TAMPONI E QUARANTENA
- Nel caso di positività al tampone per una durata maggiore di 21 giorni e in assenza di sintomi è possibile interrompere la quarantena?
Nel caso di positività a lungo termine, la quarantena può essere interrotta dopo 21 giorni dall'inizio della positività, in assenza di sintomi da almeno una settimana, ai sensi della Circolare del Ministero della Salute del 12 ottobre e della DGR 1371 del 2 novembre. L'attestazione del termine di isolamento sanitario può essere rilasciata solo dal Dipartimento di Igiene Pubblica della Azienda USL territorialmente competente.
- Ho fatto il tampone e sono risultato positivo a “bassa carica”, come mi devo comportare?
Deve fare subito un altro tampone entro 24 ore dalla notifica del tampone positivo a bassa carica, previa richiesta del medico curante, rimanendo in isolamento fiduciario. Se il secondo tampone risulta negativo non scatta il provvedimento di quarantena ed è disposta la fine dell'isolamento. Altrimenti, in caso di secondo tampone positivo (eventualmente anche a bassa carica), si attivano le procedure previste per la positività.
- Come posso prenotare il tampone?
Il tampone può essere prenotato on line, con ricetta medica, tramite il portale regionale
https://prenotatampone.sanita.toscana.it/#/home
- Sono in quarantena in quanto contatto stretto di un caso positivo, quando si interrompe il periodo di quarantena?
Nel caso in cui il Dipartimento di Igiene Pubblica della Azienda USL territorialmente competente le abbia inviato il certificato di inizio quarantena, in quanto contatto stretto di caso positivo, l'attestazione del termine di isolamento sanitario è indicata nella medesima attestazione (decorsi quattordici giorni senza sintomi). Nel caso in cui sia deciso, in accordo con il proprio medico di famiglia, di effettuare tampone il decimo giorno di quarantena, occorre attendere l'esito dello stesso e la conseguente nuova attestazione rilasciata dal medesimo Dipartimento.
SPOSTAMENTI FUORI COMUNE PER ATTIVITA’ SPORTIVA
- All’interno della zona rossa è possibile spostarsi in un altro comune per praticare un’attività sportiva non presente nel proprio comune di residenza?
Sulla base del DPCM del 3 novembre e delle FAQ governative a cui si rinvia, nella zona rossa è vietato ogni spostamento, ad eccezione degli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. E' consentito svolgere attività sportiva solo all'interno del proprio Comune in forma individuale.
La invitiamo a consultare il link del Ministero dello Sport:
http://www.sport.governo.it/it/emergenza-covid-19/faq-al-dpcm-del-3-novembre-2020/
BIBLIOTECHE
- La sospensione dei servizi di apertura al pubblico di biblioteche e archivi ai sensi del DPCM del 3 novembre 2020 (articolo 1, comma 9, lettera r) impedisce lo svolgimento del servizio di prestito di libri e altri materiali, sia in sede che a distanza ?
In analogia alla circolare del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo-Direzione Generale Biblioteche e Diritto d’autore del 13 novembre, indirizzata alle Biblioteche pubbliche statali, si precisa che l’indicazione di cui al DPCM del 3 novembre 2020, articolo 1 comma 9 punto r, che dispone la sospensione “dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, D. Lgs. n. 42/2004” (quindi anche delle biblioteche e degli archivi) a decorrere dal 6 novembre fino al 3 dicembre 2020, non impedisce lo svolgimento del servizio di prestito di libri e di altri materiali sia in sede che a distanza, nel rispetto delle misure di sicurezza vigenti, ivi incluso il servizio di prestito interbibliotecario.
Il riferimento per l’apertura di biblioteche e archivi in Toscana rimane il Documento di indirizzo per la riapertura di biblioteche e archivi in Toscana nella fase 2 dell’emergenza sanitaria da COVID-19, approvato con Ordinanza n. 60 del 27 maggio e confermato nella sua validità dall’ordinanza n. 95 del 23 ottobre 2020, fatte salve le modifiche apportate dal DPCM del 3 novembre 2020:
Riapertura di musei, archivi, biblioteche e altri istituti e luoghi di cultura ►►