Bollo auto, errori nei pagamenti e situazioni particolari

Ravvedimento operoso, pagamenti insufficienti, pagamenti omessi o tardivi, quando e come chiedere il rimborso, come sanare errori formali, smarrimento della ricevuta di pagamento, e tutti gli altri casi da risolvere.

Ravvedimento operoso: Il contribuente può beneficiare della riduzione della sanzione (fissa del 30%) nel caso in cui proceda al pagamento spontaneo, anche se tardivo >>> segue

Pagamenti insufficienti: i versamenti che per errore di calcolo sono effettuati per un importo insufficiente, restano completamente validi per la parte versata e non è necessario >>> segue

Pagamenti omessi o tardivi:  in caso di omissione di versamento o di versamento oltre la scadenza, l'amministrazione provvederà al recupero coattivo del tributo evaso, a meno che  >>> segue

Come sanare errori formali: i versamenti effettuati con uno o più errori formali, come nel caso di errore nell'indicazione della targa, della scadenza, o della Regione beneficiaria, restano validi e non occorre >>> segue

Smarrimento della ricevuta di pagamento: a decorrere dal 1/01/98 non è più obbligatoria l'esposizione della ricevuta di pagamento della tassa. I proprietari dei veicoli e dei motoveicoli non dovranno  >>> segue

Rottamazione veicolo: il tributo non è dovuto quando ricorrono entrambe queste condizioni: a)  la demolizione sia avvenuta entro il termine utile per il pagamento di ciascun periodo tributario; b) sia stata presentata domanda di  >>> segue

Furto:  l'intestatario del veicolo che perde il possesso dello stesso per furto regolarmente denunciato non è tenuto al pagamento della tassa automobilistica qualora ricorrano entrambe condizioni, previste dall'art. 3 della L.R. 19 dicembre 2003, n. 58 >>> segue

Esportazione all'estero: l'intestatario del veicolo non è tenuto al pagamento della tassa automobilistica regionale nel caso di cessazione dalla circolazione del veicolo stesso per esportazione all'estero entro >>> segue

Perdita di possesso e annullamento degli arretrati, versamenti non dovuti: in base alla Circolare n° 122/E del 1998, ai fini dell'esonero dall'obbligo di pagamento delle tasse automobilistiche, la cessazione dei diritti  >>> segue

Ravvedimento operoso

Questo strumento è previsto dall'articolo 13 del decreto legislativo 472/1997 "Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662", e articolo 10 della legge regionale 31/2005. "Norme generali in materia di tributi regionali".

Il contribuente può beneficiare della riduzione della sanzione (fissa del 30%) nel caso in cui proceda al pagamento spontaneo, anche se tardivo, prima che sia iniziata l'attività di accertamento della violazione, secondo la normativa che disciplina il ravvedimento operoso.
Nel caso in cui non sia iniziata alcuna attività di accertamento dell'amministrazione e sia decorso il termine previsto dalla norma per ottemperare all'obbligo di pagamento, il contribuente può di sua iniziativa, regolarizzare la sua posizione pagando contestualmente:

  • il tributo dovuto
  • la sanzione ridotta, ipotesi previste:
  • entro i primi 14 giorni, dal 1° al 14° giorno compreso, la sanzione ridotta ammonta allo 0,1% della tassa per ogni giorno di ritardo (esempio: con 8 giorni di ritardo rispetto alla scadenza, la percentuale della sanzione sarà del 0,8% della tassa)
  • dal 15° al 30° giorno compreso, la sanzione ridotta ammonta al 1,5% della tassa
  • dal 31° al 90° giorno compreso, la sanzione ridotta ammonta al 1,67% della tassa
  • dal 91° giorno e fino all'anno, la sanzione ridotta ammonta al 3,75% della tassa
  • dal 366° al 730° giorno, la sanzione ridotta ammonta al 4,29% della tassa
  • dal 731°  giorno e fino alla notifica formale del contenzioso, la sanzione ridotta ammonta al 5% della tassa
  • gli interessi moratori calcolati al tasso legale, il tasso degli interessi legali è del 2,5%, con decorrenza dal primo gennaio 2024, per Decreto del Ministero Economia e Finanza del 29 novembre 2023 "Determinazione del saggio degli interessi legali." (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale Serie Generale n.288 del 11-12-2023)


Nota bene: a chiarimento di quanto sopra specificato il ravvedimento operoso si perfeziona soltanto nel caso in cui sussistono tutte le condizioni qui richiamate:

- non sia iniziata alcuna attività di accertamento della pubblica amministrazione (P.A.)
- il contribuente di sua spontanea volontà provveda a pagare
- al momento del pagamento versi contestualmente la tassa, la sanzione ridotta sopra indicata e gli interessi moratori al tasso legale per i giorni di ritardo dalla scadenza.

Non sono invece sanzionabili gli errori formali non incidenti sulla determinazione o sul pagamento della tassa che non pregiudichino il regolare svolgimento dell'attività di controllo ovvero, se l'autore provveda alla loro regolarizzazione presso l'ufficio regionale competente ai fini del compimento dei controlli.
 

Pagamenti insufficienti

I versamenti che per errore di calcolo sono effettuati per un importo insufficiente, restano completamente validi per la parte versata e non è necessario effettuare un nuovo versamento dell'intero "bollo", bensì è sufficiente effettuare un versamento integrativo con i normali moduli di conto corrente postale per tasse automobilistiche, indicando in modo chiaro la targa del veicolo, il periodo a cui si riferisce l'importo aggiuntivo e l'indicazione che trattasi di "versamento integrativo".
 

