Il superbonus 110 per cento
Il superbonus 110 per cento
Il decreto legge 34 del 19 maggio 2020 Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da covid-19 cosiddetto decreto Rilancio, nell’ambito delle misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da covid-19, ha incrementato al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal primo luglio 2020 al 31 dicembre 2021, a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi di riduzione del rischio sismico, di installazione di impianti fotovoltaici, nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (cosiddetto Superbonus).
La legge 178 del 30 dicembre 2020 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023" ha prorogato il superbonus al 30 giugno 2022, e, in determinate situazioni, al 31 dicembre 2022 o al 30 giugno 2023; inoltre ha introdotto altre rilevanti modiche alla disciplina che regola l’agevolazione.
Le detrazioni superbonus si aggiungono a detrazioni già vigenti
Le disposizioni del superbous consentono di fruire di una detrazione del 110% delle spese e si aggiungono alle disposizioni già vigenti che disciplinano le detrazioni dal 50 all’85% delle spese spettanti per gli interventi di:
- recupero del patrimonio edilizio, in base all’articolo 16-bis del decreto del presidente della Repubblica 917 del 22 dicembre 1986 "Testo unico delle imposte sui redditi", inclusi quelli antisismici (cosiddetto sismabonus) attualmente disciplinati dall’articolo 16 "Proroga delle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili" del decreto legge 63 del 4 giugno 2013
- riqualificazione energetica degli edifici (cosiddetto ecobonus), in base all’articolo 14 "Detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica" del decreto legge 63 del 4 giugno 2013.
Per questi interventi, attualmente sono riconosciute detrazioni più elevate quando si interviene sulle parti comuni dell’involucro opaco per più del 25% della superficie disperdente o quando con questi interventi si consegue la classe media dell’involucro nel comportamento invernale ed estivo, ovvero quando gli interventi sono realizzati sulle parti comuni diedifici ubicati nelle zone sismiche 1, 2 o 3 e sono finalizzati congiuntamente alla riqualificazione energetica e alla riduzione del rischio sismico.
Sconto in fattura e cessione del credito
Altra importante novità, introdotta dal decreto Rilancio, è la possibilità generalizzata di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi (cosiddetto sconto in fattura) o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.
Tale possibilità, infatti, riguarda non solo gli interventi ai quali si applica il cosiddetto superbonus ma anche quelli:
- di recupero del patrimonio edilizio;
- di recupero o restauro dellafacciata degliedifici esistenti3(cd.bonus facciate);
- per l’installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.
Per approfondire consulta
- Prezzario dei lavori della Toscana e superbonus 110%
- pagine Superbonus 110% dell'Agenzia delle entrate, continuamente aggiornate
- pagine "Decreti attuativi" del Ministero Economia e finanze