Esiti delle verifiche tecniche

Esempio di modellazione strutturale per le verifihce sismicheI soggetti obbligati alle verifiche di edifici e opere infrastrutturali di interesse strategico o rilevanti possono prendere visione della Lettera di chiarimenti sulla gestione degli esiti delle verifiche sismiche - condotte in ottemperanza all'art.2 comma 3 dell'Ordinanza P.C.M. n. 3274/2003 – diffusa in data 04/11/2010 dal Dipartimento della Protezione Civile.

Ribadito ancora una volta che la verifica è obbligatoria mentre non lo è l'intervento, la Lettera richiama quanto previsto dal D.M. 14 gennaio 2008 riguardo alla valutazione della sicurezza effettuata nei casi ivi prescritti e, riguardo alle decisioni in merito ai provvedimenti da assumere nei diversi casi di inadeguatezza di un'opera, cita il punto C8.3 della Circolare n. 617 del 02/02/2009:

[…] Gli esiti delle verifiche dovranno permettere di stabilire quali provvedimenti adottare affinché l'uso della struttura possa essere conforme ai criteri di sicurezza delle NTC. Le alternative sono sintetizzabili nella continuazione dell'uso attuale, nella modifica della destinazione d'uso o nell'adozione di opportune cautele e, infine, nella necessità di effettuare un intervento di aumento o ripristino della capacità portante, che può ricadere nella fattispecie del miglioramento o dell'adeguamento.

Per le opere pubbliche strategiche con finalità di protezione civile o suscettibili di conseguenze rilevanti in caso di collasso, date le possibili implicazioni economiche e sociali degli esiti delle verifiche, è opportuno che le stesse siano anche esaminate da revisori non intervenuti nella valutazione.

È evidente che i provvedimenti detti sono necessari e improcrastinabili nel caso in cui non siano soddisfatte le verifiche relative alle azioni controllate dall'uomo, ossia prevalentemente ai carichi permanenti e alle altre azioni di servizio; più complessa è la situazione che si determina nelmomento in cui si manifesti l'inadeguatezza di un'opera rispetto alle azioni ambientali, non controllabili dall'uomo e soggette ad ampia variabilità nel tempo ed incertezza nella loro determinazione. Per le problematiche connesse, non si può pensare di imporre l'obbligatorietà dell'intervento o del cambiamento di destinazione d'uso o, addirittura, la messa fuori servizio dell'opera, non appena se ne riscontri l'inadeguatezza. Le decisioni da adottare dovranno necessariamente essere calibrate sulle singole situazioni (in relazione alla gravità dell'inadeguatezza, alle conseguenze, alle disponibilità economiche e alle implicazioni in termini di pubblica incolumità). Saranno i proprietari o i gestori delle singole opere, siano essi enti pubblici o privati o singoli cittadini, a definire il provvedimento più idoneo, eventualmente individuando uno o più livelli delle azioni, commisurati alla vita nominale restante e alla classe d'uso, rispetto ai quali si rende necessario effettuare l'intervento di incremento della sicurezza entro un tempo prestabilito. […]

Per quanto riguarda l'inadeguatezza nei confronti delle azioni sismiche, nella Lettera si indica di agire sulla vita nominale restante - che si ipotizza di mettere in relazione con il tempo entro il quale attivare gli interventi di mitigazione del rischio - e si evidenzia che le verifiche devono fornire - oltre ai parametri che ne sintetizzano il risultato - elementi di valutazione utili alla definizione delle conseguenti decisioni.

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Aggiornato al:
30.10.2020
Article ID:
12237485