Le sanzioni amministrative gestite dalla Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale

La direzione gestisce le sanzioni amministrative

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La Direzione gestisce le sanzioni amministrative elevate ai sensi delle seguenti leggi regionali:

Caccia

L.R. 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la

protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio)..

Pesca in acque interne

L.R. 3 gennaio 2005, n. 7 (Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle

acque interne.)

Funghi

L.R. 22 marzo 1999, n. 16 (Raccolta e commercio dei funghi epigei spontanei)

Tartufi

L.R. 11 aprile 1995, n. 50 (Norme per la raccolta, coltivazione e commercio di tartufi freschi e conservati destinati al consumo e per la tutela e valorizzazione degli ecosistemi tartufigeni)

Apicoltura

L.R. 27 aprile 2009, n. 21 (Norme per l'esercizio, la tutela e la valorizzazione dell'apicoltura)

Viticoltura

L.R. 73 del 13/12/2017 (Disciplina per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo) e Delibera G.R. n. 103 del 05/02/2018 di attuazione con allegato A

Tassidermia

L.R. 3 gennaio 1995, n. 3 (Norme sull'attività di tassidermia e imbalsamazione)

Agriturismo

L.R. 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche e delle fattorie didattiche in Toscana);

L'applicazione delle sanzioni amministrative è disciplinata dalla legge n. 689 del 24 novembre 1981 e dalla legge regionale 81 del 28 dicembre 2000 "Disposizioni in materia di sanzioni amministrative" e nelle materie di cui sopra dalla DGRT 1433/2018.


Ufficio competente

“Settore Imprenditoria agricola. Coordinamento attivita di controllo e sanzionamento amministrativo”

Per informazioni e contatti:

e-mail: sanzioniagricoltura@regione.toscana.it
Posta elettronica certificata (Pec): regionetoscana@postacert.toscana.it
telefono 0554383991

Dirigente

Dott. Daniele Visconti
tel. 0554386162
daniele.visconti@regione.toscana.it

per le sanzioni della Provincia di Arezzo

Laura Bianconi
tel. 0554386559
laura.bianconi@regione.toscana.it

per le sanzioni delle Province di Firenze e Prato

Sofia Fabbriciani
tel.0554385239
sofia.fabbriciani@regione.toscana.it

Laura Bartolini
tel. 055 438 3396
laura.bartolini@regione.toscana.it

per le sanzioni della Provincia di Grosseto

Claudio Conti
tel 0554385864
claudio.conti@regione.toscana.it

per le sanzioni delle Province di Livorno, Lucca, Massa e Pisa

Paolo Bozzoli
tel. 0554386104
paolo.bozzoli@regione.toscana.it

per le sanzioni della Provincia di Pistoia

Alessandro Del Bianco
tel. 0554384836
alessandro.delbianco@regione.toscana.it

Elisa Luci
tel. 0554383954
elisa.luci@regione.toscana.it

per le sanzioni della Provincia di Siena

Francesca Tani
tel. 0554386317
francesca.tani@regione.toscana.it


Il procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative si articola nelle seguenti fasi:

► Accertamento e contestazione o notifica

Ai sensi dell’art. 14 della L 689/1981 la violazione deve essere contestata immediatamente sia al trasgressore che all’obbligato in solido.

Gli interessati potranno richiedere l’inserimento nel verbale di proprie osservazioni in merito all’infrazione.

Qualora non sia possibile effettuare l’immediata contestazione, la notifica della violazione agli interessati deve avvenire entro il termine di 90 giorni dall’accertamento, pena l’estinzione del procedimento, per coloro che sono residenti nel territorio nazionale, mentre per coloro che sono residenti all’estero la notifica deve essere effettuata entro 360 giorni dall’accertamento.

Ai sensi dell’art. 138 del codice di procedura civile, nel caso in cui l’interessato si rifiuti di firmare o di ricevere copia dell’atto, lo stesso si intende comunque notificato.

► Pagamento in misura ridotta

Entro 60 giorni dal ricevimento del verbale di accertamento il trasgressore o l'obbligato in solido devono effettuare il pagamento della sanzione in misura ridotta, pari ad un terzo del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione, ai sensi dell'art. 16 della L. 689/1981.

Il pagamento in misura ridotta estingue l'obbligazione e conclude a tutti gli effetti di legge il procedimento di applicazione della sanzione amministrativa.

Nel caso in cui fossero stati presentati scritti difensivi, questi non vengono esaminati in quanto il pagamento ha estinto il procedimento di applicazione della sanzione.

Il pagamento deve essere effettuato con le seguenti modalità:

Sanzioni amministrative in materia di agricoltura (caccia, pesca in acque interne, funghi, tartufi, viticoltura, apicoltura, agriturismo e tassidermia)" PAGA Tramite il sistema PAGOPA - IRIS della Regione Toscana:

vai al pagamento del processo verbale >>

Vai al pagamento dell'ordinanza di ingiunzione >> 

Sezione "Sanzioni amministrative in materia di agricoltura (caccia, pesca in acque interne, funghi, tartufi, viticoltura, apicoltura, agriturismo e tassidermia)"

Indicazioni operative per il pagamento online:

I possessori di CIE (Carta di Identità Elettronica)o CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o codice SPID possono autenticarsi cliccando su "ACCESSO AUTENTICATO", poi andare alla pagina "POSIZIONE DEBITORIA" e selezionare la sanzione da pagare;

Chi non fosse in possesso delle credenziali, potrà procedere senza autenticarsi cliccando la pagina "PAGAMENTO SPONTANEO"

In alternativa:

Bollettino postale su C/C postale n. 001038752109 intestato a "Regione Toscana – Sanzioni Amministrative Agricoltura” specificando la causale di versamento, il numero e la data del processo verbale e il nome del trasgressore.

oppure

Bonifico bancario su Codice IBAN IBAN IT 13 N 07601 02800 001038752109 specificando la causale di versamento: il numero e la data del processo verbale e il nome del trasgressore.

