Funzioni fondamentali dei comuni
Sistema delle autonomie
Istituzioni
Tutte le informazioni sulle Istituzioni della Regione, in particolare su Enti locali associati, persone giuridiche, elezioni e partecipazione.Funzioni fondamentali dei comuni
La legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68, "Norme sul sistema delle autonomie locali" disciplina l'esercizio obbligatorio delle funzioni fondamentali dei comuni, prevedendo l'identificazione di 26 ambiti di dimensione territoriale adeguata in cui sono ricompresi tutti i comuni della Toscana.
Gli ambiti corrispondono di norma alle zone distretto e i comuni obbligati all'esercizio associato sono tenuti a stipulare convenzioni o a far parte di unioni.
Tuttavia, la legge prevede un meccanismo flessibile e aperto: all’interno del medesimo ambito, i comuni obbligati all’esercizio associato possono scegliere se aggregarsi solo tra di loro (raggiungendo la soglia minima di abitanti) o anche ai comuni più grandi per i quali non vige l’obbligo.
L’articolo 14, comma 27 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 - in ottemperanza dell'articolo 117, secondo comma, lettera p) della Costituzione - dichiara che, ferme restando le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni loro spettanti nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto della Costituzione e le funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, sono funzioni fondamentali dei comuni:
a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
d) pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
f) organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e riscossione dei relativi tributi;
g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma della Costituzione;
h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;
l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale;
l-bis) servizi in materia statistica.
Secondo il comma 28 del medesimo articolo, inoltre, i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, o fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane, esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o più isole, esercitano obbligatoriamente in forma associata le funzioni fondamentali dei comuni, mediante unione di comuni o convenzione, ad esclusione della lettera l).
Per quanto riguarda l'esercizio delle funzioni fondamentali in materia di servizi sociali, urbanistica, rifiuti e trasporto pubblico in ambito locale, la legge rinvia alla legislazione di settore.