Richiedere un nullaosta per le importazioni di vegetali

Quando si deve richiedere un nulla osta per l'importazione di vegetali:

E’ necessario richiedere il rilascio del documento sanitario comune di entrata (DSCE-PP) comunemente detto “nulla-osta fitosanitario” quando si importano da Paesi terzi vegetali (piante, sementi, frutti, ortaggi, fiori e fronde recise, etc.), prodotti vegetali (legname) e altri oggetti (macchine agricole e forestali usate) inclusi negli allegati XI parte A e B del Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 o nelle specifiche normative relative alle misure di emergenza.

Per paesi terzi si intendono i paesi che non fanno parte della UE più i territori di Ceuta e Melilla, Guadalupa, Guyana francese, Martinica,Riunione, Saint Barthélemy, Saint Martin e isole Canarie (vedi art. 1 par. 3 Reg. UE 2016/2031)

Le spedizioni sopra dette devono essere accompagnate da un certificato fitosanitario valido emesso dal paese esportatore ed il loro arrivo deve essere segnalato attraverso la piattaforma “Traces” al Servizio fitosanitario responsabile del primo posto di di controllo frontaliero in Unione Europea “BCP” (Board Control Point). In Toscana abbiamo due BCP, uno presso il porto di Livorno ed uno presso l'aeroporto di Pisa.

Fanno eccezione i vegetali (escluse le piante) trasportati nei bagagli personali dei viaggiatori e piccole partite di merci spedite a persone fisiche, non destinate all’immissione in commercio, questi debbono comunque essere accompagnate da passaporto dei vegetali, ma non debbono essere inserite su traces (Reg. UE 2019/2122).

Tutti i vegetali, i prodotti vegetali e gli altri oggetti elencati nell’allegato XI parte A sopra indicato, sono sempre soggetti ai controlli fitosanitari, mentre quelli elencati nell’allegato B sono soggetti a controllo solo in percentuale; per tanto, sarà il Servizio Fitosanitario competente ad indicare di volta in volta se è necessario o meno ispezionare il carico e corrispondere i diritti fitosanitari.

Si precisa che sono soggette a quanto indicato anche le spedizioni postali.

Chi può richiedere un nulla osta per l'importazione di vegetali:

Coloro che sono iscritti al Registro ufficiale degli operatori professionali (RUOP) come importatori, ai sensi dell’articolo 65 comma a del, Regolamento(UE) 2016/2031 o i loro rappresentanti in dogana.

In caso di soggetti privati che importano occasionalmente vegetali per uso proprio (non professionale), l’iscrizione al RUOP non è necessaria, mentre sono comunque necessari tutti gli altri adempimenti.

Chi è esonerato dalla richiesta di un nulla osta per l'importazione di vegetali:

Esistono alcune merci esonerate dai controlli fitosanitari, (art.48 Reg.UE 2917/625), ma poiché la normativa fitosanitaria è soggetta a continui aggiornamenti, si consiglia di chiedere sempre un parere alle autorità competenti.

In generale per introdurre in Unione Europea vegetali e prodotti vegetali, è sempre necessaria la certificazione fitosanitaria del paese esportatore, siano essi contenuti in pacchi postali, container, camion o bagagli dei passeggeri. Vai alla campagna Don't risk it >>

Casi particolari: Importare per scopi scientifici educativi e prove ufficiali

L’importazione di organismi nocivi e/o vegetali, prodotti vegetali ed altre merci di vietata importazione nella UE, per prove ufficiali, scopi scientifici o educativi ha una propria disciplina, per la quale si rimanda alla pagina specifica del nostro sito >>

Come fare la richiesta:

chi intende effettuare una richiesta finalizzata al rilascio del nulla osta all'importazione deve registrarsi sul sito ECAS della Commissione Europea ed utilizzare la specifica procedura TRACES-NT mediante la quale, dopo gli eventuali controlli da parte della sede SFR di competenza, verrà rilasciato telematicamente il documento sanitario di entrata – DSCE più noto come “nulla osta fitosanitario”.

Si ricorda che è assolutamente necessario che alla richiesta siano allegati: il Certificato fitosanitario originale, (oppure limitatamente ai paesi autorizzati dall’Unione Europea che il Certificato Fitosanitario Elettronico, sia caricato e collegato alla richiesta sulla piattaforma TRACES.), la polizza di carico, la fattura ed ogni eventuale altro documento che il SFR riterrà utile a capire entità, natura e situazione fitosanitaria della merce.

Il SFR resta comunque a disposizione per fornire informazioni dettagliate circa la documentazione necessaria a corredo della richiesta e le modalità di rilascio del nulla osta all'importazione.

I tempi necessari:

Gli agenti doganali dovranno inoltrare la richiesta il giorno lavorativo antecedente allo sbarco della merce; tuttavia la tempistica del rilascio del nulla osta è vincolata ai tempi necessari per lo svolgimento dei controlli previsti dal Capo II (Controlli ufficiali) del Regolamento (UE)2017/625 e di eventuali analisi che si rendano necessarie.

Quanto costa e come pagare i diritti fitosanitari

Le spese per le verifiche documentali, identitarie e fitosanitarie effettuate ai posti di controllo frontalieri sono a carico degli importatori o dei loro agenti doganali e devono essere corrisposte prima dell’espletamento dei controlli.

Per ogni dettaglio sulla modalità di calcolo e di pagamento si rimanda alla specifica pagina del nostro sito Pagare i diritti fitosanitari >>

Normativa di riferimento >>
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072
Regolamento(UE) 2016/2031
Regolamento (UE) 2017/625
Regolamento delegato (UE) 2019/2122

Per ulteriori informazioni

invia una e-mail a: fitosanitario-porto-li@regione.toscana.it
 

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Aggiornato al:
26.11.2021
Article ID:
23862879