Patto di stabilità territoriale

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Con delibera di Giunta regionale n. 251 del 15 aprile 2013 è stato approvato il documento "Patto di stabilità territoriale - Applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 commi 122-125 della L. 24 dicembre 2012 n. 228.
Gli enti locali che vogliono fare richiesta degli spazi finanziari dovranno comunicarlo alla Regione entro il termine perentorio del 18 maggio utilizzando il modello Richiesta Patto Verticale 2013  (allegato 2 della delibera 251/2013).

- allegato A  della delibera n. 251/2013, che stabilisce i criteri e le modalità attuative del patto di stabilità territoriale toscano per l'anno 2013,
- elenco dei residui passivi in conto capitale dei comuni, anno 2011, come risultanti dall'ultimo certificato al rendiconto inviato alla regione,
- allegato 2 della delibera n. 251/2013: modello Richiesta Patto Verticale 2013 per la richiesta degli spazi finanziari.

Patto di stabilità 2012

I Comuni toscani soggetti al Patto di stabilità interno per l'anno 2012, avranno complessivamente a disposizione, ai sensi dell'articolo 16, commi 12-bis e seguenti della legge n. 135/2012 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini), uno spazio finanziario complessivo pari a circa  € 65 milioni e 621 mila euro (€ 65.621.255,00).
La Regione provvederà al riparto di tale spazio finanziario tra gli enti che ne hanno fatto richiesta, in proporzione allo stock dei residui passivi in conto capitale come risultanti dall'ultimo certificato al rendiconto inviato alla Regione, con tetto massimo concedibile pari alla richiesta:  Attribuzione plafond e rideterminazione degli obiettivi dei Comuni - Anno 2012. Questo è quanto ha stabilito la delibera di Giunta regionale n. 783 del 3 settembre 2012.

Inoltre in applicazione della legge regionale n. 68 del 27 dicembre 2011 "Norme sul sistema delle autonomie locali"  sul Patto di stabilità territoriale, la Regione con delibera di Giunta regionale 949 del 29 ottobre 2012, ripartisce un ulteriore plafond finanziario 36 milioni di euro alle Province: tabella di ripartizione plafond tra le Province (allegato A della delibera). La delibera n. 949/2012 stabilisce di attuare il Patto di stabilità territoriale della Toscana per l'anno 2012, limitatamente alla compensazione verticale, poichè ai fini alla compensazione orizzontale non sono pervenute richieste né offerte di spazi finanziari da parte di Comuni e Province.  E nei confronti dei Comuni, la Regione provvede al riparto di un plafond finanziario ai Comuni colpiti dagli incendi boschivi, nella misura di 911 mila e 613 euro: Rideterminazione degli obiettivi dei Comuni (allegato B della delibera).
 

Patto di stabilità 2011

In applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 4 L.R. 46/2010, la Regione Toscana con delibera di Giunta regionale n. 827 del 26 settembre 2011 ha messo a disposizione degli Enti locali toscani soggetti al Patto di stabilità interno per l'anno 2011 un plafond finanziario complessivo di 55 milioni di euro, rinviando ad un atto deliberativo successivo l'individuazione dei criteri e delle modalità di assegnazione del plafond finanziario stesso. Tali  criteri  sono infatti stati individuati un mese più tardi con la delibera  di Giunta regionale n. 887 del 24 ottobre 2011 avente ad oggetto "Patto di stabilità territoriale,  applicazione delle disposizioni di cui alla L.R. 46/2010 per l'anno 2011".

Scarica il testo integrale dei Criteri e modalità attuative del patto di stabilità territoriale toscano per l'anno 2011 (allegato 1 della delibera 887/2011)

La delibera n. 887/2011 ha inoltre

 - ridefinito gli obiettivi programmatici di Province e Comuni toscani soggetti al Patto di Stabilità Interno che ne hanno fatto richiesta: Rideterminazione degli obiettivi di Province e Comuni Toscani 2011 (allegato 2)

- reso e motivato quali enti locali toscani, pur avendo presentato richiesta, non partecipano all'attuazione del patto di stabilità territoriale per l'anno 2011 (allegato 3 della delibera). Si tratta dei Comuni:

Massarosa, Borgo a Mozzano, Santa Croce sull'Arno per mancato rispetto del patto di stabilità territoriale in almeno uno degli anni del triennio 2008-2010
Campi Bisenzio,  comune che non ha utilizzato il  plafond regionale 2010 ( art 7-quater)


- dato conto degli esiti del riparto finanziario ai fini della compensazione verticale e orizzontale in modo dettagliato rispetto ai singoli Enti beneficiari e alle risultanze dell'applicazione, ai dati da essi comunicati, dei criteri definiti all'allegato 1
scarica testo integrale del Riparto finanziario ai fini della compensazione verticale ed orizzontale nell'anno 2011 (allegato 4 della delibera)

La delibera 887/2011 ha inoltre stabilito con riferimento alla compensazione orizzontale che:
- agli enti che hanno ottenuto spazi finanziari nel 2011  vengono attribuiti saldi obiettivi peggiorati, nel 2012 e nel 2013, in misura pari al 50% annuo della quota acquisita;
- agli enti che hanno ceduto spazi finanziari nel 2011 devono essere migliorati i saldi obiettivi, nel 2012 e nel 2013, in misura pari al 50% annuo della quota ceduta.

