Guida alla tassa automobilistica

  • Tariffario regionale della tassa automobilistica
  • Convenzione per l'attività di assistenza in materia di tassa auto

Pagine correlate:
Vai alla pagina Contenzioso tributario
Vai alla pagina Errori nei pagamenti e situazioni particolari (ravvedimento operoso, pagamento tardivo, ecc)

Per la modulistica vai alla pagina Modulistica tributi

Chi deve pagare la tassa automobilistica

Sono tenuti a pagare la tassa automobilistica i residenti nella Regione Toscana che risultano proprietari di veicoli, nell'ultimo giorno utile per il pagamento della tassa stessa. Nel caso in cui un autoveicolo venga venduto nel periodo compreso fra la data di scadenza della tassa automobilistica ed il termine ultimo per il rinnovo di pagamento, obbligato al versamento della tassa è l'acquirente. Se alla data della compravendita il bollo non risulta ancora scaduto, l'acquirente deve semplicemente collegarsi alla scadenza del precedente pagamento della tassa. Nel caso di acquisto del veicolo presso un rivenditore, che abbia attivato il regime di interruzione dell'obbligo di pagamento, valgono le stesse regole stabilite per i veicoli di nuova immatricolazione.

Veicoli con diritto a riduzioni

1) È prevista la riduzione a 1/4 del tributo dovuto per autovetture ed autoveicoli ad uso promiscuo omologati per la circolazione esclusivamente mediante l'alimentazione del motore con GPL o metano conformi alle direttive 91/441 ovvero 91/542 CEE e autovetture e autoveicoli ad uso promiscuo azionati con motore elettrico per periodi successivi al quinquennio di esenzione previsto dal DPR 39/53.

2) Altre riduzioni, come da tabella.

Come e dove si paga

La tassa automobilistica regionale, a partire dal 28 febbraio 2021, ai sensi dell’art. 65 comma 2 del decreto legislativo 217/2017, "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, concernente modifiche ed integrazioni al Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" come modificato dal decreto legge 76 del 16 luglio 2020, può essere versata tramite:

- la piattaforma regionale dei pagamenti IRIS

- i Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti al circuito PAGOPA, e le reti ad essi aderenti (es. Delegazioni ACI, Tabaccherie, Studi di consulenza, Uffici Postali, etc).

Si precisa che:
    • gli eventuali costi di transazione sono stabiliti dal gestore del circuito;
    • non potranno essere accettati i pagamenti effettuati presso il canale postale con bollettino diverso dal modello “Bollettino Postale PA”.

Veicoli nuovi: primo pagamento

Il primo bollo deve essere pagato entro il mese di immatricolazione.
Quando l'immatricolazione avviene negli ultimi 10 giorni del mese, si può effettuare il pagamento entro l'ultimo giorno del mese successivo. Nel caso in cui l'ultimo giorno del mese sia un sabato o un festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno feriale successivo.
La scadenza del primo bollo varia in base ai seguenti elementi: data immatricolazione, tipo di veicolo, portata e potenza.

Vai al servizio di Attivazione avviso digitale di scadenza del bollo auto.

Veicoli usati: primo pagamento

Per le auto usate, acquistate in regime di esenzione da un rivenditore autorizzato, valgono le stesse regole dei veicoli di nuova immatricolazione, qualora alla data dell'acquisto non ci sia un bollo in corso di validità .
Esempio: autoveicolo con bollo con scadenza dicembre 2019, veicolo consegnato al rivenditore autorizzato a febbraio 2020. In questo caso è tenuto al pagamento il vecchio proprietario.
Oppure: autoveicolo con bollo in scadenza ad aprile 2019, veicolo consegnato al rivenditore autorizzato a marzo 2019. In questo caso chi acquista il veicolo dopo la scadenza del bollo segue le regole del primo pagamento per i veicoli nuovi.

