Regime di aiuti dell'Italia pari a 687 milioni di euro

La Commissione europea ha approvato, in base alle norme dell'UE sugli aiuti di Stato, un sostegno di 687 milioni di euro concesso dall'Italia per indennizzare i fornitori di servizi commerciali di trasporto ferroviario di passeggeri a lunga percorrenza per i danni subiti nel periodo tra il 1° luglio e il 30 aprile 2021 a causa della pandemia da COVID-19 e delle misure restrittive che l'Italia ha dovuto attuare per limitare la diffusione del virus.

Dall'inizio della pandemia il governo italiano ha messo in atto una serie di misure volte a limitare la diffusione del virus, tra cui, in particolare, un sistema obbligatorio di prenotazione a posti alternati che ha ridotto del 50 % i posti disponibili, severe restrizioni per le riunioni e i viaggi di lavoro in presenza e la cancellazione di vari eventi.

Tali restrizioni hanno avuto ripercussioni negative dirette sulla mobilità di categorie concrete di passeggeri come i turisti o coloro che viaggiano per motivi professionali, fondamentali per l'attività dei treni a lunga percorrenza. Inoltre, nel periodo compreso tra la fine di dicembre 2020 e aprile 2021, il governo ha introdotto a livello nazionale un divieto dei viaggi interregionali.

A causa delle restrizioni obbligatorie in vigore, gli operatori del trasporto ferroviario di passeggeri a lunga percorrenza hanno subito un calo dell'affluenza nei trasporti e delle relative entrate. In particolare, nel periodo tra il primo luglio 2020 e il 30 aprile 2021, il numero di passeggeri ha subito una diminuzione fino al 90 % rispetto al 2019, con un conseguente calo significativo delle entrate per i fornitori di servizi di trasporto ferroviario di passeggeri.

Allo stesso tempo, gli operatori dei trasporti hanno continuato a sostenere diversi costi, in particolare le spese supplementari per attuare misure sanitarie e igieniche rafforzate. Ciò ha comportato gravi problemi di liquidità, che rischiano di compromettere la competitività degli operatori del trasporto ferroviario.
Nell'ambito del regime notificato di 687 milioni di euro, i beneficiari ammissibili avranno diritto a una compensazione sotto forma di sovvenzioni dirette per i danni subiti nel periodo specificato.

La misura fa seguito a un regime analogo approvato dalla Commissione il 10 marzo 2021 (SA.59346) volto a indennizzare gli operatori commerciali del trasporto ferroviario di passeggeri per i danni subiti tra l'8 marzo e il 30 giugno 2020.

La Commissione ha valutato la misura ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE, che consente alla Commissione di approvare misure di aiuto di Stato concesse dagli Stati membri per indennizzare imprese o settori specifici dei danni direttamente arrecati da eventi eccezionali (come per es. la pandemia da COVID-19). La Commissione ha appurato che il regime di aiuti italiano compenserà i danni direttamente connessi alla pandemia da COVID-19. Ha anche accertato che la misura è proporzionata, in quanto la compensazione prevista non eccede quanto necessario per ovviare ai danni.

La Commissione ha pertanto concluso che il regime è in linea con le norme dell'UE in materia di aiuti di Stato.

La versione non riservata della decisione sarà consultabile sotto il numero SA.62394 nel registro degli aiuti di Stato sul sito web della DG Concorrenza della Commissione una volta risolte eventuali questioni di riservatezza. Le nuove decisioni in materia di aiuti di Stato pubblicate su internet e nella Gazzetta ufficiale figurano nel bollettino elettronico di informazione settimanale in materia di concorrenza (State Aid Weekly e-News).

Ulteriori informazioni sul quadro temporaneo e su altri interventi adottati dalla Commissione per affrontare l'impatto economico dell'emergenza COVID-19 sono disponibili sul seguente sito.
 

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Aggiornato al:
17.03.2022
Article ID:
103694447