Quadro temporaneo di crisi UE per sostenere l'economia 

La Commissione europea ha adottato un quadro temporaneo di crisi per consentire agli Stati membri di avvalersi pienamente della flessibilità prevista dalle norme sugli aiuti di Stato al fine di sostenere l'economia nel contesto della guerra in Ucraina.

Il quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nel contesto della guerra in Ucraina, fondato sull'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), constata che tutta l'economia dell'UE sta subendo un grave turbamento. Per porre rimedio a questa situazione, il quadro temporaneo prevede tre tipi di aiuti:


•    Aiuti di importo limitato: gli Stati membri potranno introdurre regimi per concedere fino a 35 000 euro per le imprese colpite dalla crisi che operano nel settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura e fino a 400 000 euro per le imprese colpite dalla crisi che operano negli altri settori. Non è necessario che tale aiuto sia collegato a un aumento dei prezzi dell'energia, in quanto la crisi e le misure restrittive nei confronti della Russia colpiscono l'economia in vari modi, ad esempio provocando una perturbazione delle catene di approvvigionamento fisiche. Tale sostegno può essere concesso in qualsiasi forma, comprese le sovvenzioni dirette.


•    Sostegno alla liquidità sotto forma di garanzie statali e prestiti agevolati: gli Stati membri potranno fornire 1) garanzie statali agevolate per permettere alle banche di continuare a erogare prestiti a tutte le imprese colpite dalla crisi; e 2) prestiti pubblici e privati a tassi di interesse agevolati.
-    Gli Stati membri possono concedere garanzie statali o istituire regimi di garanzia a sostegno dei prestiti bancari contratti dalle imprese. Tali garanzie e regimi beneficeranno di premi agevolati caratterizzati da una riduzione rispetto al tasso di mercato stimato per i premi annuali applicati ai nuovi prestiti per le piccole e medie imprese (PMI) e per le altre imprese.
-    Gli Stati membri possono autorizzare prestiti pubblici e privati alle imprese con tassi d'interesse agevolati. Tali prestiti devono essere concessi a un tasso d'interesse che sia almeno pari al tasso di base privo di rischio maggiorato dei premi specifici per il rischio di credito applicabili alle PMI e alle altre imprese.

Per entrambi i tipi di sostegno sono previsti limiti all'importo massimo dei prestiti, che dipendono dalle esigenze operative delle imprese, determinate sulla base del fatturato, dei costi energetici e del fabbisogno di liquidità. I prestiti possono riguardare sia il fabbisogno relativo agli investimenti che quello relativo al capitale di esercizio.

•    Aiuti destinati a compensare i prezzi elevati dell'energia: Gli Stati membri potranno compensare parzialmente le imprese, in particolare gli utenti a forte consumo di energia, per i costi aggiuntivi dovuti ad aumenti eccezionali dei prezzi del gas e dell'elettricità. Tale sostegno può essere concesso in qualsiasi forma, comprese le sovvenzioni dirette. L'aiuto complessivo per beneficiario non può superare il 30 % dei costi ammissibili, fino a un massimo di 2 milioni di euro in un dato momento. Quando l'impresa subisce perdite di esercizio, possono essere necessari ulteriori aiuti per garantire il proseguimento di un'attività economica. A tal fine gli Stati membri possono concedere aiuti superiori a tali massimali, fino a 25 milioni di euro per gli utenti a forte consumo di energia e fino a 50 milioni di euro per le imprese attive in settori specifici, quali la produzione di alluminio e di altri metalli, fibre di vetro, pasta di legno, fertilizzanti o idrogeno e molti prodotti chimici di base.

Il quadro temporaneo di crisi contribuirà a orientare il sostegno all'economia, limitando al contempo l'impatto negativo sulle condizioni di parità nel mercato unico.

Il quadro prevede pertanto una serie di garanzie:

•    metodologia proporzionale: dovrebbe esistere un nesso tra l'importo dell'aiuto che può essere concesso alle imprese e la portata della loro attività economica e dell'esposizione agli effetti economici della crisi, che tenga conto del fatturato e dei costi energetici che devono sostenere;

•    condizioni di ammissibilità: la definizione di utenti a forte consumo di energia figura all'articolo 17, paragrafo 1, lettera a), della direttiva sulla tassazione dell'energia, che fa riferimento alle imprese per le quali l'acquisto dei prodotti energetici è pari ad almeno il 3 % del loro valore produttivo;

•    requisiti di sostenibilità: quando concedono aiuti per ovviare ai costi aggiuntivi sostenuti a causa dei prezzi eccezionalmente elevati del gas e dell'energia elettrica, gli Stati membri sono invitati a considerare, in modo non discriminatorio, la fissazione di requisiti relativi alla protezione dell'ambiente o alla sicurezza dell'approvvigionamento. Gli aiuti dovrebbero pertanto aiutare le imprese ad affrontare la crisi attuale, ponendo nel contempo le basi per una ripresa sostenibile.

Il quadro temporaneo di crisi sarà operativo fino al 31 dicembre 2022. Al fine di garantire la certezza del diritto, la Commissione valuterà prima di tale data se il quadro debba essere prorogato. Inoltre durante il periodo di applicazione la Commissione valuterà il contenuto e la portata del quadro alla luce degli sviluppi sui mercati dell'energia, sugli altri mercati dei fattori di produzione e della situazione economica generale.

Il quadro adottato oggi integra le ampie possibilità di cui dispongono gli Stati membri per concepire misure in linea con le esistenti norme dell'UE sugli aiuti di Stato che, ad esempio consentono agli Stati membri di aiutare le imprese a far fronte alla carenza di liquidità e a sopperire a un urgente fabbisogno di aiuti al salvataggio. Inoltre l'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE consente agli Stati membri di compensare le imprese per i danni direttamente causati da un evento eccezionale, come l'attuale crisi.

Il 19 marzo 2020 la Commissione UE ha adottato un quadro temporaneo nel contesto della pandemia di COVID-19, il quale è stato modificato il  3 aprile, l'8 maggio, il 29 giugno, il 13 ottobre 2020, il 28 gennaio  e il 18 novembre 2021.

Maggiori informazioni:
Comunicazione della Commissione - Quadro temporaneo di crisi per sostenere l'economia nel contesto della guerra in Ucraina

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Aggiornato al:
28.03.2022
Article ID:
104941918