FAQ sulla presentazione e l'attuazione dei P.I.U.S.S.

1) Come si applicano correttamente alle spese per opere di urbanizzazione i limiti percentuali di ammissibilità previsti dall'articolo 4, comma 8 del Disciplinare?

2) I termini previsti dall'articolo 11 del Disciplinare (presentazione domanda di finanziamento, avvio delle operazioni) sono considerati perentori?  

3) Quando decade dal finanziamento un PIUSS? Qual'è l'esatta interpretazione dell'articolo 13 comma 1 del Disciplinare, dove si stabilisce che "il PIUSS decade dal finanziamento se entro i termini previsti per la presentazione della domanda di finanziamento o dell'avvio degli interventi risulta inadempiente un numero di operazioni il cui costo complessivo corrisponde almeno il 70% del costo complessivo del PIUSS ammesso a finanziamento"?

4) Se le operazioni decadute ex articolo 13 comma 1 sono inferiori al 30%, il PIUSS può essere senz'altro attuato, senza sostituire le operazioni venute meno?

5) Gli atti aggiuntivi (articolo 14, comma 1 del Disciplinare) possono essere applicati a Piani con operazioni cancellate superiori al 30% del costo complessivo del Piano stesso?

6) Gli atti aggiuntivi possono essere applicati a Piani con operazioni decadute uguali o inferiori al 30% del costo complessivo del Piano stesso?

7) Quali sono i termini di rendicontazione delle singole operazioni?

8) Sono ammissibili interventi di cablaggio all'interno del Piuss?

9) Come si calcolano le percentuali di ammissibilità previste dalle singole linee di intervento/attività per alcune specifiche voci di spesa (per esempio: costi di progettazione; acquisto immobili), nel caso di non ammissibilità delle opere di urbanizzazione eventualmente previste dal piano di investimento dell'operazione medesima?

10) Possono essere inserite nel PIUSS operazioni non ricomprese nel PASL?

11) E' obbligatoria la presenza di un progetto portante nel PIUSS?

12) E' possibile integrare il documento di orientamento strategico presentato in sede di promozione del PIUSS?

13) Come è possibile evidenziare/rappresentare la presenza di investimenti privati?

14) L'articolo 4, comma 3, dell'AVVISO (d.d. 2326 del 26.05.2008) prevede che la documentazione del PIUSS sia presentata sia "in formato elettronico su idoneo supporto informativo" (lett. b) che "mediante procedura on line. Non costituisce una duplicazione?

15) Una operazione già finanziata con risorse statali o regionali, è finanziabile nell'ambito della procedura PIUSS? Quali sono le regole di cumulabilità?

16) Come si applica correttamente il vincolo relativo all'importo minimo della spesa pubblica ammissibile al POR, previsto dall'articolo 10, comma 3 del Disciplinare PIUSS?

17) Laddove la normativa PIUSS (Disciplinare, Avviso) faccia riferimento al requisito della conformità delle singole operazioni al Regolamento Urbanistico ed il Comune proponente non disponga dello stesso (perché ancora non approvato o adottato), ma soltanto del relativo strumento di pianificazione territoriale, come deve valutarsi la rispondenza delle operazioni al suddetto requisito nell'ambito della procedura di predisposizione della scheda PIUSS? Non presente per l'assenza dello strumento di governo del territorio, ovvero presente laddove le singole operazioni siano, comunque, coerenti con gli altri strumenti urbanistici vigenti?

18) In fase di predisposizione delle schede relative alle singole operazioni, qual è il criterio da seguire per la corretta identificazione della specifica operazione oggetto di richiesta di cofinanziamento nell'ambito del PIUSS e per la definizione del relativo quadro economico?

19) Si ponga il caso di un progetto nel settore sociale già inserito e finanziato all'interno dell'Accordo di Programma Investimenti nel settore sociale PISR 2007/2010 - attuazione 2007/2008 (sottoscritto in data 17 settembre 2008 ed approvato con DPGR del 3 ottobre 2008 n. 145, pubblicato sul BURT n. 42 del 15 ottobre 2008, parte I) e s.m.i., il quale sia anche incluso in una proposta di PIUSS in quanto operazione afferente alla Linea 5.1C.
Il progetto considerato può cumulare il contributo regionale dell'APQ con l'eventuale contributo PIUSS?




