Il sistema di accoglienza regionale prevede, oltre alle strutture autorizzate, anche le strutture soggette al solo obbligo di comunicazione di avvio di attività (di cui all’art. 22 l.r. 41/2005) e sono richiamate dall’art. 22 e seguenti nel Regolamento 9 gennaio 2018, 2/R. Si tratta di:
a) comunità di tipo familiare, compresi i gruppi appartamento e le aggregazioni di comunità, con funzioni di accoglienza a bassa intensità assistenziale, in cui sono ospitati fino ad un massimo di otto soggetti maggiorenni, per i quali la permanenza nel nucleo familiare sia temporaneamente o permanentemente impossibile o contrastante con il percorso individuale (art. 22 comma 1 lett. a), l.r. 41/2005). Il minore è accolto solo se è presente nel nucleo familiare dell’adulto fragile per cui viene attivato l’intervento (vedi utenti accolti riportati nell’elenco previsto dal Regolamento 9 gennaio 2018, 2/R);
b) qualora il piano sanitario e sociale integrato regionale ne preveda la sperimentazione, le comunità di tipo familiare per le funzioni di assistenza a bassa intensità per soggetti di diverse fasce di età per un numero non superiore a sei soggetti, in possesso dei requisiti indicati nello stesso piano integrato sociale regionale (art. 22 comma 1 lett. b), l.r. 41/2005). Queste tipologie di strutture sono legate alla sperimentazione prevista dal Piano sanitario e sociale integrato regionale, che deve contemplarne anche i requisiti.
- Appartamenti per anziani (fino ad un massimo di 6 posti letto)
- Appartamenti per l’autonomia di adolescenti e giovani (fino ad un massimo di 6 posti letto. Può essere alzata a massimo di 12 posti letto in caso di articolazione in due moduli di massimo 6 posti ciascuno collocati nello stesso plesso ed organizzati con modalità di accesso indipendenti)
- Appartamenti per il Durante e Dopo di noi (fino ad un massimo di 5 posti letto
c) Strutture di accoglienza diurna e notturna (art.22 comma 1 lett. c), l.r. 41/2005), tese a soddisfare bisogni primari di vita delle persone che versano in gravi condizioni di disagio economico, familiare e sociale in stretto collegamento con i servizi territoriali.
I requisiti sono indicati agli art. 23-28 del Regolamento 9 gennaio 2018, 2/R
Invio comunicazione inizio attività
Il legale rappresentante della struttura è tenuto ad effettuare la comunicazione di avvio attività al Comune dove è ubicata la struttura.
La comunicazione deve contenere l’attestazione del possesso dei requisiti previsti e deve essere presentata esclusivamente per via telematica, tramite il portale telematico STAR►►
E' necessario seguire le istruzioni riportate nelle pagine del portale, compilando i dati direttamente sul sistema utilizzando la modulistica messa a disposizione all’interno del sistema stesso.
Modello 4 - Comunicazione di avvio attività (fac-simile) ►►
Comunicazione di variazioni
Il legale rappresentante della struttura deve inoltrare al Comune le comunicazioni che riguardano le seguenti variazioni:
- Variazione del legale rappresentante della struttura
- Variazione natura giuridica
- Variazione denominazione della struttura
- Variazione soggetto gestore
Le comunicazioni devono essere presentate al SUAP del Comune dove è ubicata la struttura tramite il portale telematico STAR►►
E' necessario seguire le istruzioni riportate nelle pagine del portale, compilando i dati direttamente sul sistema utilizzando la modulistica messa a disposizione all’interno del sistema stesso.
Modello 5 - Variazioni (fac-simile) ►►
Comunicazione di cessazione attività
Il legale rappresentante della struttura deve inoltrare al Comune la comunicazione che riguarda la cessazione dell’attività della struttura di accoglienza
La comunicazione deve essere presentata al SUAP del Comune dove è ubicata la struttura tramite il portale telematico STAR►►
E' necessario seguire le istruzioni riportate nelle pagine del portale, compilando i dati direttamente sul sistema utilizzando la modulistica messa a disposizione all’interno del sistema stesso.
Modello 6 - Cessazione (fac-simile) ►►