Aggiornamento in: Ambiente Inquinamento

Faq su "Requisiti acustici passivi degli edifici"

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DOMANDE/RISPOSTE

  • 1. Domanda - Non è chiaro se le Linee Guida sono già in vigore oppure se esse devono essere ritenute cogenti solo se recepite dai Comuni. In questo caso i Comuni come recepiscono le Linee Guida? Attraverso la modifica del Regolamento Edilizio?
    • Risposta – Le linee guida non necessitano di ulteriori atti per essere ritenute cogenti. Si sottolinea che le linee guida non sono atti normativi che stabiliscono limiti e vincoli, ma uno strumento per semplificare e regolamentare le modalità di effettuazione dei controlli per il rispetto dei requisiti acustici passivi definiti dalla normativa vigente ed in particolare dal D.P.C.M. 05 dicembre 1997.
  • 2. Domanda - Non è chiaro se le Linee Guida si applicano ai permessi di costruire, SCIA e altre comunicazioni richieste per l'inizio dell'attività edilizia presentate successivamente all'"entrata in vigore" delle stesse oppure esse sono retroattive, cioè si applicano per la verifica di interventi già eseguiti a quella data.
    • Risposta – Come indicato nella risposta alla domanda 1, le linee guida non sono atti normativi e quindi non vi è la necessità di gestire un eventuale transitorio. Esse, così come la modulistica collegata approvata con Decreto Dirigenziale 15328/2017 sono quindi applicabili anche ai procedimenti in corso.
  • 3. Domanda - La Modulistica per l'attestazione del rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici approvata con decreto del 24.10.17 n. 15328 vale anche se le Linee Guida non sono "entrate in vigore"?
    • Risposta – Si veda risposta alla domanda 1
  • 4. Domanda - Riguardo al "caso di cambio di destinazione di uso di locali" non è chiaro cosa si intenda per "locali". Nella terminologia urbanistica la definizione di locale è diversa da quella di edificio o di unità immobiliare e il cambio di destinazione d'uso non si riferisce mai a un locale ma ad una unità immobiliare.
    • Risposta – Per locali si intende unità immobiliari.
  • 5. Domanda - Come deve essere affrontato il recupero di sottotetti ai fini abitativi introdotto dalla legge regionale?
    • Risposta – Nel caso che il sottotetto precedentemente non sia stato individuato conforme ad usi abitativi, per il cambio d'uso deve attestare il raggiungimento di tutti i requisiti previsti compresi quindi anche i requisiti acustici passivi.
  • 6. Domanda -  I controlli previsti da parte dell'Autorità Competente  AC (in aggiunta a quelli ASL di cui all'art. 149 LR 65/14) sono fatti sulle opere oggetto di agibilità o su tutti gli interventi? In quest'ultimo caso, qualora cioè il controllo strumentale sia fatto su quegli interventi per i quali non è previsto il collaudo e venga accertato il non rispetto dei requisiti acustici a cosa si vada incontro?
    • Risposta – Nel caso di unità immobiliare esistente, il rispetto dei requisiti acustici passivi e quindi l'effettuazione degli eventuali controlli strumentali a campione da parte dell'AC, interesserà solo le parti coinvolte dalle modificate apportate. Nel caso che la valutazione previsionale indichi il raggiungimento dei requisiti acustici passivi di riferimento ed il controllo strumentale a campione effettuato dall'AC sulle parti modificate accerti il non rispetto dei requisiti, è implicito il decadere dei benefici conseguenti all'attestazione degli stessi, oltre a implicare eventuali sanzioni per il tecnico che gli avessi attestati in maniera impropria.
  • 7. Domanda - Al punto 4 ultimo capoverso delle linee guida si legge che l'attestazione conclusiva va sempre prodotta per i pubblici esercizi ove è previsto l'impiego di impianti di diffusione sonora; qual è la normativa di riferimento? Interpretiamo che in un edificio pubblico a destinazione ad es. direzionale, soggetto a ristrutturazione (e per il quale siano previsti interventi soggetti al DPCM 5.12.1997) ove però non è previsto l'impiego di impianti di diffusione sonora, l'attestazione conclusiva non sarebbe obbligatoria.
    • Risposta – il caso di locali ove è previsto l'impiego di impianti di diffusione sonora la norma di riferimento è il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri   n°215/1999 contenente Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi.  Infatti è stato ritenuto che i vincoli posti e/o l'eventuale rilascio di deroghe acustiche fosse da subordinare all'effettivo raggiungimento dei requisiti minimi d'isolamento, in quanto non avrebbe avuto senso definire parametri emissivi accettabili senza considerarne l'effettiva attenuazione o concedere deroghe per necessità connesse al mancato raggiungimento dei requisiti previsti.
      Per quanto concerne il caso di ristrutturazione di unità immobiliari di pubblico esercizio ove non è prevista l'impiego di impianti di diffusione sonora, non vige obbligo tassativo di verifiche finali strumentali. Conseguentemente l'attestazione conclusiva non è obbligatoria ma deve essere valutata e ponderata in considerazione della tipologia di interventi da eseguire, così come riportato nella valutazione previsionale. Deve essere sottolineato che  il rispetto dei requisiti acustici passivi come previsti nella valutazione previsionale è comunque dovuto.
  • 8. Domanda -  Come ci si deve comportare quando per problemi operativi non possa essere eseguita la prova in opera di uno o più elementi edilizi (esempio facciate al terzo piano e oltre di un edificio).
    • Risposta – deve essere idoneamente giustificata la motivazione per cui determinate verifiche non è possibile effettuarle in modo sperimentale e dette motivazioni devono essere integrate da presupposti teorici e/o verifiche in condizioni assimilabili, di cui è stata possibile l'effettuazione, che confermino il presumibile raggiungimento di quanto richiesto.
  • 9. Domanda - Non è chiara la distinzione tra interventi soggetti a collaudi effettuati dal professionista in fase di agibilità e interventi soggetti a controlli di verifica effettuati dal Comune.
    • Risposta – Il Comune ha la prerogativa di poter effettuare controlli e/o verifiche a campione sia su certificazioni prodotte che su misurazioni effettuate da professionisti.
  • 10. Domanda -  E' possibile chiarire quali norme si applichino per la valutazione dell'incertezza per i diversi requisiti?
    • Risposta –   La norma di riferimento è il rapporto tecnico  UNI/TR 11326: Acustica - Valutazione dell'incertezza nelle misurazioni e nei calcoli di acustica. Parte 1: Concetti Generali
      ll rapporto tecnico fornisce linee guida di facile leggibilità per la valutazione e l'espressione dell'incertezza in acustica in maniera conforme alla UNI CEI ENV 13005.
      La norma introduce le regole fondamentali per la valutazione e l'espressione dell'incertezza dei risultati di misurazioni e calcoli con particolare riguardo al campo dell'acustica applicata.
       Esso  stabilisce quanto segue: "L'incertezza può essere calcolata rigorosamente dal punto di vista metrologico o, a causa della natura del metodo di prova, può essere precluso il calcolo analitico, ma in questo caso sono identificate tutte le componenti di incertezza e fornita una stima ragionevole".


