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TITOLO IX - Norme finali e transitorie

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Art. 79 Modifica dello Statuto
Art. 80 Entrata in vigore
Art. 81 Norme transitorie
Art. 82 Differenza di genere Art. 79 - Modifica dello Statuto

1. L'iniziativa per le modifiche statutarie spetta a ciascun consigliere e alla giunta.
2. Il regolamento del consiglio disciplina le procedure di consultazione del consiglio delle autonomie locali e degli enti e delle organizzazioni rappresentative della società toscana sulle proposte di modifica dello Statuto.
3. Sono inammissibili le proposte di abrogazione totale dello Statuto, senza sostituzione.

Art. 80 - Entrata in vigore

1. Il presente Statuto entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione del testo promulgato e dalla stessa data è abrogato lo Statuto vigente.
2. Il consiglio adegua il proprio regolamento interno entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dello Statuto.
 
Art. 81 - Norme transitorie

1. L'articolo 6, comma 2, e l'articolo 35, comma 1 e 3, si applicano a decorrere dalla prima elezione del consiglio regionale da effettuarsi ai sensi della legge elettorale regionale.
2. I giudizi sulla regolarità e sulla ammissibilità dei referendum sono espressi dal consiglio regionale, fino alla costituzione del collegio di garanzia.

Art. 82 - Differenza di genere

1. L'uso, nel presente Statuto, del genere maschile per indicare i soggetti titolari di diritti, incarichi pubblici e stati giuridici è da intendersi riferito ad entrambi i generi e risponde pertanto solo ad esigenze di semplicità del testo.

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14.12.2012
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275954