COVID-19, PAN: ulteriore proroga

Tutte le tre tipologie di certificati di abilitazione, acquisto e uso di prodotti fitosanitari, attività di consulente e degli attestati di funzionalità delle macchine irroratrici del PAN in scadenza o in corso di rinnovo nel corso anche del 2021 la validità, “ex lege”, è prorogata di dodici mesi dalla data di scadenza naturale, e comunque fino al novantesimo giorno successivo alla data di cessazione dello stato di emergenza sanitaria.

Il decreto così detto “milleproroghe” ha nuovamente inciso sulla durata dei certificati di abilitazione del PAN e sugli attestati di funzionalità delle macchine irroratrici.

L'articolo 10 "Proroga di termini in materia di agricoltura", comma 6-bis.  del  D.L. 31/12/2020, n. 183 (Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea), come convertito dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, entrato in vigore il 2 marzo 2021, ha apportato modifiche all'articolo 78, comma 4-octies, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, di fatto prevedendo la proroga di 12 mesi per i certificati di abilitazione del PAN e degli attestati di funzionaità delle macchine irroratrici in scadenza nel corso del 2021.

 

Le disposizioni del nuovo comma 4 octies dell'articolo 78 del  D.L. 17/03/2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), riportano:

"4-octies. In relazione alla necessità di garantire l'efficienza e la continuità operativa nell'ambito della filiera agroalimentare, la validità dei certificati di abilitazione rilasciati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, nonché degli attestati di funzionalità delle macchine irroratrici rilasciati ai sensi dell'articolo 12 del medesimo decreto legislativo n. 150 del 2012, in scadenza nel 2020 e nel 2021 o in corso di rinnovo, è prorogata di dodici mesi e comunque almeno fino al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza."

Condividi
Aggiornato al:
09.03.2021
Article ID:
24518785