Sostegno pubblico dell'Italia al servizio di traghetto Caremar
Sostegno pubblico dell'Italia al servizio di traghetto Caremar
La Commissione europea ha concluso che la compensazione degli obblighi di servizio pubblico concessa dal 1º gennaio 2009 al 31 luglio 2012 a Caremar S.p.A. ("Caremar") per la gestione di servizi di traghetto in Italia è conforme alle norme dell'UE in materia di aiuti di Stato. Lo stesso vale per la compensazione concessa a Caremar nell'ambito del contratto di servizio pubblico concluso per il periodo compreso tra il 16 luglio 2015 e il 15 luglio 2024, dopo l'acquisizione di Caremar da parte dell'associazione temporanea di imprese SNAV/Rifim S.r.l. ("SNAV/Rifim").
Nell'ottobre 2011, a seguito di una serie di denunce, la Commissione UE aveva avviato un'indagine approfondita su diverse misure di sostegno pubblico a favore delle società dell'ex gruppo Tirrenia e dei loro rispettivi acquirenti. Nel novembre 2012 la Commissione ha esteso l'ambito dell'indagine per coprire anche le misure supplementari.
Valutazione della Commissione
Sulla base della valutazione approfondita, la Commissione ha concluso che le seguenti misure a favore di Caremar e del suo acquirente SNAV/Rifim sono conformi alle norme dell'UE in materia di aiuti di Stato. In particolare:
• la compensazione degli obblighi di servizio pubblico (circa 98 milioni di euro) concessa a Caremar per la gestione di otto rotte marittime nel Golfo di Napoli, dal 1º gennaio 2009 al 31 luglio 2012, e di tre rotte nell'Arcipelago Pontino, dal 1º gennaio 2009 al 31 maggio 2011, è compatibile con la disciplina degli aiuti di Stato per i servizi di interesse economico generale del 2011 ("SIEG"). La misura rispondeva a una reale esigenza di servizio pubblico garantendo collegamenti regolari durante tutto l'anno e l'aiuto concesso non ha comportato una sovracompensazione per Caremar;
• la compensazione degli obblighi di servizio pubblico (circa 97 milioni di euro) concessa a Caremar per la gestione di otto rotte marittime nel Golfo di Napoli nel periodo compreso tra il 16 luglio 2015 e il 15 luglio 2024 e la procedura di gara per la vendita di Caremar a SNAV/Rifim soddisfano entrambe i criteri per escludere l'esistenza di aiuti di Stato per quanto riguarda la compensazione degli obblighi di servizio pubblico e pertanto non costituiscono aiuto di Stato;
• la possibilità di ricorrere, a fini di liquidità, a determinati fondi destinati all'ammodernamento delle navi allo scopo di rispettare alcuni requisiti di sicurezza non costituisce aiuto di Stato in quanto Caremar non si è avvalsa di tale opzione;
• alcune esenzioni fiscali accordate a Caremar nel quadro del processo di privatizzazione non costituiscono aiuto di Stato, in quanto né Caremar né SNAV/Rifim ne hanno tratto beneficio;
• la possibilità di utilizzare risorse provenienti da un fondo nazionale per soddisfare il fabbisogno di liquidità di Caremar non si configura come aiuto di Stato, in quanto non si tratta di una misura di aiuto supplementare, ma solo di un trasferimento di mezzi tra soggetti statali destinato a finanziare la compensazione degli obblighi di servizio pubblico.
Gli Stati membri godono di un ampio margine di discrezionalità nella definizione dei servizi di interesse generale ("SIEG").
La Commissione deve tuttavia garantire che i finanziamenti pubblici concessi per la fornitura di SIEG non falsino indebitamente la concorrenza nel mercato unico dell'UE. Nella sentenza Altmark, la Corte di giustizia dell'UE ha stabilito le condizioni alle quali una compensazione accordata ai fornitori di SIEG non rientra nell'ambito di applicazione del controllo sugli aiuti di Stato.
Nel dicembre 2011 la Commissione ha adottato nuove norme che specificano come le norme dell'UE sugli aiuti di Stato si applicano ai SIEG.
La versione non riservata della decisione sarà consultabile sotto il numero SA.32014 nel Registro degli aiuti di Stato sul sito web della DG Concorrenza della Commissione, una volta risolte eventuali questioni di riservatezza.