1) Come si applicano correttamente alle spese per opere di urbanizzazione i limiti percentuali di ammissibilità previsti dall'articolo 4, comma 8 del Disciplinare?
L'articolo 4, comma 8 del Disciplinare si deve intendere come segue:
a. le spese per opere di urbanizzazione, previste per le specifiche Linee di intervento/Attività all'interno del DAR, ed in quanto corrispondenti alle tipologie di cui all'articolo 4, commi 8 e 9, vanno inserite nei piani di investimento delle singole operazioni corrispondenti, componenti il PIUSS;
b. le spese per opere di urbanizzazione concorrono a determinare il totale dei costi di investimento ammissibili a cofinanziamento sia della specifica operazione sia del PIUSS nel suo complesso;
c. le spese per opere di urbanizzazione, come determinate alla precedente lett. b) devono nel complesso – cioè sommando i valori di tutti i progetti all'interno del PIUSS – rispettare obbligatoriamente i limiti percentuali di ammissibilità di cui all'art.4, commi 8 e 9;
d. qualora a seguito della verifica di ammissibilità delle singole operazioni, ne risultino alcune non ammissibili, l'entità complessiva del PIUSS in termini di valore assoluto delle spese per opere di urbanizzazione potrà essere rettificata in diminuzione. In questo caso, l'eventuale riduzione delle spese per opere di urbanizzazione volta a garantire il rispetto delle soglie massime di cui all'art.4, commi 8 e 9, non sarà considerata ai fini dell'applicazione dell'art.10, comma 3, del Disciplinare.
e. le spese di urbanizzazione potranno essere cofinanziate se il Beneficiario dimostra, mediante esplicita dichiarazione da parte degli Uffici competenti, che le stesse non sono coperte da specifiche entrate.

 



2) I termini previsti dall'articolo 11 del Disciplinare (presentazione domanda di finanziamento, avvio delle operazioni) sono considerati perentori?
I termini di cui all'art.11 del Disciplinare possono essere derogati se in sede di presentazione del PIUSS, come previsto dall'art.11, comma 10, siano evidenziate esplicitamente le condizioni previste dal medesimo art.11 ai commi 8 e 9. In ogni caso le operazioni devono rispettare i termini di realizzazione previsti dall'art. 4, comma 10.
Tali deroghe possono riguardare, di norma, operazioni per un valore non superiore al 30% del costo totale ammesso a finanziamento del PIUSS.

 

 

 



3) Quando decade dal finanziamento un PIUSS? Qual'è l'esatta interpretazione dell'articolo 13 comma 1 del Disciplinare, dove si stabilisce che "il PIUSS decade dal finanziamento se entro i termini previsti per la presentazione della domanda di finanziamento o dell'avvio degli interventi risulta inadempiente un numero di operazioni il cui costo complessivo corrisponde almeno il 70% del costo complessivo del PIUSS ammesso a finanziamento"?
L'articolo 13, comma 1 del Disciplinare va inteso in questo modo: può avvenire che, successivamente all'approvazione del Piano, alcune operazioni "decadano" (ad esempio, perché non è possibile presentare la progettazione definitiva al momento della presentazione della domanda di finanziamento, e quindi entro 120 giorni dall'approvazione della graduatoria prevista dall'articolo 11, comma 4; oppure perché, per il sopravvenire di condizioni che impediscano l'inizio delle realizzazioni, le operazioni non vengono avviate, con l'aggiudicazione dell'appalto dei lavori entro 180 giorni dalla data di approvazione da parte dei responsabili di Attività/Linea di Intervento, come previsto dall'articolo 11, comma 7).
In questi casi, il Piano rimane valido se il costo delle operazioni "decadute" non è superiore al 30% del costo complessivo del PIUSS ammesso a finanziamento (e quindi se può essere garantita la realizzazione di non meno del 70% del costo complessivo dei PIUSS ammesso a finanziamento). In caso contrario, ossia con un costo delle operazioni decadute superiore al 30%, il PIUSS decade interamente.

