Per favorire il confronto tra l'ente Regione Toscana e il mondo delle professioni, la Regione ha istituito, presso la Giunta regionale, la Commissione regionale dei soggetti professionali, quale organo di consultazione della Giunta regionale e del Consiglio regionale - ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale n. 73/2008 "Norme in materia di sostegno alla innovazione delle attività professionali intellettuali" - che formula proposte ed esprime pareri nelle materie di interesse delle professioni, con particolare riguardo a:
a) atti di programmazione e alle proposte di leggi e regolamenti regionali connessi alle attività professionali;
b) semplificazione delle procedure amministrative che coinvolgono i professionisti e gli utenti dei servizi professionali, nel rispetto della legge regionale n. 9/2008 "Norme in materia di tutela e difesa dei consumatori e degli utenti";
c) processi di innovazione delle attività professionali.
La Commissione è in carica per tutta la durata della legislatura regionale e si è dotata di un Regolamento interno (file .pdf), approvato dai propri membri.
I membri della Commissione regionale dei soggetti professionali
La Commissione è presieduta dal presidente della Giunta regionale o dall'assessore regionale competente in materia. In caso di assenza o impedimento del presidente della Giunta regionale e dell'assessore competente in materia, la Commissione è presieduta da uno dei vicepresidenti di cui all'articolo 4, comma 5 della legge regionale 73/2008 e successive modifiche, a rotazione.
Compongono la Commissione regionale:
- un rappresentante per ogni associazione, fondazione o altra istituzione di carattere privato riconosciuta e rappresentativa, a livello regionale, di una professione ordinistica, fino a un massimo di ventisei componenti;
- un rappresentante per ogni associazione, fondazione o altra istituzione di carattere privato riconosciuta e rappresentativa, a livello regionale, di una professione regolamentata, fino a un massimo di ventisei componenti;
- tre rappresentanti sindacali datoriali per le professioni
Nota: Possono fare richiesta di diventare membri della Commissione, attraverso un loro rappresentante, tutte le associazioni, fondazioni o altre istituzioni di carattere privato riconosciute a livello regionale o nazionale purché abbiano articolazioni territoriali in Toscana (art. 5 e art. 3 comma 8 della legge regionale 73/2008)
Il dirigente della competente struttura della Regione Toscana, entro 60 giorni dall'insediamento della Giunta regionale, adotta l'avviso per l'individuazione dei componenti della Commissione.
Atti regionali relativi alla Commissione regionale
Composizione della Commissione:
Delibera di giunta regionale n. 94 del 9/2/2015 che formalizza l'ingresso dei due vicepresidenti della Commissione regionale dei soggetti professionali nel tavolo di concertazione generale.
- Decreto del presidente della Giunta regionale (Dpgr) n. 11 del 24 gennaio 2014: Commissione regionale soggetti professionali. Rinnovo
- Dpgr n. 15 del 31 gennaio 2014: "Commissione regionale Soggetti Professionali. Rinnovo". Rettifica errore materiale
- Dpgr n. 60 del 23 aprile 2014 Commissione regionale dei soggetti professionali. Integrazione
- Dpgr n. 99 del 20 giugno 2014. Commissione regionale Soggetti Professionali. Integrazione.