Certificazione delle professioni
Certificazione delle professioni
Formazione
Tutte le informazioni sull’offerta formativa e professionalizzante in Toscana: apprendistato, corsi di formazione, formazione tecnica e professionale, agenzie formative e tirocini.Accesso agli esami di candidati esterni
Gli esami di certificazione al termine dei percorsi formativi per il conseguimento di un’attestazione necessaria allo svolgimento di attività lavorative/professionali presenti nel Repertorio regionale della formazione regolamentata possono essere sostenuti anche da un numero limitato di candidati esterni al percorso formativo, in possesso dei requisiti di legge previsti.
In questa pagina sono riportate le modalità di partecipazione dei candidati esterni, le procedure per presentare domanda e la relativa modulistica - decreto 2132 del 5 febbraio 2025
________________________
Domanda e allegati da presentare
Alla domanda di partecipazione - allegato B - da presentare in bollo deve essere allegata la documentazione che attesta il possesso dei requisiti previsti per l'accesso all'esame di abilitazione della specifica professione, ovvero:
- fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
- fotocopia del codice fiscale;
- dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 DPR 445 del 28/12/2000 - scarica l'allegato B.1.1.
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 DPR 445 del 28/12/2000 - scarica l'allegato B.1.2. - quando la specifica normativa per l'abilitazione richiede esperienze lavorative
- curriculum vitae formato Europass - scarica il modello - , firmato e datato.
Per i titoli di studio conseguiti all'estero è necessario presentare copia del titolo e relativa traduzione asseverata (per i titoli conseguiti negli Stati membri dell'Unione Europea, dello Spazio economico europeo e nella Confederazione Svizzera) e dichiarazione di valore (per i titoli conseguiti in tutti gli altri Paesi).
________________________
Invio della domanda
La domanda completa dei relativi allegati può essere presentata ad un solo Settore regionale, ovvero al dirigente del Settore regionale competente nel cui ambito territoriale si vuole sostenere l'esame.
Per Arezzo, Grosseto, Livorno inviare a:
Settore: Istruzione e Formazione professionale (IEFP) e Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS e ITS)
Dirigente responsabile: Maria Chiara Montomoli
Per Siena inviare a:
Settore: Lavoro
Dirigente responsabile: Simone Cappelli
Per Lucca e Massa Cararra inviare a:
Settore: Formazione continua e professioni
Dirigente responsabile: Roberto Pagni
Per Firenze, Pisa, Pistoia e Prato inviare a:
Settore: Formazione per l’inserimento lavorativo
Dirigente responsabile: Gabriele Grondoni
________________________
Procedura di invio
L’invio della domanda dovrà essere effettuato esclusivamente tramite PEC all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it
Tutti i documenti dovranno essere inviati in formato .pdf (o in formato .p7m nel caso vengano firmati digitalmente) e adeguatamente nominati.
________________________
Approvazione degli esiti e comunicazioni
Per ciascuna tipologia d'esame, accertati i requisiti di ammissibilità posseduti dai candidati, il Settore territorialmente competente, entro il 15 di ogni mese conclude l'istruttoria sulle domande pervenute il mese precedente e adotta il Decreto con il quale saranno approvati:
A. l’elenco delle domande pervenute il mese precedente distinte per tipologia di esame e in base all’ordine cronologico di arrivo, suddivise tra domande ammissibili e non ammissibili
B. gli esiti dell’istruttoria relativa alle sole domande che in ordine cronologico coprono i posti attualmente disponibili per i candidati esterni
C. l’elenco delle domande ammissibili che non sono istruite per esaurimento dei posti disponibili per i candidati esterni.
L’elenco di cui al punto C ha validità 12 mesi dalla data di certificazione del decreto sopra indicato, trascorsi i quali le domande in esso contenute si intendono decadute.
Il candidato la cui domanda sia stata inserita nell’elenco di cui al punto C, nei 12 mesi di validità dello stesso non può presentare ulteriori domande per la stessa tipologia di esame.
Per i candidati le cui domande risultano ammissibili ma non ancora istruite (riepilogate nell'elenco C) si procederà mensilmente alla verifica presso altri ambiti territoriali (diversi rispetto dall’ambito presso il quale è stata presentata la domanda) della presenza di commissioni d’esame utili per l’inserimento degli stessi.
