Il superbonus 110 per cento

Il decreto legge 34 del 19 maggio 2020 Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da covid-19 cosiddetto decreto Rilancio, nell’ambito delle misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse  all'emergenza epidemiologica  da covid-19, ha incrementato al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal primo luglio 2020 al 31 dicembre 2021, a fronte di specifici interventi in ambito  di  efficienza  energetica,  di  interventi di riduzione del rischio sismico, di installazione di impianti fotovoltaici, nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (cosiddetto Superbonus).
La legge  178 del  30  dicembre  2020  "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023" ha prorogato il superbonus al 30 giugno 2022, e, in determinate situazioni, al 31 dicembre 2022 o al 30 giugno 2023; inoltre ha introdotto altre rilevanti modiche alla disciplina che regola l’agevolazione.

Le detrazioni superbonus si aggiungono a detrazioni già vigenti

Le disposizioni del superbous consentono di fruire di una detrazione del 110% delle spese e si aggiungono alle disposizioni  già vigenti che disciplinano le detrazioni dal 50 all’85% delle spese spettanti per gli interventi di:

  • recupero  del  patrimonio  edilizio, in  base all’articolo 16-bis del decreto del presidente della Repubblica 917 del 22 dicembre 1986 "Testo unico delle imposte sui redditi", inclusi  quelli antisismici (cosiddetto sismabonus) attualmente  disciplinati dall’articolo 16 "Proroga delle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili" del decreto legge 63 del 4 giugno 2013
     
  • riqualificazione  energetica  degli  edifici (cosiddetto ecobonus), in  base all’articolo 14 "Detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica" del decreto  legge  63 del 4 giugno 2013.
    Per  questi  interventi,  attualmente sono riconosciute detrazioni più elevate quando  si interviene sulle parti comuni dell’involucro opaco per più del 25% della  superficie  disperdente  o quando  con  questi  interventi  si consegue  la  classe  media  dell’involucro  nel  comportamento invernale  ed estivo, ovvero quando gli interventi sono realizzati sulle parti comuni diedifici ubicati nelle zone sismiche 1, 2 o 3  e sono  finalizzati  congiuntamente  alla  riqualificazione energetica e alla riduzione del rischio sismico.

Sconto in fattura e cessione del credito

Altra importante novità, introdotta dal decreto Rilancio, è la possibilità generalizzata di optare, in  luogo  della  fruizione  diretta  della  detrazione, per  un  contributo  anticipato sotto  forma  di sconto dai fornitori dei beni  o  servizi  (cosiddetto sconto  in  fattura) o,  in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.
Tale possibilità, infatti, riguarda non solo  gli  interventi  ai  quali si applica il cosiddetto superbonus ma anche quelli:

  • di recupero del patrimonio edilizio;
  • di recupero o restauro dellafacciata degliedifici esistenti3(cd.bonus facciate);
  • per l’installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.

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Aggiornato al:
14.05.2021
Article ID:
56574958