      Lo scarto tipo di riproducibilità per misure in opera è stato introdotto inizialmente dalla norma olandese: NPR 5092:1999 Noise control in buildings - Assessment of results from acoustic measurements according to NEN 5077, a seguito di  risultati di ricerche condotte ad hoc.

      In tale contesto per riproducibilità si intende il grado di concordanza tra i risultati di misurazioni dello stesso misurando effettuate cambiando le condizioni di misura. Essa riguarda il metodo di misura, non la singola misura.


      1). Lo scarto tipo rilevabile in specifiche condizioni di misura potrebbe essere più elevato di quello riportato in tabella, ad esempio in ambienti di geometria complessa, in particolari condizioni ambientali etc.

      Per quanto riguarda l'uso dell'incertezza di misura ai fini del confronto con i valori limite si fa riferimento alla norma UNI/TR 11326 Acustica  Valutazione dell'incertezza nelle misurazioni e nei calcoli di acustica - Parte 2: Confronto con valori limite di specifica.

      Resta inteso che nella valutazione previsionale il margine di incertezza debba essere considerato penalizzante nei confronti del valore teorico desunto "in dubio contra reo". Viceversa nel caso di controllo strumentale effettuato da parte dell'Autorità Competente, del margine di incertezza ne debba beneficiare il valore di isolamento rilevato "in dubio pro reo".