 

 

 



4) Se le operazioni decadute ex articolo 13 comma 1 sono inferiori al 30%, il PIUSS può essere senz'altro attuato, senza sostituire le operazioni venute meno?
No. Anche nei casi in cui il costo delle operazioni decadute sia inferiore al 30% del costo complessivo del Piano, è comunque necessario:
(a) che rimanga salvaguardata l'unitarietà degli interventi. Infatti, la struttura dei PIUSS corrisponde ad un "insieme coordinato di interventi" che si basa su un approccio integrato ed intersettoriale costituito da un complesso di operazioni integrate appartenenti ad almeno tre diverse unità di programmazione delle attività 5.1 e 5.2 dell'Asse V del POR (art.1, comma 1, lettera a), e art. 2, commi 1 e 5 del Disciplinare;
(b) che il giudizio positivo di valutazione formulato da parte del Comitato tecnico (articolo 10, comma 4) in sede di valutazione non venga invalidato dal venire meno di alcune operazioni.
In questi casi, i proponenti possono sostituire le operazioni decadute avvalendosi del ricorso agli atti aggiuntivi secondo quanto previsto dall'articolo 14 del Disciplinare.

 

 

 



5) Gli atti aggiuntivi (articolo 14, comma 1 del Disciplinare) possono essere applicati a Piani con operazioni cancellate superiori al 30% del costo complessivo del Piano stesso?
No.

 

 

 



6) Gli atti aggiuntivi possono essere applicati a Piani con operazioni decadute uguali o inferiori al 30% del costo complessivo del Piano stesso?
Sì. Valgono naturalmente i limiti stabiliti all'articolo 14, comma 2 del Disciplinare, secondo cui l'atto aggiuntivo può riguardare interventi il cui costo non superi il 20% del costo complessivo del 20% del PIUSS ammesso a finanziamento. In ogni caso, il Comune coordinatore deve proporre alla Regione l'avvio della procedura entro i termini stabili all'articolo 11 comma 4 (termini per la domanda di finanziamento) o dall'articolo 11 comma 7 (avvio delle operazioni) del Disciplinare. È però opportuno che i Comuni richiedano l'avvio della procedura prima possibile, una volta verificata l'impossibilità di rispettare i termini di cui al citato articolo 11.

 



7) Quali sono i termini di rendicontazione delle singole operazioni?
L'articolo 4, comma 10 del Disciplinare si intende come segue:
a. le scadenze temporali riportate al comma 10 indicano i termini massimi di conclusione delle fasi del procedimento inerenti le operazioni;
b. la rendicontazione deve avvenire quanto prima, pena la non erogazione del saldo del contributo del POR; e, comunque non oltre il termine del 30.10.2015;
c. la conclusione dell'operazione coincide con la data del verbale di ultimazione dei lavori redatto dal Direttore dei lavori, ivi compreso il collaudo (laddove previsto); nonché con il saldo dei pagamenti da parte del Beneficiario dell'operazione inerenti le opere, le forniture ed i servizi realizzati;
d. in sede di concessione dei contributi saranno indicati gli adempimenti a carico del Beneficiario, ivi compresi i termini massimi di conclusione dell'operazione e di rendicontazione della spesa, che terranno conto del cronoprogramma dell'operazione depositato in sede di presentazione del PIUSS.

 

 

 



8) Sono ammissibili interventi di cablaggio all'interno del Piuss?
Laddove previsti dalle singole linee di intervento/attività, gli eventuali interventi di cablaggio dovranno limitarsi esclusivamente al perimetro delle singole operazioni interessate (del PIUSS) cui si connettono.

 

 

 



9) Come si calcolano le percentuali di ammissibilità previste dalle singole linee di intervento/attività per alcune specifiche voci di spesa (per esempio: costi di progettazione; acquisto immobili), nel caso di non ammissibilità delle opere di urbanizzazione eventualmente previste dal piano di investimento dell'operazione medesima?
Il parametro di riferimento definitivo per queste percentuali si determina successivamente all'istruttoria di ammissibilità e alla valutazione della singola operazione (e del PIUSS nel suo complesso), con eventuale rimodulazione al ribasso del valore assoluto rispetto alla base di calcolo (costo totale ammesso).

 

 

 



10) Possono essere inserite nel PIUSS operazioni non ricomprese nel PASL ?
No. Tutte le operazioni devono essere inserite nei PASL, o almeno devono essere state presentate per essere inserite nei PASL entro il termine del 30.9.2008 previsto dalla delibera Giunta Regionale n. 570 del 28.07.2008.