 

Patto di stabilità 2010

Il 22 marzo 2010 la Giunta regionale della Toscana, Anci Toscana, Upi Toscana e Uncem Toscana hanno stipulato l'Intesa per l'attuazione del Patto di stabilità territoriale, concordando su obiettivi, sistema degli incentivi e delle sanzioni e sulle procedure di monitoraggio come descritti nell'articolato dell'allegato A dell'Intesa.

Il Patto di stabilità territoriale consente, a livello territoriale, di rideterminare gli obiettivi programmatici di ciascun ente locale individuati, originariamente, con il Patto di stabilità interno: compensazione orizzontale di cui all' art. 3 della  L.R. 46/2010.
Il Patto prevede inoltre la possibilità per la Regione di cedere quote del proprio obiettivo programmatico, a favore degli enti locali del proprio territorio, al fine di consentire ulteriori pagamenti rispetto a quelli consentiti dalla disciplina nazionale: compensazione verticale  di cui all'art. 4 della L.R. 46/2010.
La Giunta regionale con delibera n. 847 del 27 settembre 2010 "Patto di stabilità territoriale. Applicazione  delle disposizioni di cui alla L.R. 46/2010" ha approvato:
- i criteri di riparto ai fini della compensazione orizzontale (allegato 1 della delibera);
- i criteri di riparto del plafond regionale ai fini della compensazione verticale (allegato 2 della delibera);
- l''analisi dello stock di residui pregressi negli enti locali toscani (allegato 3 della delibera).
Scarica delibera e allegati pubblicati sul Burt n. 40 del 6/10/2010.
L'esperienza toscana  è tra le prime nel panorama italiano; poche altre regioni (vedi alcuni esempi) hanno adottato normative similari per gli enti locali del loro territorio.
In particolare, mentre la disciplina dell'art.  7-quater del decreto legislativo n. 5/2009 convertita con L. n. 33/2009 ossia la compensazione verticale, ha trovato attuazione già nel 2009, per quanto riguarda la disciplina dell'art.  77-ter della L. n. 133/2008, ossia la compensazione orizzontale, sarà quasi ovunque necessario attendere ancora.

Vai alla pagina Patto di stabilità territoriale 2009

Per informazioni e chiarimenti dal settore "Politiche fiscali e finanza locale" della Regione Toscana contattare
Agnese Parrini     tel. 055 4383147
Flavio Baroni        tel. 055 4383433
Daniela Marconi  tel. 055 4383154
Giovanni Vigiani  tel. 055 4384041


Note
Art. 3 L.R. n. 46/2010 "Rimodulazione degli obiettivi dei singoli enti"
1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, ridefinisce gli obiettivi dei singoli enti locali.
2. Al fine di garantire contestualmente il pieno utilizzo della capacità finanziaria degli enti locali ed il rispetto dei vincoli di
finanza pubblica, gli obiettivi dei singoli enti, espressi in termini di saldo finanziario di competenza mista ai sensi dell'articolo 77
bis, comma 5, del d.l. 112/2008, convertito dalla l. 133/2008, possono essere modificati in senso peggiorativo o in senso
migliorativo, nel rispetto degli obiettivi aggregati. A tale fine gli enti trasmettono le richieste di modifica tramite procedura
informatica secondo le modalità definite con deliberazione dalla Giunta regionale.
3. Le richieste di cui al comma 2, sono valutate secondo i seguenti criteri:
a) non sono autorizzate le richieste di peggioramento del saldo obiettivo a copertura di spesa corrente;
b) saranno considerate in via prioritaria le richieste di peggioramento del saldo obiettivo relative a:
- interventi in attuazione di piani e programmi regionali;
- smaltimento di residui passivi pregressi in conto capitale;
- interventi legati a situazioni di emergenza, di cui non è già prevista l'esclusione ai sensi della normativa statale vigente.
4. La Giunta regionale, preliminarmente all'adozione della deliberazione di cui al comma 1 e nelle ipotesi in cui si evidenzi
la sussistenza di condizioni tali da pregiudicare il conseguimento degli obiettivi aggregati, anche a seguito di assegnazione di nuove funzioni o riattribuzione di funzioni per effetto di estinzione di enti, promuove un'intesa in sede di concertazione istituzionale con gli enti locali, finalizzata alla rimodulazione dei singoli obiettivi, tenuto conto dei criteri stabiliti al comma 3.
5. La Regione provvede a comunicare gli obiettivi rideterminati al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro sette giorni
dall'adozione della deliberazione di cui al comma 1.
6. Le province ed i comuni adeguano la propria gestione finanziaria e contabile agli obiettivi rideterminati.

Questo aggiornamento lo trovi in:
Aggiornato al:
30.05.2013
Article ID:
285471