       

      Tabella 1 - Scarti tipo di riproducibilità: norma UNI 11367

  • 11. Domanda -  In riferimento alla caratterizzazione dell'edificio realizzato con individuazione delle singole unità a cui dare difesa reciproca dal rumore intrusivo generato presso le unità contigue si chiede:
     a) se la verifica dei parametri di rumorosità provenienti da impianti discontinui e continui LASmax ed LAeq sono riferiti agli impianti a servizio di altre unità immobiliari e/o condominiali, quindi provenienti dall'esterno rispetto all'u.i. in cui viene effettuato il rilievo, oppure se deve essere eseguita la verifica anche per gli impianti dell'unità immobiliare in esame.
    b) se il livello di rumore da calpestio L'n,w deve essere verificato anche all'interno della stessa unità immobiliare o meno.

    • Risposta – per quanto concerne le emissioni derivanti da impianti tecnici e calpestio, si ritiene che le verifiche attinenti il rumore trasmesso siano da riferirsi ad unità immobiliari diverse.

  • 12 Domanda - Se nel frazionamento in orizzontale di unità immobiliare con demolizione delle pavimentazioni (quindi senza demolizione del massetto) è di fatto impossibile il raggiungimento del requisito di calpestio. Questo preclude preventivamente la possibilità di un frazionamento?

    • Risposta in caso di frazionamento e quindi con la creazione di nuove unità immobiliari il rispetto dei requisiti acustici passivi è sempre dovuto. Conseguentemente, se tale rispetto non è conseguibile, il frazionamento è preventivamente precluso.

  • 13. Domanda - Il rifacimento di pavimentazioni con demolizione del massetto di sottofondo tra unità immobiliari distinte, così come descritto in tabella è un intervento di manutenzione straordinaria non contestuale a frazionamento o a cambio di destinazione. Nel caso in cui nonostante la realizzazione del doppio massetto risulti, secondo i calcoli previsionali, l'impossibilità del raggiungimento dell'isolamento al calpestio richiesto si deve rinunciare all'intervento? Non sembra ammessa la possibilità di dimostrare con il calcolo che si è ottenuto comunque un miglioramento.

    • Risposta In caso di intervento di manutenzione straordinaria su unità immobiliari esistenti ad uso abitativo, dove non sono rispettati i requisiti acustici passivi richiesti, qualora in fase di valutazione previsionale sia dimostrata in modo più che esauriente l'impossibilità tecnica del raggiungimento di detti requisiti, l'intervento è da ritenersi comunque eseguibile purché si dimostri, sempre in fase di valutazione previsionale, il raggiungimento di un miglioramento rispetto allo stato esistente.

  • 14. Domanda - L'attestazione conclusiva è redatta secondo quanto indicato nell'allegato 1-C dovrà contenere gli esiti delle verifiche delle prestazioni acustiche in opera effettuate obbligatoriamente da un parte del tecnico competente in acustica ambientale. L'attestazione conclusiva è obbligatorio solo nei seguenti casi:
    a) nuove costruzioni;
    b) ampliamenti/ristrutturazioni di edifici destinati ad attività per l'infanzia, attività scolastica, attività sanitaria, attività sportiva, attività ricreativa e a pubblici esercizi ove è previsto l'impiego di impianti di diffusione sonora. Si chiede quindi conferma che l 'attestazione conclusiva quindi non dovrà essere prodotta nei casi di ristrutturazione di edifici abitativi.

    • Risposta – Si conferma la correttezza di quanto desunto. Si precisa che in merito a ristrutturazioni di edifici abitativi, in considerazione della infinita varietà dei casi, è stato ritenuto opportuno non prevedere l'obbligo tassativo dell'attestazione conclusiva. L'effettiva necessità di effettuare misure di verifica sarà asseverata dal tecnico incaricato sulla base di quanto predisposto in sede di valutazione previsionale e/o da quanto da lui ritenuto necessario sulla base degli interventi eseguiti.  Le eventuali verifiche strumentali, saranno comunque limitate, per i requisiti interessati, alle sole parti modificate o ai locali direttamente interessati dalle stesse. Per esempio nel caso di semplice sostituzione di infissi senza modifica delle dimensioni, si ritiene idoneo che la modifica migliorativa, evidenziata anche nella valutazione preliminare, sia asseverata come correttamente eseguita allegando eventualmente la scheda tecnica dei nuovi infissi sostitutivi con le caratteristiche di isolamento degli stessi risultanti migliorativi (o al limite non peggiorativi)  rispetto al preesistente. Nel caso invece di modifica delle superfici apribili/illuminanti di facciata, si ritiene idonea l'effettuazione di verifiche nelle sole stanze interessate e non a tutta l'unità immobiliare, facendo comunque sempre riferimento a quanto previsto in sede di valutazione previsionale.

