Unioni di comuni
Unioni di comuni
Istituzioni
Tutte le informazioni sulle Istituzioni della Regione, in particolare su Enti locali associati, persone giuridiche, elezioni e partecipazione.Unioni di Comuni
Le unioni di comuni in Toscana, ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68, possono essere costituite esclusivamente da comuni dello stesso ambito, devono avere un numero minimo di tre comuni e devono raggiungere il limite demografico minimo di 10.000 abitanti.
L'unione di comuni è costituita mediante sottoscrizione, da parte dei sindaci dei comuni associati, dell'atto costitutivo e lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio del comune associato che per ultimo ha provveduto alla pubblicazione. Successivamente all'entrata in vigore dello statuto, l'unione di comuni provvede alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.
Nel territorio della Regione Toscana non possono essere costituite unioni con la medesima denominazione. La denominazione identifica esclusivamente il territorio dell'unione.
Riferimenti e contatti
Struttura regionale competente
Settore "AFFARI ISTITUZIONALI E DELLE AUTONOMIE LOCALI CULTURA DELLA LEGALITA SICUREZZA E POLIZIA LOCALE POLITICHE PER LA PARTECIPAZIONE. UFFICIO ED OSSERVATORIO ELETTORALE"
Piazza dell'Unità Italiana n. 1 - 50123 - Firenze
Posta certificata: regionetoscana@postacert.toscana.it (inoltro istanze e documenti)
E-mail: gestioniassociate@regione.toscana.it (informazioni)
Dirigente responsabile
Francesca Barucci
Mauro Trotta, responsabile posizione organizzativa: "Riordino istituzionale. Comuni, fusioni e unioni di comuni, forme associative".
Tel. +39 055 4384797
Letizia Bandinelli
Tel. +39 055 4386082
Adelaide Guerriero
Tel. +39 055 4382248
Sandra Santelli
Tel. +39 055 4384890