Imprese e lavoratori colpiti da epidemia coronavirus: garanzie sui presiti per gli investimenti

Bruxelles - Il 14 aprile la Commissione europea ha approvato un regime di aiuti dell'Italia a sostegno dei lavoratori autonomi e delle imprese con un massimo di 499 dipendenti che risentono dell'emergenza del Coronavirus. Il regime è stato approvato nel contesto del quadro temporaneo per gli aiuti di Stato adottato dalla Commissione il 19 marzo 2020 e modificato il 3 aprile 2020. Il regime consentirà all'Italia di concedere garanzie di Stato per sostenere i lavoratori autonomi, le PMI e le imprese a media capitalizzazione che si trovano in difficoltà a causa dell'emergenza Coronavirus. La misura si affianca all'altro regime nazionale a sostegno dell'economia italiana nel contesto dell'emergenza del Coronavirus, destinato alle aziende di maggiori dimensioni, e aiuterà le imprese più piccole a sopperire al fabbisogno immediato di capitale di esercizio e per gli investimenti, permettendo loro di portare avanti le loro attività durante e dopo la pandemia.  

Le misure italiane di sostegno

L'Italia ha notificato alla Commissione, nell'ambito del Quadro temporaneo, un regime di aiuti a sostegno delle imprese colpite dall'emergenza, in applicazione di tale regime gli enti finanziari erogheranno sostegno dal fondo statale di garanzia per le PMI sotto forma di:

  • garanzie di Stato sui prestiti per gli investimenti e per il capitale di esercizio;
  • sovvenzioni dirette sotto forma di rinuncia alla commissione applicabile alle garanzie concesse.

Al regime potranno accedere i lavoratori autonomi e le imprese con un massimo di 499 dipendenti che si trovano in difficoltà a causa dell'emergenza del coronavirus. L'obiettivo è aiutarli a sopperire al fabbisogno immediato di capitale di esercizio e per gli investimenti, garantendo in tal modo che possano portare avanti le loro attività. La Commissione ha constatato che la misura è in linea con le condizioni stabilite nel quadro temporaneo. In particolare:

Per quanto riguarda le garanzie di Stato nell'ambito del regime:

  • possono essere concesse garanzie sui prestiti che coprono il 100 % del rischio fino al valore nominale di 800.000 euro per impresa, come previsto dal quadro temporaneo (per le imprese che operano nei settori della pesca e dell'agricoltura il massimale applicabile è rispettivamente di 120.000 euro e 100.000 euro);
     
  • in tutti gli altri casi:
    A) le garanzie coprono fino al 90 % del rischio legato ai prestiti,
    B) l'importo del prestito per impresa è limitato a quanto necessario per sopperire al fabbisogno di liquidità nel prossimo futuro,
    C) le garanzie saranno concesse soltanto fino a dicembre 2020,
    D) le garanzie hanno durata non superiore a sei anni e
    E) i premi relativi alle commissioni delle garanzie sono in linea con i livelli stabiliti nel quadro temporaneo.

Per quanto riguarda le sovvenzioni dirette sotto forma di rinuncia alla commissione applicabile alle garanzie concesse,

  • il sostegno non supererà 800.000 euro per impresa, come previsto dal quadro temporaneo (per le imprese che operano nei settori della pesca e dell'agricoltura il massimale applicabile è rispettivamente di 120.000 euro e 100.000 euro).

La Commissione ha concluso che la misura è necessaria, opportuna e proporzionata a quanto necessario per porre rimedio al grave turbamento dell'economia italiana in linea con l'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE e con le condizioni stabilite nel quadro temporaneo.

Su tale base la Commissione ha approvato le misure in conformità delle norme dell'UE sugli aiuti di Stato.

La versione non riservata della decisione sarà consultabile sotto il numero SA.56966 nel registro degli aiuti di Stato sul sito web della DG Concorrenza della Commissione una volta risolte eventuali questioni di riservatezza. Ulteriori informazioni in tema  di aiuti di Stato.

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Aggiornato al:
21.04.2020
Article ID:
24766177