  • 15. Domanda -  In riferimento alla definizione di impianti continui o discontinui vorrei avere chiarimenti in merito alla loro appartenenza, a una delle due categorie, dei seguenti impianti:

    - fan coil caldo/freddo interno alla stanza (soffitto, parete o pavimento)
    - rumore dalla bocchetta di impianti di trattamento aria caldo/freddo con ricambio 
    - scarichi, adduzione e fluidi, dorsali in genere e canali aria passanti perimetralmente o all'interno della stanza
     
    • Risposta  la distinzione tra impianti a funzionamento continuo e quelli a funzionamento discontinuo è riconducibile all'art. 2 , punti 3 e 4 del DPCM 05/12/97
      e ai successivi indirizzi inclusa la bozza normativa di riordino della specifica normativa, Il DPCM individua come impianti a funzionamento continuo quelli di riscaldamento, aerazione e condizionamento, mentre a funzionamento discontinuo riporta ascensori, scarichi idraulici, bagni, servizi igienici e rubinetteria.

      In generale, si conferma che per impianti a funzionamento continuo si intende impianti, come quelli prima citati, in cui il livello sonoro, emesso nel corso di tempi di attività significativi, sia sostanzialmente costante ; si intende invece per funzionamento discontinuo quello riconducibile ad impianti fissi che però non hanno emissione costante e sono caratterizzabili da brevi periodi di funzionamento e lunghi periodi di inattività nel corso della giornata, come nel caso di montacarichi o aperture/chiusure automatiche. La casistica prospettata è quindi essenzialmente associabile per le prime due tipologie a impianti di riscaldamento/condizionamento di tipo continuo mentre nel terzo caso a scarichi idraulici associati a impianti discontinui.
  • 16. Domanda - Nel caso di un frazionamento di una unità immobiliare di un fabbricato di civile abitazione, gli interventi che verranno realizzati sono la demolizione di alcune tramezzature e la tamponatura di una porta interna. Si chiede se il rispetto dei valori limiti di cui alle tabelle del DPCM 5/12/1997 è dovuto solo per gli elementi di separazione fra le due unità immobiliari (di cui la parete non viene coinvolta nell'intervento edile), oppure il rispetto dei suddetti limiti deve valere anche per le partizioni verticali ed orizzontali già esistenti e non oggette di intervento.
    • Risposta In caso di frazionamento il rispetto dei requisiti acustici passivi è dovuto sulle parti di divisione delle nuove unità immobiliari indipendente che queste siano state soggette a ristrutturazione.
  • 17. Domanda - In caso di intervento di ristrutturazione di una unità immobiliare residenziale esistente, ove non vi siano frazionamenti o ampliamenti, è necessario il calcolo dei requisiti acustici passivi se i lavori prevedono:
    - rifacimento totale del massetto, quale partizione orizzontale tra la u.i. residenziale in questione ed i locali garage e deposito seminterrati sottostanti; - apertura di nuova finestra.
    • Risposta - Nel caso in esame la valutazione previsionale con il calcolo del rispetto dei requisiti acustici passivi deve essere realizzata solo per la nuova finestra.
  • 18. Domanda - Per nuovi edifici, la cui concessione è antecedente all'emissione delle Linee Guida Regionali è obbligatoria la misura in opera e quindi, la spunta del punto 9.2.1 del modulo Attestazione Asseverata di Agibilità). Risulta infatti frequente la necessità di dover collaudare edifici la cui concessione è stata rilasciata bel prima dell'emissione delle linee guida, in alcuni casi estremi addirittura sprovviste di valutazione previsionale dei requisiti acustici passivi e quindi, di qualsiasi indirizzo progettuale o di successivo controllo da parte della Direzione Lavori.
    • Risposta - le linee guida non sono atti normativi che stabiliscono limiti e vincoli, ma uno strumento per semplificare e regolamentare le modalità di effettuazione dei controlli per il rispetto dei requisiti acustici passivi definiti dalla normativa vigente ed in particolare dal D.P.C.M. 05 dicembre 1997. Quindi fermo restando che i requisiti acustici passivi devono comunque essere garantiti, come stabilito dal DPCM 5-12-1997, in presenza di un nuovo edificio, che anche in fase progettuale non ha predisposto la necessaria verifica del rispetto di tali requisiti (che sono cogenti dal 1997), risulta necessario predisporre le opportune misure in campo anche al fine di evitare possibili contenziosi sul'agibilità dell'edificio stesso.
       
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26.01.2022
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14984302