 

► Presentazione scritti difensivi

Entro 30 giorni dalla notifica del verbale il trasgressore o l'obbligato in solido possono presentare uno scritto difensivo all'autorità amministrativa competente, e/o richiedere di essere ascoltati, ai sensi dell'art. 18 della L.689/1981.

Lo scritto difensivo deve indicare le circostanze del caso, i motivi per i quali si richiede l'archiviazione del processo verbale e/o l'eventuale riduzione al minimo edittale della sanzione amministrativa, allegando tutti i documenti che siano ritenuti necessari ai fini di una corretta valutazione dei fatti accaduti.

La presentazione di uno scritto difensivo ha effetto sospensivo dei termini di pagamento della sanzione.

Per le violazioni delle materie di competenza della Direzione Agricoltura, le memorie difensive devono essere inviate o presentate all'indirizzo "Regione Toscana – Settore Imprenditoria agricola, Coordinamento attività di controllo e Sanzionamento amministrativo” - via di Novoli 26, 50127 Firenze", oppure all'indirizzo di posta elettronica certificata: regionetoscana@postacert.toscana.it specificando il Settore sopra richiamato e anche anticipate alla mail: sanzioniagricoltura@regione.toscana.it.

► Rateizzazione

Qualora il soggetto si trovi in condizioni economiche disagiate, potrà richiedere la rateizzazione della sanzione amministrativa, ai sensi degli art. 11 e 26 della legge 689/1981 e degli art. 11 e 13 della legge regionale n. 81/2001 e della Delibera di Giunta Regionale n.1433 del 17-12-2018 ALL. A, mediante l'invio di copia dell’ISEE ordinario da parte del rubricato.


► Ordinanza di ingiunzione di pagamento o archiviazione

Trascorso il termine di 60 giorni dalla data di notifica del processo verbale e/o sentiti gli interessati che ne abbiano fatto richiesta, l'autorità competente:

  • se ritiene fondato l'accertamento determina, con ordinanza motivata, sulla base dei criteri per la determinazione dell'entità delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni in materia di agricoltura, caccia, pesca in mare e nelle acque interne, individuati con delibera di Giunta Regionale n. 1433 del 17-12-2018 - ALL. A, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente;

  • se non ritiene fondato l'accertamento emette ordinanza motivata di archiviazione.

Il pagamento della somma ingiunta dovrà essere effettuato entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento, tramite BOLLETTINO POSTALE SU C/C POSTALE N. 001038752109 o BONIFICO BANCARIO su Codice IBAN IT 13 N 07601 02800 001038752109 intestato a "Regione Toscana – Sanzioni Amministrative Agricoltura”, specificando nella causale di versamento il numero e la data dell’ordinanza e il nome del trasgressore.

In casi particolari è possibile richiedere la rateizzazione del pagamento della somma da pagare.
Decorso detto termine, in caso di mancato pagamento dell'ordinanza ingiunzione, si darà corso all'esecuzione forzata mediante l'iscrizione nei ruoli esattoriali.


► Opposizione

Entro 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza, il trasgressore e/o l'obbligato in solido possono presentare ricorso contro il provvedimento ingiuntivo davanti al giudice unico presso il Tribunale del luogo in cui è stata commessa la violazione (art. 6 del decreto legislativo n. 150/2011).

Il giudice competente a decidere sull'opposizione può sospendere l'esecuzione della sanzione ai sensi dell'art. 6 comma 7 del D.Lgs 150/2011.

In tale circostanza gli effetti del provvedimento impugnato sono sospesi fino al deposito della sentenza.

► Riscossione coattiva

Il mancato pagamento dell’ordinanza ingiunzione o di una o più rate comporta automaticamente l’iscrizione della somma dovuta al Ruolo esattoriale, ai sensi dell’art. 27 della L. 689/1981.

Ai sensi dell'art. 27 della legge 689/1981 l'interessato sarà destinatario di una cartella esattoriale da parte dell'agente della riscossione, competente per territorio, dell'Agenzia delle Entrate Riscossione alla quale la Regione Toscana ha affidato il servizio di riscossione coattiva con D.G.R.T. 644 del 19/06/2017.

Nella cartella esattoriale sono indicati: il codice 5163 sanzioni amministrative legge 689/1981, il codice 5496 recupero spese legge 689/1981, il codice 5164 maggiorazione ritardato pagamento legge 689/1981 (tale maggiorazione è applicata da Agenzia Entrate Riscossione ai sensi del disposto dell'art. 27 comma 6 della legge 689/1981 "Salvo quanto previsto nell'articolo 26, in caso di ritardo nel pagamento la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all'esattore. La maggiorazione assorbe gli interessi eventualmente previsti dalle disposizioni vigenti " e gli estremi dell’atto esecutivo che ha dato origine all’iscrizione a ruolo.

E' possibile richiedere la rateizzazione della cartella esattoriale direttamente all'agente della riscossione Agenzia Entrate Riscossione competente territorialmente.

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Aggiornato al:
12.01.2024
Article ID:
25203399