Professioni intellettuali regolamentate

Sono le professioni non organizzate in Ordini e Collegi, disciplinate dalla legge 4/2013. Includono anche numerose professioni dell'area sanitaria senza Ordini o Collegi, ma regolate da specifici decreti ministeriali. Quelle rappresentate nella Commissione regionale dei soggetti professionali, come ricostituita con decreto del presidente della giunta del 20 giugno 2022, sono 5.

Per professione non organizzata in ordini o collegi si intende l'attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'articolo 2229 "Esercizio delle professioni intellettuali" del Codice civile, delle professioni sanitarie e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative. E' questa la definizione di professione intellettuale non organizzata in ordini e collegi che individua la legge 4 del 14 gennaio 2013 "Disposizioni in materia di professioni non organizzate" (in vigore dal 10 febbraio 2013), al comma 2  dell'articolo 1.

Nella Commissione dei soggetti professionali, istituita dalla Regione Toscana ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 73/2008, come ricostituita con decreto del presidente della giunta regionale 106 del 20 giugno 2022, le professioni regolamentate rappresentate sono 5:

 

Associazioni delle professioni regolamentate: principi e codice di condotta

L'articolo 2 della legge 4/2013 stabilisce che coloro che esercitano le professioni non orgnaizzate in collegi o ordini, "possono costituire associazioni a carattere professionale di natura privatistica, fondate su base volontaria, senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva, con il fine di valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche, agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza".

Gli statuti delle associazioni e le clausole associative garantiscono, a norma dell'articolo 2:

  • la trasparenza delle attività e degli assetti associativi
  • la dialettica democratica tra gli associati
  • l'osservanza dei principi deontologici
  • una struttura organizzativa e tecnico-scientifica adeguata all'effettivo raggiungimento delle finalità dell'associazione.

Le associazioni adottano un Codice di condotta ai sensi dell'articolo 27-bis "Codici di condotta" del Codice del consumo (decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206), vigilano sulla condotta professionale degli associati e stabiliscono le sanzioni disciplinari da irrogare agli associati per le violazioni al codice di condotta.
 

Attività delle associazioni delle professioni regolamentate

Le associazioni professionali promuovono

  • la formazione permanente dei propri iscritti, anche attraverso specifiche iniziative
     
  • forme di garanzia a tutela dell'utente, tra cui l'attivazione di uno sportello di riferimento per il cittadino consumatore, presso il quale i committenti delle prestazioni professionali possano rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti, ai sensi dell'art. 27-ter del codice del consumo, nonchè ottenere informazioni relative all'attività professionale in generale e agli standard qualitativi da esse richiesti agli iscritti.

Le professioni regolamentate rappresentate nella Commissione regionale dei soggetti professionali, come ricostituita con decreto del presidente della giunta del 20 giugno 2022, sono 5

Elenco delle associazioni professionali

Sul sito web del Ministero dello sviluppo economico (Mise) è pubblicato, come prevede la normativa, un "Elenco delle associazioni professionali" che dichiarano di possedere le caratteristiche previste dall'articolo 2 "Associazioni professionali",  dall'articolo 4 "Pubblicità delle associazioni professionali", dall'articolo 5.

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Aggiornato al:
29.09.2022
Article ID:
14226954