Antitrust: la Commissione europea ha adottato un nuovo regolamento

Restrizione dell'ambito di applicazione della zona di sicurezza per quanto riguarda la doppia distribuzione, ovverosia una situazione in cui un fornitore vende i suoi beni o servizi tramite distributori indipendenti, ma anche direttamente ai clienti finali. E altro ancora

La Commissione europea ha adottato il nuovo regolamento di esenzione per categoria relativo agli accordi verticali ("VBER"), accompagnato dai nuovi orientamenti relativi agli accordi verticali, dopo aver effettuato un'approfondita valutazione ed analisi delle norme del 2010. Le nuove norme offrono alle imprese norme e indicazioni più semplici, chiare e aggiornate, aiutandole a valutare la compatibilità dei loro accordi di fornitura e distribuzione con le norme dell'UE in materia di concorrenza, in un contesto imprenditoriale rimodellato dalla crescita del commercio elettronico e delle vendite online. Il VBER e gli orientamenti relativi agli accordi verticali riveduti entreranno in vigore a partire dal 1º giugno 2022.

Principali modifiche presenti nelle norme rivedute

Il VBER esenta dal divieto di cui all'articolo 101, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("TFUE") gli accordi tra imprese che operano a diversi livelli della catena di produzione o di distribuzione, subordinatamente al rispetto di alcune condizioni. Le norme prevedono pertanto una zona di sicurezza (safe harbour) all'interno della quale determinati accordi beneficiano dell'esenzione per categoria.

Le principali modifiche rispetto alle norme precedenti si concentrano sull'adeguamento dell'ambito di applicazione della zona di sicurezza, per garantire che esso non sia né troppo ampio né troppo esiguo. In particolare, le nuove norme:

  • restringono l'ambito di applicazione della zona di sicurezza per quanto riguarda:

    1) la doppia distribuzione, ovverosia una situazione in cui un fornitore vende i suoi beni o servizi tramite distributori indipendenti ma anche direttamente ai clienti finali e

    2) gli obblighi di parità, ovverosia gli obblighi che impongono al venditore di offrire alla controparte condizioni uguali - o migliori - a quelle offerte sui canali di vendita di terzi, ad esempio su altre piattaforme, e/o sui canali di vendita diretta del venditore, ad esempio sul suo sito web. Ciò significa che alcuni aspetti della doppia distribuzione e alcuni tipi di obblighi di parità non saranno più esentati nel quadro del nuovo VBER, ma dovranno essere valutati individualmente, alla luce dell'articolo 101 TFUE;
     
  • ampliano l'ambito di applicazione della zona di sicurezza per quanto riguarda: 1) alcune restrizioni della capacità dell'acquirente di sollecitare attivamente i singoli clienti, ovverosia le vendite attive e 2) determinate pratiche riguardanti le vendite online, in particolare la capacità di applicare allo stesso distributore prezzi all'ingrosso diversi per i prodotti destinati alla vendita online e offline e la capacità di imporre condizioni diverse per le vendite online e per le vendite offline nei sistemi di distribuzione selettiva. Tali restrizioni vengono ora esentate a norma del nuovo VBER, purché siano soddisfatte tutte le altre condizioni relative all'esenzione.

Le norme rivedute di cui al VBER sono state inoltre rese più chiare e semplici, per renderle più accessibili a coloro che le utilizzano nella loro attività quotidiana. In particolare, le norme di cui al VBER sono state aggiornate per quanto riguarda, tra l'altro, la valutazione delle restrizioni online, degli accordi verticali nell'economia delle piattaforme e degli accordi che perseguono obiettivi di sostenibilità. Inoltre, gli orientamenti forniscono indicazioni dettagliate su una serie di argomenti, quali la distribuzione selettiva ed esclusiva e gli accordi di agenzia. Ulteriori informazioni dettagliate sulle principali modifiche sono contenute in una nota esplicativa che accompagna le norme rivedute.
Gli accordi verticali sono accordi tra due o più imprese operanti a livelli diversi della catena di produzione o di distribuzione, che riguardano le condizioni alle quali le parti possono acquistare, vendere o rivendere determinati beni o servizi.
L'articolo 101, paragrafo 1, TFUE vieta gli accordi tra imprese che limitano la concorrenza. Ai sensi dell'articolo 101, paragrafo 3, TFUE, tali accordi possono essere considerati compatibili con il mercato unico purché contribuiscano a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico, riservando agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne deriva, senza eliminare la concorrenza.
Il VBER prevede un'esenzione dal divieto di cui all'articolo 101, paragrafo 1, TFUE per gli accordi verticali che soddisfano determinate condizioni, creando in tal modo una zona di sicurezza per tali accordi. Una zona di sicurezza troppo ampia non sarebbe conforme all'articolo 101 del TFUE. D'altro canto, una zona di sicurezza troppo esigua aumenterebbe i costi di conformità a carico delle imprese. Il VBER è accompagnato dagli orientamenti relativi alle restrizioni verticali, che forniscono indicazioni su come interpretare e applicare il VBER e come valutare gli accordi verticali che non rientrano nella zona di sicurezza prevista dal VBER. Maggiori informazioni sono disponibili sulla pagina web della DG Concorrenza dedicata all'argomento.

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Aggiornato al:
19.05.2022
Article ID:
112455673