Più risorse UE per sostenere le imprese nel contesto della guerra in Ucraina

La Commissione UE approva le modifiche apportate a un regime italiano che comprendono un aumento del bilancio fino a 23 miliardi di euro per sostenere le imprese nel contesto della guerra in Ucraina

La Commissione europea ha constatato che le modifiche apportate a un regime di garanzia italiano esistente, che comprendono un aumento del bilancio fino a 23 miliardi di euro, per sostenere le imprese nel contesto della guerra in Ucraina sono conformi al quadro temporaneo di crisi per gli aiuti di Stato adottato dalla Commissione il 23 marzo 2022 e successivamente modificato il 20 luglio 2022 e il 28 ottobre 2022. Il bilancio complessivo della misura non supera i 33 miliardi di euro.

La Commissione UE ha approvato, nell'ambito del quadro temporaneo di crisi, le modifiche apportate un regime di garanzia italiano esistente a sostegno delle imprese nel contesto della guerra della Russia contro l'Ucraina. La Commissione aveva approvato il regime originario il 19 luglio 2022 (SA.103286).

L'Italia ha notificato, tra l'altro, le seguenti modifiche al regime esistente:

1.    un aumento del bilancio fino a 23 miliardi di euro;

2.    l'introduzione di una misura che prevede aiuti di importo limitato fino a 7 milioni di euro per coprire i premi di garanzia a determinate condizioni;

3.    la proroga al 31 dicembre 2023 del periodo per il quale può essere concesso l'aiuto;

4.    l'introduzione della possibilità, per le imprese a forte consumo di energia, di ottenere garanzie per coprire il fabbisogno di liquidità per un periodo di 12 mesi per le piccole e medie imprese ("PMI") o di 6 mesi per le grandi imprese, a decorrere dalla concessione dell'aiuto e con la possibilità di utilizzare autocertificazioni;

5.    l'introduzione della possibilità di aumentare l'importo del prestito per rispondere alla necessità di fornire garanzie finanziarie per le attività di negoziazione sui mercati dell'energia, sulla base di autocertificazioni da parte dei beneficiari.

La Commissione ha constatato che il regime italiano, così come è stato modificato, continua a essere in linea con le condizioni stabilite nel quadro temporaneo di crisi. In particolare, per le garanzie 1) la scadenza dei prestiti non può superare gli otto anni e 2) i tassi di interesse annuali sui prestiti rispettano i livelli minimi stabiliti nel quadro temporaneo di crisi (modulati in modo da rispecchiare la copertura della garanzia e la durata dei prestiti garantiti). Per quanto riguarda gli aiuti di importo limitato, essi non supereranno il massimale di 250 000 euro per beneficiario nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, di 300 000 euro per beneficiario nei settori della pesca e dell'acquacoltura o di 2 milioni di euro per beneficiario in tutti gli altri settori. Infine, il sostegno sarà concesso entro il 31 dicembre 2023.

La Commissione ha constatato che il regime italiano modificato rimane necessario, adeguato e proporzionato per porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro conformemente all'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE e alle condizioni stabilite nel quadro temporaneo, come modificato il 28 ottobre 2022.

Su queste basi la Commissione ha approvato le modifiche in quanto conformi alle norme dell'Unione sugli aiuti di Stato.

La versione non riservata della decisione sarà consultabile sotto il numero SA.104722 nel registro degli aiuti di Stato nel sito web della Commissione dedicato alla concorrenza una volta risolte eventuali questioni di riservatezza. Le nuove decisioni relative agli aiuti di Stato pubblicate su internet e nella Gazzetta ufficiale figurano nel bollettino elettronico di informazione settimanale in materia di concorrenza.

Maggiori informazioni sul quadro temporaneo di crisi e su altre azioni intraprese dalla Commissione per affrontare le ripercussioni economiche della guerra in Ucraina sono disponibili sul seguente sito.
 

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Aggiornato al:
20.01.2023
Article ID:
141749451