Aggiornamento in: Ambiente Energia

Chi è il certificatore energetico

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Per le Regioni come la Toscana che non hanno diversamente normato, il certificatore energetico è individuato dalle norme nazionali:

  • fino al 11/07/2013 vigeva la parte seconda dell'allegato III del decreto legislativo 115/2008;
  • dal 12/07/2013 i requisiti del certificatore energetico sono dettagliati nel DPR 16/04/2013 n. 75.

Non esiste quindi in Toscana un albo dei certificatori energetici
 

Soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici
1) Secondo il DPR sono soggetti certificatori

  • i tecnici abilitati alla certificazione energetica (vedi sotto);
  • i seguenti organismi ma solo se operano tramite tecnici abilitati alla certificazione energetica:
    • gli organismi di diritto pubblico operanti nel settore dell'energia e dell'edilizia,
    • gli organismi che svolgono attività di ispezione nel settore delle costruzioni edili, opere di ingegneria civile in generale e impiantistica connessa, accreditati presso ACCREDIA o equivalenti;
    • le società di servizi energetici (ESCO).
       

Chi sono i tecnici abilitati alla certificazione energetica
Il tecnico abilitato deve avere tutti i requisiti di cui al primo gruppo o al secondo:


Primo gruppo di requisiti


a) in possesso di uno dei titoli di studio indicati dal DPR all'art. 2 comma 3, lettere da a) ad e);
b) iscritto ai relativi ordini e collegi professionali, ove esistenti;
c) abilitato all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle specifiche competenze a esso attribuite dalla legislazione vigente. Il tecnico abilitato opera quindi all'interno delle proprie competenze. Ove il tecnico non sia competente in tutti i campi sopra citati o nel caso che alcuni di essi esulino dal proprio ambito di competenza, egli deve operare in collaborazione con altro tecnico abilitato in modo che il gruppo costituito copra tutti gli ambiti professionali su cui è richiesta la competenza.


Secondo gruppo di requisiti


a) in possesso di uno dei titoli di studio indicati dal DPR all'art. 2 comma 4, lettere da a) a d);
b) in possesso di un attestato di superamento di specifico corso di formazione per la certificazione energetica degli edifici autorizzato dal Ministero dello Sviluppo Economico o dalla Regione.

In relazione a quanto sopra si specifica che con Delibera n.1171 del 23-12-2013 sono stati dettate le modalita' per la realizzazione dei corsi regionali per divenire tecnici abilitati alla certificazione energetica degli edifici.

2) Ai fini di assicurare indipendenza ed imparzialità di giudizio i tecnici abilitati, all'atto di sottoscrizione dell'attestato di certificazione energetica, dichiarano:

  • nel caso di certificazione di edifici di nuova costruzione, l'assenza di conflitto di interessi, tra l'altro espressa attraverso il non coinvolgimento diretto o indiretto nel processo di progettazione e realizzazione dell'edificio da certificare o con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati, nonché rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente, che in ogni caso non deve essere né il coniuge né un parente fino al quarto grado;
  • nel caso di certificazione di edifici esistenti, l'assenza di conflitto di interessi, ovvero di non coinvolgimento diretto o indiretto con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati, nonché rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente, che in ogni caso non deve essere né coniuge né parente fino al quarto grado.
  • Qualora il tecnico abilitato sia dipendente e operi per conto di enti pubblici ovvero di organismi di diritto pubblico operanti nel settore dell'energia e dell'edilizia, il requisito di indipendenza di cui sopra si intende superato dalle finalità istituzionali di perseguimento di obiettivi di interesse pubblico proprie di tali enti e organismi.


3) Per gli edifici già dotati di attestato di certificazione energetica, sottoposti ad adeguamenti impiantistici, compresa la sostituzione del generatore di calore, l'eventuale aggiornamento dell'attestato di certificazione, di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, può essere predisposto anche da un tecnico abilitato dell'impresa di costruzione e/o installatrice incaricata dei predetti adeguamenti.

I tecnici certificatori che vogliono registrarsi al modulo APE del SIERT dovranno dichiarare ai sensi del Dpr 445/2000 il possesso dei requisiti suddetti.

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Aggiornato al:
11.07.2023
Article ID:
63833