Diritto di accesso ad atti, dati e documenti

Diritto di accesso ad atti, dati e documenti

Modalità e modulistica per la presentazione di istanze di accesso civico, civico generalizzato, documentale, ambientale e altro

Il diritto a conoscere atti, documenti o dati formati o detenuti dall'Amministrazione può essere esercitato attraverso la visualizzazione degli stessi nel sito web dell'Amministrazione o, quando questi non sono pubblicati, con la richiesta di accesso così come previsto dalle vigenti norme, quali

  • il decreto legislativo 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" (decreto trasparenza)
  • la legge 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso agli atti amministrativi".
  • d. lgs. n. 195/2005 “Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale”.

La disciplina regionale di riferimento è la seguente:
    • Legge regionale 40/2009 "Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa"

    • Delibera di giunta 1040/2017 "Adozione dei provvedimenti organizzativi in ordine all'accesso ed alla conoscenza dei dati e dei documenti amministrativi della Regione Toscana di cui alla legge regionale 26/2017 - revoca della delibera di giunta 726/2011

  •  Provvedimenti organizzativi in ordine all’accesso e alla conoscenza dei dati e dei documenti amministrativi della giunta regionale (allegato A della delibera 1040/2017)

L'accesso agli atti e documenti può essere  richiesto all'Amministrazione con modalità diverse a seconda della tipologia di atto, documento o dato richiesto e delle prerogative del soggetto richiedente:

Accesso civico semplice (decreto legislativo 33/2013 articolo 5 comma 1)
Accesso civico generalizzato (decreto legislativo 33/2013 articolo 5 comma 2)
Accesso  documentale (legge 241/1990; legge regionale 40/2009)
Nel presente paragrafo si trattano, altresì, i seguenti temi inerenti la disciplina sull’accesso:
Registro richieste accesso
Costi per rilascio dati e documenti
Modalità di trasmissione delle richieste di accesso
7  Modalità di trasmissione delle richieste di accesso documentale 

1. Accesso civico semplice (decreto legislativo 33/2013 art. 5 comma 1)

Nell'ipotesi di mancata pubblicazione di un dato, documento o  informazione per i quali è previsto l'obbligo di pubblicazione ai sensi della normativa vigente, gli interessati possono esercitare il diritto di accesso civico ai sensi dell'art. 5 comma 1 del decreto legislativo 33 del 14 marzo 2013. Il diritto viene esercitato attraverso la richiesta di pubblicazione di quanto omesso.

L'Amministrazione, entro trenta giorni, deve procedere alla pubblicazione nel sito web del dato richiesto e, contestualmente, trasmetterlo al richiedente o,  in alternativa, può comunicare al medesimo l'avvenuta pubblicazione e indicare il collegamento ipertestuale a quanto richiesto.

Se invece il documento, l'informazione o il dato richiesti sono già pubblicati, la Regione provvede a specificare al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.

  • Il diritto di presentare richiesta di accesso civico è riconosciuto a chiunque. La richiesta non deve essere motivata e deve essere  presentata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza che si pronuncia sulla stessa.

Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per le strutture della Giunta regionale è la dott.ssa Simona Migliorini, dirigente del settore Prevenzione della corruzione e trasparenza

All’istanza occorre allegare un documento di identità nei casi previsti nel modulo di cui sopra

La richiesta di accesso civico SEMPLICE deve essere indirizzata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e trasmessa con una delle seguenti modalità:

  • Tramite pec (posta elettronica certificata) all'indirizzo istituzionale di Regione Toscana regionetoscana@postacert.toscana.it. La richesta deve arrivare da un indirizzo di posta elettronica certificata.

  • Tramite posta elettronica ordinaria all’Ufficio relazioni con il pubblico (Urp) della Giunta regionale –e-mail: urp@regione.toscana.it, telefono: numero verde 800860070

Devono essere indirizzate al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza esclusivamente le richieste  di accesso civico SEMPLICE (non quelle di accesso generalizzato nè quelle di accesso documentale).

