Aggiornamento in: Ambiente Energia

La certificazione energetica degli edifici

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Con il decreto ministeriale 26/06/2009 "Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici" - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 158 del 10/7/2009 - è stata attivata in tutta l'Italia la certificazione energetica degli edifici.

La Toscana, ha emanato norme proprie sulla certificazione energetica: l'art. 23bis della legge regionale 39/2005 e il relativo regolamento attuativo "Decreto del Presidente della Giunta Regionale 25 febbraio 2010, n. 17/R", che sono in vigore dal 18 marzo 2010.

Gli obblighi di certificazione energetica la procedura e le conseguenze di una omessa certificazione sono riassunti qui: Regole per la certificazione energetica degli edifici vigenti in Toscana dal 29 marzo 2011

I soggetti che possono rilasciare la certificazione energetica degli edifici sono provvisoriamente, individuati dall'allegato III al decreto legislativo 115/2008 (vedi: chi è il certificatore energetico).

La procedura per la certificazione o per l'autodichiarazione del proprietario (nei casi in cui questa è ammissibile) è definita ai paragrafi 8 e 9 delle linee guida approvate con il decreto ministeriale del 26/06/2009 e prevede che sia trasmessa alla Regione copia dell'attestato di certificazione energetica o dell'autodichiarazione entro i 15 giorni successivi alla consegna al richiedente dell'attestato di certificazione energetica, a cura del certificatore (vedi: trasmissione alla Regione di copia dell'attestato di certificazione energetica).

Come descritto in "Regole per la certificazione energetica degli edifici vigenti in Toscana dal 29 marzo 2011" per la legge regionale 39/2005 la semplice mancanza dell'ACE comporta l'attribuzione della classe G.
Qualora un privato voglia comunque fare ed inviarla in Regione (seguendo il paragrafo 9 delle Linee Guida) trova qui un modello e possibili modalità di trasmissione

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Aggiornato al:
17.12.2012
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48943