Grandi imprese colpite dalla pandemia: 44 miliardi per la loro ricapitalizzazione
Grandi imprese colpite dalla pandemia: 44 miliardi per la loro ricapitalizzazione
L'Italia ha notificato alla Commissione europea un regime comprendente quattro misure complementari a sostegno delle grandi imprese particolarmente colpite dalla pandemia di Coronavirus, da realizzare attraverso strumenti di ricapitalizzazione.
In particolare si tratta di strumenti di capitale e strumenti ibridi di capitale (obbligazioni convertibili e debiti subordinati). Insieme al regime italiano destinato alle piccole e medie imprese, approvato dalla Commissione alla fine di luglio 2020, le misure italiane mirano a sostenere la solvibilità di un'ampia gamma di imprese che hanno sofferto a causa della pandemia, aiutandole a garantire il proseguimento delle loro attività e a sostenere l'occupazione
Il regime è destinato alle grandi imprese che hanno subito una drastica riduzione delle entrate nel 2020. Per essere ammissibili, tra gli altri criteri, le imprese devono essere considerate strategiche per l'economia e per i mercati del lavoro.
Le misure previste dal regime consistono in:
1) conferimenti in capitale;
2) obbligazioni obbligatoriamente convertibili;
3) obbligazioni convertibili, su richiesta del beneficiario o dell'obbligazionista;
4) debiti subordinati.
Le quattro misure sono amministrate da "Patrimonio Rilancio", una società veicolo ad hoc.
La Commissione ha constatato che il regime notificato dalle autorità italiane è compatibile con le condizioni previste dal quadro temporaneo. In particolare, per quanto riguarda le misure di ricapitalizzazione:
1) il sostegno è messo a disposizione delle imprese se risulta necessario per il mantenimento delle attività, se non è disponibile nessun'altra soluzione adeguata e se è nell'interesse comune intervenire;
2) il sostegno si limita all'importo necessario per garantire la sostenibilità dei beneficiari e non va al di là del ripristino della struttura patrimoniale precedente la pandemia di Coronavirus;
3) il regime prevede una remunerazione adeguata per lo Stato;
4) le condizioni che governano le misure incentivano i beneficiari e/o i loro proprietari a rimborsare il sostegno quanto prima possibile (sono previsti tra l'altro aumenti progressivi della remunerazione, il divieto di distribuzione di dividendi e l'introduzione di un massimale di remunerazione dei dirigenti e di un divieto di versamenti di bonus agli stessi);
5) sono in atto misure di salvaguardia per garantire che i beneficiari non beneficino indebitamente degli aiuto di Stato alla ricapitalizzazione a scapito della concorrenza leale nei mercati interni, ad esempio il divieto di acquisizioni, per evitare espansioni commerciali aggressive;
6) gli aiuti a favore di un'impresa superiori alla soglia di 250 milioni di euro devono essere notificati separatamente e valutati individualmente.
Per quanto riguarda gli aiuti sotto forma di strumenti di debito subordinato:
1) essi non supereranno i limiti relativi al fatturato e alle spese salariali dei beneficiari previsti dal quadro temporaneo
2) possono essere concessi soltanto entro la fine del 2020.
Infine, solo le imprese che non erano considerate in difficoltà al 31 dicembre 2019 sono ammissibili all'aiuto nell'ambito di questo regime.
La Commissione ha concluso che la misura è necessaria, opportuna e proporzionata a quanto necessario per porre rimedio al grave turbamento dell'economia di uno Stato membro in linea con l'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE e con le condizioni stabilite nel quadro temporaneo.
La versione non riservata della decisione sarà consultabile sotto il numero SA.57612 nel registro degli aiuti di Stato sul sito web della DG Concorrenza della Commissione una volta risolte eventuali questioni di riservatezza. Le nuove decisioni in materia di aiuti di Stato pubblicate su Internet e nella Gazzetta ufficiale figurano nel bollettino elettronico di informazione settimanale in materia di aiuti di Stato.