Tassa per i ciclomotori

I possessori di ciclomotori e di scooters (veicoli fino a 50 c.c. di cilindrata) versano una tassa di circolazione d'importo pari a 23,12 euro per anno solare. Il pagamento deve essere effettuato entro il 31 gennaio
La tassa può essere versata in qualsiasi momento dell'anno senza l'applicazione di sanzioni purché il versamento venga effettuato prima della messa in circolazione. Qualora, infatti, il mezzo non venga utilizzato, nessuna tassa è dovuta.  La vigente normativa nulla dispone, invece, riguardo a ciclomotori costruiti da più di trenta anni per i quali, pertanto, continua ad applicarsi la tariffa ordinaria pari a 23,12 euro.
Le infrazioni di pagamento sono verificate dagli organi di polizia. In questo caso la mancata esibizione del versamento effettuato comporta l'irrogazione della sanzione.

Tassa per i quadricicli

L'art. 18 c. 2 della L. 289 del 27/12/2002 (Finanziaria 2003) ha stabilito che, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, a decorrere dal primo  gennaio 2003, per i veicoli a motore a quattro ruote, di cui all'articolo 1, comma 4, lettera a), del Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione 5 aprile 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 1994, l'importo della tassa automobilistica è pari a euro 57,75.
La vigente normativa nulla dispone, invece, riguardo a quadricicli leggeri costruiti da più di trenta anni per i quali, pertanto, continua ad applicarsi la tariffa ordinaria pari a euro 57,75.


Reiscrizione al P.R.A. dei veicoli radiati

Autorizzazione al pagamento forfettario delle ultime tre annualità di tasse automobilistiche.

L'articolo 18 comma 1 della L.289/2002 stabilisce la necessità, al fine della reiscrizione al Pubblico
Registro Automobilistico di un autoveicolo o di un motoveicolo radiato d'ufficio, del pagamento della tassa automobilistica relativa al triennio precedente all'anno nel quale essa viene richiesta, maggiorata del 50%.

E' facoltà dell'Ente impositore concedere, al soggetto interessato che ne faccia richiesta,  l'autorizzazione al pagamento, sempre comunque con maggiorazione del 50%, della tassa forfettaria (di possesso o di circolazione, in base alla vigente normativa, a seconda della data di  costruzione del veicolo). A tal fine è necessario scaricare dalla modulistica il modello R e compilarlo in ogni sua parte corredandolo degli allegati in esso richiesti ed inviandolo agli uffici regionali (mail tasseauto@regione.toscana.it - PEC regionetoscana@postacert.toscana.it)

N.B.: la reiscrizione senza reimmatricolazione di un veicolo al Pubblico Registro Automobilistico presuppone il possesso da parte del soggetto interessato dei documenti e delle targhe originali in quanto il veicolo, una volta reiscritto, circolerà con le suddette targhe. Qualora l'interessato si trovi in una diversa situazione è invece necessaria la reimmatricolazione del mezzo da effettuarsi presso il competente ufficio provinciale del Dipartimento Trasporti Terrestri (ex Motorizzazione Civile).

Targhe prova

Le targhe di prova pagano una tassa di possesso fissa per anno solare. La tassa va pagata entro il 31 gennaio di ogni anno. Le targhe destinate a non essere adoperate debbono essere restituite all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione non oltre il 31 dicembre dell'anno già coperto da pagamento. In caso contrario scatta l'obbligo di rinnovo.
 

TARGHE PROVA 12 MESI
Autoveicoli 239,11
Ciclomotori 23,12
Motoveicoli 35,87

 

Perdita di possesso del veicolo per furto, demolizione o esportazione all'estero

L'intestatario del veicolo non è tenuto al pagamento della tassa automobilistica regionale nelle seguenti ipotesi:

  1. perdita di possesso del veicolo per furto regolarmente denunciato;
  2. demolizione del veicolo certificata ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
  3. cessazione dalla circolazione del veicolo per esportazione all’estero, purché la relativa formalità sia oggetto di regolare registrazione presso il PRA, anche per il tramite delle competenti autorità italiane aventi sede nello stato in cui il veicolo viene definitivamente esportato.

Gli effetti di quanto sopra decorrono dalla periodicità tributaria in essere al momento dell’evento, a condizione che l’evento medesimo sia avvenuto entro il termine ordinario per il pagamento del tributo.

Nelle suddette ipotesi, limitatamente ai punti 1 e 2, qualora l'evento medesimo sia avvenuto entro il termine ordinario per il pagamento del tributo, è ammesso il rimborso della tassa automobilistica versata.

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Aggiornato al:
12.02.2024
Article ID:
67566