si trovava già da molto tempo, da quando i fascicoli vi erano stati riposti durante il periodo di titolarità del dott. Santacroce. Pertanto, gli incartamenti sono venuti a trovarsi nel locale della Procura Generale presso la Corte Militare d'Appello senza alcun intervento da parte del titolare dell'Ufficio, e senza che li abbia egli presi in consegna, o sia poi divenuto consapevole della loro esistenza. Un cenno, infine, va fatto anche per i magistrati preposti all'Ufficio del Pubblico Ministero presso i Tribunali di Guerra soppressi, non già perché la loro attività potesse riguardare le denunce ed i rapporti giudiziari per i crimini di guerra, ma soltanto perché l'armadio era sistemato nello stanzino interno ai locali adibiti a regolare archivio degli atti dei Tribunali di Guerra soppressi, oltre che del Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato. Ancora una volta appare decisiva l'ovvia considerazione che la contiguità spaziale dell'armadio non può aver dato luogo nemmeno ad una semplice conoscenza del suo contenuto. Ma al riguardo va segnalato un dato più specifico. Esiste un verbale sul transito nel 1991 dei locali nella disponibilità della Procura Generale presso il Giudice d'appello; avvenimento che si compiva nel contesto di un più generale passaggio di consegue, il quale a sua volta era necessario per dare attuazione al Decreto Ministeriale secondo cui le funzioni di Pubblico Ministero per i Tribunali di Guerra soppressi venivano dismesse dalla Procura Generale Militare presso il Giudice di legittimità ed attribuite alla Procura Generale Militare presso la Corte Militare d'Appello. Nel documento in data 19 dicembre di quell'anno, che pure è analitico nell'elencazione dei carteggi presenti in quei locali e che passavano di mano, non v'è alcuna menzione - perché chiaramente non ne era risultata l'esistenza - dei fascicoli sui crimini di guerra.
Manda
alla Segreteria per la comunicazione ai magistrati militari e al Ministro della Difesa.