ATTENZIONE
La presente pagina informa sulle regole relative ai progetti con procedimenti iniziati prima del 30/12/2024. Per i progetti con procedimenti nuovi, successivi a tale data, stiamo predisponendo una nuova pagina che tenga conto dei mutamenti derivanti dal Dlgs 190/2024.
Nota bene: la presente pagina ha solo finalità divulgative. Per le norme in vigore i testi ufficiali sono quelli su BURT e Gazzetta Ufficiale.
Sugli impianti a fonte rinnovabile il decreto legge 16 luglio 2020 n. 76 (convertito con legge 120/2020), aggiungendo al testo del decreto legislativo 28/2011 un articolo 6 bis, ha individuato un ulteriore tipo di procedura alla realizzazione e messa in esercizio degli stessi: una particolare “dichiarazione asseverata” accompagnata da una relazione progettuale.
La dichiarazione art. 6bis del D.lgs. 28/2011 (DILA - Dichiarazione di inizio lavori asseverata) si inserisce fra la “Comunicazione per interventi in attività libera” e la “procedura abilitativa semplificata - PAS”. Infatti è più impegnativa della Comunicazione ma contiene delle semplificazioni rispetto alla PAS.
La DILA può essere utilizzata per specifiche modificazioni a impianti con autorizzazione regionale/provinciale ma anche per realizzare ex novo talune tipologie di “fotovoltaico".
Alla pagina www.regione.toscana.it/autorizzazioni-rinnovabili sono descritti i nuovi impianti fotovoltaici realizzabili con DILA.
Si precisa che se lo stesso tipo di intervento fotovoltaico ricade anche nelle attività realizzabili con Comunicazione (vedi www.regione.toscana.it/autorizzazioni-rinnovabili) il privato potrà procedere in quel modo.
Le modalità della “dichiarazione asseverata” art. 6bis
Il proprietario o chi abbia la disponibilità degli immobili interessati dall'impianto e dalle opere connesse presenta al Comune, mediante mezzo cartaceo o in via telematica, una dichiarazione con la quale viene attestato il rispetto delle norme di sicurezza, antisismiche e igienicosanitarie.
A tal fine la dichiarazione è accompagnata da una relazione sottoscritta da un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali. Alla dichiarazione sono allegati anche gli elaborati tecnici, redatti dal gestore della rete, per la connessione alla rete elettrica.
Nel caso degli interventi elencati ai commi 1 e 3 dell’art. 6 bis a seguito della presentazione di DILA il progetto di impianto fotovoltaico non è sottoposto a valutazioni ambientali e paesaggistiche discrezionali né all’acquisizione di atti di assenso comunque denominati e il privato può iniziare a realizzare l’impianto subito dopo il suo deposito.
Resta ovviamente ferma la potestà del Comune di controllare la dichiarazione e i suoi allegati.
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