Aggiornamento in: Ambiente Rifiuti

Autorizzazione Integrata Ambientale (Aia)

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L'Autorizzazione integrata ambientale (Aia) è il provvedimento che autorizza l'esercizio di un impianto in cui si svolgono una o più attività dell'elenco all'allegato VIII della Parte II, Titolo III – bis al Decreto Legislativo n.152 del 2006. La norma prevede misure finalizzate ad evitare e/o comunque ridurre le emissioni delle attività nell'aria, nell'acqua e nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti, per conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente nel suo complesso. Il Decreto disciplina il rilascio, il rinnovo ed il riesame dell'autorizzazione suddetta nonché le modalità di esercizio degli impianti interessati.

"Per la presentazione delle istanze volte al rilascio, al rinnovo ed al riesame dovrà essere fatto riferimento ai modelli di domanda ed agli allegati redatti ai sensi dell'All. C della DGRT n. 1227 del 15/12/2015  "Primi indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di autorizzazione unica ambientale, autorizzazione integrata ambientale, rifiuti ed autorizzazioni energetiche.

Le istanze devranno essere accompagnate dall'attestazione del versamento degli oneri istruttori con dichiarazione di asseverazione del versamento completa di attestazione dell'avvenuto pagamento ai benificiari: tesoreria della Regione Toscana e ARPAT, dall'attestazione dell'assolvimento del bollo virtuale, oltrechè dalla dichiarazione sostituiva, ai sensi dell'art. 46 del DPR 58/12/2000 n. 445, del possesso dei requisiti soggettivi richiesti per la gestione dei rifiuti. Le dichiarazioni sostitutive e le asseverazioni devono essere sempre accompagnate da copia del documento di identità del dichiarante.
 

Domanda di autorizzazione

Istanza aggiornamento Decreto ministeriale 188/2021

Procedimenti


Oneri da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti per il rilascio delle  autorizzazioni ad impianti di gestione rifiuti ai sensi della Parte Seconda, titolo III – bis, del d.lgs. 152/2006.
Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti al Titolo III-bis della Parte Seconda.

Nelle more dell'emanazione del decreto di cui sopra, resta fermo quanto stabilito dal decreto 24 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 settembre 2008 "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n.59", e dalle Delibere di Giunta Regionale n.885 del 18/10/2010 e n. 1361 del 27/12/2016 con le quali si è provveduto ad adeguare ed integrare le tariffe da applicare.

Per quanto riguarda gli oneri istruttori dovuti dal richiedente e calcolati come sopracitato, questi dovranno essere versati nella misura dell'80% alla Regione Toscana e del 20% all'Arpat. Per quanto riguarda gli oneri relativi ai controlli, calcolati come sopracitato, il richiedente dovrà versarli direttamente ad ARPAT.

Tutte le modalità operative sono riportate nella guida al proponente
 

Procedimento per il rilascio di nuova istanza
la domanda di autorizzazione, per gli impianti di cui all'art. 28 comma 4 della l.r. 61/2014, è presentata al SUAP competente per territorio, secondo quanto previsto dal DPR 160/2010. Alla domanda dovrà essere apposta la marca da bollo da 16 euro, per cui con la presentazione telematica il versamento dovrà essere effettuato mediante Mod. F23 da allegare alla domanda Il SUAP provvede a trasmettere entro tre giorni lavorativi la domanda e i relativi allegati alla Regione che, verificata la completezza documentale, procede alla convocazione della conferenza di servizi di cui all'art. 208 del d.lgs. 152/2006.

Il Suap verifica la ricevibilità della domanda considerandola irricevibile solo nel caso in cui alla stessa non è allegato l'originale del pagamento dell'importo tariffario dovuto ai sensi dell'art 2 del C.d Decreto Tariffe. (Normativa di riferimento DM del 24.4.08  e DGRT n. 885/10
La valutazione della correttezza dell'importo versato spetta alla Regione Toscana.
La Regione provvede altresì all'adozione del provvedimento finale e lo inoltra per via telematica al Suap, il quale, entro il termine di centocinquanta giorni di cui al comma 8 dell'articolo 208 del d.lgs. 152/2006, lo trasmette al soggetto richiedente.
Quanto sopra vale anche nel caso in cui l'autorizzazione per la realizzazione ed esercizio degli impianti di cui all'art. 28, comma 4, della l.r. 61/2014 sia rilasciata ai sensi della parte II, titolo III bis, del d.lgsl. 152/2006, come del resto già specificato (per i procedimenti di competenza provinciale) dall'art. 72 bis della l.r. 10/2010.

Questo aggiornamento lo trovi in:
Aggiornato al:
26.05.2021
Article ID:
12431309