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TITOLO V - Organi di tutela e garanzia

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Art. 55 Commissione per le pari opportunità
Art. 56 Difensore civico
Art. 57 Collegio di garanzia Art. 55 (Commissione per le pari opportunità)

1. La commissione per le pari opportunità fra donne e uomini è istituita con legge.
2. La commissione è organismo autonomo, con sede presso il consiglio regionale.
3. La commissione esercita funzioni consultive e di proposta nei confronti degli organi regionali, funzioni di controllo e monitoraggio sulle politiche regionali ai fini dell'applicazione dei principi di non discriminazione e di pari opportunità fra donne e uomini, funzioni di verifica sull'applicazione delle disposizioni dell'articolo 117, comma settimo, della Costituzione.
4. Il regolamento interno disciplina la partecipazione della commissione ai procedimenti consiliari.

Art. 56 (Difensore civico)

1. Il difensore civico regionale garantisce a tutti la tutela non giurisdizionale nei casi di cattiva amministrazione, svolgendo anche attività di mediazione.
2. Il difensore civico interviene d'ufficio o su richiesta dei soggetti che vi hanno interesse.
3. Gli specifici compiti del difensore civico, le modalità di intervento e i relativi effetti sono disciplinati dalla legge, con riferimento, in particolare, al diritto di accesso.
4. Il difensore civico è nominato dal consiglio, con la maggioranza qualificata prevista dalla legge e con modalità che ne assicurino l'imparzialità e l'indipendenza. Dura in carica sei anni e non è rieleggibile.
5. La legge promuove la istituzione della rete di difesa civica locale.
6. Il consiglio garantisce al difensore civico autonomia di funzionamento e assegna al medesimo risorse finanziarie e di personale adeguate alle funzioni da svolgere.

Art. 57 (Collegio di garanzia)

1. E' istituito, con sede presso il consiglio regionale, il collegio di garanzia statutaria, con il compito di verificare la rispondenza delle fonti normative regionali allo Statuto.
2. Il presidente della giunta, il presidente del consiglio, almeno tre presidenti di gruppi consiliari, almeno un quinto dei consiglieri regionali possono chiedere l'intervento del collegio di garanzia. La richiesta può pervenire anche dal consiglio delle autonomie locali, quando riguarda la presunta violazione delle norme statutarie in materia di enti locali.
3. Il giudizio del collegio di garanzia di non conformità allo Statuto comporta il riesame della fonte normativa, con le modalità previste dalla legge.
4. Il collegio di garanzia si pronuncia anche sulla ammissibilità dei referendum popolari e, su richiesta dei soggetti indicati al secondo comma, sui conflitti di attribuzione tra organi regionali.
5. Il collegio di garanzia è costituito con deliberazione del consiglio regionale approvata con il voto favorevole dei tre quarti dei componenti il consiglio; è composto da sette membri di alta e riconosciuta competenza nel campo del diritto pubblico, di cui uno scelto in una rosa di tre esperti designati dal consiglio delle autonomie locali; dura in carica sei anni e i suoi componenti non sono immediatamente rieleggibili.
6. La legge disciplina il funzionamento del collegio di garanzia e ne garantisce l'autonomia e l'indipendenza, prevedendo idonee modalità di designazione dei singoli componenti.

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Aggiornato al:
14.12.2012
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275882