Mangimi

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I mangimi non devono rappresentare un pericolo per la salute dell'uomo o degli animali e per l'ambiente. È questa la finalità perseguita dalla legislazione nazionale ed europea nel suo complesso che prevede: 

  • norme sulla circolazione e l'uso di materie prime per mangimi
  • requisiti d'igiene alimentare
  • norme sulle sostanze indesiderabili negli alimenti per animali
  • disposizioni sugli alimenti e i mangimi geneticamente modificati
  • condizioni d'impiego degli additivi destinati all'alimentazione animale

Il controllo su tutta la filiera si realizza con il Piano nazionale Alimentazione Animale -  PNAA - che ha la finalità di contribuire, attraverso la vigilanza e il controllo sui mangimi, ad assicurare la salubrità dei prodotti di origine animale destinati al consumo umano.
Il Ministero della Salute predispone il PNAA in accordo a quanto già stabilito dal Regolamento (CE) n. 178/2002 e dal Regolamento (CE) n. 882/2004, un sistema ufficiale di controllo dei mangimi lungo l'intera filiera alimentare.

Il piano è strutturato in due sezioni:
1) Parte generale
finalità, obiettivi, competenze, programmazione dell'attività, normativa di riferimento

2) Parte tecnico-applicativa
8 capitoli relativi ai piani di controllo specifici da effettuare sui mangimi:

Capitolo 1: Piano di controllo ufficiale ai fini della profilassi della BSE
Capitolo 2: Piano di controllo ufficiale dei principi farmacologicamente  attivi e degli additivi
Capitolo 3: Piano di controllo ufficiale della presenza di Diossine - PCB Diossina-Simili - PCB non Diossina-Simili
Capitolo 4: Piano di controllo ufficiale della presenza di Micotossine
Capitolo 5: Piano di controllo ufficiale della presenza di Contaminanti Inorganici e Composti Azotati, Composti Organoclorurati, e Radionuclidi
Capitolo 6: Piano di controllo ufficiale della contaminazione microbica da Salmonella spp.
Capitolo 7: Piano di controllo ufficiale sulla presenza di organismi geneticamente modificati
Capitolo 8: Controlli all'importazione.

Sul sito del Ministero della Salute è presente la modulistica necessaria: verbali di campionamento, modelli per la comunicazione dei provvedimenti intrapresi in  caso  di non conformità, check-list ispettive, lo strumento per la classificazione degli stabilimenti in base al rischio, le indicazioni per le buone pratiche di campionamento e per la stesura della relazione annuale, da inviare al Ministero.

Le Regioni e le ASL, laddove particolari esigenze specifiche lo richiedano, si avvalgono di organismi di vigilanza e controllo di altri comparti dello Stato (NAS, ICQ, Guardia di Finanza, Polizia di Stato, etc.).
Il PNAA viene attuato con sopralluoghi ispettivi e con il prelievo e l'analisi di campioni di mangimi ed acqua di abbeverata, prelevati lungo tutta la filiera.

La vigilanza ispettiva viene svolta su tutte le imprese del settore dei mangimi:

  • produzione primaria
  • allevamenti
  • mangimifici
  • distributori
  • industrie alimentari che forniscono sottoprodotti all'alimentazione animale
  • trasportatori di mangimi

Il Piano è implementato periodicamente con l'analisi dei rischi, basata sulla valutazione dei dati relativi all'attività di controllo svolta negli anni precedenti nel rispetto delle normative comunitarie di nuova emanazione.

In caso di non conformità o di positività si procede alla messa in atto di interventi adeguati a tutelare la salute pubblica come previsto dalla normativa vigente.
L'applicazione del PNAA è frutto della collaborazione di varie Istituzioni con diversi ruoli e competenze.
Il Ministero della Salute coordina l'attività di vigilanza e controllo a livello nazionale, dirama il PNAA alle Regioni e Province Autonome che, tramite gli Assessorati alla Sanità, sviluppano una programmazione regionale - PRAA - con cui impartiscono le istruzioni alle ASL al fine di garantirne la corretta applicazione delle indicazioni nazionali.

I dati relativi all'attività svolta devono essere comunicati dalle ASL, agli Assessorati alla Sanità, che a loro volta provvedono a trasmetterli al Ministero della Salute.
Il Ministero aggrega i dati nazionali su base annuale e li trasmette alla Commissione Europea con le modalità stabilite dall'articolo 44 del Regolamento (CE) n.882/2004 e comunque entro sei mesi dalla fine dell'anno di rilevazione dei dati da parte delle Regioni o Province autonome.

Normativa regionale e gestione dei controlli a livello territoriale
Delibera Giunta regionale n. 892 del  21/09/2015 
Piano nazionale di controllo ufficiale sull'alimentazione animale anno 2015-2017

Questo aggiornamento lo trovi in:
Aggiornato al:
03.08.2017
Article ID:
14567310