 

 

 



11) E' obbligatoria la presenza di un progetto portante nel PIUSS?
No, è una scelta discrezionale del Comune.

 

 

 



12) E' possibile integrare il documento di orientamento strategico presentato in sede di promozione del PIUSS?
Si. E' facoltà del Comune modificare il documento nel corso della fase di progettazione del PIUSS anche sulla base del confronto con il partenariato nonché a seguito di comunicazione e informazione.

 

 

 



13) Come è possibile evidenziare/rappresentare la presenza di investimenti privati?
Si conferma la non ammissibilità – e quindi la non finanziabilità – di investimenti sostenuti da parte di privati – intesi come imprese e per finanziamenti corrispondenti a regimi di aiuto. Le indicazioni circa la presenza di investimenti di privati è prevista dall'art.9, comma 1, lett. c), quarta alinea, del Disciplinare, che recita:

- "l'elenco delle operazioni/interventi già avviati e/o realizzati ed in fase di realizzazione (con indicato il livello di progettazione), di diversa natura e funzionalità, anche non afferenti alla tipologia dell'Asse V del POR (e quindi non finanziabili dal POR: ndr) che insistono sull'ambito di intervento del PIUSS, con annessa scheda progettuale descrittiva. (…)".

 

 

 



14) L'articolo 4, comma 3, dell'AVVISO (d.d. 2326 del 26.05.2008) prevede che la documentazione del PIUSS sia presentata sia "in formato elettronico su idoneo supporto informativo" (lett. b) che "mediante procedura on line. Non costituisce una duplicazione?
A seguito della elaborazione del sistema informativo della modulistica PIUSS, il formato elettronico di cui alla lettera b) dell'art.4, comma 3, del Disciplinare è sostituito dalla procedura on line messa a punto da Sviluppo Toscana. Pertanto sarà sufficiente presentare:
a. una copia della documentazione in formato cartaceo;
b. effettuare la procedura on line, secondo le indicazioni tecniche di Sviluppo Toscana.
Nel caso di documentazione disponibile in formato cartaceo e non disponibile in formato elettronico (per esempio: gli elaborati progettuali delle singole operazioni, la corografia, la carta planivolumetrica, etc.) è sufficiente la presentazione solo in formato cartaceo. In tal caso, si consiglia di allegare un elenco della documentazione presentata evidenziando quella non presente nella procedura on line.

 

 

 



15) Una operazione già finanziata con risorse statali o regionali, è finanziabile nell'ambito della procedura PIUSS? Quali sono le regole di cumulabilità?
No. Un'operazione già finanziata con risorse statali e regionali non è finanziabile nell'ambito del POR e quindi nell'ambito della procedura PIUSS.
Tuttavia, un'operazione che ha già ricevuto un co-finanziamento statale o regionale può essere considerata ammissibile e quindi rendicontabile nell'ambito del POR nei seguenti casi: (i) le regole specifiche della fonte da cui proviene il co-finanziamento statale e/o regionale non prevedono espressamente il divieto di cumulabilità; (ii) l'entità complessiva dei cofinanziamenti – cofinanziamento primario (statale/regionale) + POR – non supera il 100% delle spese sostenute e rendicontate per la realizzazione dell'operazione; (iii) le stesse spese non abbiano fruito di un contributo da parte delle altre fonti di co-finanziamento (statali, regionali e comunitarie).
Non è, infatti, ammissibile la doppia rendicontazione delle stesse spese sostenute per la realizzazione delle operazioni.
Inoltre, nel caso di operazioni già finanziate con risorse regionali e ammissibili al POR è possibile "sostituire" le risorse se l'operazione è ammissibile al POR, fermo restando che il Beneficiario dovrà rinunciare alle risorse regionali precedentemente assegnate: le risorse regionali in tal modo "liberate" saranno riutilizzate dalla Regione Toscana.
In relazione ai casi appena discussi, va ricordato, infine, che la presenza nel PIUSS di operazioni già finanziate e avviate consente di poter beneficiare dei punteggi aggiuntivi previsti dai criteri di premialità adottati per la valutazione dei Progetti integrati di sviluppo urbano sostenibile (vedi, ad esempio, i criteri premiali inerenti i minori tempi di realizzazione delle operazioni e la disponibilità di maggiori risorse proprie sul totale della spesa pubblica complessiva).

