Diritto di accesso ad atti, dati e documenti
Diritto di accesso ad atti, dati e documenti
Il diritto a conoscere atti, documenti o dati formati o detenuti dall'Amministrazione può essere esercitato attraverso la visualizzazione degli stessi nel sito web dell'Amministrazione o, quando questi non sono pubblicati, con la richiesta di accesso così come previsto dalle vigenti norme, quali
- il decreto legislativo 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" (decreto trasparenza), e
- la legge 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso agli atti amministrativi".
L'accesso agli atti e documenti può essere richiesto all'Amministrazione con modalità diverse a seconda della tipologia di atto, documento o dato richiesto e delle prerogative del soggetto richiedente:
1 Accesso civico semplice (decreto legislativo 33/2013 articolo 5 comma 1)
2 Accesso civico generalizzato (decreto legislativo 33/2013 articolo 5 comma 2)
3 Accesso documentale (legge 241/1990; legge regionale 40/2009)
4 Registro richieste accesso
5 Costi per rilascio dati e documenti
6 Modalità di trasmissione delle richieste di accesso
1. Accesso civico semplice (decreto legislativo 33/2013 art. 5 comma 1)
Nell'ipotesi di mancata pubblicazione di un atto, documento o altra informazione per il quale è previsto l'obbligo di pubblicazione ai sensi della normativa vigente, gli interessati possono esercitare il diritto di accesso civico ai sensi dell'art. 5 comma 1 del decreto legislativo 33 del 14 marzo 2013. Il diritto viene esercitato attraverso la richiesta di pubblicazione dei documenti.
L'Amministrazione, entro trenta giorni, deve procedere alla pubblicazione nel sito web del dato richiesto e, contestualmente, trasmetterlo al richiedente o, in alternativa, può comunicare al medesimo l'avvenuta pubblicazione e indicare il collegamento ipertestuale a quanto richiesto.
Se invece il documento, l'informazione o il dato richiesti sono già pubblicati, la Regione provvede a specificare al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.
- La richiesta di accesso civico è riconosciuta a chiunque, non deve essere motivata, deve essere presentata al Responsabile della trasparenza che si pronuncia sulla stessa.
Il responsabile della trasparenza per le strutture della Giunta regionale è la dott.ssa Simona Migliorini, dirigente del settore Prevenzione della corruzione e trasparenza
In caso di ritardo o mancata risposta da parte del Responsabile della trasparenza, il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo.
Ai sensi dell'art. 11bis della legge regionale 40/2009 "Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa" e della delibera GR 1040/2017 in caso di inerzia del RPCT a rispondere alle istanze di accesso civico semplice il potere sostitutivo è esercitato dal Direttore della Direzione di riferimento dello stesso RPCT e pertanto, oggi, dall'Avvocato Generale.
- modulo Richiesta di accesso civico semplice
- modulo Richiesta di accesso civico semplice al titolare del potere sostitutivo
La richiesta di accesso civico SEMPLICE deve essere indirizzata al Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza con una delle seguenti modalità:
-
Tramite pec (posta elettronica certificata) all'indirizzo istituzionale di Regione Toscana regionetoscana@postacert.toscana.it. La richesta deve arrivare da un indirizzo di posta elettronica certificata.
-
Dal 31 gennaio 2025 il portale Apaci non consentirà più l’invio né la ricezione di comunicazioni digitali.
Da questa data fino al 15 marzo 2025 sarà solo possibile consultare le comunicazioni già inviate e ricevute per permettere di salvarle sui propri sistemi.
Sarà anche possibile scaricare e salvare il riepilogo di tutte le comunicazioni inviate e ricevute, con relativo numero di protocollo.
Dal 16 marzo 2025 il portale Apaci verrà definitivamente dismesso.
Tramite il sistema web Apaci (Amministrazione pubblica aperta a cittadini e imprese) collegandosi a http://www.regione.toscana.it/apaci e selezionando come amministrazione destinataria "Regione Toscana Giunta")
Devono essere indirizzate al Responsabile della prevezione e della corruzione esclusivamente le richieste di accesso civico SEMPLICE (non quelle di accesso generalizzato nè quelle di accesso documentale).
2. Accesso civico generalizzato (decreto legislativo 33/2013 art. 5 comma 2)
L'accesso civico generalizzato è la richiesta fatta da un soggetto all'amministrazione per visionare o chiedere copia di dati e documenti detenuti dall'amministrazione stessa e per i quali non ci sono obblighi di pubblicazione.
La richiesta non necessita di motivazione, in quanto nasce dal diritto all'informazione che ciascuno ha e la regola generale è rappresentata dalla trasparenza.
Questa forma di accesso è stata riconosciuta allo scopo di "favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico".
Limiti ed esclusioni (decreto legislativo 33/2013 art. 5 bis): l'accesso civico generalizzato è rifiutato per evitare un pregiudizio concreto
- alla tutela di interessi pubblici (sicurezza e ordine pubblico, sicurezza nazionale, difesa e questioni militari, relazioni internazionali, politica e stabilità finanziaria ed economica dello Stato, indagini su reati e loro perseguimento, svolgimento attività ispettive),
e
- alla tutela di interessi privati (protezione dati personali, libertà e segretezza della corrispondenza, interessi economici e commerciali di persone fisiche e giuridiche quali ad esempo la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e segreti commerciali).
