Cittadinanza italiana

Cittadinanza italiana

La cittadinanza italiana è regolata dalla legge n. 91 del 5 febbraio 1992, che prevede diverse modalità di acquisizione:

  1. Iure sanguinis: La cittadinanza si trasmette per nascita da padre o madre italiani, ovunque essa avvenga, anche per le generazioni successive, a patto che gli ascendenti non abbiano rinunciato alla cittadinanza con le modalità previste dalla circolare del Ministero dell’interno K.28.1 del 1991. La legge include sia i figli nati all'interno che all'esterno del matrimonio, così come i figli adottivi.

  2. Iure soli: La cittadinanza è acquisibile da coloro che nascono in Italia da genitori ignoti o da genitori il cui paese non conferisce loro la cittadinanza. Anche uno straniero nato in Italia può ottenerla dopo tre anni di residenza.

  3. Per matrimonio: È concessa dopo sei mesi di residenza in Italia o tre anni all’estero per chi sposa un cittadino italiano. Le donne che hanno sposato un italiano prima del 27 aprile 1983 l'hanno acquisita automaticamente.

  4. Per naturalizzazione: Si ottiene dopo un periodo di residenza che varia a seconda della situazione:
    - tre anni per chi ha genitori o nonni italiani.
    cinque anni per chi ha prestato servizio per lo Stato.
    quattro anni per i cittadini UE.
    dieci anni per gli altri stranieri.

  5. Per elezione: Riguarda i discendenti di cittadini italiani residenti in territori ceduti ad altri stati in base a trattati internazionali come il Trattato di Saint Germain (1919), il Trattato di Parigi (1947) e il Trattato di Osimo (1975).

Come si perde la cittadinanza.
La cittadinanza italiana può essere persa in diversi modi:

  1. Per rinuncia: Se un cittadino italiano acquista la cittadinanza di un altro Stato, può rinunciare alla cittadinanza italiana (art. 11, 14, 3 c. 4 della legge 91/1992).

  2. Per legge: Secondo la Convenzione di Strasburgo del 1963, chi acquisisce la cittadinanza di alcuni Stati (Austria, Belgio, Danimarca, Lussemburgo, Norvegia, Svezia, e in alcune condizioni Francia e Paesi Bassi) perde automaticamente la cittadinanza italiana. Questo vale anche per i figli minori, se entrambi i genitori rinunciano.

  3. Per sanzione: La cittadinanza può essere revocata se un cittadino non rispetta l’ordine dello Stato italiano di lasciare un impiego pubblico, una carica o il servizio militare presso uno Stato straniero (art. 12 della legge 91/1992).

Eccezioni.
Non hanno perso la cittadinanza italiana i figli di emigrati nati all’estero tra il 27 aprile 1965 e il 17 maggio 1967, che non hanno scelto esplicitamente la cittadinanza italiana durante il periodo di transizione tra il vecchio e il nuovo ordinamento (entro il 17 maggio 1986).

Con l’entrata in vigore della legge n. 91/1992, dal 16 agosto 1992 chi acquisisce un’altra cittadinanza non perde automaticamente quella italiana, a meno che non vi rinunci o la legge del nuovo Stato imponga la perdita della cittadinanza italiana.

Pluricittadinanza.
Una persona può avere più cittadinanze, ad esempio essere sia italiana sia statunitense. La legge italiana prevale se una persona con più cittadinanze si trova sul territorio italiano e possiede anche quella italiana (art. 19 della legge n. 218 del 31 maggio 1995).

In passato, l’Italia non favoriva la doppia cittadinanza, ma norme come quelle per i figli degli emigrati nati tra il 1965 e il 1967 sono state superate dalla nuova legge del 1992.

Riacquisizione della cittadinanza italiana.

  1. In modo automatico: Se la persona che ha perso la cittadinanza risiede in Italia per un anno (art. 13, c. 1 lett. d, legge n. 91/1992) o per due anni dimostrando di aver lasciato impieghi o servizi militari che lo Stato italiano aveva ordinato di abbandonare (art. 13, c. 1 lett. e).

  2. Per dichiarazione: Dopo aver prestato servizio militare o lavorato per lo Stato italiano (art. 13, c. 1 lett. a e b).

  3. Per manifestazione di volontà: Dichiarando di voler riacquisire la cittadinanza e stabilendo la residenza in Italia entro un anno dalla dichiarazione (art. 13, c. 1 lett. c). La dichiarazione può essere presentata in Italia presso il Comune o all’estero presso il Consolato.

  4. Per istanza: Per coloro che sono stati cittadini italiani nei territori ceduti alla Jugoslavia dopo i Trattati di pace del 1947 e di Osimo del 1975, e che non si sono avvalsi della facoltà di trasferirsi nel territorio italiano (art. 17bis e 17ter della legge n. 91/1992).

28.03.25 - Adottato il “pacchetto cittadinanza”. Modifiche alla legge sulla cittadinanza “ius sanguinis” ed ai servizi per gli italiani all’estero.

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