Richiedere l’autorizzazione al rilascio del passaporto delle piante

Cos’è il Passaporto delle piante

A i sensi della normativa UE (reg. UE 2016\2031), dal 14 dicembre 2019 le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti specificati, possono essere spostati all'interno del territorio dell’Unione europea solo se accompagnati da un Passaporto delle Piante “PP“ o da un Passaporto delle Piante per Zone protette “PZ” che serve per l’introduzione e lo spostamento di piante, prodotti vegetali ed altri oggetti specificati, in particolari aree dell’Unione dove è presente una protezione di determinate specie vegetali per uno specifico organismo nocivo.

Il passaporto è emesso dal produttore\commerciante delle piante, prodotti vegetali e altri oggetti per attestare che tali merci sono indenni da organismi nocivi e come tali possono circolare liberamente all’interno della UE.

Per quali prodotti è necessario il passaporto PP e per quali il PZ

Le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti, per i quali è richiesto un passaporto delle piante in caso di spostamento nel territorio dell'Unione, sono elencati nell'allegato XIII "Elenco delle piante, dei prodotti vegetali e di altri oggetti per i quali è richiesto un passaporto delle piante in caso di spostamento nel territorio dell’Unione"del Regolamento (UE) 2019/2072" (più volte aggiornato fino ad ora) .

Il passaporto PZ serve invece per accompagnare lo spostamento dei prodotti elencati nell'allegato XIV "Elenco delle piante, dei prodotti vegetali e di altri oggetti per i quali è richiesto un passaporto delle piante con l’indicazione “ZP” per per l’introduzione e lo spostamento in determinate zone protette " del medesimo regolamento. 

Per poter emettere un passaporto di tipo PZ è necessario seguire una specifica procedura per la quale si rimanda all’apposita sezione del nostro sito “Specifiche per l’emissione del passaporto per le zone protette (ZP) e per introdurre piante in Toscana nel rispetto delle ZP”

Quali informazioni deve contenere e come deve essere apposto il passaporto delle piante?

Il passaporto delle piante deve essere conforme a quanto indicato nell’art.83 del Reg,(UE), 2016/2031 e deve contenere gli elementi previsti nel Reg.(UE) di esecuzione 2017/2313.

Viene apposto sulle singole unità di vendita dall’operatore professionale ai sensi dell’art.88 del Reg,(UE), 2016/2031

Quali requisiti sono richiesti per ottenere l’autorizzazione a rilasciare passaporti delle piante?

L'operatore professionale deve possedere conoscenze e competenze sugli organismi nocivi che gli permettano di eseguire i controlli fitosanitari sulle proprie produzioni e deve disporre di sistemi e procedure che gli consentano di rispettare gli obblighi in materia di tracciabilità stabiliti dal Regolamento 2016/2031.

Il possesso di conoscenze e competenze sugli organismi nocivi si ritiene acquisito nei casi seguenti:

  • a) possesso di un titolo di studio in materie di indirizzo agrario o forestale;
  • b) possesso di un’esperienza lavorativa di almeno 2 anni presso operatori che svolgono un'attività simile a quella che si intende intraprendere;
  • c) conferimento di un incarico professionale ad un consulente fitosanitario, in possesso di un titolo di studio in materie di indirizzo agrario o forestale, operante in modo continuativo presso la propria azienda.

Come chiedere l’autorizzazione a rilasciare passaporti delle piante

La richiesta di autorizzazione alla emissione del passaporto per le piante deve essere presentata mediante il portale informatico dell’agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (ARTEA) all’indirizzo www.artea.toscana.it, attivando, se non già presente, una dichiarazione unica aziendale (DUA). L’istanza è soggetta ad imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642/1972. L'autorizzazione viene concessa dal Servizio fitosanitario regionale entro 60 giorni.

Prescrizioni particolari e dichiarazioni Ufficiali per lo spostamento all’interno dell’unione di alcune specie vegetali da impianto

Per alcune specie vegetali la normativa europea prevede che i passaporti per alcune specie di piante da impianto siano rilasciati solo se contengono specifiche dichiarazioni ufficiali in merito all’assenza di determinati organismi nocivi.

Per quanto concerne le aziende che operano in Toscana, in data 21/4/2022 le indicazioni relative alle dichiarazioni specifiche sono state approvate con il Decreto dirigenziale n. 7319 del 21-04-2022“ Dichiarazioni del Servizio fitosanitario della regione Toscana in merito alle prescrizioni previste all’allegato VIII del Regolamento UE 2019/2072 e s.m.i. e revoca del Decreto dirigenziale n. 2840 del 24/2/2021”;

Nell’ “Allegato 1 - Dichiarazioni del Servizio fitosanitario prescrizioni previste all’allegato VIII del Regolamento UE 2019/2072 ” il Servizio Fitosanitario ha adottato le dichiarazioni ufficiali, relative all’ assenza oppure alla presenza localizzata di numerosi organismi nocivi, quali ad esempio: Clavibacter sepedonicus, Synchytrium endobioticum, Popilia japonica, Ralstonia solanacearum, Bemisia tabaci, Tomato leaf curl New Delhi virus, ec…

Gli operatori professionali, basandosi su questo decreto, sono quindi in grado di capire come inserire nel passaporto delle piante le dichiarazioni ufficiali per i vegetali che le necessitano.

Grazie alle indicazioni presenti in tale decreto gli operatori professionali:

  • possono emettere direttamente il passaporto per le specie di piante per cui la Toscana è “luogo di produzione notoriamente indenne” da determinati organismi nocivi

  • non possono emettere il passaporto per le specie di piante il cui organismo di riferimento risulta localmente, presente in Toscana. In questi casi l’emissione del passaporto può essere subordinata a controlli da parte del Servizio fitosanitario finalizzati ad accertare l’assenza dell’organismo nocivo di riferimento. In tal caso gli operatori professionali, prima dell’emissione del passaporto, devono mettersi in contatto con la sede del Servizio Fitosanitario competente per territorio per chiedere un’ispezione apposita.


Normativa di riferimento

Regolamento(UE) del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/2031

Regolamento (UE) 2019/2072

Regolamento (UE) di esecuzione 2017/2313

Decreto dirigenziale Regione Toscana n. 7319 del 21-04-2022“


Per dubbi e/o informazioni inviare una email al seguente  indirizzo: reg2031_RUOP@regione.toscana.it

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Aggiornato al:
22.09.2023
Article ID:
24440636