Accordo sul regolamento relativo alle sovvenzioni estere distorsive

Regolamento che dà ampi poteri alla CE per acquisire informazioni e il potere di controllare i contributi finanziari concessi dalle autorità pubbliche di paesi terzi alle imprese

Il Parlamento europeo e gli Stati membri dell'UE hanno raggiunto l’accordo sul regolamento relativo alle sovvenzioni estere. Si tratta di un'aggiunta importante allo strumentario dell'UE per affrontare le distorsioni causate dalle sovvenzioni estere e garantire condizioni di parità per tutte le imprese che operano nel mercato unico.

Il regolamento sulle sovvenzioni estere, che copre le concentrazioni, gli appalti pubblici e tutte le altre situazioni di mercato, colmerà una lacuna normativa del mercato unico. Fino ad oggi l'assenza di regole ha lasciato sostanzialmente senza controlli le sovvenzioni erogate da governi di paesi terzi, in un contesto in cui quelle concesse dagli Stati membri sono invece soggette a esami rigorosi.

Il nuovo regolamento integra gli sforzi dell'UE sul piano internazionale per modernizzare le regole dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) in materia di sovvenzioni.

Ai sensi del regolamento proposto, la Commissione UE avrà il potere di controllare i contributi finanziari concessi dalle autorità pubbliche di paesi terzi a vantaggio delle imprese che svolgono un'attività economica nell'UE, in modo da correggerne gli effetti distorsivi.

Per farlo, la Commissione avrà a disposizione tre nuovi strumenti, di cui due basati sulla notificazione e uno strumento generale di indagine di mercato.

Nello specifico, il regolamento impone alle imprese di notificare:

-    le concentrazioni in cui il fatturato generato nell'UE dall'impresa acquisita, da una delle parti della concentrazione o dall'impresa comune (joint venture) sia pari ad almeno 500 milioni di euro e la transazione comporti un contributo finanziario estero di almeno 50 milioni di euro;

-    le offerte in procedure di appalto pubblico in cui il valore stimato del contratto sia pari ad almeno 250 milioni di euro e l'offerta comporti un contributo finanziario estero di almeno 5 milioni di euro per paese terzo.

In questi casi, la concentrazione non può essere portata a termine e un offerente investigato non si vede aggiudicato il contratto finché la Commissione non abbia dato il nulla osta.

La Commissione può infliggere alle imprese che non ottemperano a quest'obbligo ammende che possono arrivare al 10 % del fatturato aggregato. Infine, la Commissione ha la facoltà di non approvare una concentrazione sovvenzionata o l'attribuzione del contratto di un appalto pubblico a un offerente che beneficia di sovvenzioni.

Al tempo stesso, il regolamento conferisce alla Commissione il potere di indagare, su iniziativa propria, su tutte le altre situazioni di mercato e di esigere una notifica ad hoc per concentrazioni e procedure di appalto pubblico di entità minore, se ritiene che possano essere interessate da sovvenzioni estere distorsive.

Conferisce alla Commissione ampi poteri per acquisire le informazioni necessarie all'indagine, fra cui:
1) l'invio di richieste di informazioni alle imprese,
2) l'espletamento di missioni conoscitive e accertamenti e
3) l'avvio di indagini di mercato in settori specifici o per tipologie specifiche di sovvenzioni. La Commissione può anche avvalersi di informazioni di mercato fornite dagli Stati membri e da qualsiasi persona fisica o giuridica o associazione.

Se accerta l'esistenza di una sovvenzione estera tale da falsare il mercato unico, la Commissione può, se necessario, svolgere una valutazione comparata per tenere conto anche degli effetti positivi della sovvenzione. Se gli effetti negativi derivanti dalle distorsioni nel mercato unico superano quelli positivi, la Commissione può imporre alle imprese misure di riparazione strutturali o non strutturali per porvi rimedio, oppure accettare impegni proposti dall'impresa interessata (p.es. cessione di determinate attività o divieto di un determinato comportamento di mercato).
Il regolamento entrerà in vigore dopo l'adozione formale del Consiglio e del Parlamento, con la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. Il regolamento diventerà direttamente applicabile in tutta l'UE sei mesi dopo l'entrata in vigore. Gli obblighi di notifica inizieranno ad applicarsi 9 mesi dopo l'entrata in vigore.

Maggiori informazioni:
Libro bianco relativo all'introduzione di pari condizioni di concorrenza in materia di sovvenzioni estere.
Proposta di regolamento relativo alle sovvenzioni estere distorsive del mercato interno.

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Aggiornato al:
18.08.2022
Article ID:
123600182