Indennizzo dei danni da fauna selvatica e azioni di prevenzione nelle riserve naturali regionali
Indennizzo danni da fauna selvatica
Ambiente
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La legge regionale 49 del 29 giugno 2020 “Indennizzi per danni da fauna selvatica nelle riserve naturali regionali. Modifiche alla legge regionale 30/2015” ha introdotto la disciplina specifica degli indennizzi per i danni provocati dalla fauna selvatica alle attività agricole svolte all’interno delle naturali riserve regionali.
Principio generale e fondamentale di disciplina nelle riserve naturali regionali, ai sensi della legge 394/1991 “Legge quadro sulle aree protette” riportato dalla legge regionale 30/2015 “Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale…” è il divieto dell’attività venatoria; sono fatti salvi gli interventi di contenimento per la conservazione degli equilibri faunistici ed ambientali.
La gestione del sistema regionale delle aree protette, di cui le riserve naturali fanno parte, mira in particolare alla promozione delle attività produttive ecocompatibili, con specifico riferimento al recupero ed alla valorizzazione delle attività tradizionali ed agro-silvo-pastorali.
Al contempo, nel rispetto del divieto dell’attività venatoria posto dalla norma nazionale, l’articolo 1 della legge regionale 30/2015 afferma anche che la disciplina regionale persegue la conservazione della fauna selvatica e l’incremento della biodiversità, promuovendo programmi, progetti e modalità di gestione idonei al conseguimento ed al mantenimento delle densità ottimali per la coesistenza tra le specie e sostenibili per le attività antropiche.
Tra le attività connesse alla gestione delle riserve è stato pertanto ritenuto che fosse da annoverare, oltre alla materia relativa agli indennizzi per danni provocati dalla fauna selvatica alla produzione ed alle opere approntate sui fondi ricadenti al loro interno, anche quella strettamente correlata riguardante l’attività di prevenzione dei danni stessi, che costituisce una delle forme di attuazione dei principi e degli obiettivi della legge regionale 30/2015.
Secondo quanto previsto dalla legge regionale 49/2020 nell’esercizio delle attività relative agli indennizzi ed ai contributi per le attività di prevenzione la Regione si avvale degli Ambiti territoriali di caccia (Atc) di cui alla legge regionale 3 del 12 gennaio 1994 (Recepimento della legge 157 dell'11 febbraio 1992 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio") nel cui territorio le riserve ricadono.
Le richieste di indennizzo dei danni devono essere presentate tramite il modello unico regionale inviato all’Atc territorialmente interessato e trasmesso per conoscenza al Settore regionale Tutela della natura e del mare.
Modulistica per richiesta indennizzi danni
Domanda di richiesta di risarcimento danni alle colture agricole e/o alle opere funzionali all'attività agricola causati da fauna selvatica:
La legge regionale 49/2020 ha dettato anche la disciplina transitoria per la richiesta dei danni prodotti dal primo gennaio 2016 e fino all’attivazione delle convenzioni con gli Atc (22 giugno 2021 per tutti gli Atc interessati da riserve naturali regionali, ad eccezione dell’Atc 1, la cui convenzione è stata attivata il 30 giugno 2021).
Le attività di prevenzione potranno essere finanziate a partire dall’annualità 2021, entro i limiti delle disponibilità di bilancio. In fase di avvio, i contributi 2021-2023 sono attivati dai soli Atc sul cui territorio ricadono riserve naturali interessate da richieste di indennizzi a partire dal 2016.
In applicazione della legge regionale 49/2020, le cui disposizioni sono state introdotte in integrazione alla legge regionale 30/2015, sono state approvate:
- la delibera 1244 del 15 settembre 2020, successivamente integrata ed aggiornata con delibera di giunta regionale 327 del 29 marzo 2021 (pubblicate nel Burt 16 del 21 aprile 2021 parte seconda), ha individuato gli indirizzi ed i criteri per la determinazione dei danni e degli indennizzi, compresi quelli prodotti dal primo gennaio 2016 e fino all’entrata in vigore della legge regionale, nonché il modello di scheda unica regionale per la richiesta dei danni;
- la delibera 327 del 29 marzo 2021 gli indirizzi ed i criteri in materia di contributi agli imprenditori agricoli per la prevenzione dei danni da fauna selvatica nelle riserve naturali regionali nonché i casi di esclusione degli indennizzi, ha integrato ed aggiornato l’allegato A) alla delibera di giunta regionale 1244/2020, ed ha approvato lo schema di convenzione con gli Atc.
La sottoscrizione della convenzione tra la Regione e gli Atc ha reso pienamente operative le disposizioni introdotte dalla legge regionale 49/2020.
Le principali fonti normative
- Legge 394 del 6 dicembre 1991
Legge quadro sulle aree protette - Legge regionale 30 del 19 marzo 2015
Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla legge regionale 24/1994, alla legge regionale 65/1997, alla legge regionale 24/2000 ed alla legge regionale 10/2010 - Legge regionale 49 del 29 giugno 2020
Indennizzi per danni da fauna selvatica nelle riserve naturali regionali. Modifiche alla legge regionale 30/2015 - Legge regionale 3 del 12 gennaio 1994
Recepimento della legge 157 dell'11 febbraio 1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"
Il piano di gestione/controllo del cinghiale nelle riserve naturali regionali – primo stralcio: Programma di controllo 2017-2018 è stato approvato con delibera di giunta regionale 616/2017, integrato con delibera di giunta regionale 1436/2017 e prorogato al 31 dicembre 2021 con delibera di giunta regionale 41/2021
Link e allegati
Indennizzo dei danni da fauna selvatica e azioni di prevenzione nelle riserve naturali regionali
La legge regionale 49 del 29 giugno 2020 “Indennizzi per danni da fauna selvatica nelle riserve naturali regionali. Modifiche alla legge regionale 30/2015” ha introdotto la disciplina specifica degli indennizzi per i danni provocati dalla fauna selvatica alle attività agricole svolte all’interno delle naturali riserve regionali.