L'Autorità nazionale anticorruzione con la deliberazione 1309 del 28 dicembre 2016 ha adottato le "Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'articolo 5 comma 2 del decreto legislativo 33/2013".
2.1 Richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (decreto legislativo 33/2013 art. 5 comma 7)
Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine stabilito, il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza che decide con provvedimento motivato, entro il termine di 20 giorni.
Se l'accesso è stato negato o differito a protezione dei dati personali di cui all'articolo 5-bis, comma 2, lettera a), il suddetto responsabile provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta.
A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l'adozione del provvedimento da parte del responsabile è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni.
2.2 Ricorso contro il diniego alla richiesta di accesso: contro la decisione dell'Amministrazione o avverso quella del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale (art. 116 D.Lgs. 104/2010 "Codice del processo amministrativo").
Il richiedente può altresì presentare ricorso al Difensore civico regionale e notificarne copia all'Amministrazione.
3. Accesso documentale (capo V legge 241/1990, legge regionale 40/2009)
La legge regionale 40/2009 "Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa" come modificata dalla legge regionale 26/2017 prevede che la Regione Toscana garantisca il diritto di accesso civico ai sensi del decreto legislativo 33/2013 nel rispetto dell'articolo 54 dello Statuto della Regione e l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi (cosiddetto accesso documentale) applicando le disposizioni del capo V della legge 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".
Il soggetto, nella richiesta all'amministrazione di visionare o ricevere copia di documenti amministrativi, deve dimostrare, ai sensi dell'art. 22, comma 1 lettera b) della legge 241/1990, di essere titolare di un "interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso"; in funzione di tale interesse la domanda di accesso deve essere opportunamente motivata.
3.1 Ricorso contro il diniego alla richiesta di accesso: contro la decisione dell'Amministrazione di non consentire l'accesso il richiedente può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (art. 116 decreto legislativo 104/2010 "Codice del processo amministrativo").
Il richiedente può altresì presentare ricorso al Difensore civico regionale e notificarne copia all'Amministrazione.
4. Registro delle richieste di accesso civico: generalizzato e semplice
- scarica Registro richieste di accesso civico generalizzato I semestre 2024
- scarica Registro richieste di accesso civico "generalizzato" anno 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 aggiornato al 31 dicembre 2023
- scarica Registro richieste di accesso civico "semplice" anno 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 aggiornato al 31 dicembre 2024
Normativa regionale in materia di accesso agli atti amministrativi:
- Legge regionale 40/2009 "Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa"
- Delibera di giunta 1040/2017 "Adozione dei provvedimenti organizzativi in ordine all'accesso ed alla conoscenza dei dati e dei documenti amministrativi della Regione Toscana di cui alla legge regionale 26/2017 - revoca della delibera di giunta 726/2011
- Provvedimenti organizzativi in ordine all’accesso e alla conoscenza dei dati e dei documenti amministrativi della giunta regionale (allegato A della delibera 1040/2017)
5. Costi
Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo relativo a richieste di accesso civico generalizzato è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto dall'Amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.
Il rilascio di copia di documenti relativo a richieste di accesso documentale è subordinato al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e visura (delibera di giunta regionale 1040/2017 e relativo allegato).
Modalità di pagamento:
- presso Ufficio relazioni con il pubblico della Regione Toscana a Firenze in via di Novoli 26, 50127
- mediante versamento su conto corrente postale 001020546709 intestato a Regione Toscana - Introiti da accesso agli atti amministrativi
- con bollettino postale, oppure
- bonifico bancario su IBAN IT63 O076 0102 8000 0102 0546 709
6. Modalità di trasmissione richieste di accesso documentale e civico generalizzato
La richiesta di accesso, utilizzando preferibilmente gli appositi moduli, può essere inviata tramite una delle seguenti modalità telematiche, previste dal decreto legislativo 82/2005 "Codice dell'amministrazione digitale":
- il sistema web Apaci (Amministrazione pubblica aperta a cittadini e imprese) collegandosi a http://www.regione.toscana.it/apaci e selezionando come amministrazione destinataria "Regione Toscana Giunta"
- invio tramite pec (posta elettronica certificata) all'indirizzo istituzionale di Regione Toscana regionetoscana@postacert.toscana.it.
La richiesta deve arrivare da un indirizzo di posta elettronica certificata
La richiesta può essere anche presentata di persona o tramite posta elettronica normale o per posta ordinaria ad uno dei seguenti uffici:
- Ufficio relazioni con il pubblico (Urp) della Giunta regionale situato a Firenze in via di Novoli 26, 50127 Palazzo A, piano terra - telefono numero verde 800860070, e-mail urp@regione.toscana.it
- agli Uffici regionali competenti alla formazione ed alla tenuta del documento richiesto.
Nel campo "oggetto" della comunicazione deve essere specificato la tipologia di accesso richiesto.
- in caso di invio per posta ordinaria e per e-mail, la richiesta deve essere accompagnata da un documento d'identità del richiedente.