Disposizioni in materia di assenze
Disposizioni in materia di assenze
Aggiornamento dicembre 2024 in materia di assenze e missioni
Con decreto dirigenziale 27222 del 9 dicembre 2024, la Regione ha approvato le seguenti disposizioni:
- Disposizioni per il personale dipendente in materia di assenze (allegato 1 del decreto)
- Modulistica disposizioni in materia di assenze (allegato 2)
- Disposizioni in materia di missioni (allegato 3)
Pubblicazione 31 dicembre 2024, ore 10.50
Aggiornamento disposizioni relative alle assenze, part time e missioni, in vigore dal primo giugno 2023
Con decreto dirigenziale 11161 del 25 maggio 2023 la Regione Toscana ha approvato le nuove disposizioni in materia di assenze, rapporto di lavoro a tempo parziale e missioni aggiornate con le recenti novità normative (D. Lgs. 105/2022 già attuate dal 13.8.2022) e con il CCNL comparto Funzioni Locali del 16.11.22:
- Circolare assenze (allegato 1 del decreto)
- Appendice circolare assenze (allegao 2)
- Allegato 3 - Circolare part time (allegato 3)
- Allegato 4 - Disposizioni per missioni (allegato 4)
Assenze
In particolare nelle disposizioni sulle assenze le principali novità riguardano:
- l'inserimento in circolare delle novità introdotte dal D. Lgs. 105/2022 (che ha modificato il D. Lgs. 151/2001) introducendo il congedo di paternità obbligatorio, l’ampliamento dei termini di fruizione dei periodi indennizzabili di congedo parentale, l’aumento complessivo dei periodi di congedo parentale indennizzato e la possibilità di fruire dei permessi per l’assistenza a soggetti portatori di handicap grave ex L. 104/92 tra più persone (disposizioni gia attuate dal 13.8.2022)
- la possibilità di fruire delle ferie e del congedo parentale su base oraria
- il venir meno dei limiti annuali delle assenze dovute agli effetti collaterali delle terapie salvavita
- l'estensione dei termini entro i quali possono essere fruiti i permessi per lutto e per matrimonio
Il dipendente nell'avvalersi degli istituti di assenza è tenuto a condotte leali e corrette nel rispetto del principio di buona fede.
L'ufficio presenze-assenze è tenuto a dare comunicazione al soggetto titolare dell’iniziativa disciplinare delle inosservanze delle disposizioni, compiute dal personale dipendente, di cui viene a conoscenza.
Le comunicazioni di assenza del personale dirigente, acquisite dall'ufficio presenze assenze, sono partecipate - per la designazione del sostituto - al direttore.
Per informazioni
ufficiogiuridicodelpersonale@regione.toscana.it
Trattamento economico in caso di assenze: consuta la tabella
Reperibilità durante la malattia (23 settembre 2020)
In applicazione della Circolare INPS 106 del 23.9.2020, il dipendente, in caso di malattia, dovrà comunicare sul portale web dell’INPS l’eventuale variazione dell’indirizzo di reperibilità, per poter essere sottoposti alle eventuali visite mediche di controllo.
Il dipendente, dopo essersi autenticato tramite le credenziali necessarie per l’utilizzo dei servizi telematici INPS, dovrà:
- accedere al portale web dell’Istituto, sulla sezione dedicata ai “Servizi Online”
- digitare sulla barra di ricerca “Sportello al cittadino per le visite mediche di controllo”
- disporrà di due differenti funzioni da esercitare, esclusivamente in riferimento ad un preciso - certificato di malattia in corso di prognosi, mediante i seguenti campi:
- Comunica indirizzo reperibilità: per indicare una nuova reperibilità che viene considerata utile a decorrere almeno dal giorno successivo a quello dell’avvenuta comunicazione
- Indirizzi comunicati: per consultare tutti i propri indirizzi di reperibilità comunicati all’Istituto.
Si ribadisce che, come già specificato nella citata circolare, tale servizio non esonera il lavoratore dall’effettuare le comunicazioni previste al proprio datore di lavoro.*
Le disposizioni in materia di assenze (contenute nella circolare ASSENZE) prevedono che il dipendente comunichi in caso di malattia, all’ufficio presenze/assenze di appartenenza (anche telefonicamente), entro le ore 9 il giorno d’inizio della malattia o d’eventuale prosecuzione dell’assenza, e l'eventuale variazione dell'indirizzo di reperibilità, durante il periodo di prognosi.
Il servizio non deve, invece, essere utilizzato per gli adempimenti relativi alla comunicazione del solo allontanamento temporaneo dal proprio domicilio di reperibilità, per terapie, visite mediche, accertamenti sanitari o per gli altri giustificati motivi. In questo caso il dipendente ha l’obbligo di comunicare preventivamente all’ufficio presenze-assenze l’allontanamento durante le fasce di reperibilità (9.00-13.00 e 15.00-18.00).