Principio generale e fondamentale di disciplina nelle riserve naturali regionali, ai sensi della legge 394/1991 “Legge quadro sulle aree protette” riportato dalla legge regionale 30/2015 “Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale…” è il divieto dell’attività venatoria; sono fatti salvi gli interventi di contenimento per la conservazione degli equilibri faunistici ed ambientali.
La gestione del sistema regionale delle aree protette, di cui le riserve naturali fanno parte, mira in particolare alla promozione delle attività produttive ecocompatibili, con specifico riferimento al recupero ed alla valorizzazione delle attività tradizionali ed agro-silvo-pastorali.
Al contempo, nel rispetto del divieto dell’attività venatoria posto dalla norma nazionale, l’articolo 1 della legge regionale 30/2015 afferma anche che la disciplina regionale persegue la conservazione della fauna selvatica e l’incremento della biodiversità, promuovendo programmi, progetti e modalità di gestione idonei al conseguimento ed al mantenimento delle densità ottimali per la coesistenza tra le specie e sostenibili per le attività antropiche.
Tra le attività connesse alla gestione delle riserve è stato pertanto ritenuto che fosse da annoverare, oltre alla materia relativa agli indennizzi per danni provocati dalla fauna selvatica alla produzione ed alle opere approntate sui fondi ricadenti al loro interno, anche quella strettamente correlata riguardante l’attività di prevenzione dei danni stessi, che costituisce una delle forme di attuazione dei principi e degli obiettivi della legge regionale 30/2015.
Secondo quanto previsto dalla legge regionale 49/2020 nell’esercizio delle attività relative agli indennizzi ed ai contributi per le attività di prevenzione la Regione si avvale degli Ambiti territoriali di caccia (Atc) di cui alla legge regionale 3 del 12 gennaio 1994 (Recepimento della legge 157 dell'11 febbraio 1992 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio") nel cui territorio le riserve ricadono.
Le richieste di indennizzo dei danni devono essere presentate tramite il modello unico regionale inviato all’Atc territorialmente interessato e trasmesso per conoscenza al Settore regionale Tutela della natura e del mare.
Modulistica per richiesta indennizzi danni
Domanda di richiesta di risarcimento danni alle colture agricole e/o alle opere funzionali all'attività agricola causati da fauna selvatica:
La legge regionale 49/2020 ha dettato anche la disciplina transitoria per la richiesta dei danni prodotti dal primo gennaio 2016 e fino all’attivazione delle convenzioni con gli Atc (22 giugno 2021 per tutti gli Atc interessati da riserve naturali regionali, ad eccezione dell’Atc 1, la cui convenzione è stata attivata il 30 giugno 2021).
Le attività di prevenzione potranno essere finanziate a partire dall’annualità 2021, entro i limiti delle disponibilità di bilancio. In fase di avvio, i contributi 2021-2023 sono attivati dai soli Atc sul cui territorio ricadono riserve naturali interessate da richieste di indennizzi a partire dal 2016.
In applicazione della legge regionale 49/2020, le cui disposizioni sono state introdotte in integrazione alla legge regionale 30/2015, sono state approvate:
- la delibera 1244 del 15 settembre 2020, successivamente integrata ed aggiornata con delibera di giunta regionale 327 del 29 marzo 2021 (pubblicate nel Burt 16 del 21 aprile 2021 parte seconda), ha individuato gli indirizzi ed i criteri per la determinazione dei danni e degli indennizzi, compresi quelli prodotti dal primo gennaio 2016 e fino all’entrata in vigore della legge regionale, nonché il modello di scheda unica regionale per la richiesta dei danni;
- la delibera 327 del 29 marzo 2021 gli indirizzi ed i criteri in materia di contributi agli imprenditori agricoli per la prevenzione dei danni da fauna selvatica nelle riserve naturali regionali nonché i casi di esclusione degli indennizzi, ha integrato ed aggiornato l’allegato A) alla delibera di giunta regionale 1244/2020, ed ha approvato lo schema di convenzione con gli Atc.
La sottoscrizione della convenzione tra la Regione e gli Atc ha reso pienamente operative le disposizioni introdotte dalla legge regionale 49/2020.
Le principali fonti normative
- Legge 394 del 6 dicembre 1991
Legge quadro sulle aree protette - Legge regionale 30 del 19 marzo 2015
Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla legge regionale 24/1994, alla legge regionale 65/1997, alla legge regionale 24/2000 ed alla legge regionale 10/2010 - Legge regionale 49 del 29 giugno 2020
Indennizzi per danni da fauna selvatica nelle riserve naturali regionali. Modifiche alla legge regionale 30/2015 - Legge regionale 3 del 12 gennaio 1994
Recepimento della legge 157 dell'11 febbraio 1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"
Il piano di gestione/controllo del cinghiale nelle riserve naturali regionali – primo stralcio: Programma di controllo 2017-2018 è stato approvato con delibera di giunta regionale 616/2017, integrato con delibera di giunta regionale 1436/2017 e prorogato al 31 dicembre 2021 con delibera di giunta regionale 41/2021