Regolamento sulle sovvenzioni estere: in vigore nuove norme

Le nuove norme garantirebbero equità e apertura nei mercati UE. Il regolamento è stato proposto dalla Commissione a maggio 2021 e approvato dal Parlamento europeo e dal Consiglio a giugno 2022.

E’ entrato in vigore il Regolamento sulle sovvenzioni estere. Le nuove norme per contrastare le distorsioni causate dalle sovvenzioni estere consentiranno all'UE di rimanere aperta agli scambi e agli investimenti, garantendo allo stesso tempo condizioni di parità per tutte le imprese che operano nel mercato unico. Il regolamento è stato proposto dalla Commissione a maggio 2021 e approvato dal Parlamento europeo e dal Consiglio a giugno 2022.

Le nuove norme sulle sovvenzioni estere distorsive
Il regolamento si applica a tutte le attività economiche nell'UE: riguarda le concentrazioni (fusioni e acquisizioni), gli appalti pubblici e tutte le altre situazioni di mercato. Le nuove norme conferiscono alla Commissione il potere di indagare sui contributi finanziari concessi da paesi extra UE alle imprese che esercitano un'attività economica nell'UE e, se necessario, di correggere i loro effetti distorsivi.

Il regolamento comprende tre strumenti che saranno applicati dalla Commissione:

-    l'obbligo per le società di notificare alla Commissione le concentrazioni che comportano un contributo finanziario da parte di un governo extra UE se 1) la società acquisita, una delle parti della concentrazione o l'impresa comune genera un fatturato nell'UE di almeno 500 milioni di euro e 2) il contributo finanziario estero in questione è pari ad almeno 50 milioni di euro;

-    l'obbligo per le imprese di notificare alla Commissione la partecipazione alle procedure di appalto pubblico, in cui 1) il valore stimato dell'appalto sia pari ad almeno 250 milioni di euro e 2) il contributo finanziario estero sia pari ad almeno 4 milioni di euro per paese extra UE; la Commissione può vietare l'aggiudicazione di appalti nell'ambito di tali procedure alle imprese che beneficiano di sovvenzioni distorsive;

-    per tutte le altre situazioni di mercato, la Commissione può avviare indagini di propria iniziativa (d'ufficio) se ritiene che possano essere coinvolte sovvenzioni estere distorsive. Ciò include la possibilità di richiedere notifiche ad hoc per le procedure di appalto pubblico e le concentrazioni minori. 


Poteri e procedure d'indagine

Una concentrazione notificata non può essere completata e un offerente indagato non può ottenere l'aggiudicazione del contratto di appalto pubblico per tutta la durata delle indagini della Commissione. In caso di violazione di tale obbligo, la Commissione può infliggere ammende fino al 10% del fatturato annuo aggregato della società. La Commissione può inoltre vietare il completamento di una concentrazione sovvenzionata o l'aggiudicazione di un appalto pubblico a un offerente sovvenzionato.

Il regolamento conferisce alla Commissione un'ampia gamma di poteri investigativi per raccogliere le informazioni necessarie, tra cui:

1) l'invio di richieste di informazioni alle imprese;

2) lo svolgimento di missioni di accertamento dei fatti all'interno e all'esterno dell'Unione;

3) l'avvio di indagini di mercato in settori specifici o per tipologie specifiche di sovvenzioni.

La Commissione può anche avvalersi di informazioni di mercato fornite dalle imprese, dagli Stati membri o da qualsiasi persona fisica o giuridica o associazione.

Se constata l'esistenza di una sovvenzione estera che falsa il mercato unico, la Commissione ne soppesa gli effetti negativi in termini di distorsione e gli effetti positivi in termini di sviluppo dell'attività economica sovvenzionata. Se gli effetti negativi prevalgono, la Commissione può imporre misure di riparazione strutturali o non strutturali alle imprese, o accettarle come impegni per porre rimedio alla distorsione (ad esempio la cessione di determinati attività o il divieto di un determinato comportamento sul mercato).

Come regola generale, si ritiene "improbabile" che le sovvenzioni inferiori a 4 milioni di euro nell'arco di tre anni siano distorsive, mentre si considerano "non distorsive" le sovvenzioni al di sotto delle soglie "de minimis" per gli aiuti di Stato applicabili nell'UE. 

Per le concentrazioni soggette a notifica e le procedure di appalto pubblico, la Commissione può esaminare le sovvenzioni estere concesse fino a tre anni prima dell'operazione. Il regolamento non si applica tuttavia alle concentrazioni concluse e agli appalti pubblici lanciati prima del 12 luglio 2023.

In tutte le altre situazioni la Commissione può esaminare le sovvenzioni concesse nell'arco degli ultimi 10 anni. Il regolamento si applica tuttavia solo alle sovvenzioni concesse nei cinque anni precedenti il 12 luglio 2023, data di inizio della sua applicazione, qualora falsino il mercato unico dopo quella data.

Con l'entrata in vigore, il regolamento passerà alla fase cruciale di attuazione. L'applicazione effettiva inizierà fra sei mesi, a partire dal 12 luglio 2023: dopo questa data la Commissione potrà avviare indagini d'ufficio. L'obbligo di notifica per le imprese avrà effetto a partire dal 12 ottobre 2023.

Nelle prossime settimane la Commissione presenterà un progetto di regolamento di esecuzione che specificherà le norme e le procedure applicabili, compresi i moduli di notifica per le concentrazioni e le procedure di appalto pubblico, il calcolo dei termini, l'accesso ai fascicoli e la riservatezza delle informazioni. I portatori di interessi disporranno poi di 4 settimane per fornire un riscontro sui suddetti progetti di documenti prima che le norme di attuazione siano messe a punto e adottate entro la metà del 2023.

Maggiori informazioni:

Condividi
Aggiornato al:
19.01.2023
Article ID:
141649954