Prorogare fino al 30 giugno 2022 del quadro temporaneo per gli aiuti di Stato

La Commissione europea ha deciso di prorogare fino al 30 giugno 2022 il quadro temporaneo per gli aiuti di Stato (la cui scadenza era prevista per il 31 dicembre 2021). Al fine di accelerare ulteriormente la ripresa, la Commissione UE ha inoltre deciso di introdurre due nuove misure per creare, per un ulteriore periodo limitato, incentivi diretti per investimenti privati e misure di sostegno alla solvibilità orientati al futuro.

Inoltre, la Commissione europea ha introdotto una serie di adeguamenti mirati, tra cui due nuovi strumenti per sostenere l'attuale ripresa dell'economia europea in maniera sostenibile:

-    misure di sostegno agli investimenti per aiutare gli Stati membri a superare la carenza di investimenti accumulata a causa della crisi. Gli Stati membri possono predisporre incentivi per gli investimenti realizzati dalle imprese e utilizzare questo strumento per accelerare la transizione verde e digitale. Questo strumento è a disposizione degli Stati membri fino al 31 dicembre 2022; 

-    misure di sostegno alla solvibilità per mobilitare fondi privati e renderli disponibili per investimenti nelle piccole e medie imprese (PMI), comprese le start up e le piccole imprese a media capitalizzazione. Gli Stati membri possono concedere garanzie a intermediari privati, introducendo incentivi a investire in questi tipi di società e offrendo loro un accesso più agevole al finanziamento del capitale, che spesso hanno difficoltà ad attirare individualmente. Ciò è particolarmente importante alla luce dei crescenti livelli di indebitamento raggiunti dalle imprese durante la crisi. Questo strumento è a disposizione degli Stati membri fino al 31 dicembre 2023.

Inoltre, tra le altre modifiche, la Commissione ha: 1) prorogato dal 30 giugno 2022 al 30 giugno 2023 la possibilità per gli Stati membri di convertire gli strumenti rimborsabili (ad esempio garanzie, prestiti, anticipi rimborsabili) concessi in applicazione del quadro di temporaneo in altre forme di aiuto, come le sovvenzioni dirette; 2) adeguato gli importi massimi di taluni tipi di aiuto in maniera proporzionale rispetto alla proroga della durata; 3) fornito chiarimenti sul ricorso alle norme eccezionali in materia di flessibilità degli orientamenti della Commissione sul salvataggio e la ristrutturazione; e 4) prorogato per altri tre mesi (dal 31 dicembre 2021 al 31 marzo 2022) l'elenco modificato dei paesi con rischi non assicurabili sul mercato, nel contesto dell'assicurazione dei crediti all'esportazione a breve termine (STEC).
 

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Aggiornato al:
16.12.2021
Article ID:
88006315