Pagamenti omessi o tardivi

In caso di omissione di versamento o di versamento oltre la scadenza, l'amministrazione provvederà al recupero coattivo del tributo evaso, a meno che il contribuente (entro un anno dalla scadenza del tributo) effettui il cosiddetto "ravvedimento operoso". La sanzione applicata, in caso di mancato o tardivo pagamento, è pari al 30% del tributo più gli interessi moratori, per ogni semestre compiuto, nella misura del 2,5% fino al 30/06/2003, nella misura del 1,375% dal 01/07/2003 al 31/12/2009, e nella misura dell'1% dal 01/01/2010.
 

Come sanare errori formali

Errore targa, errore scadenza, errore Regione beneficiaria
I versamenti effettuati con uno o più errori formali (errore di targa, errore di scadenza, errore della Regione beneficiaria) restano completamente validi, e non occorre provvedere ad un nuovo versamento, bensì è necessario compilare:
- modello A: nel caso in cui sulla ricevuta di versamento sia stata indicata una scadenza diversa dalla scadenza naturale attribuita al veicolo.
- modello C: nel caso in cui sulla ricevuta di versamento sia stata indicata una targa diversa da quella per cui si intendeva effettuare il pagamento.
- modello D: nel caso in cui sulla ricevuta sia stata indicata una Regione beneficiaria diversa da quella in cui il proprietario del veicolo ha la residenza, unicamente per pagamenti effettuati fino al 31 dicembre 2018.

Il modulo dovrà essere trasmesso avvalendosi di una tra le seguenti modalità:

•invio per PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata regionale: regionetoscana@postacert.toscana.it
•invio per mail all’indirizzo: tasseauto@regione.toscana.it
•invio per posta raccomandata: Regione Toscana, Settore Politiche Fiscali e Riscossione, Via di Novoli 26 – 50127Firenze.

La documentazione da allegare è la seguente:
– fotocopia della carta di circolazione
– originale e fotocopia della ricevuta del versamento della tassa automobilistica
– fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente

 

Smarrimento della ricevuta di pagamento

A decorrere dal 1/01/98 non è più obbligatoria l'esposizione della ricevuta di pagamento della tassa. I proprietari dei veicoli e dei motoveicoli non dovranno chiedere la copia del versamento in caso di smarrimento della ricevuta, in quanto l'accertamento del corretto assolvimento tributario è effettuato d'ufficio da parte dell'Amministrazione Regionale. Qualora, comunque, il contribuente avesse la necessità di giustificare l'avvenuto pagamento, può inviare una mail all’indirizzo tasseauto@regione.toscana.it, per richiedere la documentazione attestante il versamento.

Trattandosi di tassa di circolazione non è possibile rilasciare copia del versamento dei pagamenti effettuati per i ciclomotori.

Rottamazione del veicolo

Il tributo non è dovuto qualora la demolizione sia avvenuta entro il termine utile per il pagamento di ciascun periodo tributario. Nel caso in cui il veicolo venga rottamato entro l'ultimo giorno di scadenza del bollo, il rinnovo del pagamento non è dovuto.
Esempio: bollo con scadenza aprile 2019; rottamazione avvenuta entro il 31/05/2019: il pagamento non è dovuto per il periodo "maggio 2019 - aprile 2020".
Esempio: bollo con scadenza dicembre 2019; rottamazione avvenuta il 05/02/2020: il pagamento è dovuto anche per il periodo "gennaio 2020- dicembre 2020".

 

Furto

L'intestatario del veicolo che perde il possesso dello stesso per furto regolarmente denunciato non è tenuto al pagamento della tassa automobilistica nel caso in cui il furto sia avvenuto entro il termine utile per il pagamento di ciascun periodo tributario.

Esportazione all'estero

L'intestatario del veicolo non è tenuto al pagamento della tassa automobilistica regionale nel caso di cessazione dalla circolazione del veicolo stesso per esportazione all'estero entro il termine ordinario per il pagamento del tributo, purché la relativa formalità sia oggetto di regolare registrazione presso il PRA, anche per il tramite delle competenti autorità italiane aventi sede nello Stato in cui il veicolo viene definitivamente esportato (Legge Regionale 35/2012, sezione V, art.32).
Esempio: bollo con scadenza a dicembre 2019, esportato in gennaio 2020, il pagamento non è dovuto; se l'esportazione avviene nel mese di febbraio, il bollo è dovuto per tutto l'anno 2020.

Perdita di possesso e annullamento degli arretrati, versamenti non dovuti

In base alla Circolare n° 122/E del 1998 del Ministero delle Finanze ai fini dell'esonero dall'obbligo di pagamento delle tasse automobilistiche, la cessazione dei diritti, del possesso e della disponibilità inerente a veicoli iscritti al PRA e a veicoli e autoscafi iscritti nei rispettivi registri di immatricolazione, deve necessariamente essere attestata da "idonea documentazione". Si sottolinea che fa fede la data risultante dalla documentazione sopracitata, anziché la data di annotazione al PRA. E' comunque necessario l'obbligo di annotazione al PRA. La suddetta circolare elenca una serie di documenti considerati idonei a tal fine.
In tutti i casi in cui è dimostrata l'assenza di titolarità del bene e del conseguente obbligo fiscale, gli uffici procedono all'annullamento delle procedure di riscossione coattiva delle tasse, soprattasse e accessori.

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Aggiornato al:
15.01.2024
Article ID:
67575