Accordo provvisorio per rafforzare la promozione delle energie rinnovabili

Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno raggiunto un accordo provvisorio per rafforzare la direttiva dell'UE sulla promozione delle energie rinnovabili. Questo accordo avvicina l'UE al completamento della legislazione "Pronti per il 55%" per realizzare il Green Deal europeo e gli obiettivi di REPowerEU. L'accordo alza l'obiettivo vincolante dell'UE sulle energie rinnovabili per il 2030 a un minimo del 42,5% rispetto al 32% precedentemente fissato, ossia quasi il doppio dell'attuale quota di energie rinnovabili nell'UE. I negoziatori hanno inoltre deciso che l'UE punterà a raggiungere il 45% delle energie rinnovabili entro il 2030.

L'accordo ribadisce la determinazione dell'UE a conseguire l'indipendenza energetica, attraverso una diffusione più rapida delle rinnovabili prodotte internamente, e a centrare l'obiettivo di ridurre del 55% le emissioni di gas serra entro il 2030. Col tempo, l'espansione e l'accelerazione delle rinnovabili nella produzione di energia elettrica, nell'industria, nell'edilizia e nei trasporti ridurrà i prezzi dell'energia e la dipendenza dell'UE dalle importazioni di combustibili fossili.

Una quota maggiore di energie rinnovabili per un'economia decarbonizzata
Nel quadro della nuova legge le procedure di autorizzazione saranno più semplici e rapide. Le energie rinnovabili saranno riconosciute come interesse pubblico prevalente, fermo restando un elevato livello di protezione dell'ambiente. Nelle zone con un forte potenziale per le rinnovabili e basso rischio ambientale, gli Stati membri istituiranno zone di accelerazione dedicate per le energie rinnovabili, con procedure di autorizzazione particolarmente semplici e rapide. L'accordo provvisorio rafforza la cooperazione transfrontaliera in materia di energie rinnovabili.

L'accordo comprende obiettivi e misure a sostegno della diffusione delle rinnovabili in vari settori dell'economia. La revisione della direttiva rafforza gli obiettivi annuali delle rinnovabili per il settore del riscaldamento e del raffrescamento e per l'energia rinnovabile utilizzata nei sistemi di teleriscaldamento; introduce un parametro di riferimento specifico del 49% di rinnovabili per il consumo energetico degli edifici entro il 2030 al fine di completare la legislazione dell'UE nel settore dell'edilizia e orientare gli sforzi degli Stati membri.

In quanto settore energivoro chiave, l'industria è inclusa per la prima volta nella direttiva sulle energie rinnovabili. L'accordo stabilisce obiettivi indicativi (l'aumento annuale dell'1,6% dell'uso di energie rinnovabili) e un obiettivo vincolante: entro il 2030 l'idrogeno rinnovabile dovrà rappresentare il 42% del consumo totale d'idrogeno nell'industria.

L'accordo rafforza il quadro normativo dell'uso delle energie rinnovabili nei trasporti (riduzione del 14,5% dell'intensità delle emissioni di gas serra o quota del 29% di rinnovabili nel consumo finale di energia), con un sotto-obiettivo combinato del 5,5% per i biocarburanti avanzati e i carburanti rinnovabili di origine non biologica e un livello minimo dell'1% per i carburanti rinnovabili di origine non biologica. Tali obiettivi sostengono le ambizioni dell'UE sulla diffusione dell'idrogeno rinnovabile.

L'accordo contiene disposizioni a sostegno dell'integrazione del sistema energetico attraverso la diffusione dell'elettrificazione e del calore di scarto e un sistema rafforzato di garanzie di origine per migliorare le informazioni fornite ai consumatori. 

Un uso più sostenibile della bioenergia in linea con obiettivi climatici ambiziosi
L'accordo rafforza i criteri di sostenibilità della bioenergia, in linea con le maggiori ambizioni in materia di clima e biodiversità previste dal Green Deal europeo.

In futuro tali criteri si applicheranno anche agli impianti più piccoli (pari o superiori a 7,5 MW) anziché limitarsi alla soglia di 20 MW prevista dalla direttiva attuale. L'accordo contiene disposizioni volte a garantire che la biomassa forestale non provenga da determinate zone particolarmente importanti dal punto di vista della biodiversità e delle riserve di carbonio.

Le norme concordate stabiliscono che la biomassa legnosa dovrà essere utilizzata in base al suo massimo valore aggiunto economico e ambientale (il cosiddetto uso a cascata). Sarà vietato il sostegno finanziario alla produzione di energia da tronchi da sega e da impiallacciatura, da legname tondo da lavoro e da ceppi e radici. 

L'accordo provvisorio richiede l'adozione ufficiale del Parlamento europeo e del Consiglio. Una volta completato l'iter, la nuova norma è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione ed entra in vigore.
 

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Aggiornato al:
18.04.2023
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151582520