- Fino a quando hanno validità le fasce economiche per la determinazione del ticket aggiuntivo?
- Chi ha diritto all'esenzione per reddito?
- Come si calcola il reddito familiare fiscale?
- Come si determina il nucleo familiare fiscale?
- Cosa si intende per disoccupato?
- Cosa si intende per pensionato al minimo?
- Come si attesta il proprio diritto all'esenzione?
- Come viene attribuito il codice di esenzione per reddito?
- Come è possibile verificare la propria esenzione nella banca dati ed eventualmente autocertificare il diritto all'esenzione?
- Come si può attestare il diritto all'esenzione per un minore?
- Esistono esenzioni illimitate?
- Quali conseguenze comporta l'eventuale falsa dichiarazione?
- Cosa succede se si modificano i requisiti per l'esenzione nel corso dell'anno?
- I requisiti per l'esenzione devono sussistere all'atto della prescrizione della prestazione o al momento della erogazione?
- L'assistito esente che non effettui e non disdica una prenotazione è tenuto al pagamento del ticket?
- i cittadini di età inferiore a 6 anni e quelli di età superiore a 65 anni, purché appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a €36.151,98 annui (codice E01)
- i disoccupati e familiari a carico: con un reddito del nucleo familiare inferiore a € 8.263,31 elevato a € 11.362,05 nel caso di coniuge a carico, più ulteriori € 516,46 per ogni figlio a carico (codice E02)
- i titolari di pensione sociale o percettori di assegno sociale e familiari a carico (codice E03)
- i titolari di pensione minima: di età superiore a 60 anni e familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo inferiore a € 8.263,31 elevato a €11.362,05 nel caso di coniuge a carico, più ulteriori € 516,46 per ogni figlio a carico (codice E04)
Fa eccezione il solo caso di esenzione illimitata per gli ultrasessantacinquenni ( E01,E03,E04), purché non siano intervenute modifiche della situazione reddituale.
- disoccupati - e familiari a carico - che abbiano cessato un lavoro dipendente o autonomo, in possesso di Dichiarazione di immediata disponibilità presentata al Centro per l'Impiego di competenza, con Isee fino a 18.000 euro (cod. E90);
- lavoratori collocati in cassa integrazione o in contratto di solidarietà difensivo - e familiari a carico – appartenenti ad un nucleo familiare fiscale con Isee fino a 18.000 euro (cod. E91)
- lavoratori in mobilità - e familiari a carico - iscritti nelle liste di mobilità, in possesso della Dichiarazione di immediata disponibilità presentata al Centro per l'Impiego di competenza, appartenenti ad un nucleo familiare fiscale con Isee fino a 18.000 euro (cod. E92).
Per beneficiare dell'esenzione E90, E91, E92 per l'anno 2023 è necessario fare l'autocertificazione e acquisire il relativo attestato, che ha validità fino al 31 dicembre 2023.
Si precisa, inoltre, che:
- per i disoccupati in possesso dei requisiti previsti dalla L. 537/93 art. 8, comma 16, ai fini dell'esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria, resta valida l'applicazione del codice di esenzione E02;
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per fruire delle prestazioni specialistiche ambulatoriali in regime di esenzione, gli aventi diritto e i familiari a carico sono tenuti ad autocertificare la sussistenza dei requisiti richiesti e ad acquisire il relativo attestato (DPR n.445/2000)
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per familiari a carico si intendono i componenti del nucleo familiare non fiscalmente indipendenti, vale a dire i familiari per i quali l'interessato gode di detrazioni fiscali
Il reddito del nucleo familiare è dato dalla somma dei singoli redditi complessivi, al lordo degli oneri deducibili, prodotti dai componenti il nucleo familiare nel corso dell'anno precedente. Vanno, pertanto, presi in considerazione anche i redditi da fabbricati (compresa prima casa).
Inoltre, l'art. 3, comma 7, del DLgs n 23/2011 prevede espressamente che il reddito assoggettato a cedolare secca concorra alla determinazione del reddito per il riconoscimento di benefici di qualsiasi titolo. Ne consegue che anche questo reddito va preso in considerazione.
Si precisa che il reddito del coniuge non legalmente separato concorre sempre (anche se con residenze diverse) alla determinazione del reddito complessivo del nucleo familiare.
- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato
- i figli, anche se naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati, senza limiti di età anche se non conviventi
Per disoccupati con cod E90 si intende un soggetto che sia iscritto nelle liste di disoccupazione con immediata disponibilità all'impiego a seguito di cessazione di lavoro autonomo o dipendente.
Il codice di esenzione non può più essere autocertificato dal cittadino al momento della fruizione della prestazione specialistica, ma viene indicata dal medico al momento della prescrizione come risultante dalla banca dati (guarda anche la faq n.8 Come viene attribuito il codice di esenzione per reddito)
- i dati forniti il 1 aprile di ogni anno dal Ministero dell'economia e delle finanze sulla base delle informazioni rese dall'Agenzia delle Entrate e dall'Inps. Tali informazioni si riferiscono alle dichiarazioni dei redditi dell'anno precedente e quindi sono relative ai redditi di due anni prima
- le autocertificazioni presentate dai cittadini
Per il riconoscimento dell'esenzione la norma stabilisce che sia preso a riferimento il reddito dell'anno precedente.
I cittadini che risultano esenti in banca dati sono tenuti, sotto la propria responsabilità, ad avvalersi dell'esenzione se persiste la situazione economica dell'anno precedente e i requisiti non sono decaduti. In caso ci siano variazioni è necessario autocertificare la nuova esenzione oppure chiudere la precedente non più valida, che determinerà l’eventuale pagamente del ticket.
Coloro che non risultano esenti in banca dati e che ritengano di possedere i requisiti per l'esenzione, possono presentare l'autocertificazione.
- i disoccupati e loro familiari a carico (codice E02)
- coloro che non hanno presentato la dichiarazione dei redditi per l'anno di riferimento
- i nati nell'anno fiscale successivo a quello di riferimento
- coloro per i quali non è stato possibile ricostruire il reddito del nucleo familiare
E' possibile verificare ed eventualmente autocertificare la propria esenzione per reddito E01, E02, E03, E04, E90, E91 ed E92 con la Carta sanitaria Elettronica attivata
- direttamente online su questo sito muniti di SPID, CIE oppure lettore smart card
=> per verificare la tua esenzione
=> per autocertificare l'esenzione - ai Totem PuntoSi
- con la App Toscana Salute, disponibile per i sistemi Android e iOS
È possibile autocertificare l'esenzione per reddito E01 per un minore di anni 6 utilizzando la Carta sanitaria elettronica attivata di uno dei due genitori:
- direttamente online su questo sito muniti di SPID, CIE oppure lettore smart card
per autocertificare l'esenzione o la fascia di reddito
- con la App Toscana Salute, disponibile per i sistemi Android e iOS
In ogni caso è possibile recarsi agli sportelli dell'Azienda Usl di assistenza.
Pertanto, se tra il momento della compilazione della ricetta e il momento in cui si fruisce della prestazione, decade il diritto all'esenzione, non si sarà comunque tenuti al pagamento del ticket.
L'assistito che non si presenti e/o non disdica con almeno 48 ore d'anticipo la prestazione prenotata, è tenuto al pagamento del ticket della prestazione prenotata anche se esente.