Domande frequenti (F.A.Q.)
Discipline del benessere e bionaturali
Salute
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1) Quali sono le Discipline riconosciute dalla Legge regionale 2/2005 “Discipline del benessere e bio-naturali”?
Rientrano nella L.R. 2/2005 le seguenti tecniche di promozione della salute: craniosacrale, naturopatia, prano-pratica, riflessologia, shiatsu, esercizi di lunga vita taiji-qi gong, tuina, yoga, metodo Feldenkrais, osteopatia.
Per quanto riguarda l’osteopatia, la Legge n.3 dell'11 gennaio 2018 recante “Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2018, ha individuato l’osteopatia come una professione sanitaria. Il successivo Accordo tra il Governo, le Regioni e Province autonome del 5 novembre 2020 (rettificato il 23 novembre 2020) ha riconosciuto l’osteopatia come professione sanitaria avviando l’iter, ancora in corso, per la definizione del percorso formativo.
2) Quali sono le caratteristiche principali delle DBN secondo la L.R. 2/2005?
La Regione Toscana ha approvato la Legge regionale n. 2/2005 (e successivi atti amministrativi) al fine di assicurare un esercizio corretto e professionale delle DBN a tutela dei cittadini che intendono accedere a tali pratiche. Si tratta di pratiche e tecniche naturali, energetiche, psicosomatiche, artistiche e culturali esercitate per favorire il raggiungimento, il miglioramento e la conservazione del benessere globale della persona. Non hanno valenza terapeutica o sanitaria e non sono riconducibili ad attività di cura e riabilitazione né alle attività di estetica normate da altra legislazione.
3) L’iscrizione all’Elenco regionale DBN – sezione operatori è obbligatoria?
L’iscrizione all’Elenco regionale DBN - sezione operatori non è obbligatoria per accedere alla pratica di queste discipline; si tratta infatti di un bollino di qualità a garanzia degli utenti di queste discipline e dello stesso operore.
4) Qual è il percorso formativo richiesto per essere riconosciuto come operatore di Discipline del benessere e bio-naturali?
La Deliberazione del Consiglio Regionale n. 1 del 28 gennaio 2009, all’Allegato A, ha definito i requisiti della formazione prevedendo corsi di durata almeno triennale con un totale di 1.200 ore (non oltre il 45% impegnato in attività di stage). Conseguito l’attestato di qualifica, l’operatore può richiedere l’iscrizione nella sezione degli operatori nelle DBN, consultabile sul sito della Regione Toscana. Le modalità per l’iscrizione all’Elenco regionale DBN-sez. operatori sono in fase di revisione.
5) Ci sono corsi o istituti formativi in materia di DBN riconosciuti dalla Regione Toscana ai sensi della L.R. 2/2005?
No, ad oggi non ci sono istituti di formazione in materia di DBN riconosciuti dalla Regione Toscana ai sensi della suddetta legge.
6) Quali sono gli adempimenti necessari per poter iniziare e svolgere l’attività?
Coloro che sono interessati ad avviare un'attività riguardante una disciplina del benessere o bio- devono rispettare le norme previste per le nuove attività, che possono richiedere agli uffici SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive). L’iscrizione all’elenco regionale DBN-sez. operatori non è obbligatoria.
7) Quale tipologia di “massaggio” è inserita fra le Discipline del benessere e bio-naturali?
Sono disciplinate dalla L.R. 2/2005 il Tuina, lo Shiatsu e la Riflessologia. Non rientrano nell’ambito di applicazione della legge il massaggio cosiddetto ‘olistico’, il massaggio eseguito da estetiste (normato dalla Legge regionale 28/2004) e il massaggio con finalità terapeutiche e riabilitative, effettuato da operatori sanitari (fisioterapisti e massofisioterapisti).
8) L’osteopatia rientra nelle DBN regolamentate in Regione Toscana?
La Deliberazione del Consiglio Regionale Toscano n. 9/2010 ha incluso l’osteopatia nel pacchetto delle discipline del benessere e bionaturali (DBN) regolamentate in Toscana dalla L.R. 2 del 2005.
Successivamente la Legge nazionale 3 del 2018 l’ha individuata come una professione sanitaria e il Decreto del Presidente della Repubblica 131 del 7 luglio 2021 l’ha istituita come tale, recependo l'Accordo Stato Regioni del 5 novembre 2020, rettificato il 23 novembre 2020.
Infine il Decreto Interministeriale 1563 dell’1 dicembre 2023 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 16 febbraio 2024) ha definito l’ordinamento didattico del Corso di laurea triennale in osteopatia, concludendo l’iter avviato nel 2018.
A seguito di queste evoluzioni l’osteopatia in quanto professione sanitaria non è più inquadrabile tra le DBN ai sensi della summenzionata legge regionale, che riguarda esclusivamente discipline non sanitarie.
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