In caso di ritardo o mancata risposta da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza , il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo.

Ai sensi dell'art. 11bis della legge regionale 40/2009 "Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa" e della delibera GR 1040/2017 in caso di inerzia del RPCT a rispondere alle istanze di accesso civico semplice il potere sostitutivo è esercitato dal Direttore della Direzione di riferimento dello stesso RPCT e pertanto, oggi, dal Direttore Generale

All’istanza occorre allegare un documento di identità nei casi previsti nel modulo di cui sopra

La richiesta di accesso civico semplice al titolare del potere sostitutivo deve essere indirizzata al Direttore Generale e trasmessa con una delle seguenti modalità:

 • Tramite pec (posta elettronica certificata) all'indirizzo istituzionale di Regione Toscana regionetoscana@postacert.toscana.it. La richiesta deve arrivare da un indirizzo di posta elettronica certificata.
   • Tramite posta elettronica ordinaria all’Ufficio relazioni con il pubblico (Urp) della Giunta regionale – e-mail: urp@regione.toscana.it, telefono: numero verde 800860070.

2. Accesso civico generalizzato (decreto legislativo 33/2013 art. 5 comma 2)

L'accesso civico generalizzato è la richiesta fatta da un soggetto all'amministrazione (precisamente all’URP della Giunta Regionale o all’ufficio regionale competente alla tenuta del dato, dell’informazione o del documento richiesti) per visionare o chiedere copia di dati e documenti  detenuti dall'amministrazione stessa e per i quali non ci sono obblighi di pubblicazione.

La richiesta non necessita di motivazione.

Questa forma di accesso è stata riconosciuta allo scopo di "favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico".

Limiti ed esclusioni (decreto legislativo 33/2013 art. 5 bis): l'accesso civico generalizzato è rifiutato per evitare un pregiudizio concreto

  • alla tutela di interessi pubblici (sicurezza e ordine pubblico, sicurezza nazionale, difesa e questioni militari, relazioni internazionali, politica e stabilità finanziaria ed economica dello Stato, indagini su reati e loro perseguimento, svolgimento attività ispettive),

    e
     
  • alla tutela di interessi privati (protezione dati personali, libertà e segretezza della corrispondenza, interessi economici e commerciali di persone fisiche e giuridiche quali ad esempio la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e segreti commerciali).

L'Autorità nazionale anticorruzione con la deliberazione 1309 del 28 dicembre 2016 ha adottato le "Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'articolo 5 comma 2 del decreto legislativo 33/2013".

Per le modalità di trasmissione della richiesta si rinvia al successivo punto 6


2.1  Richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (decreto legislativo 33/2013 art. 5 comma 7)

Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine stabilito, il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza che decide con provvedimento motivato, entro il termine di 20 giorni.

Se l'accesso è stato negato o differito a protezione dei dati personali di cui all'articolo 5-bis, comma 2, lettera a), il suddetto responsabile provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta.
A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l'adozione del provvedimento da parte del responsabile è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni.

La richiesta di riesame deve essere indirizzata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e trasmessa con una delle seguenti modalità:

    • Tramite pec (posta elettronica certificata) all'indirizzo istituzionale di Regione Toscana regionetoscana@postacert.toscana.it. La richiesta deve arrivare da un indirizzo di posta elettronica certificata.
    • Tramite posta elettronica ordinaria all’Ufficio relazioni con il pubblico (Urp) della Giunta regionale – e-mail: urp@regione.toscana.it, telefono: numero verde 800860070

All’istanza occorre allegare un documento di identità nei casi previsti nel modulo di cui sopra


2.2   Ricorso contro il diniego alla richiesta di accesso: contro la decisione dell'Amministrazione o avverso quella del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale (art. 116 D.Lgs. 104/2010 "Codice del processo amministrativo").