La mancata accettazione da parte del candidato all’inserimento in una commissione d’esame istituita presso il Settore dove il candidato ha presentato la domanda o presso altri ambiti territoriali (ovvero presso aree territoriali diverse rispetto a quelle indicate nella domanda di candidatura) o la mancata presentazione alla sessione d’esame per la quale il candidato è stato convocato, sarà considerata "rinuncia" e porterà alla decadenza della domanda di candidatura.
Si avverte che in caso di mancata accettazione all’inserimento in esame o di mancata presentazione del candidato l’esame stesso, la domanda di candidatura non potrà essere rinviata prima di sei mesi dal decreto di ammissione della precedente domanda.
Il Settore regionale territorialmente competente, a seguito dell’istruttoria delle domande pervenute, procede alla individuazione delle sessioni d’esame in esito a percorsi formativi finanziati/riconosciuti in cui vi è disponibilità per l’ammissione di candidati esterni.
Come previsto dalla delibera di Giunta regionale 988 del 2019 e successive modifiche e integrazioni, al paragrafo C.5.
Il numero di candidati esterni da inserire nelle commissioni varia in base al numero di allievi previsti nella richiesta di nomina della Commissione da parte dell'Agenzia:
- se è previsto un numero inferiore a 15 allievi il numero di candidati esterni non dovrà comportare il superamento di tale soglia, per non determinare oneri aggiuntivi all’organismo formativo connessi
al passaggio a tariffe superiori per i componenti delle Commissioni esterne previsti;
- se è previsto un numero superiore a 15 allievi, il numero massimo di candidati esterni sarà pari ad un ¼ degli allievi previsti.
Nella determinazione del numero, in caso di decimali, si prevede l’arrotondamento per eccesso.
Al candidato esterno inserito in una sessione d’esame relativa ad un percorso formativo finanziato non è richiesto alcun contributo.
Al candidato esterno inserito in una sessione d’esame relativa ad un percorso formativo riconosciuti, l’organismo formativo può richiedere di corrispondere una quota individuale complessiva fino all’importo massimo di 100 € a copertura delle spese di organizzazione dallo stesso sostenute.
Le domande di candidatura ammissibili hanno una validità di 12 mesi; dopo tale data il candidato deve ripresentare la domanda di accesso diretto all’esame.
________________________
Richiesta informazioni
Per informazioni specifiche sui corsi e le sessioni di esami, si prega di scrivere ai seguenti indirizzi email.
Per Arezzo, Grosseto, Livorno
Settore: Istruzione e Formazione professionale (IEFP) e Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS e ITS)
segreteria-ifpifts@regione.toscana.it
Per Siena
Settore: Lavoro
settorelavoro@regione.toscana.it
Per Lucca e Massa Cararra
Settore: Formazione continua e professioni
settoreformazione-lums@regione.toscana.it
Per Firenze, Pisa, Pistoia e Prato
Settore: Formazione per l’inserimento lavorativo
segreteria_sett_fil@regione.toscana.it
________________________
Normativa di riferimento
Decreto dirigenziale 2132 del 5 febbraio 2025
Modifica del Decreto Dirigenziale n.10973/24 avente per oggetto "Decreto Dirigenziale n.7831 del 12/08/2016 avente per oggetto ˝Regolamento 8 agosto 2003, n. 47/r, art. 66 nonies 1, comma 3. Modalità per la partecipazione di candidati esterni agli esami conclusivi dei percorsi di formazione ai fini dell’abilitazione allo svolgimento di professioni normate da legge. Modifica. Ulteriore modifica."
Delibera di Giunta regionale 5 del 11 gennaio 2021
Dgr n.988/19 che approva il “Disciplinare per l’attuazione del sistema regionale delle competenze previsto dal Regolamento di esecuzione della L.R. 32/2002”. Modifica” – Paragrafo C.5 “La procedura d’esame in esito a percorso formativo per il conseguimento di un’attestazione necessaria allo svolgimento di attività lavorative/professionali regolamentate del Disciplinare (Allegato 2)
Delibera di Giunta regionale 988 del 29 luglio 2019
Approvazione del "Disciplinare per l'attuazione del Sistema Regionale delle Competenze" previsto dal Regolamento di esecuzione della L.R. 32/2002” – Paragrafo C.5 “La procedura d’esame in esito a percorso formativo per il conseguimento di un’attestazione necessaria allo svolgimento di attività lavorative/professionali regolamentate del Disciplinare (Allegato A)
Regolamento 8 agosto 2003, n. 47/R
Regolamento di esecuzione della L.R. 26.7.2002, n. 32 Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale, lavoro”, art. 66 ter commi 3, 4 e 5.