Trascorso il termine di 60 giorni dalla data di notifica del processo verbale e sentiti gli interessati che ne abbiano fatto richiesta, l'autorità competente:
- se ritiene fondato l'accertamento determina, con ordinanza motivata, sulla base dei criteri per la determinazione dell'entità delle sanzioni amministrative per violazioni in materia di competenza regionale, individuati con delibera di Giunta regionale del 23/11/98 n. 1411, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento insieme con le spese all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente;
- se non ritiene fondato l'accertamento emette ordinanza motivata di archiviazione.
Il pagamento della somma ingiunta dovrà essere effettuato entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento, tramite il bollettino di c/c postale n. 25228503 intestato a Regione Toscana – Tesoreria Regionale - Sanzione Amministrativa legge n . 689/1981, o tramite bonifico bancario sull' IBAN IT9860760102800000025228503 specificando nella causale di versamento il numero e la data del processo verbale, il nome del trasgressore.
In caso di pagamento tramite bonifico, è necessario inviare copia della ricevuta per fax, per e mail o per posta.
Decorso detto termine, in caso di mancato pagamento dell'ordinanza ingiunzione, si darà corso all'esecuzione forzata mediante l'iscrizione nei ruoli esattoriali.
In caso di tardivo pagamento inferiore al semestre si applicano gli interessi di mora calcolati al tasso legale, a decorrere dal trentunesimo giorno successivo alla notifica.
Se il ritardo è superiore al semestre si applicano le disposizioni previste dall'art. 27 "Esecuzione forzata" della legge n. 689/1981 (art. 17 Regolamento di attuazione della legge regionale 6 agosto 2001, n. 36 "Ordinamento contabile della Regione Toscana"
In casi particolari è possibile richiedere la rateizzazione del pagamento della sanzione.