* Sulla base dell’art. 36 commi 12,13,14 e 15 del CCNL 21/05/2018.
Visite fiscali
Visite di controllo: le visite di controllo sui dipendenti pubblici assenti dal servizio per malattia sono effettuate sul territorio nazionale dall’INPS, d’ufficio o su richiesta del datore di lavoro.
Le visite possono essere effettuate con cadenza sistematica e ripetitiva e comunque il controllo è richiesto da parte del datore di lavoro sin dal primo giorno quando l’assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative
Fasce orarie
Il TAR del Lazio (sez. IV-ter)* ha annullato l'art. 3 del Decreto Min. 206 del 17.10.2017 nella parte in cui fissava le fasce di reperibilità dei dipendenti pubblici assenti per malattia
Il giudice ha stabilito che per i dipendenti pubblici valgono le stesse fasce di reperibilità previste per i lavoratori del settore privato. l'Inps quindi, nel gestire le visite fiscali, dovrà assicurare l'osservanza di queste ultime.
L'INPS ha poi confermato quanto stabilito con tale sentenza del Tar.** Pertanto si conferma che le visite mediche di controllo domiciliare nei confronti dei lavoratori pubblici - fino a nuove disposizioni - dovranno essere effettuate nei seguenti orari: dalle ore 10 alle ore 12; dalle ore 17 alle ore 19, di tutti i giorni (compresi domeniche e festivi).
* Sentenza n. 16305 del 3.11.2023.
** Con messaggio n. 4640 del 22.12.2023.
Casi di esclusione da obbligo rispetto fasce reperibilità
I casi di esclusione dall’obbligo del rispetto delle fasce di reperibilità riguardano:
- patologia grave che richiede terapie salvavita
- infortunio sul lavoro
- malattia per la quale è stata riconosciuta la causa di servizio che abbia dato luogo all’ascrivibilità della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, o a patologie rientranti nella Tabella E del medesimo decreto
- stato patologico sotteso o connesso alla situazione di invalidità riconosciuta pari o superiore al 67%.
Variazione indirizzo di reperibilità
La variazione dell’indirizzo di reperibilità durante il periodo di prognosi deve essere comunicata preventivamente all’amministrazione (ufficio presenze-assenze), l'obbligatoria comunicazione all'INPS deve avvenire secondo le novità introdotte dalla Circolare INPS 106 del 23.9.2020.
Allontanamento da indirizzo durante fascia reperibilità
In caso di allontanamento dall’indirizzo comunicato durante le fasce di reperibilità il dipendente è tenuto a darne preventiva comunicazione all’Amministrazione (ufficio presenze-assenze) e a documentarne, su richiesta, le motivazioni (effettuazione visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o altri giustificati motivi).
Sarà cura dell’Amministrazione dare notizia dell’allontanamento all’INPS
Assenza al controllo
In caso di assenza del lavoratore al controllo effettuato all’indirizzo indicato, il medico fiscale rilascia invito a visita ambulatoriale presso l’ufficio medico legale INPS competente per territorio.
Il dipendente è tenuto a produrre all’Amministrazione (dirigente della struttura di assegnazione) idonea giustificazione dell’assenza per le valutazioni di competenza della stessa.
Guarigione anticipata
In caso di guarigione anticipata il dipendente può rientrare in servizio, prima della scadenza dell'ultimo certificato, solo in presenza di un certificato sostitutivo rilasciato dal medesimo medico che ha redatto la certificazione di malattia ancora in corso di prognosi o da altro medico in caso di assenza o impedimento assoluto del primo.
Rapporto di lavoro a tempo parziale (part-time)
Nelle disposizioni in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale, in coerenza con quanto già previsto per i dipendenti a tempo pieno con il DD. 4880/2023, gli adeguamenti hanno riguardato in particolare:
- riduzione delle fasce di presenza obbligatoria per i dipendenti in part-time orizzontale
- revoca di ogni riferimento all’orario continuativo oltre le 6 ore
- definizione dei montanti di giorni di ferie fruibili ad ore.
Missioni
Le disposizioni sono entrate in vigore il 1° giugno 2023 e hanno sostituito le precedenti ma, in considerazione dei tempi tecnici necessari ad adeguare la procedura informatica del personale alle nuove disposizioni sulle assenze, potranno verificarsi ritardi o temporanee anomalie nella gestione dei relativi istituti con possibili ripercussioni sulla tempistica del calcolo degli emolumenti accessori spettanti al personale.
In particolare le ferie ad ore e il congedo parentale ad ore sono fruibili da settembre 2023.