Veicoli elettrici, UE prevede l’introduzione di dazi
Veicoli elettrici, UE prevede l’introduzione di dazi
Nell'ambito dell'indagine in corso, la Commissione europea ha concluso in via provvisoria che la catena di valore dei veicoli elettrici a batteria (BEV) in Cina beneficia di sovvenzioni sleali, con conseguente minaccia di pregiudizio economico per i produttori di BEV dell'UE.
L'inchiesta ha inoltre esaminato le probabili conseguenze e l'impatto delle misure sugli importatori, gli utilizzatori e i consumatori di BEV nell'UE.
Di conseguenza, la Commissione ha contattato le autorità cinesi per discutere di questi risultati ed esplorare possibili modi per risolvere le questioni individuate in modo compatibile con l'OMC.
In questo contesto, la Commissione ha anticipato il livello dei dazi compensativi provvisori che imporrebbe sulle importazioni di veicoli elettrici a batteria ("BEV") dalla Cina. Se le discussioni con le autorità cinesi non dovessero portare a una soluzione efficace, questi dazi compensativi provvisori verrebbero introdotti a partire dal 4 luglio tramite una garanzia (nella forma che verrà decisa dalle dogane di ciascuno Stato membro).
Verrebbero riscossi solo se e quando verranno imposti i dazi definitivi.
I dazi individuali che la Commissione applicherebbe ai tre produttori cinesi del campione sarebbero:
• BYD: 17,4%;
• Geely: 20%; e
• SAIC: 38,1%.
Agli altri produttori cinesi di BEV che hanno collaborato all'inchiesta ma non sono stati inseriti nel campione si applicherebbe il seguente dazio medio ponderato: 21%.
Tutti gli altri produttori di BEV in Cina che non hanno collaborato all'inchiesta saranno soggetti al seguente dazio residuo: 38,1%.
Procedura e fasi successive
Il 4 ottobre 2023, la Commissione ha formalmente avviato un'inchiesta antisovvenzioni d'ufficio sulle importazioni di veicoli elettrici a batteria per passeggeri originari della Cina. L'inchiesta dovrà concludersi entro un massimo di 13 mesi dall'apertura. I dazi compensativi provvisori possono essere pubblicati dalla Commissione entro 9 mesi dall'apertura (cioè entro il 4 luglio).
Le misure definitive devono essere istituite entro 4 mesi dall'imposizione dei dazi provvisori.
A seguito di una richiesta motivata, un produttore di BEV in Cina - Tesla - può ricevere un'aliquota di dazio calcolata individualmente nella fase definitiva. Qualsiasi altra società produttrice in Cina non selezionata nel campione finale che desideri che la sua situazione particolare sia esaminata può chiedere un riesame accelerato, in linea con il regolamento anti sovvenzioni di base, subito dopo l'istituzione delle misure definitive (cioè 13 mesi dopo l'apertura).
Il termine per concludere tale riesame è di 9 mesi.
Le informazioni sui livelli previsti dei dazi provvisori vengono fornite a tutte le parti interessate (compresi i produttori, gli importatori e gli esportatori dell'Unione e le loro associazioni rappresentative, i produttori esportatori cinesi e le loro associazioni rappresentative e il Paese di origine e/o di esportazione, cioè la Cina) e agli Stati membri dell'UE prima dell'istituzione di tali misure, in linea con le procedure stabilite dal regolamento antisovvenzioni di base dell'UE.
Le aziende campionate hanno ricevuto individualmente informazioni sui propri calcoli e hanno la possibilità di commentarne l'accuratezza. Se questi eventuali commenti dovessero fornire sufficienti prove di controbilanciamento, la Commissione potrà rivedere i propri calcoli in conformità con la normativa UE.
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