 

 

 



16) Come si applica correttamente il vincolo relativo all'importo minimo della spesa pubblica ammissibile al POR, previsto dall'articolo 10, comma 3 del Disciplinare PIUSS?

L'articolo 10, comma 3 del Disciplinare si deve intendere come segue:
a seguito della istruttoria di ammissibilità formale delle singole operazioni, di cui all'articolo 10, comma 1 del Disciplinare, l'importo della spesa pubblica ritenuta ammissibile al POR per il complesso delle operazioni costituenti lo specifico PIUSS oggetto di valutazione istruttoria deve risultare pari ad almeno l'ottanta per cento del corrispondente importo determinabile prima della valutazione istruttoria stessa, come esemplificato nell'allegato.

 

 

 



17) Laddove la normativa PIUSS (Disciplinare, Avviso) faccia riferimento al requisito della conformità delle singole operazioni al Regolamento Urbanistico ed il Comune proponente non disponga dello stesso (perché ancora non approvato o adottato), ma soltanto del relativo strumento di pianificazione territoriale, come deve valutarsi la rispondenza delle operazioni al suddetto requisito nell'ambito della procedura di predisposizione della scheda PIUSS? Non presente per l'assenza dello strumento di governo del territorio, ovvero presente laddove le singole operazioni siano, comunque, coerenti con gli altri strumenti urbanistici vigenti?

La procedura di ammissibilità, valutazione e formazione graduatoria dei PIUSS (di cui all'art. 10 del Disciplinare PIUSS) viene attuata dal Comitato tecnico applicando i criteri e le priorità previste nell'Allegato 3 al Decreto n° 2326 del 26/05/2008.
In particolare, nella fase di Valutazione di Merito e di Valutazione Tecnico - Finanziaria (criteri di premialità) del PIUSS è previsto, talora, di valutare la conformità delle operazioni componenti il PIUSS al Regolamento Urbanistico ai fini dell'assegnazione di un punteggio di merito o di priorità.
In tali casi, qualora il Comune proponente non disponga del Regolamento Urbanistico, le singole operazioni componenti il PIUSS dovranno essere dichiarate "non conformi al Regolamento Urbanistico", con conseguente mancata assegnazione dei relativi punteggi di merito/priorità previsti dall'Avviso PIUSS.

 

 

 



18) In fase di predisposizione delle schede relative alle singole operazioni, qual è il criterio da seguire per la corretta identificazione della specifica operazione oggetto di richiesta di cofinanziamento nell'ambito del PIUSS e per la definizione del relativo quadro economico?

Un "progetto" od "operazione" deve essere inteso come un insieme di lavori, attività o servizi destinati a soddisfare una specifica ed indivisibile esigenza di natura economica o tecnica, avente obiettivi ben definiti. La proposta progettuale deve focalizzarsi su un progetto unitario o su un singolo lotto funzionale, costituenti, comunque un "progetto completo", da intendersi come entità autonomamente funzionale e funzionante e non come frammento o sezione di un progetto funzionale. Parti o sezioni di progetti individuate per esigenze meramente amministrative non possono costituire oggetto di istanza di cofinanziamento.

 

 

 



19) Si ponga il caso di un progetto nel settore sociale già inserito e finanziato all'interno dell'Accordo di Programma Investimenti nel settore sociale PISR 2007/2010 - attuazione 2007/2008 (sottoscritto in data 17 settembre 2008 ed approvato con DPGR del 3 ottobre 2008 n. 145, pubblicato sul BURT n. 42 del 15 ottobre 2008, parte I) e s.m.i., il quale sia anche incluso in una proposta di PIUSS in quanto operazione afferente alla Linea 5.1C.
Il progetto considerato può cumulare il contributo regionale dell'APQ con l'eventuale contributo PIUSS?

Per le sole operazioni afferenti alla Linea 5.1C è ammesso il cumulo tra contributo PIUSS ed eventuale contributo regionale già concesso nell'ambito dell'Accordo di Programma Investimenti nel settore sociale PISR 2007/2010 - attuazione 2007/2008.

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Aggiornato al:
26.03.2020
Article ID:
502551