Richiedere i certificati di esportazione, riesportazione e pre-esportazione di vegetali

I certificati di esportazione, riesportazione e pre-esportazione sono documenti che attestano la conformità alle norme fitosanitarie di: piante, prodotti vegetali o altri oggetti al fine di consentirne lo spostamento dall’Unione Europea, verso paesi extra UE o di fornire informazioni tra i paesi membri. Questi certificati sono rilasciati dal Servizio fitosanitario Regionale (SFR) su richiesta dell’operatore professionale ed attestano la conformità a determinati requisiti fitosanitari.

Quando si deve richiedere un certificato di esportazione

Se si vuole esportare verso un paese extra UE piante, prodotti vegetali ed altri oggetti che sono stati coltivati, prodotti e/o lavorati in Italia e, la normativa del paese extra UE di destinazione prevede per questo tipo di merce il “certificato fitosanitario”. Il certificato fitosanitario accompagna la merce e vale 14 giorni calcolati dalla data del rilascio del certificato, rispetto alla data di emissione del modello di esportazione (EX-1) da parte della dogana di uscita.

Per vegetali o prodotti vegetali che hanno subito una trasformazione profonda e/o complessa, il certificato può essere rilasciato attraverso una modalità di controllo semplificata, che di conseguenza implica, il versamento di minori diritti fitosanitari. Rientrano in questa categoria: olio di oliva o di semi, caffè e tè in tutte le loro forme commerciali, prodotti alimentari trasformati, spezie, tabacco essiccato e lavorato, manufatti in legno trattati con calore o in pasta di legno, manufatti in legno pressato o tamburato, prodotti di legno a marchio ISPM 15, vegetali stabilizzati, castagne cotte. Per  vegetali o prodotti vegetali non ricompresi nella lista chiedere informazioni alla locale sede del Servizio Fitosanitario (pubblicazione 4 marzo 2022).

Quando si deve richiedere un certificato di riesportazione di vegetali

Se si vuole esportare verso un paese extra UE piante, prodotti vegetali ed altri oggetti che sono stati importati prima in Unione europea da un altro paese extra UE , e la normativa del paese extra UE di nuova destinazione prevede per questo tipo di merce il “certificato fitosanitario”. Si precisa che il rilascio di un certificato di riesportazione è possibile solo in presenza del certificato fitosanitario del paese di origine della merce o di una sua copia certificata. Il certificato fitosanitario accompagna la merce e vale 14 giorni calcolati dalla data del rilascio del certificato, rispetto alla data di emissione del modello di esportazione (EX-1) da parte della dogana di uscita.

Quando si deve richiedere un certificato di pre-esportazione di vegetali

Questo documento serve allo scambio di informazioni tra paesi membri della UE. Viene rilasciato dal paese in cui le piante i prodotti vegetali ed altri oggetti sono stati: coltivati, prodotti, immagazzinati o trasformati, per attestare al paese della UE di destinazione che possiedono uno o più requisti utili ad inquadrarne lo stato fitosanitario. Il certificato di pre-esportazione accompagna i vegetali durante lo spostamento nel territorio dell'unione.

Chi può richiedere un certificato di esportazione, riesportazione e pre-esportazione di vegetali

Tutti gli operatori professionali iscritti al Registro Ufficiale degli Operatori Professionali (RUOP). L’iscrizione al RUOP può essere richiesta contestualmente al Servizio fitosanitario regionale, la prima volta che si richiede un certificato fitosanitario; compilando e sottoscrivendo il modulo “Richiesta certificato fitosanitario” riportato sotto nella sezione “Come fare la richiesta”.

Quando non si deve richiedere un certificato di esportazione/riesportazione

Se per quella tipologia di prodotto la normativa del paese extra UE non prevede il certificato fitosanitario di esportazione/riesportazione . Le informazioni in merito alla normativa fitosanitaria del paese extra-UE di destinazione, se non già in possesso dal Servizio Fitosanitario Regionale, dovranno essere reperite a cura dell’operatore professionale

Come fare la richiesta:

La richiesta deve essere fatta inviando all'ufficio del Servizio fitosanitario regionale competente per territorio  l'apposito modulo.

Scarica il modulo:

  • Modello di richiesta certificato fitosanitario per esportazione e riesportazione  di piante prodotti vegetali  o altri oggetti (file .pdf) - (versione editabile .odt)

  • Modello di richiesta certificato di pre-esportazione di piante prodotti vegetali o altri oggetti (file .pdf) - (file editabile .doc)


I tempi necessari:

I certificati, salvo complicazioni, sono rilasciati entro 2 giorni lavorativi successivi alla richiesta

Quanto costa e come pagare i diritti fitosanitari

Per ogni dettaglio sulla modalità di calcolo e di pagamento si rimanda alla specifica pagina del nostro sito Pagare i diritti fitosanitari >>


► Attenzione

Richiesta certificato fitosanitario "prima volta" o Paesi Terzi "commercialmente non noti".

La prima volta che si richiede un certificato fitosanitario o si effettua una spedizione verso un Paese Terzo, è importante contattare l'ufficio del SFR competente per email o telefono con congruo anticipo sull'eventuale necessità del rilascio del certificato fitosanitario.

In queste situazioni il SFR deve verificare una serie di elementi fra cui la necessità del certificato fitosanitario, la possibilità di rilasciare il certificato fitosanitario per quella determinata merce, le dichiarazioni supplementari necessarie, la richiesta da parte del Paese Terzo di particolari ispezioni/analisi che possono implicare tempi tecnici non indifferenti.

Si ricorda che nel caso in cui la normativa fitosanitaria del paese di destino della merce, non sia già in possesso del SFR, l’esportatore dovrà presentare al SFR competente per il rilascio del certificato, dei riferimenti edi estratti della normativa del paese importatore e/o di permessi di importazione (import permit).

Vedi la normativa:

Normativa di riferimento >>

Per dubbi e/o informazioni in merito al Reg. 2016/2031 inviare una email al seguente indirizzo: reg2031_RUOP@regione.toscana.it

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Aggiornato al:
08.01.2024
Article ID:
23862965