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Risanamento degli impianti - immediata riconduzione entro i limiti

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Inquinamento elettromagnetico

La normativa nazionale e regionale prevede che gli impianti che superano i limiti normativi all'esposizione ai campi elettromagnetici (DPCM 08/07/2003) siano oggetto di risanamento al fine di riportare in via definitiva i campi emessi dagli stessi entro i limiti.

I superamenti dei limiti normativi possono riguardare il limite di esposizione di cui al DPCM 08/07/2003, pari a un campo elettrico di 20 V/m, che deve essere rispettato per tutte le aree accessibili alla popolazione, e/o il valore di attenzione, pari a 6 V/m, vigente in corrispondenza di abitazioni e in generale di edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere. Il superamento dei limiti generalmente è dovuto all'azione concorsuale dei campi emessi da più impianti di diffusione radiofonica e televisiva.

La modalità tecnica più immediata per la realizzazione del risanamento è la riduzione della potenza di emissione degli impianti. Valori elevati di  riduzione della potenza non sono però solitamente compatibili con la funzionalità del servizio che ovviamente deve essere mantenuta.
Il risanamento può essere ottenuto anche con altri tipi di interventi, al sistema radiante (antenne):

  • Innalzamento del sistema radiante. Le antenne vengono installate ad altezza maggiore rispetto a terra, in questo modo la funzionalità del servizio è mantenuta; questo tipo di intervento è utile soprattutto per superamenti nei luoghi accessibili nelle immediate vicinanze del traliccio.
  • Cambiamento di configurazione delle antenne. Può essere sostituita una o più antenne, variato l'orientamento o l'alimentazione. Le modifiche in questione sono finalizzate a modificare il modo di irradiazione in maniera tale da diminuire la potenza irradiata nella direzione del luogo dove si è verificato il superamento e possibilmente lasciare inalterata la potenza irradiata nella direzione dell'orizzonte verso il bacino di utenza;
  • Apposizione di schermi. Servono in genere per minimizzare l'irradiazione in direzione opposta a quella principale.


I suddetti interventi possono essere applicati singolarmente o in maniera integrata.

Nel caso in cui non sia possibile applicare i suddetti interventi per problemi di mantenimento della qualità del servizio o di interferenza tra emittenti,  risulta necessario provvedere alla delocalizzazione di uno o più impianti. La delocalizzazione può essere effettuata nel medesimo sito ad esempio accorpando gli impianti su tralicci esistenti non problematici, oppure nei casi più difficili delocalizzando in un sito differente ove non siano prevedibili vincoli eccessivi alla potenza di irradiazione degli impianti al fine del rispetto dei limiti vigenti.

Con DGR n. 933 del 27/9/2016 sono stati definiti, in attuazione della l.r. 49/2011 art 4 comma 1,  i criteri tecnici per:

  • art 4 comma 1 lettera b): la definizione e l'attuazione delle azioni di risanamento di cui all'articolo 12 della l.r., di competenza comunale;
  • art 4 comma 1 lettera c): la definizione e l'attuazione del piano di risanamento di cui all'articolo 16 della l.r., di competenza regionale;
  • art 4 comma 1 lettera e): lo svolgimento dei controlli sugli impianti di cui all'articolo 13 della l.r..

Nel caso di superamento dei limiti normativi,  l.r. 49/2011 prevede (art. 12 comma 3) accanto al risanamento, che il comune in ogni caso assicuri "anche mediante i poteri d'urgenza per la tutela della salute, l'immediata riconduzione dei livelli di esposizione entro i limiti, valori e obiettivi di qualità". L'immediata rinconduzione entro i limiti è una misura temporanea in attesa del risanamento, eventualmente conseguibile in determinate condizioni con l'adozione di un'ordinanza sindacale contingibile ed urgente.

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28.03.2018
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12174855
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