Il richiedente può altresì presentare  ricorso al Difensore civico regionale e notificarne copia all'Amministrazione.
 

3. Accesso  documentale (capo V legge 241/1990, legge regionale 40/2009)


La legge regionale 40/2009 "Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa" come modificata dalla legge regionale 26/2017 prevede che la Regione Toscana garantisca l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi (cosiddetto accesso documentale) applicando le disposizioni del capo V della legge 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".

Il soggetto, nella richiesta all'amministrazione (precisamente all’URP della Giunta regionale o all’ufficio regionale competente alla formazione e alla tenuta del documento richiesto) di visionare o ricevere copia di documenti amministrativi, deve dimostrare, ai sensi dell'art. 22, comma 1 lettera b) della legge 241/1990, di essere titolare di un "interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso"; in funzione di tale interesse la domanda di accesso deve essere opportunamente motivata.

Per le modalità di trasmissione della richiesta si rinvia al successivo punto 7
All’istanza occorre allegare un documento di identità nei casi previsti nei moduli di cui sopra

3.1 Ricorso contro il diniego alla richiesta di accesso: contro la decisione dell'Amministrazione di non consentire l'accesso il richiedente può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (art. 116 decreto legislativo 104/2010 "Codice del processo amministrativo").

Il richiedente può altresì presentare  ricorso al Difensore civico regionale e notificarne copia all'Amministrazione.
 

4. Registro delle richieste di accesso civico: generalizzato e semplice
 


5. Costi per il rilascio dei dati e dei documenti

Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o  cartaceo relativo a richieste di accesso civico generalizzato è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto dall'Amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.

Il rilascio di copia di documenti relativo a richieste di accesso documentale  è subordinato al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e visura (delibera di giunta regionale 1040/2017 e relativo allegato).

Modalità di pagamento:

  1. presso Ufficio relazioni con il pubblico della Regione Toscana a Firenze in via di Novoli 26, 50127
     
  2. mediante versamento su conto corrente postale 001020546709 intestato a Regione Toscana - Introiti da accesso agli atti amministrativi
    - con bollettino postale, oppure
    - bonifico bancario su IBAN IT63 O076 0102 8000 0102 0546 709


6. Modalità di trasmissione richieste di accesso  civico generalizzato

La richiesta di accesso, utilizzando preferibilmente gli appositi moduli,  può essere inviata tramite la seguente modalità telematica, prevista dal decreto legislativo 82/2005 "Codice dell'amministrazione digitale":

  •  pec (posta elettronica certificata) all'indirizzo istituzionale di Regione Toscana regionetoscana@postacert.toscana.it.
    La richiesta deve arrivare da un indirizzo di posta elettronica certificata


La richiesta può essere anche presentata tramite posta elettronica ordinaria ad uno dei seguenti uffici:

  • Ufficio relazioni con il pubblico (Urp) della Giunta regionale telefono e-mail urp@regione.toscana.itnumero verde 800860070
  • agli Uffici regionali competenti alla tenuta del dato, documento o informazione richiesti.

7. Modalità di trasmissione richieste di accesso documentale
La richiesta di accesso, utilizzando preferibilmente gli appositi moduli, può essere inviata tramite pec (posta elettronica certificata) all'indirizzo istituzionale di Regione Toscana regionetoscana@postacert.toscana.it.

La richiesta deve arrivare da un indirizzo di posta elettronica certificata (pec). La richiesta può essere anche presentata di persona oppure tramite posta elettronica ordinaria o tramite posta ordinaria ad uno dei seguenti uffici:

  • Ufficio relazioni con il pubblico (Urp) della Giunta regionale situato a Firenze in via di Novoli 26, 50127 Palazzo A, piano terra, e-mail urp@regione.toscana.it,  telefono: numero verde 800860070
  • Uffici regionali competenti alla formazione e alla tenuta del documento richiesto.

 

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